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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/06/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di GI CA, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1166/2024 del Registro Generale Contenzioso, rimessa per la decisione con ordinanza del 9 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(C.F.: ), con sede in Roma, Parte_1 P.IVA_1
viale Europa n. 190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore De Luca, appellante
e
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Scimoni, appellato avente per oggetto: “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno”.
Conclusioni delle parti
L'avv. Salvatore De Luca, per l'appellante, ha precisato le conclusioni
“riportandosi all'atto di citazione in appello chiedendo che il Giudice voglia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: -rigettare la domanda di responsabilità extracontrattuale in capo a in Parte_1
qualità di intermediaria;
- accertare l'avvenuta prescrizione dell'azione di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale e conseguentemente, revocare l'impugnata sentenza n° 646/2024 emessa dal
Giudice di Pace di GI CA in data 16.04.2024, depositata in pari data e comunicata in data 17.04.2024 e conseguentemente ordinare la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della stessa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
L'avv. Antonino Scimoni, per l'appellato, ha precisato le seguenti conclusioni: “precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente a quelle formulate in atti e verbali di causa. Piaccia all'On.le Tribunale di
GI CA, contrariis rejectis, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati in atti e verbali di causa: A. nel merito, previa declaratoria della responsabilità risarcitoria in capo alla società , Parte_1
rigettare l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
646/2024 pubbl. il 16/04/2024, pronunciata dal Giudice di Pace di GI
CA; B. Condannare l'appellante , in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con sentenza n. 646/2024 del 16.04.2024 il Giudice di Pace di
GI CA (nell'ambito del procedimento instaurato da CP_1
nei confronti di al fine di ottenere: in via
[...] Parte_1
principale, l'accertamento del mancato decorso della prescrizione con riferimento ai n. 00000093733310252, per Parte_2
pag. 2/12 l'importo di €1.000,00, emesso in data 25.02.2002 dall'Ufficio Postale di
Catona, e n. 00000093736010282, per l'importo di €1.000,00, emesso in data 19.04.2002 dall'Ufficio Postale di Catona, e la condanna della convenuta al rimborso dei buoni suddetti, con il rendimento previsto dalle condizioni contrattuali e gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
in subordine, la condanna della società convenuta per violazione del dovere di informazione, trasparenza, correttezza e buona fede al risarcimento del danno per un importo pari ad €2.000,00, quale danno emergente, con l'aggiunta dell'interesse lordo pari al 40% del capitale, a titolo di lucro cessante, oltre interessi legali), in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato “al pagamento di euro Parte_1
2000,000 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda sino al pagamento”, nonché “al pagamento delle spese di lite nei confronti del sig. che si liquidano in Controparte_1
complessivi euro 1155,00 di cui euro 125,00 per spese, euro 200,00 per fase studio, euro 200,00 per fase introduttiva, euro 280,00 per fase istruttoria ed euro 350,00 per fase decisoria, oltre Iva e Cpa come per legge da attribuirsi in favore del procuratore distrattario che ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.”.
§2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello Parte_1
affidandosi a due motivi e chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“rigettare la domanda di responsabilità extracontrattuale in capo a
[...]
in qualità di intermediaria;
- accertare l'avvenuta prescrizione Pt_1
dell'azione di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale e conseguentemente, revocare l'impugnata sentenza n° 646/2024 emessa dal
Giudice di Pace di GI CA in data 16.04.2024, depositata in pari
pag. 3/12 data e comunicata in data 17.04.2024 e conseguentemente ordinare la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della stessa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
§3. Si è costituito in giudizio , chiedendo, “nel Controparte_1
merito, previa declaratoria della responsabilità risarcitoria in capo alla società ”, di “rigettare l'appello proposto e, per l'effetto, Parte_1
confermare la sentenza n. 646/2024 pubbl. il 16/04/2024, pronunciata dal
Giudice di Pace di GI CA” e “Condannare l'appellante
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle Parte_1
spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.”.
§4. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, la causa
è stata rimessa per la decisione con ordinanza del 9 giugno 2025 ex art. 127-ter c.p.c., previo deposito ad opera delle parti, anteriormente all'udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, del foglio di precisazione delle conclusioni e degli scritti difensivi finali.
§5. Ciò premesso, con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata per “INFONDATEZZA GIURIDICA ED ERRATA
QUALIFICAZIONE/MOTIVAZIONE DELLA RESPONSABILITA'
EXTRACONTRATTUALE RELATIVA ALL'AZIONE DI
RISARCIMENTO DANNI”, nella parte in cui il primo giudice ha riconosciuto la responsabilità extracontrattuale di per omessa Parte_1
consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali.
In sostanza, l'appellante si duole che il primo giudice, per un verso, abbia omesso qualsiasi motivazione sulle ragioni rappresentate circa pag. 4/12 l'impossibilità di produrre la prova dell'avvenuta consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione dei buoni e, per altro verso , non abbia tenuto conto che la mancata indicazione della scadenza, settennale, sul retro dei buoni, nonché la mancata consegna del foglio informativo previsto dal D.M. del 19.12.2000, non sono elementi sufficienti a determinare una obiettiva impossibilità per l'originario attore di esercitare il proprio diritto al rimborso.
§6. Con il secondo motivo di appello, la società censura la Parte_1
sentenza impugnata per “PRESCRIZIONE DELL'AZIONE PER
RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE/PRE-
CONTRATTUALE- ERRATA DECORRENZA DEL DIES A QUO”.
In particolare, secondo l'assunto dell'appellante, il dies a quo relativo alla prescrizione dell'azione di risarcimento danni - sia per responsabilità extracontrattuale sia, eventualmente, anche per responsabilità precontrattuale - decorre dal momento della sottoscrizione dei buoni e non dal momento del diniego del rimborso, per cui erroneamente il primo giudice ha disposto che il sottoscrittore “ha il diritto di essere risarcito di tale danno e, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, questo diritto si prescrive entro cinque anni dal giorno in cui l'emittente si è rifiutato di rimborsare i titoli di cui si tratta a causa della prescrizione”.
§7. Le due censure, in quanto logicamente connesse, devono essere oggetto di trattazione unitaria e sono fondate.
§7.1- Il primo giudice ha accolto la domanda subordinata spiegata dall'originario attore sulla base delle seguenti argomentazioni:
pag. 5/12 -è pacifico che si tratti di due buoni fruttiferi postali a termine, sottoscritti in data 25/02/2002 ed appartenenti alla serie “AA3”, per l'importo di €1.000,00 ciascuno;
-ciò posto, l'eccezione di prescrizione è fondata, poiché ai sensi dell'art. 9 delle Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi i diritti dei titolari di buoni dedicati ai minori si prescrivono trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo e la data di scadenza dei buoni fruttiferi postali della serie AA3 va individuata nell'ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello dell'emissione, quindi il 25/02/2009;
-da tale data inizia a decorrere il termine prescrizionale decennale, compiutosi nel caso di specie il 25/02/2019;
-l'attore ha, comunque, diritto al risarcimento del danno in ragione della mancata consegna del foglio informativo;
Contr
-nel caso in cui non risulti provato che il sottoscrittore di ha ricevuto dall'emittente il foglio informativo all'atto della sottoscrizione dei titoli, si deve infatti ritenere che, qualora a seguito della loro scadenza l'emittente si rifiuti di rimborsarli a causa della prescrizione, si verifichi un danno ingiusto per il sottoscrittore, cagionato dalla violazione di uno specifico dovere informativo dell'emittente; il sottoscrittore ha, quindi, il diritto di essere risarcito di tale danno e, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, questo diritto si prescrive entro cinque anni dal giorno in cui l'emittente si è rifiutato di rimborsare i titoli di cui si tratta a causa della prescrizione;
-l'art. 3 del decreto di collocamento dei buoni stabilisce, invero, che “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo
pag. 6/12 contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”, inoltre ai sensi del successivo art. 6, “espone nei propri locali aperti al Parte_1
pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”;
-appare, quindi, evidente come la divulgazione di informazioni inerenti alle condizioni dell'investimento in buoni postali fruttiferi tramite pubblici avvisi esposti nei locali aperti al pubblico degli uffici postali e pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale rappresenti solo un rafforzamento della imprescindibile informativa fornita tramite consegna del foglio informativo al sottoscrittore del singolo titolo;
-di conseguenza, poiché nel caso de quo la convenuta non ha fornito alcuna prova di aver consegnato tale foglio informativo al sottoscrittore cointestatario, nonché genitore dell'attore, né risulta che sul testo dei buoni postali sottoscritti fosse stampata o annotata con un timbro la scadenza dei titoli di investimento e la durata della loro prescrizione, si deve ritenere che il sottoscrittore non sia stato messo nelle condizioni di esercitare tempestivamente il proprio diritto al rimborso;
-il danno risarcibile è costituito dal capitale versato dal sottoscrittore
(danno emergente), ma non dal rendimento del titolo;
se, difatti, è ragionevolmente certo (“più probabile che non”) che, ove fosse stato informato della scadenza dei titoli, il sottoscrittore li avrebbe tempestivamente presentati all'incasso, è viceversa impossibile determinare il giorno in cui ciò sarebbe potuto avvenire e, di conseguenza, il rendimento del titolo che il sottoscrittore ha perduto (lucro cessante).
pag. 7/12 §7.2- Le predette argomentazioni, nella parte in cui hanno condotto all'accoglimento della domanda risarcitoria, non sono condivisibili.
Giova sottolineare ai fini della decisione che i buoni per cui è causa riportano la dicitura “A TERMINE” e che su di essi è annotata la data di emissione (25/02/2002 e 19/04/2002).
Tali buoni, al pari di tutti quelli emessi dal 23/10/2001 al 02/05/2002, appartengono alla serie AA3, essendo stati istituiti con il D.M. del
17/10/2001 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 246 del 22/10/2001.
Come già ritenuto dal giudice di pace (sul punto, peraltro, si è formato il giudicato), alla data della richiesta di rimborso era già maturata la prescrizione, giacché tali titoli sono divenuti infruttiferi alla scadenza del settimo anno ed il diritto al rimborso del montante maturato (capitale più interessi al netto della ritenuta fiscale del 12,50%) si è prescritto decorso il successivo decennio.
Tanto chiarito, quanto alla violazione degli obblighi informativi addotta dal primo giudice a sostegno della domanda spiegata dall'attore in via subordinata, è bene rimarcare che, in effetti, il D.M. 19/12/2000, contenente la regolamentazione normativa di tali buoni, poneva sull'odierna appellante l'obbligo di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo dell'investimento (cfr. art. 3, primo comma, del D.M.
19/12/2000, secondo cui, “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore del titolo il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”; cfr. altresì art. 6, primo comma, stesso D.M., secondo cui espone nei propri locali aperti al pubblico un Parte_1
avviso sulle condizioni praticate, rinviando ai fogli informativi, che
pag. 8/12 saranno consegnati ai sottoscrittori, la condizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”).
Sotto tale profilo, gravava dunque sull'originaria convenuta l'onere di provare l'assolvimento dell'obbligo di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo dell'investimento. Tale onere (peraltro di difficile assolvimento, considerato il tempo trascorso e l'assenza dell'obbligo di conservazione della documentazione oltre il termine di prescrizione) è rimasto inadempiuto.
Ciò nonostante, non vi sono sufficienti elementi per ritenere che sia stata tale omissione ad avere determinato l'evento dannoso, ovvero la prescrizione del credito di rimborso dei buoni.
Sul punto, deve, anzitutto, escludersi che la finalità della consegna del foglio informativo fosse quella di porre l'investitore in condizione di ricordare la scadenza per evitare la prescrizione, avendo, in realtà, detto foglio lo scopo di rappresentare all'investitore stesso, in vista della sottoscrizione, le condizioni applicate, ovvero di porlo nella condizione di prendere decisioni il più possibile consapevoli.
Sotto altro versante va, inoltre, sottolineato che la disciplina normativa fondamentale cui occorre riferirsi per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie è contenuta nei relativi decreti ministeriali.
Ed invero, come desumibile tanto dalle decisioni dell'Arbitro Bancario
Finanziario (v. ABF nn. 7778 del 2015, n. 2728 del 2014, n. 4900 del 2013,
n. 5708 del 2013) quanto dalle pronunzie della Corte di cassazione (v.
Cass. civ., sez. un., n. 3963 del 2019, in motiv., e Cass. civ., n. 33631 del
2024, ord.), nel D.M. 19/12/2002 e negli altri decreti ministeriali dello pag. 9/12 stesso genere, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono indicate le caratteristiche dei titoli e “ogni altro elemento ritenuto necessario” per informare e tutelare il consumatore.
Per tali titoli, quindi, la conoscenza del complessivo contenuto del documento e delle sue eventuali variazioni o integrazioni è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla G.U., senza che sussistano specifici obblighi informativi a carico dell'ente emittente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività delle prescrizioni ministeriali (Cass. civ., n. 33631 del 2024, cit.).
In altre parole, la disciplina normativa fondamentale cui occorre riferirsi per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie è contenuta nei relativi decreti ministeriali, e la pubblicazione dei decreti medesimi sulla Gazzetta
Ufficiale è idonea a garantire la conoscenza e/o conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti (Cass. civ., sez. un., n. 3963 del
2019, cit.).
Ne discende che i risparmiatori sono tenuti a consultare detti decreti a prescindere dalla consegna del prospetto informativo. Il prospetto informativo, difatti, pur dovendo essere consegnato all'investitore, ha la mera funzione di riprodurre dati direttamente evincibili dalle fonti normative in materia e non rappresenta pertanto la principale ed essenziale modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori.
Né, in senso contrario, nel caso di specie può assumere rilievo la circostanza che abbia raggiunto la maggiore età il 27 Controparte_1
pag. 10/12 giugno 2019 e che prima di tale momento non avrebbe potuto riscuotere i buoni, giacché avrebbe potuto provvedervi il padre (a favore del quale gli stessi erano pure emessi).
Nessuna violazione dei principi di correttezza è, allora, ravvisabile nella condotta tenuta dal soggetto responsabile della collocazione dei buoni postali fruttiferi al momento della sottoscrizione dei medesimi da parte del genitore dell'originario attore, il quale era tenuto a conoscere la relativa disciplina, legislativamente stabilita (in tal senso vedi anche Trib. Treviso, sent. n. 975 del 2025 e Trib. Bergamo n. 2051 del 2019).
Del resto, all'epoca della sottoscrizione dei buoni de quibus il D.lgs. n.
206/2005 (codice del consumo) non era ancora in essere. Di conseguenza, non è configurabile alcuna violazione del principio dell'affidamento del cliente-risparmiatore, appalesandosi la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale idonea a garantire, come già detto, la conoscenza e/o conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti.
Di conseguenza, l'omessa consegna del foglio informativo, oltre a non poter impedire di per sé all'originaria convenuta di sollevare l'eccezione di prescrizione, non può far sorgere neppure una responsabilità di tipo risarcitorio, non incidendo sugli obblighi restitutori e di rimborso per cui è lite.
§8. L'appello deve essere per l'effetto accolto ed in riforma della sentenza impugnata, la domanda risarcitoria spiegata da Controparte_1
deve essere rigettata.
pag. 11/12 §9. Dato il persistente contrasto ravvisabile nella giurisprudenza di merito sulle questioni trattate, si impone la compensazione integrale tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice d'appello nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma la sentenza n. 646/2024 resa dal giudice di pace, rigetta la domanda risarcitoria spiegata da
; Controparte_1
2) spese compensate.
Sentenza redatta e trasmessa in Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato il 23/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di GI CA, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1166/2024 del Registro Generale Contenzioso, rimessa per la decisione con ordinanza del 9 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(C.F.: ), con sede in Roma, Parte_1 P.IVA_1
viale Europa n. 190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore De Luca, appellante
e
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Scimoni, appellato avente per oggetto: “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno”.
Conclusioni delle parti
L'avv. Salvatore De Luca, per l'appellante, ha precisato le conclusioni
“riportandosi all'atto di citazione in appello chiedendo che il Giudice voglia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: -rigettare la domanda di responsabilità extracontrattuale in capo a in Parte_1
qualità di intermediaria;
- accertare l'avvenuta prescrizione dell'azione di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale e conseguentemente, revocare l'impugnata sentenza n° 646/2024 emessa dal
Giudice di Pace di GI CA in data 16.04.2024, depositata in pari data e comunicata in data 17.04.2024 e conseguentemente ordinare la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della stessa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
L'avv. Antonino Scimoni, per l'appellato, ha precisato le seguenti conclusioni: “precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente a quelle formulate in atti e verbali di causa. Piaccia all'On.le Tribunale di
GI CA, contrariis rejectis, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati in atti e verbali di causa: A. nel merito, previa declaratoria della responsabilità risarcitoria in capo alla società , Parte_1
rigettare l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
646/2024 pubbl. il 16/04/2024, pronunciata dal Giudice di Pace di GI
CA; B. Condannare l'appellante , in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con sentenza n. 646/2024 del 16.04.2024 il Giudice di Pace di
GI CA (nell'ambito del procedimento instaurato da CP_1
nei confronti di al fine di ottenere: in via
[...] Parte_1
principale, l'accertamento del mancato decorso della prescrizione con riferimento ai n. 00000093733310252, per Parte_2
pag. 2/12 l'importo di €1.000,00, emesso in data 25.02.2002 dall'Ufficio Postale di
Catona, e n. 00000093736010282, per l'importo di €1.000,00, emesso in data 19.04.2002 dall'Ufficio Postale di Catona, e la condanna della convenuta al rimborso dei buoni suddetti, con il rendimento previsto dalle condizioni contrattuali e gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
in subordine, la condanna della società convenuta per violazione del dovere di informazione, trasparenza, correttezza e buona fede al risarcimento del danno per un importo pari ad €2.000,00, quale danno emergente, con l'aggiunta dell'interesse lordo pari al 40% del capitale, a titolo di lucro cessante, oltre interessi legali), in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato “al pagamento di euro Parte_1
2000,000 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda sino al pagamento”, nonché “al pagamento delle spese di lite nei confronti del sig. che si liquidano in Controparte_1
complessivi euro 1155,00 di cui euro 125,00 per spese, euro 200,00 per fase studio, euro 200,00 per fase introduttiva, euro 280,00 per fase istruttoria ed euro 350,00 per fase decisoria, oltre Iva e Cpa come per legge da attribuirsi in favore del procuratore distrattario che ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.”.
§2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello Parte_1
affidandosi a due motivi e chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“rigettare la domanda di responsabilità extracontrattuale in capo a
[...]
in qualità di intermediaria;
- accertare l'avvenuta prescrizione Pt_1
dell'azione di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale e conseguentemente, revocare l'impugnata sentenza n° 646/2024 emessa dal
Giudice di Pace di GI CA in data 16.04.2024, depositata in pari
pag. 3/12 data e comunicata in data 17.04.2024 e conseguentemente ordinare la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della stessa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
§3. Si è costituito in giudizio , chiedendo, “nel Controparte_1
merito, previa declaratoria della responsabilità risarcitoria in capo alla società ”, di “rigettare l'appello proposto e, per l'effetto, Parte_1
confermare la sentenza n. 646/2024 pubbl. il 16/04/2024, pronunciata dal
Giudice di Pace di GI CA” e “Condannare l'appellante
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle Parte_1
spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.”.
§4. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, la causa
è stata rimessa per la decisione con ordinanza del 9 giugno 2025 ex art. 127-ter c.p.c., previo deposito ad opera delle parti, anteriormente all'udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, del foglio di precisazione delle conclusioni e degli scritti difensivi finali.
§5. Ciò premesso, con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata per “INFONDATEZZA GIURIDICA ED ERRATA
QUALIFICAZIONE/MOTIVAZIONE DELLA RESPONSABILITA'
EXTRACONTRATTUALE RELATIVA ALL'AZIONE DI
RISARCIMENTO DANNI”, nella parte in cui il primo giudice ha riconosciuto la responsabilità extracontrattuale di per omessa Parte_1
consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali.
In sostanza, l'appellante si duole che il primo giudice, per un verso, abbia omesso qualsiasi motivazione sulle ragioni rappresentate circa pag. 4/12 l'impossibilità di produrre la prova dell'avvenuta consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione dei buoni e, per altro verso , non abbia tenuto conto che la mancata indicazione della scadenza, settennale, sul retro dei buoni, nonché la mancata consegna del foglio informativo previsto dal D.M. del 19.12.2000, non sono elementi sufficienti a determinare una obiettiva impossibilità per l'originario attore di esercitare il proprio diritto al rimborso.
§6. Con il secondo motivo di appello, la società censura la Parte_1
sentenza impugnata per “PRESCRIZIONE DELL'AZIONE PER
RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE/PRE-
CONTRATTUALE- ERRATA DECORRENZA DEL DIES A QUO”.
In particolare, secondo l'assunto dell'appellante, il dies a quo relativo alla prescrizione dell'azione di risarcimento danni - sia per responsabilità extracontrattuale sia, eventualmente, anche per responsabilità precontrattuale - decorre dal momento della sottoscrizione dei buoni e non dal momento del diniego del rimborso, per cui erroneamente il primo giudice ha disposto che il sottoscrittore “ha il diritto di essere risarcito di tale danno e, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, questo diritto si prescrive entro cinque anni dal giorno in cui l'emittente si è rifiutato di rimborsare i titoli di cui si tratta a causa della prescrizione”.
§7. Le due censure, in quanto logicamente connesse, devono essere oggetto di trattazione unitaria e sono fondate.
§7.1- Il primo giudice ha accolto la domanda subordinata spiegata dall'originario attore sulla base delle seguenti argomentazioni:
pag. 5/12 -è pacifico che si tratti di due buoni fruttiferi postali a termine, sottoscritti in data 25/02/2002 ed appartenenti alla serie “AA3”, per l'importo di €1.000,00 ciascuno;
-ciò posto, l'eccezione di prescrizione è fondata, poiché ai sensi dell'art. 9 delle Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi i diritti dei titolari di buoni dedicati ai minori si prescrivono trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo e la data di scadenza dei buoni fruttiferi postali della serie AA3 va individuata nell'ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello dell'emissione, quindi il 25/02/2009;
-da tale data inizia a decorrere il termine prescrizionale decennale, compiutosi nel caso di specie il 25/02/2019;
-l'attore ha, comunque, diritto al risarcimento del danno in ragione della mancata consegna del foglio informativo;
Contr
-nel caso in cui non risulti provato che il sottoscrittore di ha ricevuto dall'emittente il foglio informativo all'atto della sottoscrizione dei titoli, si deve infatti ritenere che, qualora a seguito della loro scadenza l'emittente si rifiuti di rimborsarli a causa della prescrizione, si verifichi un danno ingiusto per il sottoscrittore, cagionato dalla violazione di uno specifico dovere informativo dell'emittente; il sottoscrittore ha, quindi, il diritto di essere risarcito di tale danno e, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, questo diritto si prescrive entro cinque anni dal giorno in cui l'emittente si è rifiutato di rimborsare i titoli di cui si tratta a causa della prescrizione;
-l'art. 3 del decreto di collocamento dei buoni stabilisce, invero, che “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo
pag. 6/12 contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”, inoltre ai sensi del successivo art. 6, “espone nei propri locali aperti al Parte_1
pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”;
-appare, quindi, evidente come la divulgazione di informazioni inerenti alle condizioni dell'investimento in buoni postali fruttiferi tramite pubblici avvisi esposti nei locali aperti al pubblico degli uffici postali e pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale rappresenti solo un rafforzamento della imprescindibile informativa fornita tramite consegna del foglio informativo al sottoscrittore del singolo titolo;
-di conseguenza, poiché nel caso de quo la convenuta non ha fornito alcuna prova di aver consegnato tale foglio informativo al sottoscrittore cointestatario, nonché genitore dell'attore, né risulta che sul testo dei buoni postali sottoscritti fosse stampata o annotata con un timbro la scadenza dei titoli di investimento e la durata della loro prescrizione, si deve ritenere che il sottoscrittore non sia stato messo nelle condizioni di esercitare tempestivamente il proprio diritto al rimborso;
-il danno risarcibile è costituito dal capitale versato dal sottoscrittore
(danno emergente), ma non dal rendimento del titolo;
se, difatti, è ragionevolmente certo (“più probabile che non”) che, ove fosse stato informato della scadenza dei titoli, il sottoscrittore li avrebbe tempestivamente presentati all'incasso, è viceversa impossibile determinare il giorno in cui ciò sarebbe potuto avvenire e, di conseguenza, il rendimento del titolo che il sottoscrittore ha perduto (lucro cessante).
pag. 7/12 §7.2- Le predette argomentazioni, nella parte in cui hanno condotto all'accoglimento della domanda risarcitoria, non sono condivisibili.
Giova sottolineare ai fini della decisione che i buoni per cui è causa riportano la dicitura “A TERMINE” e che su di essi è annotata la data di emissione (25/02/2002 e 19/04/2002).
Tali buoni, al pari di tutti quelli emessi dal 23/10/2001 al 02/05/2002, appartengono alla serie AA3, essendo stati istituiti con il D.M. del
17/10/2001 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 246 del 22/10/2001.
Come già ritenuto dal giudice di pace (sul punto, peraltro, si è formato il giudicato), alla data della richiesta di rimborso era già maturata la prescrizione, giacché tali titoli sono divenuti infruttiferi alla scadenza del settimo anno ed il diritto al rimborso del montante maturato (capitale più interessi al netto della ritenuta fiscale del 12,50%) si è prescritto decorso il successivo decennio.
Tanto chiarito, quanto alla violazione degli obblighi informativi addotta dal primo giudice a sostegno della domanda spiegata dall'attore in via subordinata, è bene rimarcare che, in effetti, il D.M. 19/12/2000, contenente la regolamentazione normativa di tali buoni, poneva sull'odierna appellante l'obbligo di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo dell'investimento (cfr. art. 3, primo comma, del D.M.
19/12/2000, secondo cui, “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore del titolo il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”; cfr. altresì art. 6, primo comma, stesso D.M., secondo cui espone nei propri locali aperti al pubblico un Parte_1
avviso sulle condizioni praticate, rinviando ai fogli informativi, che
pag. 8/12 saranno consegnati ai sottoscrittori, la condizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”).
Sotto tale profilo, gravava dunque sull'originaria convenuta l'onere di provare l'assolvimento dell'obbligo di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo dell'investimento. Tale onere (peraltro di difficile assolvimento, considerato il tempo trascorso e l'assenza dell'obbligo di conservazione della documentazione oltre il termine di prescrizione) è rimasto inadempiuto.
Ciò nonostante, non vi sono sufficienti elementi per ritenere che sia stata tale omissione ad avere determinato l'evento dannoso, ovvero la prescrizione del credito di rimborso dei buoni.
Sul punto, deve, anzitutto, escludersi che la finalità della consegna del foglio informativo fosse quella di porre l'investitore in condizione di ricordare la scadenza per evitare la prescrizione, avendo, in realtà, detto foglio lo scopo di rappresentare all'investitore stesso, in vista della sottoscrizione, le condizioni applicate, ovvero di porlo nella condizione di prendere decisioni il più possibile consapevoli.
Sotto altro versante va, inoltre, sottolineato che la disciplina normativa fondamentale cui occorre riferirsi per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie è contenuta nei relativi decreti ministeriali.
Ed invero, come desumibile tanto dalle decisioni dell'Arbitro Bancario
Finanziario (v. ABF nn. 7778 del 2015, n. 2728 del 2014, n. 4900 del 2013,
n. 5708 del 2013) quanto dalle pronunzie della Corte di cassazione (v.
Cass. civ., sez. un., n. 3963 del 2019, in motiv., e Cass. civ., n. 33631 del
2024, ord.), nel D.M. 19/12/2002 e negli altri decreti ministeriali dello pag. 9/12 stesso genere, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono indicate le caratteristiche dei titoli e “ogni altro elemento ritenuto necessario” per informare e tutelare il consumatore.
Per tali titoli, quindi, la conoscenza del complessivo contenuto del documento e delle sue eventuali variazioni o integrazioni è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla G.U., senza che sussistano specifici obblighi informativi a carico dell'ente emittente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività delle prescrizioni ministeriali (Cass. civ., n. 33631 del 2024, cit.).
In altre parole, la disciplina normativa fondamentale cui occorre riferirsi per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie è contenuta nei relativi decreti ministeriali, e la pubblicazione dei decreti medesimi sulla Gazzetta
Ufficiale è idonea a garantire la conoscenza e/o conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti (Cass. civ., sez. un., n. 3963 del
2019, cit.).
Ne discende che i risparmiatori sono tenuti a consultare detti decreti a prescindere dalla consegna del prospetto informativo. Il prospetto informativo, difatti, pur dovendo essere consegnato all'investitore, ha la mera funzione di riprodurre dati direttamente evincibili dalle fonti normative in materia e non rappresenta pertanto la principale ed essenziale modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori.
Né, in senso contrario, nel caso di specie può assumere rilievo la circostanza che abbia raggiunto la maggiore età il 27 Controparte_1
pag. 10/12 giugno 2019 e che prima di tale momento non avrebbe potuto riscuotere i buoni, giacché avrebbe potuto provvedervi il padre (a favore del quale gli stessi erano pure emessi).
Nessuna violazione dei principi di correttezza è, allora, ravvisabile nella condotta tenuta dal soggetto responsabile della collocazione dei buoni postali fruttiferi al momento della sottoscrizione dei medesimi da parte del genitore dell'originario attore, il quale era tenuto a conoscere la relativa disciplina, legislativamente stabilita (in tal senso vedi anche Trib. Treviso, sent. n. 975 del 2025 e Trib. Bergamo n. 2051 del 2019).
Del resto, all'epoca della sottoscrizione dei buoni de quibus il D.lgs. n.
206/2005 (codice del consumo) non era ancora in essere. Di conseguenza, non è configurabile alcuna violazione del principio dell'affidamento del cliente-risparmiatore, appalesandosi la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale idonea a garantire, come già detto, la conoscenza e/o conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti.
Di conseguenza, l'omessa consegna del foglio informativo, oltre a non poter impedire di per sé all'originaria convenuta di sollevare l'eccezione di prescrizione, non può far sorgere neppure una responsabilità di tipo risarcitorio, non incidendo sugli obblighi restitutori e di rimborso per cui è lite.
§8. L'appello deve essere per l'effetto accolto ed in riforma della sentenza impugnata, la domanda risarcitoria spiegata da Controparte_1
deve essere rigettata.
pag. 11/12 §9. Dato il persistente contrasto ravvisabile nella giurisprudenza di merito sulle questioni trattate, si impone la compensazione integrale tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice d'appello nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma la sentenza n. 646/2024 resa dal giudice di pace, rigetta la domanda risarcitoria spiegata da
; Controparte_1
2) spese compensate.
Sentenza redatta e trasmessa in Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato il 23/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
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