Sentenza 4 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00559/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00007/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7 del 2026, proposto da AC RA e AN SA MA, rappresentati e difesi dall'avvocato SE Aiello, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
la Impianti S.R.R. Ato 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
di DO SE, non costituito in giudizio;
per l'accertamento:
- della illegittimità del parziale silenzio serbato dall’intimata Amministrazione su un’istanza di accesso presentata dai ricorrenti il 24 ottobre 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il dott. TO CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori AN SA MA e AC RA chiedono che sia dichiarata l’illegittimità del parziale silenzio serbato dalla Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.l., gestore del pubblico servizio di igiene urbana e raccolta rifiuti nei Comuni di Butera, Delia, Mazzarino, Gela, Niscemi, Sommatino, Riesi e Piazza Armerina, rispetto all’istanza di accesso in epigrafe, presentata dai ricorrenti il 24 ottobre 2025.
2. Espongono in fatto di avere partecipato, quali lavoratori inseriti nell’elenco di mobilità interaziendale di cui all’art. 24, comma 4, della legge regionale n. 20/2016, ad una procedura di assunzione di personale, indetta dall’intimata Amministrazione per la copertura di unità di lavoro con qualifica professionale di “Operaio”, ed inquadramento nel 1° e 2° livello Area Impianti e Laboratorio, ovvero nel 1° e 2° livello Area spazzamento, raccolta e decoro del territorio del vigente C.C.N.L. per i servizi ambientali .
Avviata la selezione, i ricorrenti superavano il colloquio tenutosi in data 29 febbraio 2024 e venivano assunti come operai di primo livello, pur avendo i titoli e l’esperienza previsti per l’inquadramento nel secondo livello, in cui invece a loro dire venivano inquadrati altri partecipanti alla selezione asseritamente privi dei titoli necessari.
Al fine di accertare i criteri di selezione seguiti nello scegliere i lavoratori da destinare alla copertura dei posti di 1° e di 2° livello, di verificare eventuali violazioni dei criteri meritocratici e della par condicio tra i partecipanti alla selezione, i ricorrenti con istanza del 24 ottobre 2025 chiedevano quindi di accedere agli atti della procedura in discorso, al verbale di selezione relativo alla loro posizione richiamato nel contratto di lavoro e ad ogni atto connesso e richiamato.
Con nota prot. 2055 del 4 dicembre 2025, l’Amministrazione intimata riscontrava l’istanza di accesso trasmettendo una lunga serie di atti.
Con successiva nota dell’11 dicembre 2025, i ricorrenti rilevavano che tra la documentazione trasmessa non si rinvenivano i verbali concernenti i criteri di selezione adottati dall’Amministrazione, i verbali dei colloqui e la documentazione afferente il controinteressato, sollecitandone perciò la trasmissione.
Tale istanza però non fu riscontrata dalla Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.l., perciò, contro l’inerzia della società intimata, protratta oltre i termini di legge, sono insorti i ricorrenti con il ricorso in epigrafe, notificato il 22 dicembre 2025 e depositato il 3 gennaio 2026.
3. La Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.l. ed il soggetto controinteressato non si sono costituiti in giudizio.
In vista della discussione, parte ricorrente con memoria del 9 febbraio 2026 ha dapprima evidenziato che erano in corso con l’Amministrazione “… trattative di bonario componimento ” e successivamente, in data 24 febbraio 2026, che i “ tentativi di bonario componimento hanno sortito l’esito sperato ” dichiarando perciò di rinunziare al ricorso, che è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza camerale del giorno 26 febbraio 2026.
4. Il Collegio, preso atto di quanto precede, osserva anzitutto che l'atto di rinuncia non è stato ritualmente notificato né all’Amministrazione, né al controinteressato intimato. Nel caso di specie difettano, dunque, i presupposti formali, richiesti dagli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84, comma 3, del codice del processo amministrativo per dichiarare l'estinzione del giudizio. Tuttavia è agevole rilevare dalla dichiarazione di rinuncia versata in atti, idonei argomenti di prova per pervenire, ex art. 84, comma 4, c.p.a., alla declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Deve in conclusione ritenersi che, nel caso di specie, non vi siano ragioni per discostarsi dal costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, a mente del quale la rinunzia irrituale - in quanto non notificata alla controparte, così come prescritto dall'art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. - debba comunque essere valutata quale dichiarazione di sopravvenuta carenza d'interesse (cfr. in termini, TAR Reggio Calabria, 8 agosto 2019 n. 509; Consiglio di Stato, sez. VI, 2 maggio 2018 n. 2617 e, da ultimo, TAR Palermo, sez. II, 27 dicembre 2024, n. 3636).
5. Per le ragioni esposte il ricorso dev’essere in conclusione dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
6. Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA IN, Presidente
TO CI, Primo Referendario, Estensore
Elena AT, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO CI | CA IN |
IL SEGRETARIO