Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 4786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4786 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 22063/2024 Reg. Gen.
RE BBLICA ITALIANA PY
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
PresidenteDott. Anna Cattaneo
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 18/06/2024 e vertente
TRA C.F. 1 ) Parte_1
Luogo e data di nascita MILANO in data 09/07/1962
Residenza n VIA PALMIERI 14 20141 MILANO ITALIA rappresentata e difesa dall'Avv. PERRONE LOREDANA presso il quale ha eletto domicilio giusta procura in atti
Parte attrice
E
C.F. 2 ), Controparte_1
Luogo e data di nascita: EGITTO in data 25/05/1965
Irreperibile
Parte convenuta contumace
Con comunicazione all' Controparte_2 in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 26
giugno 2026
OGGETTO:
SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
Conclusioni di parte attrice precisate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. il 27 maggio 2025
-· dichiarare e pronunziare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Milano in data
12.10.2012 (atto iscritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune medesimo, anno 2012, atto n. 1586, registro 1, parte 1), tra la Signora Parte_1 e il Signor CP_1
[...] trascrizioni conseguenti alla emananda sentenza;
- omettere la previsione di alcun reciproco contributo economico;
Con le riserve tutte previste dalla legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile a MILANO il 12/10/2012, (anno 2012, atto n.1586, parte I, reg 1)
Dall'unione non sono nati figli
Le parti sono state autorizzate a vivere separate in data 10 gennaio 2023 ed il procedimento di separazione è stato definito come da sentenza n. 4615/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano il 1° giugno 2023.
Parte 1 ha chiesto a questoCon ricorso iscritto a ruolo in data 18/06/2024
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 27 maggio 2025, verificata la regolarità della notifica ex art
143 c.p.c., il Giudice delegato ha dichiarato la contumacia di Controparte_1
[...]
La parte attrice in udienza ha dichiarato:
Mi voglio divorziare mio marito se n'è andato di casa il 19 Aprile del 2018: da allora non l'ho più visto nè sentito e non voglio sapere più niente di lui
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie., ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Parte attrice ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e il Giudice delegato non ha adottato provvedimenti provvisori in assenza di domanda ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed ha quindi ordinato la discussione orale della causa all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
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Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili scioglimento del matrimonio: le parti sono state autorizzate a vivere separate in data 10 gennaio 2023, il procedimento di separazione è stato definito come da sentenza n. 4615/2023 emessa dal Tribunale
Ordinario di Milano il 1 giugno 2023 ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 14/06/2024
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia del lo scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato (per il lungo tempo trascorso dalla separazione, .) che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulle spese di lite. La natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, portano a non disporre nulla in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
22063 del 2024, nella contumacia di parte convenuta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra Parte_1
a MILANO il 12/10/2012,
[...] e Controparte_1 atto iscritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di MILANO anno 2012, atto n.1586, parte I, reg 1 );
2. Nulla sulle spese
3. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo