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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/10/2025, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 873 /2023 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 25/09/2025, promossa
[...]
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Eduardo Omero, giusta procura in atti, opponente contro (P. IV , e per essa la mandataria Controparte_1 P.IV_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall' Avv. Elena Frascino, giusta procura in atti;
opposto avente ad oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc); opposizione a decreto ingiuntivo;
Sono comparsi…. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA In fatto e in diritto
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1769/2022 del 19.12.22 con il quale il Tribunale di Messina gli ha ingiunto il pagamento della somma € 34,579,37 di cui € 32.025,38 a titolo di capitale ed
€ 2.553,99 a titolo di interessi moratori maturati dalla data di risoluzione al 13.12.2016, a titolo di capitale impagato ed interessi derivanti dal contratto di finanziamento n. 16522394, intrattenuto ab origine con Controparte_3
A fondamento dell'opposizione svolta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di parte opposta, la prescrizione del credito ingiunto, il superamento del tasso soglia e applicazione di interessi anatocistici, la non conformità della copia del contratto rispetto all'originale, la previsione in contratto di clausole vessatorie. Ha, quindi, convenuto in giudizio la , Controparte_4 chiedendo la revoca del decreto giuntivo opposto e per essa la costituendosi in giudizio, ha Controparte_1 Controparte_2 contestato la fondatezza delle pretese avversarie, chiedendone il rigetto. Concessa la provvisoria esecuzione, in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. L'opposizione è infondata e va rigettata. Occorre premettere che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti al contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando il contratto di finanziamento e gli atti di cessione su cui si fonda la pretesa monitoria, con la conseguenza che, non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte della banca. È, infatti, incontestata l'avvenuta erogazione della somma oggetto di finanziamento e il mancato pagamento delle rate oggetto di ingiunzione, avendo l'opponente censurato solo vizi di illegittimità contrattuale, non negando il proprio inadempimento. Il credito della banca può, quindi, ritenersi fondato, non avendo parte opponente allegato e fornito prova della sussistenza di fatti estintivi, ovvero dell'effettuazione di pagamenti non conteggiati.
2 Sul punto, deve infatti, preliminarmente rigettarsi, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'Istituto di credito opposto. Come è noto, chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione, con ogni mezzo, anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, prodotta nel corso del giudizio instaurato dal debitore ceduto in conseguenza dell'intimazione notificatagli dal cessionario (v. ex multis, Tribunale Alessandria, sez. I, 30.01.2023, n. 71; Tribunale Napoli, sez. II, 01.12.2022, n. 10746; Tribunale Modena, sez. III, 11.10.2022, n. 1163; Tribunale Prato, sez. I, 02.02.2022, n. 70; Tribunale Busto Arsizio, sez. II, 07.02.2022, n. 146). In tal senso, è stato, infatti, precisato che la cessione del credito è un negozio consensuale tra cedente e cessionario, nell'ambito del quale la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., Cass. Civ., 19.02.2019, n. 4713). Ne consegue che nel caso di cessioni in blocco ai sensi della L. n. 130 del 1999, art. 4, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 T.U.B., ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c., stabilendo, quale presupposto di efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può, quindi, aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. Civ., 29.09.2020, n. 20495, Cass. Civ., 17.03.2006, n. 5997; Cass. Civ., sez. III, 16.04.2021, n. 10200: “in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”; conf. Cass. Civ., Sez. Un., 04.05.2017, n. 10790). Nel caso di specie deve ritenersi, dunque, raggiunta la prova della cessione del credito oggetto di causa, avendo parte opposta allegato l'avviso di cessione del credito pubblicato su Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 152 del 28.12.13 (cessione Agos Ducato spa/Rubidio SPV srl), Gazzetta Ufficiale
3 parte seconda n.141 del 5.12.15 (cessione UB SPV srl/Banca Ifis spa), Gazzetta Ufficiale parte seconda n.150 del 22.12.16 (cessione Banca Ifis spa/Italo SPV srl) Gazzetta Ufficiale n.83 del 15.07.2023 (cessione
[...]
, l'estratto notarile relativo a crediti ceduti tra i quali rientra Controparte_5 quello oggetto di causa. Parimente da rigettarsi è l'eccezione di parte opponente in ordine all'intervenuta estinzione del diritto di credito. Nel caso di specie, l'odierno opponente, con il contratto di finanziamento stipulato in data 18 settembre 2009, si è obbligato alla restituzione dell'importo finanziato (30.000,00 €) in centoventi rate mensili (pari a 402,50
€), l'ultima con scadenza 15 settembre 2019. Per costante orientamento giurisprudenziale, nel caso di contratto di finanziamento, trova anzitutto applicazione l'ordinaria prescrizione decennale e non quella quinquennale, atteso che la prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo e, la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata, inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 agosto 2013, n. 18951, per la quale “la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti”). Traslando i superiori principi al caso di specie, dovendo il termine prescrizionale decennale decorrere dall'ultima rata (15 settembre 2019) il diritto di credito non può considerarsi estinto alla data della domanda di ingiunzione ( 5 dicembre 2022). Deve altresì essere rigettata l'eccezione di disconoscimento della conformità della copia del contratto di finanziamento depositata dalla società opposta rispetto all'originale. La contestazione della conformità all'originale, in assenza dell'indicazione degli specifici elementi di difformità, deve ritenersi effettuata in termini generici. Per constante giurisprudenza, infatti, in sede di disconoscimento, non è sufficiente una generica contestazione non basata su specifici elementi, ma vanno chiarite le ragioni per le quali la copia è ritenuta diversa dall'originale:
“in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di
4 scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti nè il ricorso a clausole di stile nè generiche asserzioni” ( Cass. Civ. n. 2405/20). Va parimenti rigettata l'eccezione di parte attrice in ordine all'illegittima applicazione da parte della banca convenuta di interessi usurari. Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per costante giurisprudenza, è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali, (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013; Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178). Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597). Traslando i superiori principi al
5 caso di specie, deve rilevarsi che le doglianze di parte attrice sono infondate, non avendo la stessa fornito idonea prova della nullità della relativa clausola contrattuale. Nell'atto di citazione si riscontrano, infatti, delle generiche deduzioni senza alcuna analisi specifica degli elementi dai quali ricavare l'illegittima applicazione, al momento della sottoscrizione del contratto, di interessi usurari, non avendo parte attrice neppure allegato il tasso soglia ratione temporis vigente. Né tali lacune sono state colmate nei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, invero, supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr., Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019, n. 24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887; Tribunale Roma Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eleudere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”). Come è noto, infatti, è principio consolidato, quello in omaggio al quale “è onere della parte che eccepisca la violazione delle disposizioni dettate in tema di interessi usurari dimostrare la sussistenza nel dettaglio, di detta condotta antigiuridica. Alla luce dei superiori principi la contestazione relativa al superamento del tasso soglia è invero generica e come tale va rigettata. In tale ottica deve essere considerata inammissibile, in quanto meramente esplorativa, la richiesta, di consulenza tecnica di ufficio” (cfr. nella giurisprudenza di merito, tra le tante, Tribunale Bassano del Grappa, n. 102/10; analogamente Tribunale Ferrara, 05.02.2013 “colui che agendo in un giudizio deduca l'applicazione di un tasso usurario ha l'onere di allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del cd. Tasso soglia”). Né la soluzione contrasta con il principio di rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali, non estendendosi il rilievo d'ufficio anche alla ricerca
6 degli elementi di prova di interessi usurari (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30.01.2014, n. 2072, per la quale “la nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche di ufficio, non integrando gli estremi di un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere proposta anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, sempre che sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio. (…) Tuttavia il rilievo d'ufficio non si estende alla ricerca d'ufficio degli elementi di prova di tali interessi anatocistici o usurari. Nella fattispecie il giudice di merito ha ritenuto che l'opponente non avesse fornito alcuna prova in merito e che la sola richiesta di una consulenza contabile non poteva esentare la parte opponente dall'onere della prova”). La rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario, infatti, presuppone pur sempre la tempestiva e specifica allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità delle medesime ex art. 1815 c.c. basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione. Tale allegazione deve essere altresì corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il Giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito di documenti eventualmente prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio. Parimenti infondata è la paventata illegittimità del rapporto dedotto in giudizio per violazione dell'art. 1283 c.c. in materia di anatocismo. L'impostazione, fondata sulla pretesa illegittimità del piano di ammortamento alla francese per violazione dell'art. 1283 c.c. che vieta i fenomeni anatocistici, e che invero alcuni isolati precedenti giurisprudenziali hanno rivitalizzato, nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla sola quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato ( cfr. Tribunale Siena 17.7.14; Tribunale Pescara 10.04.14;Tribunale Milano n.5733 del 5.5.14; Tribunale Salerno 30.1.15; Tribunale di Milano n.11275/17 su www.caso.it; Cassazione sent. n. 9237/2020, Tribunale Trapani, sent. n.82/2022). In altre parole, si ritiene che il sistema di calcolo nell'ammortamento a rata fissa non generi un effetto anatocistico, perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, con la conseguenza che non vi sono interessi "scaduti" che producono ulteriori
7 interessi. (cfr. Corte App. Venezia 19 febbraio 2021). Deve ritenersi, pertanto, che il sistema di calcolo nell'ammortamento a rata fissa non generi un effetto anatocistico, perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, con la conseguenza che non vi sono interessi "scaduti" che producono ulteriori interessi (cfr. Corte App. Venezia 19 febbraio 2021). Non si rendeva necessaria, pertanto, alcuna ctu. Infondata è, infine, l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per presenza di clausole vessatorie. Sul punto, deve, in primo luogo, osservarsi che la vessatorietà prevista dall'art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1, del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, non travolge la validità del contratto, comportando una nullità relativa, circoscritta alla singola clausola, sicché, la mancata allegazione e prova da parte dell'opponente della concreta applicazione delle clausole ritenute abusive e delle circostanze per le quali le stesse devono ritenersi “di importo manifestamente eccessivo” o comportanti un “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” non consente l'accoglimento della domanda proposta. Dal momento che le clausole vessatorie sono species del più ampio genus delle condizioni generali del contratto, è infatti onere dell'attore provare la ricorrenza di quella particolare fattispecie contrattuale idonea a far valere la nullità della clausola (cfr. Cass. Civ., sez. III, 14.03.2014, n. 5952). Nel caso di specie, invece, nulla in ordine alla manifesta eccessività è stato allegato e provato da parte opponente, essendosi la stessa limitata a contestare la vessatorietà di talune clausole senza allegare sotto quale profilo rilevi tale illegittimità, né questo Giudice, dalla disamina del contratto in atti, rinviene profili di vessatorietà eventualmente rilevabili d'ufficio trattandosi, nella specie di costi che legittimamente le parti possono pattiziamente inserire in contratto, come da disciplina codicistica, e che non appaiono determinati in misura eccessiva. Le clausole su interessi e spese accessori risultano peraltro leggibili. Non si rendeva necessario, pertanto, l'espletamento di alcuna consulenza tecnica d'ufficio. L'opposizione va, pertanto, rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, pertanto poste a carico di parte opponente ed in favore dell'opposta e liquidate, come da dispositivo, applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della causa, seguono la soccombenza, pertanto, vanno poste a carico dell'opponente e liquidate in favore di Controparte_1
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Considerato che
, da quanto emerge dal verbale negativo di mediazione,
non ha partecipato alla procedura di mediazione senza addurre un Pt_1 giustificato motivo, quest'ultima, ai sensi dell'art. 12 bis del D.lgs. n. 28/10, va condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 873/23 R.G., così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di che liquida in complessivi € 3.809,00 per Controparte_1 onorari di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3.
Considerato che
, da quanto emerge dal verbale negativo di mediazione, non ha partecipato alla procedura di mediazione Pt_1 senza addurre un giustificato motivo, quest'ultima, ai sensi dell'art. 12 bis del D.lgs. n. 28/10, va condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Si comunichi. Così deciso in Messina il 23 ottobre 2025. Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Eduardo Omero, giusta procura in atti, opponente contro (P. IV , e per essa la mandataria Controparte_1 P.IV_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall' Avv. Elena Frascino, giusta procura in atti;
opposto avente ad oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc); opposizione a decreto ingiuntivo;
Sono comparsi…. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA In fatto e in diritto
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1769/2022 del 19.12.22 con il quale il Tribunale di Messina gli ha ingiunto il pagamento della somma € 34,579,37 di cui € 32.025,38 a titolo di capitale ed
€ 2.553,99 a titolo di interessi moratori maturati dalla data di risoluzione al 13.12.2016, a titolo di capitale impagato ed interessi derivanti dal contratto di finanziamento n. 16522394, intrattenuto ab origine con Controparte_3
A fondamento dell'opposizione svolta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di parte opposta, la prescrizione del credito ingiunto, il superamento del tasso soglia e applicazione di interessi anatocistici, la non conformità della copia del contratto rispetto all'originale, la previsione in contratto di clausole vessatorie. Ha, quindi, convenuto in giudizio la , Controparte_4 chiedendo la revoca del decreto giuntivo opposto e per essa la costituendosi in giudizio, ha Controparte_1 Controparte_2 contestato la fondatezza delle pretese avversarie, chiedendone il rigetto. Concessa la provvisoria esecuzione, in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. L'opposizione è infondata e va rigettata. Occorre premettere che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti al contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando il contratto di finanziamento e gli atti di cessione su cui si fonda la pretesa monitoria, con la conseguenza che, non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte della banca. È, infatti, incontestata l'avvenuta erogazione della somma oggetto di finanziamento e il mancato pagamento delle rate oggetto di ingiunzione, avendo l'opponente censurato solo vizi di illegittimità contrattuale, non negando il proprio inadempimento. Il credito della banca può, quindi, ritenersi fondato, non avendo parte opponente allegato e fornito prova della sussistenza di fatti estintivi, ovvero dell'effettuazione di pagamenti non conteggiati.
2 Sul punto, deve infatti, preliminarmente rigettarsi, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'Istituto di credito opposto. Come è noto, chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione, con ogni mezzo, anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, prodotta nel corso del giudizio instaurato dal debitore ceduto in conseguenza dell'intimazione notificatagli dal cessionario (v. ex multis, Tribunale Alessandria, sez. I, 30.01.2023, n. 71; Tribunale Napoli, sez. II, 01.12.2022, n. 10746; Tribunale Modena, sez. III, 11.10.2022, n. 1163; Tribunale Prato, sez. I, 02.02.2022, n. 70; Tribunale Busto Arsizio, sez. II, 07.02.2022, n. 146). In tal senso, è stato, infatti, precisato che la cessione del credito è un negozio consensuale tra cedente e cessionario, nell'ambito del quale la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., Cass. Civ., 19.02.2019, n. 4713). Ne consegue che nel caso di cessioni in blocco ai sensi della L. n. 130 del 1999, art. 4, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 T.U.B., ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c., stabilendo, quale presupposto di efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può, quindi, aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. Civ., 29.09.2020, n. 20495, Cass. Civ., 17.03.2006, n. 5997; Cass. Civ., sez. III, 16.04.2021, n. 10200: “in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”; conf. Cass. Civ., Sez. Un., 04.05.2017, n. 10790). Nel caso di specie deve ritenersi, dunque, raggiunta la prova della cessione del credito oggetto di causa, avendo parte opposta allegato l'avviso di cessione del credito pubblicato su Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 152 del 28.12.13 (cessione Agos Ducato spa/Rubidio SPV srl), Gazzetta Ufficiale
3 parte seconda n.141 del 5.12.15 (cessione UB SPV srl/Banca Ifis spa), Gazzetta Ufficiale parte seconda n.150 del 22.12.16 (cessione Banca Ifis spa/Italo SPV srl) Gazzetta Ufficiale n.83 del 15.07.2023 (cessione
[...]
, l'estratto notarile relativo a crediti ceduti tra i quali rientra Controparte_5 quello oggetto di causa. Parimente da rigettarsi è l'eccezione di parte opponente in ordine all'intervenuta estinzione del diritto di credito. Nel caso di specie, l'odierno opponente, con il contratto di finanziamento stipulato in data 18 settembre 2009, si è obbligato alla restituzione dell'importo finanziato (30.000,00 €) in centoventi rate mensili (pari a 402,50
€), l'ultima con scadenza 15 settembre 2019. Per costante orientamento giurisprudenziale, nel caso di contratto di finanziamento, trova anzitutto applicazione l'ordinaria prescrizione decennale e non quella quinquennale, atteso che la prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo e, la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata, inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 agosto 2013, n. 18951, per la quale “la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti”). Traslando i superiori principi al caso di specie, dovendo il termine prescrizionale decennale decorrere dall'ultima rata (15 settembre 2019) il diritto di credito non può considerarsi estinto alla data della domanda di ingiunzione ( 5 dicembre 2022). Deve altresì essere rigettata l'eccezione di disconoscimento della conformità della copia del contratto di finanziamento depositata dalla società opposta rispetto all'originale. La contestazione della conformità all'originale, in assenza dell'indicazione degli specifici elementi di difformità, deve ritenersi effettuata in termini generici. Per constante giurisprudenza, infatti, in sede di disconoscimento, non è sufficiente una generica contestazione non basata su specifici elementi, ma vanno chiarite le ragioni per le quali la copia è ritenuta diversa dall'originale:
“in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di
4 scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti nè il ricorso a clausole di stile nè generiche asserzioni” ( Cass. Civ. n. 2405/20). Va parimenti rigettata l'eccezione di parte attrice in ordine all'illegittima applicazione da parte della banca convenuta di interessi usurari. Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per costante giurisprudenza, è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali, (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013; Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178). Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597). Traslando i superiori principi al
5 caso di specie, deve rilevarsi che le doglianze di parte attrice sono infondate, non avendo la stessa fornito idonea prova della nullità della relativa clausola contrattuale. Nell'atto di citazione si riscontrano, infatti, delle generiche deduzioni senza alcuna analisi specifica degli elementi dai quali ricavare l'illegittima applicazione, al momento della sottoscrizione del contratto, di interessi usurari, non avendo parte attrice neppure allegato il tasso soglia ratione temporis vigente. Né tali lacune sono state colmate nei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, invero, supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr., Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019, n. 24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887; Tribunale Roma Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eleudere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”). Come è noto, infatti, è principio consolidato, quello in omaggio al quale “è onere della parte che eccepisca la violazione delle disposizioni dettate in tema di interessi usurari dimostrare la sussistenza nel dettaglio, di detta condotta antigiuridica. Alla luce dei superiori principi la contestazione relativa al superamento del tasso soglia è invero generica e come tale va rigettata. In tale ottica deve essere considerata inammissibile, in quanto meramente esplorativa, la richiesta, di consulenza tecnica di ufficio” (cfr. nella giurisprudenza di merito, tra le tante, Tribunale Bassano del Grappa, n. 102/10; analogamente Tribunale Ferrara, 05.02.2013 “colui che agendo in un giudizio deduca l'applicazione di un tasso usurario ha l'onere di allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del cd. Tasso soglia”). Né la soluzione contrasta con il principio di rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali, non estendendosi il rilievo d'ufficio anche alla ricerca
6 degli elementi di prova di interessi usurari (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30.01.2014, n. 2072, per la quale “la nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche di ufficio, non integrando gli estremi di un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere proposta anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, sempre che sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio. (…) Tuttavia il rilievo d'ufficio non si estende alla ricerca d'ufficio degli elementi di prova di tali interessi anatocistici o usurari. Nella fattispecie il giudice di merito ha ritenuto che l'opponente non avesse fornito alcuna prova in merito e che la sola richiesta di una consulenza contabile non poteva esentare la parte opponente dall'onere della prova”). La rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario, infatti, presuppone pur sempre la tempestiva e specifica allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità delle medesime ex art. 1815 c.c. basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione. Tale allegazione deve essere altresì corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il Giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito di documenti eventualmente prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio. Parimenti infondata è la paventata illegittimità del rapporto dedotto in giudizio per violazione dell'art. 1283 c.c. in materia di anatocismo. L'impostazione, fondata sulla pretesa illegittimità del piano di ammortamento alla francese per violazione dell'art. 1283 c.c. che vieta i fenomeni anatocistici, e che invero alcuni isolati precedenti giurisprudenziali hanno rivitalizzato, nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla sola quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato ( cfr. Tribunale Siena 17.7.14; Tribunale Pescara 10.04.14;Tribunale Milano n.5733 del 5.5.14; Tribunale Salerno 30.1.15; Tribunale di Milano n.11275/17 su www.caso.it; Cassazione sent. n. 9237/2020, Tribunale Trapani, sent. n.82/2022). In altre parole, si ritiene che il sistema di calcolo nell'ammortamento a rata fissa non generi un effetto anatocistico, perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, con la conseguenza che non vi sono interessi "scaduti" che producono ulteriori
7 interessi. (cfr. Corte App. Venezia 19 febbraio 2021). Deve ritenersi, pertanto, che il sistema di calcolo nell'ammortamento a rata fissa non generi un effetto anatocistico, perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, con la conseguenza che non vi sono interessi "scaduti" che producono ulteriori interessi (cfr. Corte App. Venezia 19 febbraio 2021). Non si rendeva necessaria, pertanto, alcuna ctu. Infondata è, infine, l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per presenza di clausole vessatorie. Sul punto, deve, in primo luogo, osservarsi che la vessatorietà prevista dall'art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1, del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, non travolge la validità del contratto, comportando una nullità relativa, circoscritta alla singola clausola, sicché, la mancata allegazione e prova da parte dell'opponente della concreta applicazione delle clausole ritenute abusive e delle circostanze per le quali le stesse devono ritenersi “di importo manifestamente eccessivo” o comportanti un “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” non consente l'accoglimento della domanda proposta. Dal momento che le clausole vessatorie sono species del più ampio genus delle condizioni generali del contratto, è infatti onere dell'attore provare la ricorrenza di quella particolare fattispecie contrattuale idonea a far valere la nullità della clausola (cfr. Cass. Civ., sez. III, 14.03.2014, n. 5952). Nel caso di specie, invece, nulla in ordine alla manifesta eccessività è stato allegato e provato da parte opponente, essendosi la stessa limitata a contestare la vessatorietà di talune clausole senza allegare sotto quale profilo rilevi tale illegittimità, né questo Giudice, dalla disamina del contratto in atti, rinviene profili di vessatorietà eventualmente rilevabili d'ufficio trattandosi, nella specie di costi che legittimamente le parti possono pattiziamente inserire in contratto, come da disciplina codicistica, e che non appaiono determinati in misura eccessiva. Le clausole su interessi e spese accessori risultano peraltro leggibili. Non si rendeva necessario, pertanto, l'espletamento di alcuna consulenza tecnica d'ufficio. L'opposizione va, pertanto, rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, pertanto poste a carico di parte opponente ed in favore dell'opposta e liquidate, come da dispositivo, applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della causa, seguono la soccombenza, pertanto, vanno poste a carico dell'opponente e liquidate in favore di Controparte_1
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Considerato che
, da quanto emerge dal verbale negativo di mediazione,
non ha partecipato alla procedura di mediazione senza addurre un Pt_1 giustificato motivo, quest'ultima, ai sensi dell'art. 12 bis del D.lgs. n. 28/10, va condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 873/23 R.G., così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di che liquida in complessivi € 3.809,00 per Controparte_1 onorari di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3.
Considerato che
, da quanto emerge dal verbale negativo di mediazione, non ha partecipato alla procedura di mediazione Pt_1 senza addurre un giustificato motivo, quest'ultima, ai sensi dell'art. 12 bis del D.lgs. n. 28/10, va condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Si comunichi. Così deciso in Messina il 23 ottobre 2025. Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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