Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/04/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 189 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°4605 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: somministrazione
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Sant'Antimo (NA), alla Via G. Carducci
n.12, presso lo studio dell'avv. Felice Bianco che la rappresenta e difende in virtù della procura in calce all'atto di citazione in opposizione
Opponente
CONTRO
(C.F. - P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
elettivamente domiciliata in Milano, alla Via Correggio n.43, presso lo studio dell'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti e dai verbali di causa, che si intendono qui integralmente ripetute e trascritte.
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IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla
G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
1141/2023, (emesso e pubblicato in data 11.03.2023 dal Tribunale di
Napoli Nord nel procedimento avente r.g. n. 1693/2023), con il quale e su ricorso dell'odierna parte opposta le era stato ingiunto il pagamento di €.10.368,99, oltre interessi legali e spese della procedura, per mancato pagamento di n. 3 fatture per fornitura di energia elettrica.
Quali motivi di opposizione deduceva: - l'inesistenza del contratto, atteso che quello prodotto da parte opposta nella fase monitoria recava sottoscrizioni non riferibili a parte opponente, motivo per cui ella le disconosceva;
- l'inidoneità delle sole fatture commerciali a fondare la pretesa creditoria di parte opposta nella fase dell'opposizione; - le incongruenze tra le fatture prodotte, poiché la fattura del 13.10.2021 risultava riferita ad un'utenza da 20 kW/h, mentre la successiva fattura del 23.03.2022 – relativa al medesimo punto di fornitura – indicava un'utenza da 30 kW/h, senza che fosse stata prodotta alcuna documentazione contrattuale attestante l'aumento di potenza ed atteso che entrambe si fondavano sul contratto disconosciuto;
- che la fattura del 17.07.2022 si riferiva, invece, ad un diverso punto di fornitura, ad altra utenza (3 kW/h uso domestico) e differente numero cliente, senza che fosse stato depositato il relativo contratto di attivazione;
- la mancanza di prova della corrispondenza tra i dati rilevati dal contatore e
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quelli riportati nelle fatture;
- la mancata dimostrazione dell'effettiva somministrazione dell'energia elettrica oggetto delle fatture impugnate;
- la violazione della delibera ARERA n. 200/99.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale, di: “- in via assolutamente preliminare, per i motivi e le causali tutte di cui al presente atto di opposizione, accertare e dichiarare l'inesistenza dei presupposti normativamente richiesti per l'accoglimento della istanza ex art. 648
c.p.c. del Decreto Ingiuntivo n. 1141/2023 che, in via ipotetica ed eventuale, la opposta intendesse proporre nel presente giudizio, e, per
l'effetto, rigettarla;
- dichiarare il difetto di legittimazione della società opposta e accertare la mancanza di contratto di fornitura tra le parti attesa la contestazione del rapporto di fornitura, il disconoscimento formale del contratto prodotto del 09.08.2021, la assenza del contratto del 1.02.2022 , la mancanza prova scritta e il difetto di legittimazione passiva: per l'effetto ritenere nulle e prive di fondamento le richieste monitorie per le motivazioni di cui innanzi;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo, in forza delle causali di cui in premessa dei motivi di opposizione, e, per l'effetto, accogliere la spiegata opposizione alla luce delle contestazioni sul quantum;
- condannare la opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione” (cfr. pag. 12-13 dell'atto di citazione in opposizione).
Si costituiva in giudizio la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, eccependo: - la mancata proposizione della domanda di conciliazione;
-l'inammissibilità del disconoscimento sollevato;
-l'infondatezza di tutti gli avversi motivi di opposizione.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “In via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del Decreto opposto, in ragione di tutte le difese esposte in atti. Nel merito, in via principale: - respingere
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ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per
l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 10.368,99, oltre interessi Controparte_1
dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
In via istruttoria: - con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie nei termini di cui di cui si chiede sin d'ora la concessione. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.” (cfr. pag. 18 della comparsa di costituzione e risposta)
Denegata la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva ritenuta matura per la decisione con deposito di note ex art. 189 c.p.c..
Esse così concludevano:
- L'opponente “In definitiva per quanto esposto, in Parte_1
considerazione delle carenze probatorie di parte opposta si ritiene che il decreto ingiuntivo non possa essere confermato nel merito, e vada revocato, poiché il credito richiesto e portato dalle fatture non è certo, non è liquido né esigibile . Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,
l'istante come sopra rappresentato, difeso e domiciliato insiste oltre a reiterare le conclusioni già rassegnate con atto introduttivo nonché per
l'accoglimento di quelle rassegnate con le memorie , con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”
- L'opposta “Tutto ciò premesso, Controparte_1 CP_1
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S.p.A., come in atti rappresentata e difesa, nel riportarsi a tutto quanto già dedotto ed eccepito nel corso del giudizio, insiste affinché l'Ecc.mo
Tribunale adito accolga le già rassegnate conclusioni, con conseguente conferma del decreto opposto e, in ogni caso, con vittoria di spese.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto della tempestività della opposizione stante l'avvenuta notifica della stessa nel rispetto del termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. e l'assenza di contestazioni a riguardo.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la validità dell'atto introduttivo atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi della domanda proposta dall'opponente nei confronti dell'opposta e che ha consentito alle parti di spiegare compiutamente tutte le loro difese.
Sempre in rito, va osservato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. Cassazione nn. 7188/2003;
15702/2004; 13001/2006), con la conseguenza che se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (cfr.
Cassazione nn. 2573/2002; 419/2006). Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o
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modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cassazione Sez. 3,
Sentenza n. 24815 del 24/11/2005).
In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria del attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., letto congiuntamente alla pronunzia a
Sezioni Unite n.13533 del 30/10/2001 secondo la quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza
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dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento salvo il limite derivante di cui all' inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento. Quanto sopra va altresì contemperato con il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. secondo il quale il giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Ne consegue che, a seguito della novella del suddetto articolo operata dalla legge n.69 del 2009 (in vigore dal
04.07.2009 ed applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data), la parte che ha allegato fatti non contestati dalla controparte è esonerata dal relativo onere della prova.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta.
Invero, preliminarmente va considerato che, ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato (Sez. 1,
Sentenza n. 14980 del 28/06/2006) per cui, ai fini della prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di sicura autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio (Sez. 2, Sentenza n. 9232 del 12/07/2000). Pertanto, costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo, a norma degli artt. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto
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fatto valere, fermo restando che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione nel quale il creditore può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (Sez. L, Sentenza n. 13429 del
09/10/2000).
Considerando quanto sopra illustrato riguardo al riparto dell'onere probatorio, passando al merito, si osserva che parte opposta ha posto a fondamento della propria pretesa creditoria le fatture n. 4173127504 del
13.10.2021, n. 4213370759 del 23.03.2022 e n. 4245560316 del
17.07.2022.
Ebbene, in merito giova rammentare che, in uno alle scritture contabili, la fattura commerciale, benchè registrata dall'emittente, può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (cfr. da ultimo, Cass.
21.10.2019, n. 26801).
Nella presente fattispecie, invece, non solo tale documentazione risulta radicalmente impugnata da parte opponente, ma quest'ultima ha, tra l'altro, rappresentato la propria estraneità rispetto alla vicenda non essendo la stessa legata all' opposta da alcun vincolo contrattuale, all'uopo disconoscendo le sottoscrizioni apposte sul contratto di fornitura depositato già in fase monitoria dalla Controparte_1
Orbene, in materia di disconoscimento, giova rammentare che risulta principio ormai consolidato in giurisprudenza, che: “Il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve, comunque, rivestire
i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile, con la conseguenza che colui il quale deve negare
l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuto a specificare, ove più
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siano i documenti prodotti, se siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24456 del 21/11/2011)
e che “Il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo
l'uso di formule sacramentali o speciali, deve avvenire in modo non equivoco e cioè mediante la contestazione dell'autenticità della scrittura nella sua interezza oppure limitatamente alla sua sottoscrizione;
pertanto non può essere considerata sufficiente come dichiarazione di disconoscimento, ove effettuata dallo stesso soggetto cui la scrittura e' attribuita, quella genericamente formulata, quale ad esempio "si contesta la documentazione prodotta" o simili, poichè soltanto colui che e' erede o avente causa della persona cui la scrittura
e' attribuita può limitarsi a dichiarare "di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione" secondo la previsione dell'ultimo comma dell'art. 214
c.p.c..”(Cassazione, Sez. 2,Sentenza 15 dicembre 1988, n. 6823).
Ebbene, alla luce delle argomentazioni di cui sopra, la contestazione mossa da parte opponente non può che ritenersi idonea ad integrare il disconoscimento di cui agli artt. 214 ss. c.p.c. e, in particolare, a produrre l'effetto di cui all'art.216 c.p.c., atteso che la stessa riveste i suddetti criteri di specificità e determinatezza. All'opposto, a fronte delle contestazioni mosse sia rispetto alle fatture e sia al contratto di somministrazione, soprattutto a fronte del disconoscimento da parte dell'opponente di tale ultimo documento, parte opposta nulla ha dimostrato né, soprattutto, al disconoscimento della predetta documentazione ha fatto seguire rituale istanza di verificazione.
Invero, parte opposta non ha proposto istanza di verificazione nella propria comparsa di costituzione e risposta, limitandosi a formularla successivamente, soltanto con la memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c.
(quindi tardivamente), senza tuttavia darvi seguito nel prosieguo del giudizio. Va rimarcato che, ai sensi dell'art. 215, comma 1 n.2), c.p.c.
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l'istanza di verificazione, per essere considerata tempestiva, va spiegata nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione che, andrebbe qui identificata con la comparsa di costituzione della che, tuttavia, non contiene alcuna menzione al CP_1
riguardo.
In particolare, alcun riferimento alla suddetta istanza è rinvenibile nella memoria successiva ex art. 171-ter, n. 3, c.p.c.; in occasione della prima udienza del 17.11.2023, la medesima parte ha formulato richiesta di rinvio della causa per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ovvero, in subordine, per la precisazione delle conclusioni;
né negli scritti conclusionali è stata reiterata o anche solo richiamata detta istanza.
Le suddette circostanze, valutate nel loro insieme, dimostrano in maniera evidente la mancata volontà di parte opposta di coltivare l'istanza di verificazione, con la conseguenza che la stessa deve ritenersi
– anche assumendosene la tempestività - , a tutti gli effetti, rinunciata.
Pertanto, stante la implicita rinuncia a tale istanza, la predetta documentazione non può esplicare alcuna efficacia probatoria né con riferimento alla sussistenza di un rapporto contrattuale con l'opponente né all'esecuzione della prestazione.
Inoltre, oltre alle fatture commerciali contestate ed al contratto di somministrazione disconosciuto, rispetto al quale, si ripete, non può ritenersi formulata rituale istanza di verificazione, nessun'altra prova documentale è stata prodotta da parte opposta.
Da quanto precede, ne consegue, dunque, l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese di
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parte, secondo i criteri ed i valori medi di cui al DM
55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022, (ad eccezione della fase di trattazione non essendosi svolta istruttoria e la fase decisionale svoltasi in forma semplificata, rispetto alle quali vanno applicati i valori minimi) recante la determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la professione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247 tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento nello scaglione compreso tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00; ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 1141/2023;
2) CONDANNA la in persona del legale Controparte_1
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rappresentante pro tempore, al pagamento, nei confronti di Parte_1
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €.27,00 per
[...]
esborsi ed €.3.387,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote, con attribuzione all'avv. Bianco Felice dichiaratosene anticipatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Così deciso in Aversa il 16/04/2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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