TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/06/2025, n. 2835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2835 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16753 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa TANIA VETTORE Giudice dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice esaminato il ricorso avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio presentato da
Parte_1
Con l'avv. ALFREDO ZABEO
RICORRENTE contro
CP_1
Con l'avv. ALBERTO FERRI
RESISTENTE sulle conclusioni del ricorrente: “Nel merito: Dato atto che la figlia è Controparte_2 lavoratrice dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, revocarsi ogni statuizione di cui a sentenza n. 2582/2015 del Tribunale di Venezia relativa al rapporto economico manutentorio fra padre e figlia, stabilendosi che nulla è dovuto da
[...]
a (e a per concorso nel mantenimento e Parte_1 CP_1 Controparte_2 contributo spese. Spese e compensi rifusi”
e sulle conclusioni della resistente: “In Via Preliminare: Disporsi tentativo di conciliazione relativamente all'importo dell'assegno di mantenimento, dandosi atto che la signora è CP_1 disponibile alla riduzione dell'assegno di mantenimento. In Via Principale: Rigettarsi le domande attoree per i motivi esposti in narrativa In Via subordinata: Previa comparazione dei redditi delle parti, ivi compresi quella della figlia, quantificarsi l'assegno di mantenimento nella minor misura che sarà ritenuta di giustizia”
1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CP_ Le parti, dalla cui unione è nata la figlia (07/12/1999), oggi maggiorenne, hanno ottenuto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciata con sentenza di questo Tribunale
n. 2582/2015 pubblicata il 19/08/2015. L'odierno ricorrente deduce che medio tempore sarebbero intervenuti mutamenti rilevanti tali da giustificare – a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio – la revoca dell'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della figlia, divenuta economicamente indipendente;
la resistente si è costituita contestando le deduzioni attoree e specificando che CP_
– pur assunta da circa un anno con lavoro a tempo indeterminato – ha tuttavia un contratto part-time e pertanto ha chiesto, previo esperimento del tentativo di conciliazione delle parti, in via principale, il rigetto delle conclusioni avversarie ed in via subordinata, riduzione dell'assegno nella misura di giustizia.
All'udienza del 27/03/2025, i difensori delle parti – preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione – hanno insistito nelle rispettive conclusioni;
la difesa attorea ha insistito altresì per la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96, III co. c.p.c. ed il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda attorea è fondata e va accolta.
In diritto, va ricordato che per costante giurisprudenza “L'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae fintanto che il figlio, senza sua colpa, non abbia raggiunto l'effettiva indipendenza economica. La valutazione circa il raggiungimento dell'autosufficienza economica deve basarsi su un accertamento di fatto che consideri molteplici elementi: l'età del beneficiario,
l'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, l'impegno profuso nella ricerca di un'occupazione lavorativa e la complessiva condotta personale tenuta dopo il raggiungimento della maggiore età. Non è sufficiente lo svolgimento di lavori part-time o temporanei per ritenere raggiunta l'indipendenza economica, soprattutto se il figlio sta ancora legittimamente completando un percorso di formazione specializzante per acquisire competenze da spendere nel settore lavorativo di riferimento” (in termini, C. Cass. sez. I civ. ord. 3552/2025).
2 CP_ In fatto, è pacifico che la figlia , ormai maggiorenne, dopo il diploma liceale abbia iniziato a svolgere attività lavorativa e che ella sia oggi occupata a tempo indeterminato e parziale, con retribuzione di circa 800,00 € mensili medi.
La giovane, altrettanto pacificamente, vive con i genitori e pertanto non sostiene spese abitative, né domestiche per vitto, utenze, etc. – come riferito dalle stesse parti in udienza.
Considerata la stabilità del contratto di lavoro e la conclusione degli studi, che la ragazza non CP_ sta proseguendo, emerge nella specie il definitivo inserimento di nel mondo del lavoro;
ne va dunque ritenuta l'indipendenza economica dai genitori.
Nello specifico, deve ritenersi che sia venuto meno dell'obbligo paterno di contribuzione al mantenimento ordinario e straordinario della figlia, a far data dall'introduzione del presente giudizio (28 agosto 2024).
Le ragioni della decisione e i rapporti tra le parti giustificano la compensazione delle spese tra loro, con rigetto – in difetto di condanna alle spese legali – dell'istanza attorea di condanna avversaria ex art. 96 III co. c.p.c.
P.Q.M.
1) a parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. n.
2582/2015 di questo Tribunale, da intendersi nel resto confermata, revoca – a decorrere dal mese di agosto 2024 – l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario CP_ posto a carico di parte ricorrente in favore della figlia
2) compensa le spese legali tra le parti e rigetta l'istanza attorea ex art. 96, III co. c.p.c.
Così deciso il 5 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa TANIA VETTORE Giudice dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice esaminato il ricorso avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio presentato da
Parte_1
Con l'avv. ALFREDO ZABEO
RICORRENTE contro
CP_1
Con l'avv. ALBERTO FERRI
RESISTENTE sulle conclusioni del ricorrente: “Nel merito: Dato atto che la figlia è Controparte_2 lavoratrice dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, revocarsi ogni statuizione di cui a sentenza n. 2582/2015 del Tribunale di Venezia relativa al rapporto economico manutentorio fra padre e figlia, stabilendosi che nulla è dovuto da
[...]
a (e a per concorso nel mantenimento e Parte_1 CP_1 Controparte_2 contributo spese. Spese e compensi rifusi”
e sulle conclusioni della resistente: “In Via Preliminare: Disporsi tentativo di conciliazione relativamente all'importo dell'assegno di mantenimento, dandosi atto che la signora è CP_1 disponibile alla riduzione dell'assegno di mantenimento. In Via Principale: Rigettarsi le domande attoree per i motivi esposti in narrativa In Via subordinata: Previa comparazione dei redditi delle parti, ivi compresi quella della figlia, quantificarsi l'assegno di mantenimento nella minor misura che sarà ritenuta di giustizia”
1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CP_ Le parti, dalla cui unione è nata la figlia (07/12/1999), oggi maggiorenne, hanno ottenuto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciata con sentenza di questo Tribunale
n. 2582/2015 pubblicata il 19/08/2015. L'odierno ricorrente deduce che medio tempore sarebbero intervenuti mutamenti rilevanti tali da giustificare – a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio – la revoca dell'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della figlia, divenuta economicamente indipendente;
la resistente si è costituita contestando le deduzioni attoree e specificando che CP_
– pur assunta da circa un anno con lavoro a tempo indeterminato – ha tuttavia un contratto part-time e pertanto ha chiesto, previo esperimento del tentativo di conciliazione delle parti, in via principale, il rigetto delle conclusioni avversarie ed in via subordinata, riduzione dell'assegno nella misura di giustizia.
All'udienza del 27/03/2025, i difensori delle parti – preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione – hanno insistito nelle rispettive conclusioni;
la difesa attorea ha insistito altresì per la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96, III co. c.p.c. ed il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda attorea è fondata e va accolta.
In diritto, va ricordato che per costante giurisprudenza “L'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae fintanto che il figlio, senza sua colpa, non abbia raggiunto l'effettiva indipendenza economica. La valutazione circa il raggiungimento dell'autosufficienza economica deve basarsi su un accertamento di fatto che consideri molteplici elementi: l'età del beneficiario,
l'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, l'impegno profuso nella ricerca di un'occupazione lavorativa e la complessiva condotta personale tenuta dopo il raggiungimento della maggiore età. Non è sufficiente lo svolgimento di lavori part-time o temporanei per ritenere raggiunta l'indipendenza economica, soprattutto se il figlio sta ancora legittimamente completando un percorso di formazione specializzante per acquisire competenze da spendere nel settore lavorativo di riferimento” (in termini, C. Cass. sez. I civ. ord. 3552/2025).
2 CP_ In fatto, è pacifico che la figlia , ormai maggiorenne, dopo il diploma liceale abbia iniziato a svolgere attività lavorativa e che ella sia oggi occupata a tempo indeterminato e parziale, con retribuzione di circa 800,00 € mensili medi.
La giovane, altrettanto pacificamente, vive con i genitori e pertanto non sostiene spese abitative, né domestiche per vitto, utenze, etc. – come riferito dalle stesse parti in udienza.
Considerata la stabilità del contratto di lavoro e la conclusione degli studi, che la ragazza non CP_ sta proseguendo, emerge nella specie il definitivo inserimento di nel mondo del lavoro;
ne va dunque ritenuta l'indipendenza economica dai genitori.
Nello specifico, deve ritenersi che sia venuto meno dell'obbligo paterno di contribuzione al mantenimento ordinario e straordinario della figlia, a far data dall'introduzione del presente giudizio (28 agosto 2024).
Le ragioni della decisione e i rapporti tra le parti giustificano la compensazione delle spese tra loro, con rigetto – in difetto di condanna alle spese legali – dell'istanza attorea di condanna avversaria ex art. 96 III co. c.p.c.
P.Q.M.
1) a parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. n.
2582/2015 di questo Tribunale, da intendersi nel resto confermata, revoca – a decorrere dal mese di agosto 2024 – l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario CP_ posto a carico di parte ricorrente in favore della figlia
2) compensa le spese legali tra le parti e rigetta l'istanza attorea ex art. 96, III co. c.p.c.
Così deciso il 5 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
3