Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/06/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4814 /2025
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.V.G. 4814/2025 promosso con ricorso congiunto depositato in data
8.5.2025 da
, con l'avv. Maragno Andrea, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Barollo Sara, come da mandato in atti;
Controparte_1
- ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione che di seguito si precisano: CONDIZIONI
1. I coniugi continueranno a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove vorrà la propria residenza;
2. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali, Per_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso la madre, nella residenza in Campodarsego (PD), via padre Massimiliano Kolbe n. 9 int.
7. Fermo
l'affido condiviso di a entrambi i genitori, anche in ragione del fatto che il padre è Per_1 spesso all'estero per questioni lavorative, i coniugi convengono che alla madre, presso la
disgiunta della documentazione medica e scolastica necessaria per il minore;
3. Tenuto conto che il IG. spesso si reca all'estero per ragioni lavorative Controparte_1
e vi si trattiene anche per lunghi periodi, i coniugi regolamentano come di seguito i periodi di permanenza del piccolo con il padre. Allorquando questi si trova in Italia, potrà Per_1
vedere e tenere con sé il figlio minore un fine settimana ogni due (weekend alternati) dal venerdì sera alle ore 20.00 alla domenica sera alle ore 20.00, quando avrà cura di riportarlo alla mamma. Il padre, inoltre, potrà vedere e tenere a pernottare con sé anche in un Per_1
giorno infrasettimanale che i genitori concorderanno di volta in volta, tenendo conto degli impegni di tutti e soprattutto delle esigenze del piccolo. Allorquando il padre si trova all'estero, della gestione di si occuperà la madre. Resta inteso che il padre dovrà Per_1
comunicare alla madre, con adeguato preavviso, giorno e ora in cui il piccolo starà con lui, così come dovrà comunicare alla madre con congruo anticipo di almeno tre giorni ogni impedimento, contrattempo che non gli consentano di stare con il bimbo nei giorni e nelle ore già stabilite.
4. Per quanto riguarda le vacanze natalizie e pasquali, di volta in volta i coniugi si accorderanno, in base alle esigenze di tutti e nell'interesse di Per quanto riguarda le Per_1
vacanze estive, trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con il padre, previa Per_1
comunicazione alla madre del periodo e della destinazione prescelti, entro il 31 maggio di ogni anno. Analogamente farà la madre, che dovrà comunicare al padre il periodo e la destinazione che la stessa sceglierà per le vacanze con il figlio.
5. trascorrerà il giorno del suo compleanno, un anno con la mamma ed un anno con Per_1
il papà.
6. I coniugi precisano che i viaggi all'estero, sia con il padre sia con la madre, potranno essere fatti da previo accordo scritto tra i genitori sulla destinazione e sul periodo;
Per_1
7. In ogni caso, previo accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici e/o personali del bambino e dei genitori stessi, ciascuno di essi avrà facoltà di tenere con sè anche in occasioni, giornate, termini e orari diversi da quelli come sopra individuati. Per_1
8. In particolare, si precisa che i giorni e gli orari potranno essere modificati, su accordo dei coniugi, in ragione di esigenze lavorative dei genitori, soprattutto del padre, signor la cui situazione occupazionale allo stato risulta incerta e, pertanto, per il futuro CP_1
suscettibile di modifiche e/o cambiamenti che potrebbero influire sugli orari e sull'organizzazione della gestione quotidiana.
9. I coniugi concordano pertanto, fin d'ora, che in caso di comprovate esigenze lavorative non fosse consentito il rispetto dei giorni ed orari come sopra indicati questi verranno rivisti e rideterminati, senza che ciò comporti inadempimento alcuno delle condizioni concordate.
10. In ragione del fatto che il IG. attualmente è privo di una occupazione CP_1
lavorativa, egli contribuirà al mantenimento del piccolo corrispondendo alla IG.ra Per_1
un importo mensile di € 150,00 (centocinquanta/00), entro il giorno 10 (dieci) di Pt_1
ciascun mese a mezzo bonifico bancario, importo che dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat e che il IG. si impegna ad aumentare non appena avrà CP_1
reperito una occupazione lavorativa, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo del Tribunale di Padova datato 17-1-2017, che i coniugi dichiarano di ben conoscere e di accettare. Resta inteso che, parimenti, il rimborso delle spese straordinarie deve intendersi reciproco e, pertanto, andranno rimborsate da parte della signora al Pt_1
50%, qualora ad anticiparle sia il marito, signor sempre previo accordo sulla CP_1
base di quanto stabilito dal Protocollo su citato.
11. Entrambi i coniugi dichiarano di essere, come in effetti lo sono, redditualmente autonomi e in grado ciascuno di provvedere al proprio mantenimento. Nulla dunque a tale titolo l'uno deve all'altro.
12. Nulla sulla casa coniugale.
13. Nulla sulle autovetture.
14. I coniugi dichiarano di aver definito tra loro, ancora in sede di separazione personale, ogni e qualsivoglia rapporto di natura patrimoniale che trovi origine per qualunque causa nel rapporto matrimoniale (anche sorto nel corso della trattativa per il raggiungimento dell'accordo di separazione) e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo e/o ragione né risarcitorio né restitutorio, anche con riferimento all'Associazione Sportiva Dilettantistica KDP DANCE STUDIO, con sede in Cadoneghe,
Via Mozart 1/A nonché con riferimento alle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile, casa familiare di Cadoneghe, via Mozart, 1/A, per le quali è stato definito in via transattiva ogni rapporto di dare/avere.
15. I coniugi si impegnano a comunicarsi preventivamente e tempestivamente ogni eventuale cambio di residenza, domicilio o dimora. Essi collaboreranno qualora si rendesse necessario il consenso dell'altro genitore per chiedere e ottenere il rilascio e/o rinnovo del documento del figlio minore anche valido per l'espatrio, nonché del passaporto, ribadendo che i viaggi all'estero potranno essere fatti da ciascun genitore con il minore solo previo accordo scritto tra i genitori sulla destinazione e sul periodo;
16. I coniugi concordano, altresì, che l'assegno unico universale spettante per il figlio venga richiesto e percepito integralmente dalla IG.ra . Pt_1
17. Spese del presente procedimento integralmente compensate.
18. Il IG. si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla trascrizione CP_1 dell'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio presso le competenti autorità/uffici in Marocco e comunque in ogni caso a dar corso a qualsivoglia procedura necessaria affinché anche in Marocco il matrimonio contratto tra lui e la IG.ra venga Parte_1 sciolto e/o posto nel nulla, fornendo alla IG.ra la documentazione attestante l'esito Pt_1 di detta procedura”.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio civile il 14.3.2015 Parte_1 Controparte_1 in Cadoneghe (PD) e trascritto nel relativo registro al n.3, Parte I, Serie A dell'anno 2015.
Nel giudizio di separazione l'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c. si è tenuta in data
27.2.2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e con sentenza n.34/2024, pubblicata in data
29.2.2024, passata in giudicato, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 3.6.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b),
l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dal 27.2.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi del figlio minore anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto, va preso atto delle stesse, con riguardo ai punti 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 15.
Le condizioni di cui ai punti 14, 16 e 18, essendo espressione della autonomia negoziale delle parti, non necessitano di essere recepite ai fini della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1
contratto il 14.3.2015 in Cadoneghe (PD) e trascritto nel Controparte_1
relativo registro parte I serie A n. 3 anno 2015 del Comune di Cadoneghe (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e riportati in epigrafe come indicato in parte motiva;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 9.06.25
Il Presidente relatore
Chiara-Ilaria Bitozzi