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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/06/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4551 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato DEMITRI ROCCO
e
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato DEMITRI ROCCO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) Affidamento della figlia
La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre Per_1
in Schio (VI), via SS. Trinità, 60. Il padre potrà stare con lei in qualsiasi momento previo preavviso telefonico e comunque compatibilmente con gli impegni scolastici e del tempo libero di oltre Per_1
che gli impegni della madre. Il padre trascorrerà con due giorni durante la settimana Per_1
compatibilmente con i turni di lavoro;
tre giorni durante le vacanze natalizie;
tre giorni durante le vacanze pasquali;
15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
2) Mantenimento della figlia
1 Il padre corrisponderà a titolo di concorso nel mantenimento della figlia la somma di €. 150
(centocinquanta/), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versarsi mediante bonifico bancario sulle coordinate note del conto corrente della sig.ra entro il giorno cinque di Parte_1
ciascun mese;
3) Spese straordinarie
Il padre contribuirà al 50% delle spese straordinarie così come regolamentate dal Protocollo del
Tribunale di Vicenza dell'ottobre 2017 il cui contenuto deve intendersi qui ritrascritto.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Grumolo delle Abbadesse (VI) in data 08/12/2008.
All'esito dell'udienza del 18/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente f.f. del
Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 19/09/2017 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
2 -le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Grumolo delle Abbadesse (VI) l'08/12/2008 alle condizioni in epigrafe Controparte_1
riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI) al n. 11, parte II, serie A, anno 2008;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 3.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4551 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato DEMITRI ROCCO
e
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato DEMITRI ROCCO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) Affidamento della figlia
La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre Per_1
in Schio (VI), via SS. Trinità, 60. Il padre potrà stare con lei in qualsiasi momento previo preavviso telefonico e comunque compatibilmente con gli impegni scolastici e del tempo libero di oltre Per_1
che gli impegni della madre. Il padre trascorrerà con due giorni durante la settimana Per_1
compatibilmente con i turni di lavoro;
tre giorni durante le vacanze natalizie;
tre giorni durante le vacanze pasquali;
15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
2) Mantenimento della figlia
1 Il padre corrisponderà a titolo di concorso nel mantenimento della figlia la somma di €. 150
(centocinquanta/), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versarsi mediante bonifico bancario sulle coordinate note del conto corrente della sig.ra entro il giorno cinque di Parte_1
ciascun mese;
3) Spese straordinarie
Il padre contribuirà al 50% delle spese straordinarie così come regolamentate dal Protocollo del
Tribunale di Vicenza dell'ottobre 2017 il cui contenuto deve intendersi qui ritrascritto.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Grumolo delle Abbadesse (VI) in data 08/12/2008.
All'esito dell'udienza del 18/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente f.f. del
Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 19/09/2017 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
2 -le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Grumolo delle Abbadesse (VI) l'08/12/2008 alle condizioni in epigrafe Controparte_1
riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI) al n. 11, parte II, serie A, anno 2008;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 3.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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