Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 17/03/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Vallo della Lucania n. 599/2008 R.G. Affari Civili Contenziosi
Il Giudice, esaminati gli atti della causa n. 599/2008 RG, lette le note di trattazione scritta depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza (redatta in formato telematico e sottoscritta mediante cd. “firma digitale”).
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Carmine Esposito, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 599/2008 avente ad oggetto “servitù” e vertente tra (C.F. ) col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. Rodolfo Punzo, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- attore- E
(C.F. ) (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
) col ministero/assistenza dell'avv. Gennarino Crocamo, C.F._3 giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
-convenuti-
Conclusioni Le parti concludevano come da atti e da note scritte depositate per l'udienza del 11 marzo 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, premettendo di Parte_1 essere proprietario di un immobile per civile abitazione sito nel Comune di Casalvelino (SA), frazione Marina alla via Penza n. 8, riportato in catasto fabbricati
1
al foglio 32, particella 837 sub 5 e sub 14, esponeva che nel luglio del 2006 mentre era intento a svuotare il serbatoio dell'acqua (posizionato sulla particella n. 837, sub 14) si avvedeva della presenza di un tubo alieno che si dipartiva dal terreno confinante, di proprietà dei germani ed attraversava per circa 10 metri la CP_1 sua proprietà, convogliando le acque nella rete fognaria comunale;
che diffidava a mezzo raccomandata a.r. gli a rimuovere il tubo, essi però si dichiaravano CP_1 estranei al fatto;
che i convenuti avevano altresì piantato degli alberi a distanza non legale dal confine. Tanto premesso in fatto, citava in giudizio e Controparte_1 CP_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “ voglia il Tribunale di Vallo della Lucania dichiarare che la proprietà del sig. è esente da ogni servitù costituita in favore del fondo Pt_1 di proprietà dei signori e e in particolare della servitù di Controparte_1 CP_2 attraversamento di un tubo convogliante le acque e nel contempo ordinare l'abbattimento delle piante non posizionate a distanza legale”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 06.05.2008 si costituivano in giudizio e , i quali Controparte_1 CP_2 contestavano la fondatezza della domanda e ne chiedevano il rigetto. Deducevano i convenuti che il tubo era stato collocato in quella posizione dai loro danti causa, proprietari e possessori dell'intero immobile poi venduto alle odierne parti in causa, eccepivano quindi ai sensi dell'art. 1062 c.c. la destinazione del padre di famiglia. Asserivano altresì che le piante erano collocate in quella posizione da tempo immemorabile e che comunque rispettavano le distanze legali. Concludevano, quindi per il rigetto della domanda, ed eventualmente anche in via riconvenzionale per l'accertamento dell'esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. e/o art. 1117 c.c., con condanna dell'attore al risarcimento del danno ex art. 96 c pc., oltre al risarcimento del danno. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio. Instaurato il contraddittorio, istruita la causa a mezzo di prova testimoniale, dopo vari rinvii dovuti ad esigenze di ruolo, mutato il Giudice, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE In primo luogo, deve procedersi alla qualificazione della domanda. L'azione proposta va senz'altro qualificata come actio negatoria servitutis, ove la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù sul fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire la prova rigorosa della proprietà del fondo (come nell'azione di revindica) ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza
2 Tribunale di Vallo della Lucania n. 599/2008 R.G. Affari Civili Contenziosi
della titolarità della proprietà ma ad ottenere la cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale (Cass. nn. 1905/2023, 24183/2021). Ciò posto, parte attrice ha depositato i documenti che comprovano la titolarità del bene per cui è causa, con conseguente legittimazione alla proposizione dell'azione negatoria. Orbene, lamenta l'esercizio, di fatto, di una servitù priva di Parte_1 titolo legittimante da parte dei convenuti sul terreno di sua proprietà; i convenuti hanno eccepito, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'acquisto di servitù sul terreno di proprietà dell'attore per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. In applicazione del principio della cd. ragione più liquida, in base al quale la domanda può essere decisa nel merito sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre si procede all'esame dell'eccezione riconvenzionale proposta dai convenuti di acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia. L'art. 1062 c.c. prevede che: “La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati. I presupposti per la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia sono: 1) che i due fondi attualmente divisi siano stati posseduti dallo stesso proprietario e che siano stati posti dallo stesso in una situazione di subordinazione dell'uno rispetto all'altro; 2) che all'atto della separazione sia mancata una manifestazione di volontà tale da escludere la preesistente relazione di sottoposizione di un fondo all'altro; 3) che risultino segni visibili concretizzatisi in opere permanenti necessarie per l'esercizio di una servitù e rivelatrici, pertanto, della sua esistenza (Cass. SS.UU. n. 2949/2016). Ai fini della prova della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, è sufficiente dimostrare attraverso qualsiasi mezzo di prova che i fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù, senza che sia necessario provare l'esatta coincidenza temporale tra l'esistenza delle opere e il momento della cessazione della comunione della proprietà. Ulteriore requisito per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia è l'apparenza, ossia visibilità attraverso opere permanenti. Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che l'immobile oggetto di causa si apparteneva originariamente ad un unico proprietario, il quale provvedeva
3 Tribunale di Vallo della Lucania n. 599/2008 R.G. Affari Civili Contenziosi
ad alienarlo, con due distinti atti di compravendita, dapprima ai convenuti (atto del 17.02.1999) e poi agli attori (atto del 18.09.2000). (allegati in atti) Dalla prova orale è poi emerso che il tubo si trovava in quella posizione già prima della vendita di parte dell'immobile ai convenuti. Il teste , padre dei convenuti, ha confermato che il tubo che Testimone_1 attraversa le proprietà oggetto di causa era stato messo in tale posizione dal dante causa delle odierne parti in giudizio. Viceversa, e genitori dell'attore, sentiti Controparte_3 Controparte_4 anch'essi come testimoni, hanno riferito che il tubo veniva posizionato nel 2000 in occasione dei lavori di pavimentazione. riferiva, infatti: “ Controparte_3 confermo che presumibilmente il tubo è stato posizionato nel periodo compreso tra il mese di novembre dell'anno 2000 e il mese di febbraio dell'anno 2001 perché in quel periodo sono stato ricoverato in ospedale a Salerno per gravissimi problemi cardiaci mentre mio figlio prestava servizio militare”. Dello stesso tenore sono le dichiarazioni rese da CP_4
la quale ha poi aggiunto di essersi accorta della collocazione del tubo solo
[...] in occasione dello svuotamento dell'autoclave posizionato nel terreno. Tali dichiarazioni, di scarso valore probatorio, non consentono di ritenere provato che il tubo fosse stato posizionato durante i lavori di pavimentazione del giardino dell'attore, non avendo i testi assistito al fatto. Dirimenti sono, invece, le dichiarazioni del teste escusso Testimone_2 nell'interesse di parte attrice, il quale all'udienza del 19.09.2012 riferiva: “ conosco lo stato dei luoghi in quanto ho effettuato, su incarico di la pavimentazione con Parte_1 pietra in porfido.. oltre ad aver realizzato. ..la pavimentazione ho realizzato anche un muretto divisorio..al momento della costruzione del muretto vi era un tubo che io stesso ho rotto e poi riparato, ma non so di che natura era il tubo, se convogliava le acque nere o bianche”. La dichiarazione del teste, della cui attendibilità non può dubitarsi, essendo estraneo alle parti in giudizio e non portatore di interesse, è idonea a provare l'esistenza del tubo sul terreno oggi di proprietà dell'attore già prima dell'acquisto del bene da parte di quest'ultimo, con conseguente costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia. Costituisce, infatti, principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui: “l'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia si perfeziona quando, al momento della separazione dei due fondi, esistano opere visibili e permanenti che manifestano in mono inequivoco il peso gravante sull'uno a favore dell'altro, quand'anche tali opere non siano in tutto rifinite e per questo lo stato di servizio non sia ancora in atto” (Cass., n. 7783/2020). Con l'ulteriore precisazione, che “una tubatura idrica, pur se collocata al di sotto del pavimento dell'appartamento che funge da fondo servente costituisce senz'altro un'opera oggettivamente apparente, “in quanto visibile dal proprietario di quest'ultimo
[fondo] in occasione dello svolgimento di lavori edili” (Cass. n.14292 del 08/06/2017). In conclusione, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale proposta dai convenuti deve dichiararsi l'esistenza di una servitù per destinazione del padre di
4 Tribunale di Vallo della Lucania n. 599/2008 R.G. Affari Civili Contenziosi
famiglia sul fondo di proprietà dell'attore e più precisamente sulla particella 837 sub 14 in favore del fondo di proprietà dei convenuti. L'attore lamenta altresì la violazione delle distanze legali, assumendo che i germani avrebbero piantato degli alberi a ridosso del muro di confine. A tal CP_1 proposito deve osservarsi che l'art. 892 c.c. fornisce una disciplina esaustiva riguardo le distanze da osservare per chi intende piantare alberi presso il confine della propria proprietà, in modo che non siano invasive rispetto alle proprietà limitrofe. L'ultimo comma dell'articolo 892 c.c. prevede una deroga alla regola delle distanze disponendo che “le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro”. Orbene dalla documentazione fotografica prodotta dalle parti è emerso che le piante presenti sul fondo di proprietà dei convenuti sono alberelli di piccolo fusto, molto bassi che non superano l'altezza del muro che divide le due proprietà, sicché le stesse non devono rispettare le distanze previste dalla norma. Le prescrizioni relative alle distanze legali degli alberi e delle piante dal confine, infatti, stabilite nei primi tre commi dell'art. 892 c.c., non devono essere osservate quando sul confine esista un muro divisorio e le dette piante non lo superino in altezza poiché, in questo caso, il vicino non subisce diminuzione di aria, luce e veduta, (Cass. civ. n. 21010/2008; Cass. civ. n. 18439/2018) com'è nel caso di specie. Infine, non meritevole di accoglimento è la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc, proposta dai convenuti. La Corte di Cassazione (sentenza del 20 luglio 2023, n. 216667) ha recentemente ribadito il principio per il quale, in tema di responsabilità processuale aggravata, la sola infondatezza dell'azione non costituisce circostanza di per sè sufficiente ai fini della pronuncia ex art. 96 c.p.c., la quale riguarda le sole ipotesi di abuso del diritto ad agire. La citata giurisprudenza evidenzia, infatti, che agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è una condotta in sé, automaticamente, rimproverabile. In particolare, il riconoscimento della responsabilità aggravata esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della pretesa ovvero il resistere in giudizio, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Assorbita ogni altra questione. Sulle spese L'obiettiva controvertibilità in fatto delle questioni trattate e la particolarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
PQM
5 Tribunale di Vallo della Lucania n. 599/2008 R.G. Affari Civili Contenziosi
il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Carmine Esposito, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti di Parte_1 CP_1
, respinta, o comunque assorbita, ogni altra
[...] CP_2 istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
-rigetta la domanda proposta dagli attori;
-accoglie l'eccezione riconvenzionale dei convenuti e, per l'effetto, dichiara l'esistenza della servitù di attraversamento di un tubo convogliante le acque per destinazione del padre di famiglia, sulla particella 837 sub 14 a favore dell'unità immobiliare censita al NCEU del Comune di Casalvelino al foglio 32, part. 837, sub. 1 ed a carico della porzione immobiliare censita al foglio 32 part. 837 sub 14;
-ordina al Conservatore dei registri immobiliari di Salerno di trascrivere la suindicata servitù, con esonero da qualsivoglia responsabilità;
-compensa interamente tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Vallo della Lucania, 15/3/2025 Il Giudice dott. Carmine Esposito
6