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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/05/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6499/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale di Trani, Sezione unica civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
- Dott.ssa Laura Cantore Presidente
- Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
- Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6499 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 riservata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 28.4.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
(c.f. elettivamente domiciliata in Trinitapoli al Parte_1 C.F._1 corso Garibaldi n. 47, presso lo studio dell'avv. TROIANO GERARDO che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-Ricorrente-
E
(c.f. ), provvisoriamente ammesso al patrocinio a Controparte_1 C.F._2 spese dello Stato, elettivamente domiciliato in Barletta al corso Vittorio Emanuele n. 132, presso lo studio dell'avv. LORUSSO ANGELA MARIA, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
-Resistente-
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani;
-Interventore ex lege-
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.12.2019, ha chiesto dichiararsi la separazione dal Parte_1 coniuge, . Controparte_1
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto: di aver contratto matrimonio concordatario a
Torino in data 12.5.1991 con il resistente;
che dall'unione coniugale sono nate le figlie , il 16.1.1992, Per_1 il 30.5.2000 e deceduta il 4.4.2003 e il 13.2.2004; che dal 2010 il resistente intratteneva Per_2 Per_3 una relazione extraconiugale e nel 2013 abbandonava la casa coniugale disinteressandosi della propria famiglia, senza corrispondere alcunché per la moglie e per la figlia, all'epoca minore, pur essendo la sua attività lavorativa l'unica fonte di reddito del nucleo familiare.
Tanto premesso, ha chiesto: dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al resistente;
l'affidamento esclusivo della minore di prevedere l'obbligo per il resistente di versare la somma mensile di € Per_3
500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della moglie e della figlia minorenne, a decorrere dal mese di luglio 2013, data di abbandono del tetto coniugale da parte del resistente.
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, con comparsa di costituzione, depositata telematicamente il 25.6.2020, si è costituito , contestando le allegazioni della ricorrente, Controparte_1 con particolare riferimento alle cause della crisi coniugale ed alla situazione economica del nucleo familiare, rappresentando di aver subito comportamenti offensivi e denigratori da parte della moglie, dopo aver perso il lavoro, di non essersi mai disinteressato delle figlie, che ha sostenuto economicamente secondo le proprie possibilità, che la moglie da anni ha intrapreso una stabile convivenza con altro uomo e che anch'egli ha incontrato un'altra donna, con la quale ha costituito un nuovo nucleo familiare di cui fanno parte le figlie e Per_4 Per_5
Ciò posto, il resistente ha chiesto: dichiararsi la separazione dei coniugi per fatto addebitabile alla ricorrente;
disporre l'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso la madre;
di Per_3 prevedere che il padre e la figlia stabiliscano in autonomia tempi e modi degli incontri;
di porre a proprio carico un assegno mensile di € 120,00, comprensivo di assegni familiari, a titolo di mantenimento per la figlia, da rivalutarsi annualmente sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%; di rigettare la richiesta di mantenimento per il coniuge, in quanto percepisce il reddito di cittadinanza.
All'udienza del 30.6.2020, il Presidente, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 9.7.2020, ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
ha disposto che la figlia minore sia affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
in ordine alla regolamentazione del diritto di visita, ha previsto che il padre possa incontrare la figlia liberamente, compatibilmente con la sua volontà e con gli impegni scolastici;
ha stabilito a carico del resistente il versamento di una somma mensile, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, di € 200,00 mensili, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Quindi ha nominato il giudice istruttore, dinanzi al quale ha rimesso le parti per il prosieguo, disponendo la comunicazione della pendenza del procedimento al P.M., avvenuta in data 9.7.2020. Nel corso del giudizio dinanzi al giudice istruttore, pronunciata sentenza parziale di separazione, con ordinanza del 14.11.2024 il Giudice istruttore ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
e rinviato per la verifica degli esiti della conciliazione.
Quindi, con note in sostituzione dell'udienza del 2.4.2025 depositate telematicamente il 29.3.2025, le parti, in accettazione della proposta conciliativa formulata dal Magistrato, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e i rispettivi procuratori hanno precisato congiuntamente le conclusioni nel senso di cui alla convenzione depositata il 29.3.2025, sottoscritta dalle parti.
Orbene, la sentenza non definitiva n. 1042/2023 del 13.6.2023, pubblicata il 23.6.2023, di questo
Tribunale ha dichiarato la separazione personale fra i coniugi, sicché rimane al Tribunale soltanto la definizione delle ulteriori questioni.
I patti concordati tra le parti, anche nell'interesse della figlia maggiorenne non economicamente indipendente oggetto della convenzione depositata il 29.3.2025, attengono a materia Per_3 disponibile e non contrastano con norme imperative, sicché l'accordo raggiunto dai coniugi può essere integralmente recepito.
Il raggiungimento dell'accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 3.12.2019, da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento in causa del P.M., così provvede:
1. richiama gli accordi fra i coniugi trasfusi dalle parti nella convenzione depositata in data 29.3.2025;
2. compensa interamente le spese tra le parti;
Così deciso in Trani, il 29.4.2025, nella Camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale di Trani, Sezione unica civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
- Dott.ssa Laura Cantore Presidente
- Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
- Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6499 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 riservata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 28.4.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
(c.f. elettivamente domiciliata in Trinitapoli al Parte_1 C.F._1 corso Garibaldi n. 47, presso lo studio dell'avv. TROIANO GERARDO che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-Ricorrente-
E
(c.f. ), provvisoriamente ammesso al patrocinio a Controparte_1 C.F._2 spese dello Stato, elettivamente domiciliato in Barletta al corso Vittorio Emanuele n. 132, presso lo studio dell'avv. LORUSSO ANGELA MARIA, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
-Resistente-
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani;
-Interventore ex lege-
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.12.2019, ha chiesto dichiararsi la separazione dal Parte_1 coniuge, . Controparte_1
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto: di aver contratto matrimonio concordatario a
Torino in data 12.5.1991 con il resistente;
che dall'unione coniugale sono nate le figlie , il 16.1.1992, Per_1 il 30.5.2000 e deceduta il 4.4.2003 e il 13.2.2004; che dal 2010 il resistente intratteneva Per_2 Per_3 una relazione extraconiugale e nel 2013 abbandonava la casa coniugale disinteressandosi della propria famiglia, senza corrispondere alcunché per la moglie e per la figlia, all'epoca minore, pur essendo la sua attività lavorativa l'unica fonte di reddito del nucleo familiare.
Tanto premesso, ha chiesto: dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al resistente;
l'affidamento esclusivo della minore di prevedere l'obbligo per il resistente di versare la somma mensile di € Per_3
500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della moglie e della figlia minorenne, a decorrere dal mese di luglio 2013, data di abbandono del tetto coniugale da parte del resistente.
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, con comparsa di costituzione, depositata telematicamente il 25.6.2020, si è costituito , contestando le allegazioni della ricorrente, Controparte_1 con particolare riferimento alle cause della crisi coniugale ed alla situazione economica del nucleo familiare, rappresentando di aver subito comportamenti offensivi e denigratori da parte della moglie, dopo aver perso il lavoro, di non essersi mai disinteressato delle figlie, che ha sostenuto economicamente secondo le proprie possibilità, che la moglie da anni ha intrapreso una stabile convivenza con altro uomo e che anch'egli ha incontrato un'altra donna, con la quale ha costituito un nuovo nucleo familiare di cui fanno parte le figlie e Per_4 Per_5
Ciò posto, il resistente ha chiesto: dichiararsi la separazione dei coniugi per fatto addebitabile alla ricorrente;
disporre l'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso la madre;
di Per_3 prevedere che il padre e la figlia stabiliscano in autonomia tempi e modi degli incontri;
di porre a proprio carico un assegno mensile di € 120,00, comprensivo di assegni familiari, a titolo di mantenimento per la figlia, da rivalutarsi annualmente sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%; di rigettare la richiesta di mantenimento per il coniuge, in quanto percepisce il reddito di cittadinanza.
All'udienza del 30.6.2020, il Presidente, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 9.7.2020, ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
ha disposto che la figlia minore sia affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
in ordine alla regolamentazione del diritto di visita, ha previsto che il padre possa incontrare la figlia liberamente, compatibilmente con la sua volontà e con gli impegni scolastici;
ha stabilito a carico del resistente il versamento di una somma mensile, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, di € 200,00 mensili, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Quindi ha nominato il giudice istruttore, dinanzi al quale ha rimesso le parti per il prosieguo, disponendo la comunicazione della pendenza del procedimento al P.M., avvenuta in data 9.7.2020. Nel corso del giudizio dinanzi al giudice istruttore, pronunciata sentenza parziale di separazione, con ordinanza del 14.11.2024 il Giudice istruttore ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
e rinviato per la verifica degli esiti della conciliazione.
Quindi, con note in sostituzione dell'udienza del 2.4.2025 depositate telematicamente il 29.3.2025, le parti, in accettazione della proposta conciliativa formulata dal Magistrato, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e i rispettivi procuratori hanno precisato congiuntamente le conclusioni nel senso di cui alla convenzione depositata il 29.3.2025, sottoscritta dalle parti.
Orbene, la sentenza non definitiva n. 1042/2023 del 13.6.2023, pubblicata il 23.6.2023, di questo
Tribunale ha dichiarato la separazione personale fra i coniugi, sicché rimane al Tribunale soltanto la definizione delle ulteriori questioni.
I patti concordati tra le parti, anche nell'interesse della figlia maggiorenne non economicamente indipendente oggetto della convenzione depositata il 29.3.2025, attengono a materia Per_3 disponibile e non contrastano con norme imperative, sicché l'accordo raggiunto dai coniugi può essere integralmente recepito.
Il raggiungimento dell'accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 3.12.2019, da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento in causa del P.M., così provvede:
1. richiama gli accordi fra i coniugi trasfusi dalle parti nella convenzione depositata in data 29.3.2025;
2. compensa interamente le spese tra le parti;
Così deciso in Trani, il 29.4.2025, nella Camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore