Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00332/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00490/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 490 del 2020, proposto da
IE DI, in proprio e quale legale rappresentante della Società Agricola DI IE S.S., rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Vaccari, Giovanni Zambonini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agrea- Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l’'Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Mastragostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, piazza Aldrovandi 3;
Regione Emilia Romagna, non costituita in giudizio;
nei confronti
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
A) della Determinazione Dirigenziale della Regione Emilia Romagna - GR – Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia Romagna – Servizio Tecnico e di Autorizzazione, n. 563 del 15/04/2020, notificata a mezzo PEC in pari data da parte di REGIONE EMILIA-ROMAGNA, Area Organizzativa Omogenea [AOO_AG] – GR, recante ad oggetto: “GR - REGG. CE 1782/2003 E 73/2009 - PIANO D'AZIONE BONIFICA - GUARDIA DI FINANZA - NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA REGGIO EMILIA - REGIME DI PAGAMENTO UNICO - [7] - RECUPERO SOMME”, mediante la quale, si è determinato quanto segue:
“1) di dichiarare nulle per difetto di sottoscrizione le DU 379196/2005, 640547/2006,1250289/2008, 1613382/2009, 1953023/2010, 2267877/2011, 2486416/2012;
2) di accertare l'obbligo di restituire ad GR la somma di Euro 136.395,83;
3) di formulare invito al pagamento a favore di GR della somma di Euro 136.395,83 nel termine di 60 giorni dal ricevimento del presente atto, facendo un bonifico alle seguenti coordinate bancarie: GR - AGENZIA REGIONALE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - Organismo Pagatore Largo Caduti Lavoro n. 6 40122 Bologna BO - Iban: [...] ente 35028 - destinazione infruttifera - specificando nella causale del bonifico nome e cognome o ragione sociale del debitore, gli estremi del presente atto e l'Ente che lo ha emesso;
4) di dare atto che allo scadere del termine di 60 giorni di cui al punto 3) (e fino al giorno dell'effettiva - restituzione o detrazione da altri pagamenti) sulla somma di Euro 136.395,83 da restituire cominceranno a decorrere gli interessi al tasso legale vigente (tasso 0,05% - valore interesse/giorno Euro 0,19);
5) di dare atto che in caso mancato o parziale versamento della somma di cui sopra si procederà al recupero di quanto dovuto:
mediante escussione della fideiussione eventualmente prestata;
ovvero, secondo quanto previsto dall'art. 28 Reg. UE 908/2014, mediante compensazione sugli anticipi o sugli altri pagamenti ancora da eseguire, dando atto che la detrazione del debito da tali pagamenti potrà essere effettuata a partire dal giorno del ricevimento del presente atto;
ovvero, previa diffida, mediante riscossione coattiva a mezzo ruolo esattoriale;
6) di notificare il presente provvedimento all'Azienda Agricola SOCIETÀ AGRICOLA NF EL S.S., informando che contro le determinazioni in esso contenute è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di sessanta giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla notifica;
7) di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Contabilizzazione di GR.” (doc. 1/b);
B) dell'“Invito al Pagamento” recante ad oggetto “GR - Regime di Pagamento Unico (Regg. CE 1782/2003 e 73/2009) - Azienda agricola SOCIETÀ AGRICOLA NF EL S.S. CUAA 00604820357 - Piano d'Azione “Bonifica” - Controllo della GUARDIA DI FINANZA - NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA REGGIO EMILIA: Processo verbale di constatazione del 07/05/2014 - Notifica atto GR n. 563 del 15/04/2020 - Invito al pagamento” allegato e notificato a mezzo PEC il 15.04.2020 in una alla Determinazione Dirigenziale di cui sub A), DP 2020 Classif. 4122-150-30-40 Fasc. 2014-1-7, in data 15.04.2020, mediante il quale, in forza della medesima Determinazione Dirigenziale sub A), si è intimato all'Azienda ricorrente di “pagare ad GR, entro 60 giorni dal ricevimento di questa lettera, la somma di euro 136.395,83 facendo un bonifico bancario (…)” (doc. 1/a),
nonché, per quanto occorrer possa, in parte qua, se ed in quanto ritenuti lesivi e nei limiti di cui in ricorso, in quanto atti endoprocedimentali presupposti a quelli fatti oggetto d'impugnazione in via principale ed in quanto nei medesimi fatti oggetto di espresso rinvio:
C) della comunicazione GR – Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia Romagna, prot. n. AG.2014.0007708 del 22.08.2014, mediante la quale “GR comunicava all'Azienda agricola SOCIETÀ AGRICOLA NF EL S.S. l'avvio del procedimento di recupero delle somme percepite in relazione alle suddette domande per un totale di euro 136.395,83” (doc. 2);
D) del Processo Verbale di Constatazione del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza Nucleo di Reggio Emilia in data 7 maggio 2014 (doc. 3);
E) della “relazione di conclusione istruttoria prot. n. NP.2020.221 del 14/04/2020 redatta dal Responsabile del Procedimento” citata e ritrascritta nel provvedimento impugnato di cui sub A), in ogni caso a tutt'oggi sconosciuta in quanto mai autonomamente pervenuta alla ricorrente;
F) della Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. ACIU.2005.256, citata a pag. 3 del provvedimento impugnato sub A), disponente istruzioni relative alla Domanda Unica per l'anno 2005 (doc. 4);
G) della Circolare di AGEA Organismo Pagatore prot. n. UMU.2010.1386, citata a pag. 3 del provvedimento impugnato sub A), disponente istruzioni per l'annualità 2010, nei limiti e nella misura in cui GR ha ritenuto che l'efficacia della stessa “troverebbe applicazione solo nelle regioni dove non è stato istituito un organismo pagatore regionale” (doc. 5);
H) della comunicazione prot. n. AG.2017.8254 del 15/09/2017, citata a pag. 6 del provvedimento impugnato sub A), mediante la quale GR richiedeva al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia la copia delle domande oggetto della contestazione di mancata sottoscrizione”, a tutt'oggi sconosciuta in quanto mai pervenuta alla ricorrente;
I) della lettera in data 31/10/2017 acquisita a prot. n. AG.2017.8791, citata a pag. 6 del provvedimento impugnato sub A), mediante la quale il Servizio Territoriale, Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia inviava copia delle domande dello Sviluppo Rurale che risultavano tutte regolarmente sottoscritte dal legale rappresentante dell'Azienda ricorrente, a tutt'oggi sconosciuta in quanto mai pervenuta alla ricorrente;
L) del provvedimento n. 1130 del 06/08/2019, citato alle pagg. 7 ed 11 del provvedimento impugnato sub A), mediante il quale, GR, preso atto delle dichiarazioni di non opposizione pervenute, ha rimosso il blocco alle liquidazioni a suo tempo imposto su disposizione della Direzione di AGEA, a tutt'oggi sconosciuta in quanto mai pervenuta alla ricorrente;
M) della Circolare AGEA - Area Coordinamento, prot. n. 9020 del 04/02/2019, citata a pag. 8 del provvedimento impugnato sub A) (doc. 6);
N) della Circolare AGEA - Area Coordinamento, prot. n. 24085 del 31/03/2020, citata a pag. 8 del provvedimento impugnato sub A) (doc. 7);
O) dell'atto GR n. 185/2009, recante ad oggetto “Disposizioni applicative per la presentazione delle domande uniche di pagamento per la campagna 2009”, citato a pag. 9 del provvedimento impugnato sub A) (doc. 20);
P) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale agli atti impugnati e/o che con gli stessi sia comunque posto in rapporto di correlazione, ivi compresi i pareri, le proposte o le valutazioni che possano avere condotto alla formazione dei provvedimenti medesimi
CON OGNI CONSEQUENZIALE STATUIZIONE IN ORDINE ALL'ACCERTAMENTO ED ALLA DECLARATORIA
(a) dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati;
(b) della piena regolarità delle domande di accesso ai contributi comunitari a carico del Fondo FEAGA e FEASR avanzate dall'Azienda ricorrente per gli anni:
□ anno 2005 (domanda n° 379196) per € 2.523,19;
□ anno 2006 (domanda n° 640547) per euro 20.486,67;
□ anno 2008 (domanda n° 1250289) per euro 24.091,51;
□ anno 2009 (domanda n° 1613382) per euro 24.115,89;
□ anno 2010 (domanda n° 1953023) per euro 24.099,47;
□ anno 2011 (domanda n° 2267877) per euro 23.798,11;
□ anno 2012 (domanda n° 2486416) per euro 17.280,99,
e perciò,
(c) della piena titolarità, in capo alla medesima ricorrente, dei presupposti tutti necessari e del conseguente piano diritto a beneficiare dei suddetti finanziamenti, per gli importi e le annualità di seguito specificati:
■ Settore d'Intervento: Domanda Unica – Reg. CE 1782/2003:
□ anno 2005 (domanda n° 379196) € 2.523,19;
□ anno 2006 (domanda n° 640547) € 20.486,67;
□ anno 2008 (domanda n° 1250289) € 24.091,51;
□ anno 2009 (domanda n° 1613382) € 24.115,89;
■ Settore d'Intervento: Domanda Unica – Reg. CE 73/2009:
□ anno 2010 (domanda n° 1953023) € 24.099,47;
□ anno 2011 (domanda n° 2267877) € 23.798,11;
□ anno 2012 (domanda n° 2486416) € 17.280,99,
e perciò,
(d) dell'inefficacia di ogni misura e/o provvedimento posto in essere in esecuzione della Determinazione Dirigenziale impugnata sub A) e del correlato “Invito al Pagamento” impugnato sub B), ivi compresi i provvedimenti a mezzo dei quali, nel frattempo e nelle more del presente procedimento, dovessero essersi disposti/e ed operati/e, nei confronti dell'Azienda ricorrente, procedimenti e misure di recupero delle somme delle quali GR ha intimato il pagamento
NONCHÉ PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto sarà ritenuta di competenza:
- all'adozione delle più idonee misure volte a garantire l'effettiva tutela della situazione giuridica dedotta in giudizio;
- alla rifusione in favore della ricorrente di tutti i pregiudizi di natura patrimoniale e non patrimoniale che la stessa dovesse patire per effetto dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, sinanco per quanto concerne la ritardata erogazione dei finanziamenti comunitari relativi all'anno corrente ed a quelli a venire, con ogni consequenziale statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agrea- Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia Romagna, di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. LO OV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato la Determinazione di Agrea n. 563 del 15 aprile 2020 inerente il recupero del contributo in agricoltura per l’importo complessivo di 136.395,83 euro per gli anni 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 motivato dalla mancata sottoscrizione da parte del ricorrente della copia cartacea della domanda di contributo inoltrata telematicamente tramite un CAA (Centro Autorizzato Assistenza Agricola.).
Espone che per tale fatto è stato promosso giudizio di responsabilità amministrativo contabile per danno erariale archiviato dalla Corte dei Conti.
A sostegno del gravame ha dedotto motivi così riassumibili:
I)CIRCA LA CARENZA DI SOTTOSCRIZIONE IN FORMATO CARTACEO DELLE DOMANDE UNICHE - REG. CE 1782/03 : ANNO 2005 N° 379196; ANNO 2006 N° 640547; ANNO 2008 N° 1250289; REG. CE 73/2009: ANNO 2010 N° 1953023; ANNO 2011 n° 2267877; ANNO 2012 N° 2486416. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 12, 13 E 16 DEI REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE CE 21.04.2004 N° 18796/2004 E 30.11.2009 N° 1122/2009. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE AGEA ACIU 2005. 256 del 06/05/2005. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE AGEA UMU 2010.1386 del 18.10.2010. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI – AGEA/AGENCONTROL, ED. 1.1.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, COMMI 1 E 3, E DELL’ART. 1 CO. 2 DELLA LEGGE 7.08.1990 N. 241. ECCESSO DI POTERE PER: - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; - SVIAMENTO DALL’INTERESSE PUBBLICO E DALLA CAUSA TIPICA; - CONTRADDITTORIETÀ, MANIFESTA ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA; - DIFETTO DELLA MOTIVAZIONE E TRAVISAMENTO DEI FATTI.; - INCONGRUENZA, ERRORE E DIFETTO NEI PRESUPPOSTI E DIFETTO DI VALUTAZIONE COMPARATIVA DI INTERESSI E BENEFICI; ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDIZIONE CON PRECEDENTI MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA’; - ARBITRARIETA’: sia nella normativa eurounitaria che in quella interna, la mancata sottoscrizione della copia cartacea della domanda di aiuto inoltrata telematicamente tramite un CAA non sarebbe motivo di nullità della domanda nè di inammissibilità dell’aiuto, vizio contemplato solamente nelle circolari interne di Agea oltre che nel Manuale di verifica ai centri autorizzati, dunque in atti del tutto privi di forza normativa.
I.2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE “Disposizioni applicative per la presentazione delle domande uniche di pagamento per la campagna 2009” DI CUI AL PARAGRAFO 4.4. DEL REGOLAMENTO GR N° 185/2009; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3-BIS DEL D.LGS 165 DEL 27 MAGGIO 1999; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 38, 46 E 47 DEL DPR 445/2000: la domanda di aiuto sarebbe riferibile al ricorrente a prescindere dalla firma della copia cartacea in quanto presentata in via telematica da soggetto qualificato munito di mandato ed essendo i CAA competenti ad identificare il soggetto richiedente, come peraltro opinato dalla prevalente giurisprudenza.
II) CIRCA IL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E LA DECADENZA DAL RECUPERO DEL CONTRIBUTO CONCESSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 73 DEL REGOLAMENTO CE N° 796/2004.ECCESSO DI POTERE PER: - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; - SVIAMENTO DALL’INTERESSE PUBBLICO E DALLA CAUSA TIPICA; - CONTRADDITTORIETÀ, MANIFESTA ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA; - DIFETTO DELLA MOTIVAZIONE E TRAVISAMENTO DEI FATTI; - INCONGRUENZA, ERRORE E DIFETTO NEI PRESUPPOSTI E DIFETTO DI VALUTAZIONE COMPARATIVA DI INTERESSI E BENEFICI; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA’; - ARBITRARIETA’: l’atto impugnato non terrebbe conto del legittimo affidamento del ricorrente alla percezione dell’aiuto, né del Regolamento CE N° 796/2004 il quale impone per il recupero un termine perentorio di 10 anni che si riduce a soli 4 anni in caso come quello di specie di buona fede del beneficiario.
III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 33 DEL D.LGS N° 228/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, CO. 2 E 3, CO. 1, DELLA LEGGE N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER: - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; - SVIAMENTO DALL’INTERESSE PUBBLICO E DALLA CAUSA TIPICA; -CONTRADDITTORIETÀ, MANIFESTA ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA; - DIFETTO DELLA MOTIVAZIONE E TRAVISAMENTO DEI FATTI.; - INCONGRUENZA, ERRORE E DIFETTO NEI PRESUPPOSTI E DIFETTO DI VALUTAZIONE COMPARATIVA DI INTERESSI E BENEFICI; ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDIZIONE CON PRECEDENTI MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA’; - ARBITRARIETA’: sarebbe a rischio anche la percezione degli aiuti in agricoltura dal 2013 in poi.
Si è costituita GR eccependo l’infondatezza di tutti i motivi “ex adverso” proposti sulla scorta di argomentazioni così riassumibili: - pur dando atto quanto ai primi due motivi di gravame della sussistenza di un contrasto di giurisprudenza sulla questione della sottoscrizione della domanda, la necessità della firma della copia cartacea discenderebbe da varie norme e principi esistenti nell’ordinamento; - anche ai sensi del D.p.r. n. 445/2000 le istanze rivolte alla p.a. debbono essere firmate e anche il Codice dell’Amministrazione digitale richiede per le istanze inviate in via telematica la sottoscrizione mediante firma digitale o firma elettronica qualificata; - le Circolari Agea sarebbero rilevanti in questa specifica materia; - non sarebbe sufficiente l’identificazione da parte del CAA dal momento che la procedura distingue il momento del perfezionamento della domanda dall’inserimento nel sistema informatico; - vi sarebbe interesse pubblico “in re ipsa”al recupero del contributo e sarebbe sfornita di prova la presunta buona fede del ricorrente; - quanto al terzo motivo del ricorso l’atto impugnato non preclude la percezione di ulteriori aiuti.
Si sono costituiti anche il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali ed AGEA pur non depositando memorie né documentazione.
Parte ricorrente ha depositato memoria di replica citando due specifici recenti precedenti dell’adito Tribunale Amministrativo (sentenze nn. 675 e 676 del 2021) passati in giudicato secondo cui la sottoscrizione della domanda nella versione cartacea non costituisce un “requisito essenziale” della stessa, nelle ipotesi in cui, come in specie, la stessa sia stata presentata secondo procedure informatizzate e a mezzo di Enti preposti a riceverla.
Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.-E’ materia del contendere la legittimità del provvedimento del 15 aprile 2020 con cui Agrea ha disposto il recupero dell’aiuto in agricoltura per complessivi 136.395,83 euro concesso al ricorrente per gli anni 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 motivato dalla mancata sottoscrizione da parte del ricorrente della copia cartacea della domanda di contributo inoltrata telematicamente tramite un CAA (Centro Autorizzato Assistenza Agricola.).
Lamenta parte ricorrente tra l’altro la violazione e falsa applicazione della normativa eurounitaria ed interna la quale non prevede a suo dire la conseguenza della nullità della domanda e dell’inammissibilità dell’aiuto, non essendovi dubbi sulla riferibilità della domanda essendo i CAA abilitati all’identificazione del soggetto richiedente.
2.- Il ricorso è fondato e va accolto.
3.- Come lealmente ammesso dalla stessa difesa dell’Amministrazione resistente, sul tema della necessità al fine dell’ammissione degli aiuti in agricoltura della sottoscrizione della copia cartacea della domanda di contributo inoltrata telematicamente tramite un CAA si è formata giurisprudenza in senso decisamente negativo.
Con le richiamate sentenze nn. 675 e 676 del 7 luglio 2021 confermate in appello dal Consiglio di Stato (sez. III, nn. 3836 e 3845 del 2022) questa Sezione ha affermato che la sottoscrizione della domanda nella versione cartacea da parte del richiedente non costituisce un “requisito essenziale” della stessa, nelle ipotesi in cui, come in specie, la stessa sia stata presentata secondo procedure informatizzate e a mezzo di Enti preposti a riceverla e a verificare sia la completezza della documentazione presentata, sia ogni altro elemento idoneo a identificare il richiedente, accertandone la volontà di presentare l'istanza.
Sulla scorta dei criteri interpretativi forniti inizialmente dal Consiglio di Stato (sentenza n. 5018/2018) la giurisprudenza ha concluso col riconoscere che la trasmissione telematica da parte del CAA delegato dall’agricoltore debba stimarsi più che sufficiente per rendere valida la domanda e per escludere ogni pretesa di restituzione degli aiuti (al contempo escludendo ogni possibile negligenza dello stesso CAA nella mancata sottoscrizione della domanda), in quanto, alle norme operative di AGEA e – come nel caso che ci occupa – di GR, non può attribuirsi alcun valore od efficacia ai fini della validità della domanda presentata ( ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 25 agosto 2020, n. 5207; Id. 24 marzo 2022, n. 2755; T.A.R. Umbria, 17 maggio 2021, n. 356).
Ha precisato la suindicata giurisprudenza, in sintesi, che la contestata omessa sottoscrizione autografa della domanda di aiuto può ritenersi in realtà adeguatamente e legittimamente apposta in via equipollente alla stregua - ed alla luce - delle modalità seguite per l’istruttoria della pratica di finanziamento, ossia sulla scorta della delega in favore dell’Ente specializzato (per l’appunto, l’abilitato CAA) che si è avvalso di procedure informatizzate.
Nel settore degli aiuti comunitari all’agricoltura, la trasmissione telematica può sostituire ogni altro strumento di invio della domanda e conferisce di per sé validità all’impegno del richiedente, mentre le correlate prescrizioni sulle modalità di archiviazione e conservazione del fascicolo cartaceo incombono sul Centro di assistenza e non producono conseguenze sostanziali sull’esistenza e sulla validità della domanda, né tantomeno sulla legittimità dell’erogazione del contributo” (così, T.A.R. Umbria, 27 settembre 2021, n. 691).
Del resto l’art. 14 del Reg. (UE) n. 809/2014, attuato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, impone agli Organismi pagatori e ai C.A.A. da questi ultimi delegati la responsabilità dell’identificazione dell’agricoltore sottoscrivente la domanda di aiuto (Consiglio di Stato sez. III, n. 3836/2022).
Non ravvisa il Collegio ragioni per discostarsi da tale orientamento oramai pacifico e pienamente condivisibile, essendo peraltro priva di riscontro la circostanza indicata dal difensore di Agrea anche in udienza pubblica circa la non piena informatizzazione della procedura per le annualità qui in rilievo, quando anche i due precedenti citati di questa Sezione attengono al recupero per le annualità 2007 e 2012 ovvero ben prima del 2020.
4.- Meritano dunque adesione i primi due motivi di gravame, di carattere assorbente.
5.- Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto con l’effetto dell’annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in misura di cui in dispositivo, con Agrea mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e con Agea.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna Agrea alla refusione delle spese in favore del ricorrente in misura di 4.000,00 (quattromila/00) euro oltre accessori di legge e di somma pari al contributo unificato versato ; spese compensate con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali ed Agea.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG Di ET, Presidente
LO OV, Consigliere, Estensore
Jessica Bonetto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO OV | UG Di ET |
IL SEGRETARIO