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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2024, n. 5774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5774 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Monica Montante Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5641 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2021 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elet- Parte_1
tivamente domiciliata in Palermo, indirizzo telematico, presso lo studio dell'Avv. CARUSO
GIUSEPPE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], elettivamente domi- RT
ciliato in Palermo, indirizzo telematico, presso lo studio dell'Avv. ARCOLEO ANTONEL-
LA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 25.06.2024 le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione della stessa udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. A seguito della emissione, in data 10.11 ottobre 2022, della sentenza non definitiva con la
1 quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, restano da esaminare le ulte- riori domande formulate dalle parti, le quali hanno generato una figlia, , Persona_1
nata a [...] il [...].
2. In ordine alla fondatezza della domanda di addebito formulata dalla ricorrente, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di cia- scuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matri- monio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge. In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può rite- nersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della se- para-zione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comporta- menti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i co- niugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Occorre, dunque, che il mate- riale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un co- niuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una di- versa situazione di intollerabilità della convivenza. In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto effica- cia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri na- scenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fal- limento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (cfr.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., 16 novembre
2005, n. 23071).
2 3. Ora, nel caso di specie, la ricorrente attribuisce all'odierno resistente la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultimo, del dovere di fedeltà.
4. A questo proposito, è stato il medesimo resistente che, nell'inviare in data 3.11.2020 un messaggio al cognato , in una chat di WhatsApp, ha di- Parte_2
chiarato che aveva una relazione con un'altra donna, iniziata dopo essere andato via dalla casa coniugale, ma preceduta da “una conoscenza anche profonda”; appare op- portuno riportare il testo del messaggio nella parte di interesse: “Buongiorno. Prelimi- narmente vi chiedo scusa per ieri e per quello che con rabbia é stato pronunciato. Ma vi chiedo scusa per non avervi confidato la relazione che avevo, ma, vorrei che mi credeste, dopo essere uscito da casa. Prima c'era una conoscenza anche profonda, ma solo dopo una frequenza costante” (cfr. verbale di s.i.t. del 12.12.2020 di Parte_2
, in allegato 1 alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata il
[...]
12.12.2022 da parte resistente).
5. Si tratta di una comunicazione resa il giorno successivo agli episodi, sui quali si è già pronunciata la magistratura penale, accaduti il 2.11.2020 al termine di un pranzo tra i coniugi e la figlia, organizzato per esaudire un desiderio di quest'ultima; quel giorno le parti, nell'affrontare l'argomento della separazione legale, ebbero un litigio: la ri- corrente affermò di essere in possesso di prove che dimostravano l'esistenza di una re- lazione del marito con un'altra donna. Ne conseguì un'accesa lite, si rese necessario l'intervento dei rispettivi familiari dei coniugi, tra cui appunto il suddetto Parte_2
.
[...]
6. Quel giorno la ricorrente fece riferimento alla relazione sentimentale intercorsa tra il marito e , persona che le parti conoscevano entrambi da qualche Persona_2
tempo, relazione che è stata documentata dal rapporto investigativo redatto dalla so- cietà i3 Italia SRL (cfr. all.1 della mem. 183 comma 6 n. 2 depositata il 12.12.2022 da parte ricorrente), avente ad oggetto un periodo di tempo che va dal 13 al 28 ottobre
2020, dalla quale risulta che si è intrattenuto con la donna in atteg- RT
giamenti, quali ad esempio baci sulle labbra, univocamente sintomatici di un rapporto amoroso con . Per_2
7. Come si è più sopra accennato, per stessa ammissione del resistente, tale relazione
3 aveva avuto i suoi prodromi, sotto forma di “conoscenza anche profonda”, prima che il resistente andasse via, in data 27.07.2020, dalla casa coniugale;
alla luce di tale cir- costanza, dunque, può darsi spiegazione all'allontanamento di , do- RT vuto appunto a tale “conoscenza anche profonda” che, in qualche modo, era stata per- cepita dalla ricorrente, la quale – a far data dalla fine del mese di giugno del 2020 – aveva iniziato a sospettare che il marito intrattenesse una relazione extraconiugale, an- ce se non ne avesse la certezza.
8. Ed invero nel mese di giugno, il giorno 15 o il 17, per fatto incontestato, tra le parti si verificò una lite: nella versione della ricorrente, il marito si intratteneva con lo smartphone a chattare, tanto da destare nella sospetti di tradimento;
nella Parte_2
versione del resistente, invece, egli stava sincronizzando l'applicazione dell'agenda legale e quelli della moglie erano soltanto vaneggiamenti dovuti a una gelosia ingiusti- ficata. Tuttavia da quel momento in poi il rapporto coniugale si incrinò gravemente, tanto che il 27 luglio i coniugi si separarono di fatto e si allontanò RT
dalla casa coniugale.
9. Alla luce di quanto si è sinora illustrato, si ritiene che la crisi del rapporto coniugale sia stata causata dalla “conoscenza anche profonda” che il resistente ha avuto con la suddetta;
al riguardo va precisato che l'obbligo di fedeltà va interpretato in Per_2
termini ampi quale dedizione, fisica e spirituale, e rispetto della reciproca fiducia che ispira il rapporto di coniugio;
in quest'ottica, dunque, anche una relazione con un sog- getto terzo alla coppia, seppur priva di elementi riconducibili alla sessualità, può de- terminare la violazione del dovere di fedeltà ove assuma connotazioni incompatibili con l'esclusività del rapporto di coniugio;
nel caso in esame la conoscenza profonda che si era instaurata, ancor prima della separazione di fatto, tra e RT [...]
era stata percepita dalla ricorrente ed ha costituito, ancor prima che essa si ri- CP_2
velasse palesemente in un secondo momento quale vera e propria relazione sentimen- tale, una circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale.
10. A fronte di queste emergenze processuali, invece, nessun valore può darsi alla lettera inviata al marito in data 5 agosto 2020, nella quale la donna Parte_1
chiese perdono per i propri errori, rammaricandosi, tra le altre cose, di essere stata “un
4 carabiniere controllore”; tale lettera viene assunta dal resistente al fine di dimostrare la colpa della ricorrente per la fine del matrimonio, uno scritto ove quest'ultima “con- fessa le proprie colpe e dichiara di essere unica responsabile della fine del matrimo- nio”. Si tratta, per converso, di affermazioni fatte dalla in un momento in Parte_2
cui, pur avendo in un recente passato avuto dei sospetti sul marito, non aveva ancora certezza delle di lui condotte: in ogni caso si tratta di dichiarazioni personali, soggetti- ve, frutto di forti sentimenti contrastanti che erano vissuti dalla donna in quel periodo e che di certo non possono essere idonee a dimostrare fatti tali da giustificare la crisi del matrimonio.
11. In definitiva, pertanto, la domanda di addebito formulata da Parte_1
deve essere accolta.
12. Passando adesso ad esaminare le questioni attinenti all'affidamento della figlia
[...]
Per_
, va detto che non sussiste alcuna ragione ostativa per discostarsi dal modello le- gale dell'affido condiviso ad entrambi i genitori, già previsto in sede di provvedi- menti provvisori e urgenti;
stante la convivenza della minore con la madre, odierna ri- corrente, a quest'ultima deve essere assegnata la casa coniugale (di proprietà del pa- dre del resistente), per garantire alla minore la prosecuzione della crescita nell'habitat domestico ove è sinora vissuta;
la minore avrà, pertanto, il domicilio prevalente pres- so la residenza materna e la facoltà di incontrare il padre secondo il regime di visita previsto dall'ordinanza del 26.10.2023 (depositata il 13.11.2023) emessa nel sub pro- cedimento, che qui si trascrive con le integrazioni previste nell'ordinanza depositata in data 4.03.2024 a conclusione del detto sub procedimento:
1. settimana A), il martedì e il giovedì dall'uscita dalla scuola (oppure in perio- do non scolastico dalle ore 13) sino alle 20 (sino alle ore 22.30 in periodo non scolastico);
2. settimana B), il lunedì e il mercoledì dall'uscita dalla scuola (oppure in pe- riodo non scolastico dalle ore 13) sino alle ore 20 (sino alle ore 22.30 in perio- do non scolastico), nonché dal venerdì dall'uscita dalla scuola (ovvero dalle ore
13 in periodo non scolastico) fino alle ore 21.30 della domenica sera (ore 22.30 in periodo non scolastico) con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie;
3. e così via;
5 4. alternativamente, durante le vacanze natalizie dal 24 dicembre al 26 dicem- bre o dal 31 dicembre al 2 gennaio, con facoltà di pernottamento nelle notti in- termedie;
5. durante le vacanze estive, per un periodo di 7 giorni consecutivi, con pernot- tamento nelle notti intermedie, da concordarsi preventivamente con l'altro ge- nitore, in difetto di accordo per un anno a decorrere dal 16 agosto, per l'anno successivo sino al 15 agosto compreso (con sospensione del diritto di visita dell'altro genitore);
6. in tutte le festività civili e religiose, dalle ore 11.00 alle ore 21.30, secondo il criterio dell'alternanza e lo stesso per i compleanni rispettivi genitori;
7. il calendario potrà essere ampliato ove le parti, nell'esercizio della responsa- bilità genitoriali condivisa, si accordino tra di loro.
13. Quanto all'incarico affidato al consultorio familiare si ritiene opportuno disporre la revoca del mandato, alla luce di quanto relazionato con atto depositato in data
13.06.2024: “in considerazione del lungo lavoro svolto in questi anni si vuol ribadire come oggi sia assolutamente necessario revocare e non prolungare il mandato a que- sto Consultorio, in quanto non sussiste un pregiudizio per la minore ed i tempi per modificare, smussare e rendere più agevole la comunicazione tra le parti non possono certamente corrispondere a quelli della Giustizia. Si ribadisce comunque che, in rela- zione al rapporto di fiducia che si è creato sia con il signor che con la si- CP_1
gnora , questo Consultorio potrà continuare a supportare, qualora le par- Parte_2 ti lo richiedano spontaneamente, delle azioni a loro sostegno”.
14. In ordine alla questione relativa al mantenimento della figlia minore, avuto riguardo alle condizioni reddituali delle parti, entrambi esercenti la libera professione di avvo- cato, alle esigenze di mantenimento della figlia, considerate in relazione al tenore di vita mantenuto in costanza di convivenza dai coniugi e della fissazione del domicilio prevalente della medesima presso l'abitazione materna, appare equo confermare l'obbligo statuito in sede di provvedimenti provvisori e urgenti, del resto sinora pun- tualmente adempiuto a dimostrazione della concreta capacità economica dell'obbligato, e indicare la misura del contributo al mantenimento della figlia dovuto da in favore di in complessivi euro 450,00 RT Parte_1
6 mensili, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base an- nuale secondo gli indici ISTAT F.O.I. (somma che è stata già rivalutata in misura pari a euro 488,00 mensili).
15. Entrambi i genitori sono obbligati a pagare il 50% ciascuno delle spese c.d. straordina- rie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Proto- collo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019.
16. Con riferimento, infine, alle ulteriori domande formulata dalla ricorrente, aventi ad oggetto il risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. patito a causa della violazione del dovere di fedeltà coniugale e il rimborso del 50 % del prezzo di vendita di un'autovettura, va rilevato che ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti di- versi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e
36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi. Va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione, o in quel- la di divorzio, entrambe soggette al rito della camera di consiglio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di resti- tuzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di do- mande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (cf. in tal senso Cassazione civile, sez. I, 15 maggio 2001, n.
6660). Per tali ragioni va dichiarata l'inammissibilità delle domande sopra indicate, da azionarsi in separata sede con le forme del rito ordinario.
17. In considerazione del complessivo esito del giudizio, dell'accoglimento della domanda di addebito della separazione, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno po- ste a carico di parte resistente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
a. richiamata la sentenza non definitiva emessa in data 10.11 ottobre 2022 con la quale è
stata pronunziata la separazione personale dei coniugi Parte_1
7 , nata a [...], in data [...], e , Pt_1 RT
nato a [...], in data [...]:
b. pronuncia l'addebito della separazione a carico di;
RT
c. dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore della cop- pia genitoriale, nata a [...] il [...], con domicilio preva- Persona_1
lente presso la madre e con regime di visita determinato di comune accordo da en- trambi i genitori ed, in caso di permanente disaccordo e fatti salvi, pertanto, diversi ac- cordi liberamente stretti dalle medesime, dispone che il genitore non convivente abbia facoltà di incontrare e di tenere con sé la figlia minore secondo le modalità indicate in parte motiva;
d. assegna la casa coniugale, sita in Palermo, Viale Regione Siciliana n. 2347 N.O., a
; Parte_1
e. pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di RT
, la complessiva somma di euro 450,00 mensili, a ti- Parte_1
tolo di contributo al mantenimento della figlia , da versare entro il giorno 5 Per_1
di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I. (somma che è stata già rivalutata in misura pari a euro 488,00 mensili).
f. dichiara entrambi i genitori tenuti al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Proto- collo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019;
g. dichiara inammissibili le domande indicate nel punto 16. della parte motiva, formulate da , da azionarsi in separata sede con le forme del ri- Parte_1
to ordinario;
h. condanna al pagamento delle spese processuali sostenuta da RT
che liquida in complessivi euro 3.800,00 oltre Iva e Parte_1
Cpa nella misura di legge;
i. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente uffi-
ciale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000,
n. 396;
j. manda la cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo,
8 in data 26/11/2024.
Il Giudice Estensore
Michele Guarnotta
Il Presidente
Francesco Micela
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Monica Montante Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5641 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2021 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elet- Parte_1
tivamente domiciliata in Palermo, indirizzo telematico, presso lo studio dell'Avv. CARUSO
GIUSEPPE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], elettivamente domi- RT
ciliato in Palermo, indirizzo telematico, presso lo studio dell'Avv. ARCOLEO ANTONEL-
LA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 25.06.2024 le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione della stessa udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. A seguito della emissione, in data 10.11 ottobre 2022, della sentenza non definitiva con la
1 quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, restano da esaminare le ulte- riori domande formulate dalle parti, le quali hanno generato una figlia, , Persona_1
nata a [...] il [...].
2. In ordine alla fondatezza della domanda di addebito formulata dalla ricorrente, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di cia- scuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matri- monio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge. In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può rite- nersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della se- para-zione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comporta- menti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i co- niugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Occorre, dunque, che il mate- riale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un co- niuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una di- versa situazione di intollerabilità della convivenza. In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto effica- cia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri na- scenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fal- limento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (cfr.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., 16 novembre
2005, n. 23071).
2 3. Ora, nel caso di specie, la ricorrente attribuisce all'odierno resistente la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultimo, del dovere di fedeltà.
4. A questo proposito, è stato il medesimo resistente che, nell'inviare in data 3.11.2020 un messaggio al cognato , in una chat di WhatsApp, ha di- Parte_2
chiarato che aveva una relazione con un'altra donna, iniziata dopo essere andato via dalla casa coniugale, ma preceduta da “una conoscenza anche profonda”; appare op- portuno riportare il testo del messaggio nella parte di interesse: “Buongiorno. Prelimi- narmente vi chiedo scusa per ieri e per quello che con rabbia é stato pronunciato. Ma vi chiedo scusa per non avervi confidato la relazione che avevo, ma, vorrei che mi credeste, dopo essere uscito da casa. Prima c'era una conoscenza anche profonda, ma solo dopo una frequenza costante” (cfr. verbale di s.i.t. del 12.12.2020 di Parte_2
, in allegato 1 alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata il
[...]
12.12.2022 da parte resistente).
5. Si tratta di una comunicazione resa il giorno successivo agli episodi, sui quali si è già pronunciata la magistratura penale, accaduti il 2.11.2020 al termine di un pranzo tra i coniugi e la figlia, organizzato per esaudire un desiderio di quest'ultima; quel giorno le parti, nell'affrontare l'argomento della separazione legale, ebbero un litigio: la ri- corrente affermò di essere in possesso di prove che dimostravano l'esistenza di una re- lazione del marito con un'altra donna. Ne conseguì un'accesa lite, si rese necessario l'intervento dei rispettivi familiari dei coniugi, tra cui appunto il suddetto Parte_2
.
[...]
6. Quel giorno la ricorrente fece riferimento alla relazione sentimentale intercorsa tra il marito e , persona che le parti conoscevano entrambi da qualche Persona_2
tempo, relazione che è stata documentata dal rapporto investigativo redatto dalla so- cietà i3 Italia SRL (cfr. all.1 della mem. 183 comma 6 n. 2 depositata il 12.12.2022 da parte ricorrente), avente ad oggetto un periodo di tempo che va dal 13 al 28 ottobre
2020, dalla quale risulta che si è intrattenuto con la donna in atteg- RT
giamenti, quali ad esempio baci sulle labbra, univocamente sintomatici di un rapporto amoroso con . Per_2
7. Come si è più sopra accennato, per stessa ammissione del resistente, tale relazione
3 aveva avuto i suoi prodromi, sotto forma di “conoscenza anche profonda”, prima che il resistente andasse via, in data 27.07.2020, dalla casa coniugale;
alla luce di tale cir- costanza, dunque, può darsi spiegazione all'allontanamento di , do- RT vuto appunto a tale “conoscenza anche profonda” che, in qualche modo, era stata per- cepita dalla ricorrente, la quale – a far data dalla fine del mese di giugno del 2020 – aveva iniziato a sospettare che il marito intrattenesse una relazione extraconiugale, an- ce se non ne avesse la certezza.
8. Ed invero nel mese di giugno, il giorno 15 o il 17, per fatto incontestato, tra le parti si verificò una lite: nella versione della ricorrente, il marito si intratteneva con lo smartphone a chattare, tanto da destare nella sospetti di tradimento;
nella Parte_2
versione del resistente, invece, egli stava sincronizzando l'applicazione dell'agenda legale e quelli della moglie erano soltanto vaneggiamenti dovuti a una gelosia ingiusti- ficata. Tuttavia da quel momento in poi il rapporto coniugale si incrinò gravemente, tanto che il 27 luglio i coniugi si separarono di fatto e si allontanò RT
dalla casa coniugale.
9. Alla luce di quanto si è sinora illustrato, si ritiene che la crisi del rapporto coniugale sia stata causata dalla “conoscenza anche profonda” che il resistente ha avuto con la suddetta;
al riguardo va precisato che l'obbligo di fedeltà va interpretato in Per_2
termini ampi quale dedizione, fisica e spirituale, e rispetto della reciproca fiducia che ispira il rapporto di coniugio;
in quest'ottica, dunque, anche una relazione con un sog- getto terzo alla coppia, seppur priva di elementi riconducibili alla sessualità, può de- terminare la violazione del dovere di fedeltà ove assuma connotazioni incompatibili con l'esclusività del rapporto di coniugio;
nel caso in esame la conoscenza profonda che si era instaurata, ancor prima della separazione di fatto, tra e RT [...]
era stata percepita dalla ricorrente ed ha costituito, ancor prima che essa si ri- CP_2
velasse palesemente in un secondo momento quale vera e propria relazione sentimen- tale, una circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale.
10. A fronte di queste emergenze processuali, invece, nessun valore può darsi alla lettera inviata al marito in data 5 agosto 2020, nella quale la donna Parte_1
chiese perdono per i propri errori, rammaricandosi, tra le altre cose, di essere stata “un
4 carabiniere controllore”; tale lettera viene assunta dal resistente al fine di dimostrare la colpa della ricorrente per la fine del matrimonio, uno scritto ove quest'ultima “con- fessa le proprie colpe e dichiara di essere unica responsabile della fine del matrimo- nio”. Si tratta, per converso, di affermazioni fatte dalla in un momento in Parte_2
cui, pur avendo in un recente passato avuto dei sospetti sul marito, non aveva ancora certezza delle di lui condotte: in ogni caso si tratta di dichiarazioni personali, soggetti- ve, frutto di forti sentimenti contrastanti che erano vissuti dalla donna in quel periodo e che di certo non possono essere idonee a dimostrare fatti tali da giustificare la crisi del matrimonio.
11. In definitiva, pertanto, la domanda di addebito formulata da Parte_1
deve essere accolta.
12. Passando adesso ad esaminare le questioni attinenti all'affidamento della figlia
[...]
Per_
, va detto che non sussiste alcuna ragione ostativa per discostarsi dal modello le- gale dell'affido condiviso ad entrambi i genitori, già previsto in sede di provvedi- menti provvisori e urgenti;
stante la convivenza della minore con la madre, odierna ri- corrente, a quest'ultima deve essere assegnata la casa coniugale (di proprietà del pa- dre del resistente), per garantire alla minore la prosecuzione della crescita nell'habitat domestico ove è sinora vissuta;
la minore avrà, pertanto, il domicilio prevalente pres- so la residenza materna e la facoltà di incontrare il padre secondo il regime di visita previsto dall'ordinanza del 26.10.2023 (depositata il 13.11.2023) emessa nel sub pro- cedimento, che qui si trascrive con le integrazioni previste nell'ordinanza depositata in data 4.03.2024 a conclusione del detto sub procedimento:
1. settimana A), il martedì e il giovedì dall'uscita dalla scuola (oppure in perio- do non scolastico dalle ore 13) sino alle 20 (sino alle ore 22.30 in periodo non scolastico);
2. settimana B), il lunedì e il mercoledì dall'uscita dalla scuola (oppure in pe- riodo non scolastico dalle ore 13) sino alle ore 20 (sino alle ore 22.30 in perio- do non scolastico), nonché dal venerdì dall'uscita dalla scuola (ovvero dalle ore
13 in periodo non scolastico) fino alle ore 21.30 della domenica sera (ore 22.30 in periodo non scolastico) con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie;
3. e così via;
5 4. alternativamente, durante le vacanze natalizie dal 24 dicembre al 26 dicem- bre o dal 31 dicembre al 2 gennaio, con facoltà di pernottamento nelle notti in- termedie;
5. durante le vacanze estive, per un periodo di 7 giorni consecutivi, con pernot- tamento nelle notti intermedie, da concordarsi preventivamente con l'altro ge- nitore, in difetto di accordo per un anno a decorrere dal 16 agosto, per l'anno successivo sino al 15 agosto compreso (con sospensione del diritto di visita dell'altro genitore);
6. in tutte le festività civili e religiose, dalle ore 11.00 alle ore 21.30, secondo il criterio dell'alternanza e lo stesso per i compleanni rispettivi genitori;
7. il calendario potrà essere ampliato ove le parti, nell'esercizio della responsa- bilità genitoriali condivisa, si accordino tra di loro.
13. Quanto all'incarico affidato al consultorio familiare si ritiene opportuno disporre la revoca del mandato, alla luce di quanto relazionato con atto depositato in data
13.06.2024: “in considerazione del lungo lavoro svolto in questi anni si vuol ribadire come oggi sia assolutamente necessario revocare e non prolungare il mandato a que- sto Consultorio, in quanto non sussiste un pregiudizio per la minore ed i tempi per modificare, smussare e rendere più agevole la comunicazione tra le parti non possono certamente corrispondere a quelli della Giustizia. Si ribadisce comunque che, in rela- zione al rapporto di fiducia che si è creato sia con il signor che con la si- CP_1
gnora , questo Consultorio potrà continuare a supportare, qualora le par- Parte_2 ti lo richiedano spontaneamente, delle azioni a loro sostegno”.
14. In ordine alla questione relativa al mantenimento della figlia minore, avuto riguardo alle condizioni reddituali delle parti, entrambi esercenti la libera professione di avvo- cato, alle esigenze di mantenimento della figlia, considerate in relazione al tenore di vita mantenuto in costanza di convivenza dai coniugi e della fissazione del domicilio prevalente della medesima presso l'abitazione materna, appare equo confermare l'obbligo statuito in sede di provvedimenti provvisori e urgenti, del resto sinora pun- tualmente adempiuto a dimostrazione della concreta capacità economica dell'obbligato, e indicare la misura del contributo al mantenimento della figlia dovuto da in favore di in complessivi euro 450,00 RT Parte_1
6 mensili, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base an- nuale secondo gli indici ISTAT F.O.I. (somma che è stata già rivalutata in misura pari a euro 488,00 mensili).
15. Entrambi i genitori sono obbligati a pagare il 50% ciascuno delle spese c.d. straordina- rie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Proto- collo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019.
16. Con riferimento, infine, alle ulteriori domande formulata dalla ricorrente, aventi ad oggetto il risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. patito a causa della violazione del dovere di fedeltà coniugale e il rimborso del 50 % del prezzo di vendita di un'autovettura, va rilevato che ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti di- versi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e
36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi. Va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione, o in quel- la di divorzio, entrambe soggette al rito della camera di consiglio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di resti- tuzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di do- mande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (cf. in tal senso Cassazione civile, sez. I, 15 maggio 2001, n.
6660). Per tali ragioni va dichiarata l'inammissibilità delle domande sopra indicate, da azionarsi in separata sede con le forme del rito ordinario.
17. In considerazione del complessivo esito del giudizio, dell'accoglimento della domanda di addebito della separazione, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno po- ste a carico di parte resistente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
a. richiamata la sentenza non definitiva emessa in data 10.11 ottobre 2022 con la quale è
stata pronunziata la separazione personale dei coniugi Parte_1
7 , nata a [...], in data [...], e , Pt_1 RT
nato a [...], in data [...]:
b. pronuncia l'addebito della separazione a carico di;
RT
c. dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore della cop- pia genitoriale, nata a [...] il [...], con domicilio preva- Persona_1
lente presso la madre e con regime di visita determinato di comune accordo da en- trambi i genitori ed, in caso di permanente disaccordo e fatti salvi, pertanto, diversi ac- cordi liberamente stretti dalle medesime, dispone che il genitore non convivente abbia facoltà di incontrare e di tenere con sé la figlia minore secondo le modalità indicate in parte motiva;
d. assegna la casa coniugale, sita in Palermo, Viale Regione Siciliana n. 2347 N.O., a
; Parte_1
e. pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di RT
, la complessiva somma di euro 450,00 mensili, a ti- Parte_1
tolo di contributo al mantenimento della figlia , da versare entro il giorno 5 Per_1
di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I. (somma che è stata già rivalutata in misura pari a euro 488,00 mensili).
f. dichiara entrambi i genitori tenuti al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Proto- collo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019;
g. dichiara inammissibili le domande indicate nel punto 16. della parte motiva, formulate da , da azionarsi in separata sede con le forme del ri- Parte_1
to ordinario;
h. condanna al pagamento delle spese processuali sostenuta da RT
che liquida in complessivi euro 3.800,00 oltre Iva e Parte_1
Cpa nella misura di legge;
i. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente uffi-
ciale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000,
n. 396;
j. manda la cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo,
8 in data 26/11/2024.
Il Giudice Estensore
Michele Guarnotta
Il Presidente
Francesco Micela
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