Art. 1.
In attesa che venga stabilito l'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta, previsto dai terzo comma dell'art. 50 dello Statuto speciale adottato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , e' autorizzata la concessione a detta Regione di un acconto di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1951, 1952 e 1953 sulle quote di proventi erariali che, per tali anni, saranno attribuite alla Regione medesima.
In attesa che venga stabilito l'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta, previsto dai terzo comma dell'art. 50 dello Statuto speciale adottato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , e' autorizzata la concessione a detta Regione di un acconto di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1951, 1952 e 1953 sulle quote di proventi erariali che, per tali anni, saranno attribuite alla Regione medesima.