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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 03/03/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 410 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 posta in decisione all'udienza del 10.10.2024, promossa
DA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Franco Eusebi presso il cui studio sito a Fano (PU) via IV Novembre 65, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione
- attore -
CONTRO
pagina 1 di 21
avv.ti Enrico Bastianelli e Alberto Clini presso il cui studio sito a Pesaro, Via
Schiavini n. 21, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
(c.f. ), (c.f. Controparte_2 C.F._2 CP_3
), residenti a [...], contumaci in giudizio C.F._3
- convenuti -
In punto a: risarcimento danni.
Conclusioni
Per l'attore:
“piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis: - nel merito ed in via
principale: ritenuto e dichiarato il convenuto unico ed esclusivo CP_3
responsabile della causazione del sinistro per cui è causa e non congrua la
somma di € 36.500,00 versata dalla convenuta Compagnia di Assicurazioni prima
del presente giudizio, contestata e trattenuta dall'istante a mero Parte_1
titolo di acconto da imputare alla liquidazione definitiva del danno, condannare il
predetto convenuto , insieme ed in solido al convenuto CP_3 CP_3
pagina 2 di 21 ed alla convenuta , al risarcimento dei danni CP_2 Controparte_4
tutti, patrimoniali e non patrimoniali, in favore del concludente Parte_1
nella misura e mediante pagamento della ulteriore somma di € 192.095,00
(228.595,00- 36.500,00) o di quella maggiore o minore somma che risulterà ad
istruttoria esperita e/o di giustizia, con interessi, rivalutazione monetaria e danno
da ritardato pagamento dalla data del sinistro al saldo;
- in via istruttoria:
ammettere le prove tutte così come dedotte e richieste con la memoria ex art.
183 cpc 2° termine del 22.11.21, nonché disporre il rinnovo della CTU medico
legale o la convocazione a chiarimenti del CTU Dott. per le Persona_1
motivazioni addotte dal nostro CTP Dott. con i suoi elaborati in atti;
- Persona_2
il tutto, con vittoria di spese e compensi di lite”
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in composizione monocratica, ogni contraria
istanza ed eccezione disattesa,: a) in via principale, dichiarare che l'incidente de
quo è avvenuto anche per fatto e colpa dell'attore e che la Parte_1
domanda attorea è in ogni caso infondata o comunque eccessiva e, pertanto e in
ogni caso, respingere la domanda proposta da quest'ultimo nei confronti dei
pagina 3 di 21 convenuti perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, e, in
ogni caso, accertare che con la corresponsione ante causam da parte della
in favore dell'istante dell'importo Controparte_1 Parte_1
complessivo di € 36.500,00, così come debitamente rivalutato e maggiorato di
interessi dalla data del suo versamento, ogni pregiudizio subito da parte attrice in
nesso di causalità con il sinistro per cui è processo ed imputabile alla condotta di
guida del ha già trovato congruo e satisfattivo ristoro e, per CP_3
l'effetto, rigettare ogni ulteriore richiesta attorea, con conseguente assoluzione
dei convenuti da ogni esborso e/o debenza. Con vittoria di spese, competenze
professionali giudiziali e spese generali al 15%. B) in via subordinata, salvo
gravame: nella non creduta ipotesi in cui non dovesse essere accertata la
satisfattività dell'importo di € 36.500,00 corrisposto ante causam dalla Compagnia
Assicuratrice all'attore , così come Controparte_4 Parte_1
debitamente rivalutato e maggiorato di interessi dalla data del suo versamento,
liquidare a quest'ultimo il minore importo che risulterà di giustizia anche ad
istruttoria espletata, con esclusione, tra l'altro, delle lesioni non supportate da
riscontri clinici strumentali ed obiettivi ex L. 27/12 e di ogni aumento
pagina 4 di 21 personalizzato del danno biologico per difetto dei requisiti e presupposti di legge,
e con esclusione, in ogni caso e fra gli altri, del danno patrimoniale da I.T. e da
I.P. o, in estremo subordine, con loro riconduzione ad equità, previo, in ogni caso,
congruo abbattimento delle pretese risarcitorie avversarie in proporzione al
concorso colposo ex art. 1227 C.C. ravvisabile nella condotta del centauro, e
comunque con una liquidazione a parte attrice nei limiti ed in proporzione della
quota di colpa del nel sinistro, salvo e con successivo defalco, in CP_3
ogni caso, dell'importo di € 36.500,00 già liquidato all'attore Parte_1
“ante causam” dalla così come debitamente Controparte_1
rivalutato e maggiorato di interessi dalla data del suo versamento. Con vittoria, o
quanto meno con compensazione, di spese e compensi professionali giudiziali e
spese generali al 15%. c) per l'istruttoria, anche a parziale riforma delle ordinanze
già emesse,: C.1) si chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice voglia ordinare ex art. 210
C.P.C. a parte attrice la produzione in giudizio delle denunce dei redditi da
quest'ultimo presentate per gli anni fiscali dal 2016 alla data della produzione.
C.2) anche per le ragioni già esposte in atti e deducende,: - si chiede dichiararsi
l'inammissibilità della prova per interrogatorio formale del e della CP_3
pagina 5 di 21 prova per testi, ex adverso richieste, e comunque la loro inconferenza, ultroneità
e superfluità ed in ogni caso non vincolatività per l'odierna deducente.- Si
ribadisce, in ogni caso, l'opposizione all'ammissione della capitolazione ex
adverso formulata, anche per le ragioni già dedotte e deducende, chiedendosi
dichiarare l'inammissibilità dei capitoli ammessi e confermandosi la reiezione di
quelli non ammessi. Si ribadisce, in ogni caso, che tutte le circostanze ex adverso
capitolate (dal cap. 2 al cap. 19 dell'avversa II memoria) sono dalla Ns. Difesa
specificatamente contestate come contrarie al vero;
nonché si chiede dichiararsi
l'inammissibilità per quanto di sfavorevole all'odierna deducente delle deposizioni
dei testi ex adverso indicati così come ammessi. - Si chiede confermarsi
l'inammissibilità degli altri testi ex adverso indicati e cioè i liquidatori della
e della nonché l'Agente di Controparte_4 Controparte_5
quest'ultima, in quanto le relative deposizioni non andrebbero a vincolare la
decisione in punto “an” ed, inoltre, gli stessi nulla potrebbero riferire sull'“an” non
avendo assistito al sinistro de quo. - Si contesta la fondatezza e ci si oppone
all'avversa richiesta di acquisizione ex art. 210 C.P.C. della denuncia di sinistro
essendo, oltre che tardiva (avendo parte attrice omesso di insistere su tale
pagina 6 di 21 istanza nelle memorie ex art. 183 VI comma I e II termine), anche inammissibile
ai sensi e per gli effetti dell'art. 146, comma 2 Cod. Ass. secondo cui “l'esercizio
del diritto di accesso agli atti è sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra
l'impresa e il richiedente”; in ogni caso ribadendosi che la suddetta richiesta è
inconferente. Si ribadisce la contestazione, oltre che alla documentazione ex
adverso prodotta in sede di iscrizione della vertenza a ruolo, anche alla
produzione documentale ex adverso dimessa a corredo della memoria istruttoria
ex art. 183, comma VI C.P.C. II termine in quanto inconferente ed irrilevante ai
fini dell'assunzione della decisione finale, non assumendo alcun rilievo probatorio
la circostanza per cui il sarebbe titolare di una “licenza di porto Parte_1
d'armi” e di una tessera per accedere al Poligono per il tiro a segno (v. docc. 35 -
36 di parte attrice). Come analogamente ininfluente è la richiesta di accesso agli
atti inoltrata dalla Difesa attorea alla per visionare il Controparte_5
materiale fotografico relativo ai mezzi coinvolti nel sinistro (v. docc. 30, 31 e 34
dimessi da parte attrice) ed il relativo riscontro in quanto, lo si ribadisce, non
vincolante la vertenza de qua - Controparte_6
pagina 7 di 21 Si contestano le osservazioni del CTP attoreo alla “bozza” di CMU ed ogni
avversa richiesta sulla CMU definitiva, a cui ci si oppone. D) Si dichiara di non
accettare il contraddittorio su domande, istanze, anche istruttorie, produzioni,
eccezioni, richieste e conclusioni, nuove e/o già rigettate, di controparte alle quali
ci si oppone.”
Nessuno per e . Controparte_2 CP_3
MOTIVAZIONE
1 - Con atto di citazione in data 25.1.2021 conveniva in Parte_1
giudizio , ed nelle CP_3 Controparte_2 Controparte_1
rispettive qualità di conducente, proprietario di veicolo ed assicuratrice, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di incidente stradale avvenuto il 9.10.2016 a Fano.
Lo stesso attore esponeva che, mentre procedeva in sella al motociclo tg.
AH92265 lungo viale Primo Maggio, in prossimità dell'incrocio con via della
Liscia, era venuto a collidere con l'autovettura tg. DB901AE, condotta da CP_3
, il quale, provenendo dall'indicata via della Liscia, si era immesso nella
[...]
corsia del motociclo senza rispettare il segnale di precedenza;
che, a seguito pagina 8 di 21 dell'incidente, imputabile a colpa esclusiva del aveva riportato gravi CP_3
lesioni personali, oltre a danni materiali, di cui chiedeva l'integrale ristoro nella misura di €.192.095,00, dando atto d'aver ricevuto un acconto di €.36.500,00.
Si costituiva la quale eccepiva che Controparte_1
ricorreva colpa concorrente dei conducenti, in quanto il aveva tenuto Parte_1
una velocità elevata in prossimità dell'incrocio, oltre a procedere in modo distratto avendo con sé un paio di stampelle tali da ostacolare le manovre;
che il danno era eccessivo e non provato, comunque nei limiti dell'indennizzo versato.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda e, in subordine, per la liquidazione del danno nei limiti del dovuto ed al netto della somma pagata.
In contumacia dei restanti convenuti, avevano corso l'interrogatorio formale delle parti ed erano escussi alcuni testimoni.
Espletata una consulenza tecnica, la causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del 10.10.2024.
2 - E' certo che il - come da questi dichiarato nell'interrogatorio, e CP_3
come risulta dal modulo di constatazione amichevole sottoscritto dai conducenti pagina 9 di 21 (v. doc. 1 attore) - immettendosi da via della Liscia con l'autovettura nella via
Primo Maggio senza fermarsi al segnale di precedenza nel momento in cui sopraggiungeva il ciclomotore, commise grave infrazione alle regole della circolazione.
L'esposta dinamica, che si presume conforme a quanto risultante dal modulo di constatazione (cfr. Cass. 2024 n. 15431), non è contestata dalla convenuta, la quale oppone una colpa concorrente del Parte_1
Mentre è chiaro che il comportamento del costituisce espressione CP_3
di colpa della massima gravità, essendo egli tenuto all'osservanza dell'obbligo di precedenza regolarmente segnalato ed a valutare la possibilità di manovra rispetto alla marcia dei veicoli aventi diritto di precedenza, la questione resta,
dunque, circoscritta all'esistenza di un eventuale elemento di colpa concorrente a carico del Parte_1
Al riguardo, non vi sono elementi indicativi di una velocità eccessiva del mentre il fatto che il come ammesso in sede di interrogatorio, Parte_1 CP_3
ebbe ad occupare la via Primo Maggio senza aver visto il ciclomotore in arrivo, e quindi senza motivo di esitazione, dimostra per se stesso che l'ostacolo alla pagina 10 di 21 marcia del si presentò in maniera repentina. L'urto avvenne, infatti, non Parte_1
più avanti, ma proprio di fronte allo sbocco della via Della Liscia sulla via Primo
Maggio, come tratteggiato dalle parti nel grafico dell'incidente sul modulo di constatazione, e come pure si evince dal fatto che i danni del ciclomotore si trovano localizzati nella parte laterale (v. doc. 34 attore).
E' evidente che la rapidità dell'attraversamento (pochi metri) fu tale da precludere al ogni margine di manovra (e ciò spiega anche la violenza Parte_1
dell'urto) che possa essere imputato come omissione indipendentemente dalla velocità.
Vano è quindi ricercare nella presunzione di uguale concorso un elemento di colpa concorrente nella produzione dell'evento causato solo ed inevitabilmente dalla avventata manovra del come colpa esclusiva, con l'effetto che i CP_3
convenuti devono risarcire l'intero danno.
3 – In merito al quantum, occorre esaminare le singole voci di danno, al fine di verificarne la fondatezza e procedere alla relativa liquidazione.
3.1 - Per quanto concerne il danno biologico, chiarito che si tratta di componente del danno non patrimoniale (cfr. Cass. sez. un. 2008 n. 26972), si pagina 11 di 21 rileva che il consulente d'ufficio ha accertato che l'attore, in conseguenza dell'incidente di cui è causa, ebbe a riportare lesioni consistenti in “trauma
contusivo al polso e mano sinistra, con frattura dello scafoide carpale e lesione a
bottoniera dell'apparato estensore del II dito della mano sinistra alla IFP, nonché
un trauma contusivo con emartro al ginocchio destro ed un trauma contusivo in
gamba destra già affetta da trombosi venosa profonda in trattamento”.
Non riferibile al sinistro, in quanto conseguenza del tutto atipica ed affatto probabile secondo il principio di regolarità causale, è il danno iatrogeno da lesione del ramo sensitivo palmare del nervo mediano sinistro, seguito all'incidente e trattato con revisione chirurgica (resezione) del neuroma.
Dalle indicate lesioni sono derivati postumi permanenti, consistenti in “esiti
lamentati sintomatici di frattura composta ed ingranata dello scafoide carpale
sinistro, evoluta in pseudoartrosi e poi trattata con osteosintesi con una vite;
rigidità in marcata flessione della IFP del II dito della mano sinistra;
esiti lamentati
sintomatici di emartro ginocchio destro;
esiti cicatriziali al polso sinistro, a portata
estetica sostanzialmente irrilevante”, quantificabili complessivamente nella misura pagina 12 di 21 del 12 per cento, nonché un'inabilità temporanea totale di 30 giorni, parziale al 50
per cento di giorni 30, parziale al 25 per cento di giorni 180.
3.2 – Quanto al danno morale, si rileva trattarsi di pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, e come tale costituente danno distinto e diverso da quello derivante dall'incidenza del danno alla salute sulle dinamiche relazionali della persona (cfr. Cass. 2018 n. 7513; conformi Cass. 2018 n. 901; Cass. 2018
n. 20795; Cass. 2018 n. 23469).
Il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento, e ciò anche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato (cfr. Cass. 2018 n. 11269).
Nella specie, l'entità non modesta dei postumi permanenti – elemento che giustifica l'inferenza circa la sussistenza del danno morale (cfr. Cass. 2020 n.
25164) - nonché la particolare penosità delle cure (in degenza ospedaliera e con interventi chirurgici) costituiscono elementi coerenti ed altamente probanti della sussistenza del danno in questione, che va dunque risarcito.
pagina 13 di 21 3.3 - In merito ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, il giudicante si attiene ai valori della tabella del tribunale di MI (aggiornata al giugno 2024), in quanto assunti come valore "equo" in grado di garantire la parità
di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità, e ciò anche in considerazione della revisione della tabella medesima alla luce dei principi enunciati dalla sezioni unite del 2008, con particolare riguardo alla inclusione nel danno biologico "di ogni conseguenza fisica e psichica per sua natura intrinseca" (cfr. in motivazione
Cass. 2015 n. 13982).
Considerato che dette tabelle prevedono l'indicazione di un valore monetario complessivo costituito dalla somma aritmetica delle voci di danno biologico (“dinamico-relazionale”) e di quello morale (cfr. Cass. 2020 n. 25164 in motivazione) si liquida, avuto riguardo all'età del danneggiato (33 anni), il danno non patrimoniale per l'invalidità permanente (12%), nella misura di €.36.796,00.
Va, altresì, liquidato il danno da invalidità temporanea, comprensivo della componente di sofferenza interiore, in €.10.350,00 (€.115,00 x 30; €.57,50 x 30;
€.28,75 x 180).
pagina 14 di 21 Il danno non patrimoniale si liquida, dunque, complessivamente in
€.47.146,00 somma che, essendo espressa ai valori attuali, non è suscettibile di rivalutazione monetaria (cfr. Cass. 2000 n. 14930).
3.4 – Parte attrice domanda un'adeguata “personalizzazione” del risarcimento.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha da tempo affermato che la
"personalizzazione" del risarcimento del danno consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto;
la misura
"standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (segnatamente, le tabelle milanesi) può
essere incrementata solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), e non semplicemente perché abbiano inciso su aspetti dinamico relazionali, mentre le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod
plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in pagina 15 di 21 aumento del risarcimento;
ai fini della personalizzazione del risarcimento non rileva, dunque, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ma assume rilievo che una certa conseguenza sia straordinaria e non ordinaria,
perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente (cfr. Cass. 2018 n. 7513; Cass. 2018
n. 10912; Cass. 2018 n. 23469; Cass. 2018 n. 27482; Cass. 2019 n. 28988).
Nel caso di specie, parte attrice non ha allegato alcun elemento al fine di conseguire la personalizzazione del danno, deducendo la sussistenza di pregiudizi (“grave danno dinamico relazionale esistenziale”; tardivamente in seconda memoria: “attività ludico sportive”, “tiro a volo"), che, oltre ad essere generici, sono già considerati nella liquidazione del danno non patrimoniale, nella sua duplice componente, non consistendo in conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione.
La domanda sul punto va, dunque, disattesa.
3.5 – Parimenti infondata è la domanda di risarcimento del danno da
“perdita” della capacità lavorativa specifica, avendo escluso il c.t.u. che l'invalidità
incida sulla dichiarata attività di “vigilanza notturna ed assistenza anziani”, ed in pagina 16 di 21 totale difetto di allegazione e prova della contrazione dei redditi dopo il sinistro (le denunce dei redditi si arrestano al periodo di imposta del 2015).
3.6 – Risarcibile è, invece, il danno patrimoniale “da inabilità temporanea”,
avendo l'attore dimostrato d'aver interrotto l'attività di lavoro per 60 giorni dopo il sinistro e di averla ripresa per 300 giorni in modo parziale al 50 per cento (v. dep.
; ). Testimone_1 Testimone_2
Tenuto conto del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni (cfr. Cass. 2018 n. 11759), ossia €.6.304,00 (v. doc. 28 attore), pari ad
€.17,51 giornalieri (€.6.304,00: 12 : 30), il danno ammonta ad €.3.675,60 (€.17,51
x 60; €.8,75 x 300) .
Detta somma, oggetto di debito di valore, deve essere rivalutata in base agli indici TA (per famiglie di operai ed impiegati) con decorrenza dal sinistro
(9.10.2016) alla data della presente sentenza, ed ascende pertanto ad
€.4.443,80.
3.6 – Parte attrice domanda, ancora, il risarcimento del danno patrimoniale derivante da spese mediche documentate, che, per epoca e prestazioni sono pagina 17 di 21 riferibili ai fatti di causa, nella misura di €.2.723,16 (così calcolate sino alla fattura del 4.10.2017, escluse le spese per copie di atti che non sono spese mediche: v.
doc. 25 attore;
relazione c.t.u. pg. 8).
La somma indicata, oggetto di debito di valore, deve essere rivalutata in base agli indici TA (per famiglie di operai ed impiegati) con decorrenza che,
per semplicità di calcolo e con spirito equitativo, si fissa dalla data dell'ultimo esborso (4.10.2017) sino alla presente sentenza. La somma ascende così ad
€.3.262,35.
Non provate – ed escluse dal c.t.u. - sono le spese per cure future (“non prevedibili spese future, nemmeno in riferimento ad eventuali rinnovi del tutore in estensione del II dito, vista la rigidità ormai strutturata”).
3.6 – Quanto al danneggiamento “a cose” (vestiario e casco), non è data alcuna prova del danno in questione, oggetto di allegazione generica, né della riferibilità all'incidente.
3.7 – Riguardo, infine, alle spese di assistenza legale stragiudiziale,
trattandosi di danno emergente, la liquidazione dello stesso resta soggetta ai pagina 18 di 21 normali oneri di domanda, allegazione e prova (cfr. Cass. sez. un. 2017 n.
16990).
L'attore sul punto non ha formulato alcuna specifica deduzione, né prova,
riguardo all'”attività professionale svolta”, né tanto meno sulla sua utilità ai fini di una pronta definizione del contenzioso, né ha dimostrato d'aver sostenuto gli esborsi medesimi (è allegata, sub 29, una notula “pre-fattura”).
La domanda sul punto va, dunque, disattesa.
5 – In definitiva, tenuto conto che, in data 18.4.2018, è stato corrisposto un acconto di €.36.500,00 (v. doc. 1 convenuta); che, al fine di rendere omogenee le entità del risarcimento e degli acconti (cfr. Cass. 2016 n. 24539; Cass. 2023 n.
23927), la somma indicata deve essere rivalutata, in base agli indici TA (per famiglie di operai ed impiegati), con decorrenza dal pagamento alla data della presente sentenza, cosicché ascende ad €.43.398,50, ne consegue che la domanda va accolta per la somma di €.11.453,65 (€.47.146,00 + €.4.443,80 +
€.3.262,35 - €.43.398,50).
Su detta somma, in difetto di specifiche allegazioni circa l'insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo (cfr. Cass. 2007 n.
pagina 19 di 21 22347; Cass. 2010 n. 3355), si riconoscono gli interessi legali compensativi dalla data della presente sentenza, coincidente con la trasformazione del debito di valore in debito di valuta, sino al saldo.
6 – Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base alla somma attribuita, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da contro , ed Parte_1 CP_3 Controparte_2 [...]
così provvede: Controparte_1
1) dichiara che i danni riportati da in conseguenza dell'incidente Parte_1
per cui è causa sono imputabili a colpa esclusiva di;
CP_3
2) condanna, pertanto, , ed CP_3 Controparte_2 [...]
in solido, a risarcire a i danni indicati Controparte_1 Parte_1
mediante pagamento in favore dello stesso della somma di Parte_1
€.11.453,65, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
3) condanna , ed CP_3 Controparte_2 Controparte_1
in solido, a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1
pagina 20 di 21 €.5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) pone le spese di consulenza tecnica, liquidate con decreto 18.4.2024,
definitivamente a carico di , ed CP_3 Controparte_2 [...]
in quote uguali. Controparte_1
Così deciso a Pesaro in data 3.3.2025.
Il giudice dr. Fabrizio Melucci
pagina 21 di 21