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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
N.R.G. 10735/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10735 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del
31/3/2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in Parte_1
CA (NA) alla via Albert Bruce Sabin n.4 , C.F. , C.F._1
elettivamente domiciliato in Caivano (NA), al Corso Umberto n.186, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Lizzi , che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti;
pagi na 1 di 6
RICORRENTE
E
, nata a [...] l'[...], residente in [...]Controparte_1
(NA) alla Via Albert Bruce Sabin n. 4 , C.F. , C.F._2
elettivamente domiciliata in Grumo Nevano (NA) alla via T. Spena n. 21 , presso lo studio dell'Avv. Carolina Ferro che la rappresenta e difende giusta procura alle liti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 31/3/2025 i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo depositato il 30/3/2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31/12/2024, , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio il 14/4/2012 a CA (NA) con CP_1
dal quale sono nati tre figli: (nato il [...]),
[...] Per_1 Per_2
(nata il [...]) e (nata l'[...]), per le ragioni indicate Per_3
nell'atto introduttivo, ha chiesto la separazione personale dei coniugi. Nel merito, ha chiesto:
- l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
- l'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
pagi na 2 di 6 - un assegno, a titolo di mantenimento dei tre figli, a suo carico, nella misura di € 900,00 (300,00) da corrispondere alla resistente, oltre il 50 % delle spese straordinarie;
- non disporsi alcun mantenimento in favore della resistente;
- la disciplina del diritto di visita secondo un calendario.
Si è costituita la resistente con comparsa di risposta del 30/3/2025, la quale ha chiesto la pronuncia della separazione ed ha rappresentato che, medio tempore, i coniugi hanno raggiunto un accordo, depositato in pari data.
All'udienza del 31/3/2025 le parti, comparse dinanzi alla Giudice delegata, si sono riportate all'accordo raggiunto, confermando di non volersi riconciliare.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. apponeva il proprio visto in data 1/4/2025.
La domanda di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo depositato in allegato il 30/3/2025, alle seguenti condizioni:
pagi na 3 di 6 1. I coniugi vivranno separati, comunicandosi reciprocamente ogni variazione di residenza e/o indirizzo.
2. I figli minori, , e sono affidati a entrambi i Per_1 Per_2 Per_3
genitori e vivranno prevalentemente con la madre in CA (NA) alla
Via Giuseppe Candido n. 17, in un'abitazione di proprietà dei genitori della moglie, che, pertanto viene assegnata a lei.
3. I figli minori Per_1
e potranno stare col padre due pomeriggi a settimana, Per_2
precisamente il martedì e il giovedì dalle 18.30 alle 20.30, nonché, a fine settimana alterni, dalle 16.00 del sabato alle 21 della domenica, oltre a sette giorni consecutivi nel mese di agosto, da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
nel periodo natalizio saranno col padre un anno il 24 e 26 dicembre e il primo gennaio, l'anno successivo il 25 e il 31 dicembre e il 6 gennaio, e così di seguito ad anni alterni;
nel periodo pasquale i minori saranno col padre un anno la domenica di Pasqua, l'anno successivo il Lunedì in Albis, e così di seguito ad anni alterni. I cd.
“ponti” o festività dell'anno (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre) saranno alternati tra i genitori. Le minori trascorreranno le ricorrenze dei genitori con il festeggiato (onomastico, compleanno, festa del papà e della mamma). Per le ricorrenze dei figli si seguirà il criterio dell'alternanza. Per la piccola che ha appena sette mesi, i genitori Per_3
si metteranno d'accordo di volta in volta;
in ogni caso, il signor Pt_1
la vedrà almeno una volta a settimana a casa dei propri genitori, dove la signora avrà cura di condurla. CP_1
4. Il signor si obbliga a versare alla signora la somma Pt_1 CP_1
mensile di € 1.200,00 (milleduecento/00), indicizzabile come per legge, per il mantenimento dei figli minori (€ 400,00 a figlio) a mezzo bonifico pagi na 4 di 6 bancario sul conto corrente intestato alla moglie, di cui sarà comunicato l'IBAN, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, oltre al 100% delle spese straordinarie come regolate dal Protocollo stipulato tra il Tribunale
e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord il 25 ottobre
2019. L'assegno unico universale per i figli sarà al 100% richiesto e riscosso dalla signora CP_1
5. Nulla è previsto per il mantenimento dei coniugi.
6. I coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinovo del passaporto e per l'espatrio.
7. Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia.
In ragione della soluzione concordata del giudizio ricorrono ragioni giustificative per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato a [...] il [...] e nata a
[...] Controparte_1
Napoli l'11/1/1993, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., alle condizioni concordate di cui in parte motiva;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CA (Atto n°
4, parte II, serie A, Uff. 2, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2012) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
pagi na 5 di 6 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 27/5/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 6 di 6