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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/05/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8657/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r. g. 8657 dell'anno 2017, riservata in decisione all'udienza del 4 febbraio 2025, con concessione alle parti di giorni 60 per il deposito delle memorie conclusionali e di ulteriori 20 giorni per quelle di replica, venuti a scadere il 28 aprile 2025, vertente
TRA
(C.F.: , rappresentata e difeso, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1
calce all'atto di citazione in opposizione a d.i., dagli avv.ti Valentina Cenzone, Domenico Russo e
Davide De Prisco tutti elettivamente domiciliati in Acerra (Na), alla via Luigi Vanvitelli n. 1, Parco degli Aranci;
- OPPONENTE -
e
P. IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente in data 15.03.2023, dall'avv. Marco Rossi, unitamente al quale elettivamente domicilia in Verona, al Vicolo San Bernardino n. 5A;
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a d.i. n. 1865/2017 in materia di contratti di finanziamento.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 4.02.2025.
Svolgimento del processo
1. ha spiegato tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1865/2017, Parte_1
con il quale questo Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto da l'aveva Controparte_1
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condannata a pagare la somma di euro 39.920,74 a titolo di canoni non versati ed interessi di mora relativi ad una pluralità di contratti di credito al consumo mediante apertura di credito a tempo indeterminato utilizzabile mediante carta di credito ad uso rotativo (c.d. revolving) stipulati originariamente con TI S.p.a. e con OS DU S.p.a.
A fondamento della proposta opposizione, l'ingiunta ha eccepito: - l'inefficacia del decreto ingiuntivo poiché tardivamente notificato in violazione dell'art. 644 c.p.c.; - la violazione dell'art. 124 bis TUB,
1337 e 1375 c.c.; - l'usura, l'anatoicismo e l'applicazione di commissioni non previste;
- la nullità del contratto stipulato con TI per assenza di sottoscrizione;
- la mancata produzione dei contratti stipulati con OS DU in formato integrale e la loro nullità per violazione dell'art. 117
TUB; - l'applicazione di condizioni diverse da quelle pattuite.
Su tali premesse ha, quindi, concluso per la declaratoria di inefficacia del titolo monitorio e nel merito per la revoca dello stesso, ovvero, in subordine, per l'accertamento della corresponsabilità della per aver concesso credito ed aver aumentato lo stesso senza una preventiva valutazione del CP_1 merito creditizio ai sensi dell'art. 124 bis TUB.
2. Ha resistito all'opposizione che ha eccepito, in via preliminare, la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164, comma 4, c.p.c. in ragione della assoluta genericità delle censure svolte. In subordine, ha contestato estensivamente la fondatezza delle avverse difese ed insistito, previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto, con conseguente conferma del titolo monitorio, o in subordine, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma accertata in corso di causa, con il favore delle spese di lite.
3. Denegata la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., espletata vanamente la procedura di mediazione obbligatoria, assegnati alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa, è stata istruita a mezzo di una CTU contabile affidata al commercialista . Depositato l'elaborato Parte_2
peritale e resi i chiarimenti chiesti per due volte dall'allora giudice istruttore, la causa è giunta all'udienza del 12 luglio 2022, allorquando chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (insediatosi solo a far data dal 14 giugno 2022), è stata spedita per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 14 novembre 2023, poi differita d'ufficio (per un periodo di assenza dal lavoro dovuto a congedo obbligatorio per maternità) al 17 settembre 2024. A tale ultima udienza la causa è stata nuovamente rimandata al 4 febbraio 2025, essendo questo Giudice impegnato nello smaltimento delle cause di iscrizione antecedente all'anno 2016, alla stessa riassegnate con decreto
Presidenziale di luglio 2024, in vista del raggiungimento del primo degli obbiettivi del PNRR. Indi, sulle conclusioni rassegnate oralmente dai procuratori costituiti, è stata introitata a sentenza, previa concessione del duplice termine di legge per lo scambio degli scritti difensivi finali.
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Motivi della decisione.
1. Va preliminarmente osservato che l'eccezione sollevata da di inefficacia Parte_1 del decreto ingiuntivo per la sua tardiva notificazione ai sensi dell'art. 644 c.p.c. è fondata.
Dopo l'emissione del decreto ingiuntivo in data 28.07/3.8.2017, la Banca ha presentato un'istanza di correzione di errore materiale in data 22.8.2017, che tuttavia è stata rigettata dal Giudice in data
23.10.2017.
Dunque, è dalla data dell'emissione del decreto ingiuntivo e non da quella della (non avvenuta correzione) che deve ritenersi decorrente il termine per la notificazione del decreto.
Ed infatti, la correzione chiesta era volta ad estendere l'ottenuta ingiunzione anche nei confronti del coobligato e, dunque, non avrebbe in ogni caso inciso sulla posizione della debitrice Parte_3
. Parte_1
La norma di riferimento è l'art. 288 c.p.c., comma 4, senza dubbio estendibile anche ai procedimenti monitori, che prevede, a chiusura della disciplina del procedimento di correzione dell'errore materiale, che il termine ordinario per impugnare le parti corrette della sentenza debba farsi decorrere dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, circoscrivendo in tal modo le ipotesi di estensione della decorrenza del termine alle parti della sentenza oggetto di modifica ed escludendo implicitamente che tale dilatazione possa ricomprendere i capi che rimangono non intaccati dal provvedimento di cui all'art. 288 c.p.c., comma 2.
Donde, avrebbe dovuto provvedere alla notifica del decreto ingiuntivo nei confronti di CP_1 [...]
tenendo conto della data di emissione del titolo monitorio. Parte_1
E siccome, nella specie, detta notifica è stata effettuata in data 6.11.2017 e, dunque, oltre il termine di 60 gg previsto dall'art. 644 c.p.c., che tenendo conto della sospensione feriale sarebbe maturato il
30.10.2017, la stessa è senza dubbio tardiva.
Tuttavia, se da una parte ciò determina la inefficacia del provvedimento monitorio, rimuovendo l'intimazione di pagamento con essa espressa, dall'altra non tocca la qualificazione del ricorso come domanda giudiziale.
Invero, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo.
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In tal senso la Cassazione ha chiarito, che “Qualora il creditore, munito di d.i., provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato;
in tale giudizio, il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace” (vedi da ultimo tra le tante Cass. 6 ottobre
2021 n. 27062, prec. conf. 16 gennaio 2013 n. 951 e 4 gennaio 2002 n. 67).
Ne consegue che va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ma deve essere esaminata la domanda di pagamento azionata in via monitoria da Controparte_1
2. La stessa è innanzitutto procedibile, per essere stato tempestivamente esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione delegato alle parti con ordinanza del 28.06.2018 (vedi verbale negativo di mediazione del 18.07.2018).
3. Anche nel merito la domanda è fondata.
3.1. Invero, la creditrice ha pienamente assolto all'onere probatorio su di essa incombente mediante la produzione fin dalla fase monitoria dei seguenti contratti:
- n. 2008266169801 concluso con TI Banca S.p.a. in data 7.01.2003;
- n. 9796850/4301528411187063 concluso con OS DU S.p.a. il 14.02.2005;
-n. 13908416/430152826737422 concluso con OS DU S.p.a. il 12.02.20008;
- n. 13086926/0037653710050181 concluso con OS DU S.p.a. l'11.07.2007;
- n. 12963688/430152934940991 concluso con OS DU S.p.a. il 13.07.2007;
- n. 02143729819/546491852346732 concluso con OS DU S.p.a. il 29.04.2008.
Detti contratti, in aperta smentita dell'eccezione sollevata sul punto dalla opponente, risultano specificamente sottoscritti dalla (ivi incluso il contratto stipulato con Fidomestic, come Pt_1
attestato dalla produzione in sede di seconda memoria istruttoria della copia con sottoscrizione non
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oscurata) e contengono la puntuale indicazione delle condizioni economiche pattuite ed accettate dalla mutuataria, ed in particolare l'importo dei fidi concessi e la percentuale minima di rimborso;
il costo totale del finanziamento e la percentuale degli interessi corrispettivi ed i tassi applicati (ed in particolare il TAN, il TAEG ed il tasso degli interessi di mora), come pure accertato dal nominato ausiliario dell'ufficio.
Risultano, inoltre, allegati i riepiloghi contabili del rapporto, dai quali, peraltro, emerge il pagamento di parte delle rate scadute, ad inconfutabile dimostrazione dell'effettiva erogazione del credito e della parziale esecuzione del contratto, mentre non era affatto necessario l'estratto ex art. 50 TUB utile ai fini della prova del credito dei contratti di conto corrente (cfr. in proposito Cass. 2 gennaio 2023 n.
21).
In aggiunta è stata offerta la prova della cessione che ha portato la titolarità dei rapporti in contestazione dalle originarie stipulanti (TI e OS DU S.p.a.) alla odierna opposta, mediante la produzione dei contratti di cessione del credito integrali e non mediante gli estratti di pubblicazione in gazzetta ufficiale, come, peraltro, tardivamente sostenuto per la prima volta dall'opponente solo nella comparsa conclusionale. Alcun dubbio, dunque, sussiste in ordine alla legittimazione attiva in capo a CP_1
3.2. La piena validità della richiamata produzione documentale non è scalfita dalle eccezioni sollevate dalla nell'atto di citazione. Pt_1
3.2.1. Infondata è innanzitutto l'eccezione di nullità dei contratti di finanziamento per omessa valutazione da parte della del merito creditizio e per violazione del criterio del prestito CP_1
responsabile di cui all'art. 124 bis TUB.
Ed infatti, tale norma è stata introdotta con D.lgs.n. 141/2010, ossia in epoca successiva alla stipula dei contratti di finanziamento in contestazione (tutti sottoscritti in un periodo compreso tra il 2003 ed il 2008), e come tale non é applicabile al caso di specie.
Quanto poi alle conseguenze della eventuale violazione, da parte del finanziatore, dell'obbligo di valutare il merito creditizio nell'erogazione del credito al consumatore, vanno richiamati i principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 26724/2007 circa la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario, e conseguentemente va affermato che “In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto
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d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, 1° comma, c.c.”
Potrebbe, dunque, ipotizzarsi soltanto una responsabilità di tipo risarcitorio.
A parere di questo giudice, indipendentemente dalla qualificazione della domanda proposta, la stessa risulta in ogni caso del tutto sprovvista di prova, non avendo l'opponente provveduto a dedurre o dimostrare la circostanza che il soggetto mutuatario non fosse, a priori, in grado di garantire il rispetto dei piani di rimborso rateali pattuiti, tanto è vero per un apprezzabile periodo di tempo, ha regolarmente sostenuto i rimborsi previsti.
Neppure appare configurabile una violazione da parte degli istituti di finanziamento della buona fede precontrattuale, poiché dalla documentazione versata in atti come le cedenti (TI e OS) abbiano compiutamente adempiuto ai propri obblighi informativi e come, la tipologia di contratto prescelto, costituisca una decisione della opponente la quale, evidentemente, ha ritenuto l'apertura di credito ad uso rotativo revolving più adatta alle proprie esigenze. Risulta, infatti, per tabulas, come l'opponente abbia dichiarato, sottoscrivendo per accettazione i singoli paragrafi (nessuna delle cui firme è stata oggetto di contestazione e/o disconoscimento), di aver ricevuto copia integrale dei contratti di finanziamento (comprendenti anche le condizioni generali di finanziamento), delle condizioni economiche, del documento di sintesi, del Foglio Informativo, così confermando di essere pienamente a conoscenza ed in possesso oltre che della documentazione contrattuale anche delle condizioni tutte ivi pattuite.
3.2.2. Anche il motivo di opposizione a mezzo del quale viene paventata l'applicazione di tassi di interesse anatoicistici è completamente infondato, risolvendosi lo stesso in un rilievo del tutto apodittico e generico, mediante il richiamo della normativa di riferimento senza alcun cenno alle concrete condizioni applicate nel contratto in contestazione. In ogni caso, sebbene la genericità della deduzione, non supportata neppure da una perizia econometrica di parte, non era idonea a giustificare un accertamento contabile sul punto, l'applicazione di interessi anatoicistici è stata esclusa dalla pur espletata CTU, sottolineando che “Dagli atti non si rileva alcuna clausola contrattuale che preveda la capitalizzazione degli interessi”.
3.2.3. Venendo ad esaminare l'eccezione di usurarietà degli interessi applicati vanno fatte due doverose premesse:
a) l'unica forma di usura ad avere giuridico rilievo è quella originaria, cioè configurabile nel momento genetico della stipula del contratto, a nulla rilevando il superamento del tasso soglia in alcuni trimestri nel corso del rapporto (cd. usura sopravvenuta: cfr. SS.UU. n. 24675/2017, confermata anche da
SS.UU. 19597/2020 in materia di interessi moratori);
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b) la più recente giurisprudenza di legittimità ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 c.p., comma 5 - secondo cui "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" - alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia.
In linea con tale impostazione, la Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite n. 16303/2018, ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso la voce rappresentata dalla commissione di massimo scoperto che, secondo la definizione data dall'art. 644 c.p., comma 5, dovrebbe essere inserita, rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare. Pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli.
Ebbene, anche sotto tale profilo, pur a voler superare il difetto di specificità nell'allegazione,
l'espletata consulenza contabile ha escluso la configurabilità dell'usura originaria con riferimento a ciascun contratto di finanziamento.
Né merita di essere condivisa la tesi sostenuta dall'opponente secondo la quale ai fini della individuazione del tasso soglia con riferimento alla categoria contrattuale rilevante, occorrerebbe sommare i vari fidi concessi poiché in realtà finalizzati ad ottenere un unico finanziamento.
È evidente, infatti, che come correttamente sostenuto dal CTU l'indagine andava effettuata con riferimento a ciascun contratto.
3.2.4. Infine, priva di pregio è la censura di nullità dei contratti di finanziamento, in ragione della
Par affermata diversità tra l' indicato e quello rilevato. Par A tal riguardo, va notato che l' non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
Par L'erronea quantificazione dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non
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renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma VI TUB (Tribunale di
Roma, Sezione 17 Civile, 13 febbraio 2019, n 3356).
3.3. Alla luce di tutte le esposte considerazioni, ritiene il Tribunale di non condividere l'ipotesi di ricalcolo del saldo elaborata dal CTU.
Ed infatti, l'ausiliario dell'ufficio pur riconoscendo, come detto in premessa, che ciascuno dei contratti oggetto di controversia contiene la chiara pattuizione delle condizioni economiche applicate, ovvero la misura del fido massimo concesso alla data di stipula;
la misura del tasso annuo applicato alla carta (TAN e TAEG); la misura della rata minima mensile necessaria per il rimborso del credito, ha ritenuto che vi fosse stata una non autorizzata modifica del fido concesso e delle condizioni contrattuali nel corso del rapporto.
E tuttavia, dalla piana lettura dei documenti in atti emerge che ciascun contratto riporta anche la misura delle spese addebitate, la possibilità per la banca di variare nel corso del tempo la misura dei tassi e delle spese applicate, nonché la possibilità di aumentare l'affidamento. Tali condizioni risultano specificamente accettate dalla mutuataria con doppia sottoscrizione.
Ora, sebbene, manchi in atti la comunicazione preventiva di modifica delle condizioni contrattuali, necessaria al fine di poter modificare unilateralmente le condizioni originariamente pattuite, la modifica ha nella specie riguardato unicamente la misura dell'importo del fido concesso.
Tuttavia, il CTU ha provveduto a ricalcolare il saldo azzerando gli interessi e le spese addebitati dalla banca, nonostante non abbia riscontrato usura (unico caso in cui avrebbe potuto epurare gli interessi)
e nonostante la loro pattuizione sia pacifica e confermata dallo stesso Consulente. Infatti, il
Consulente afferma di svolgere il ricalcolo “al netto degli interessi addebitati” ed effettivamente determina il saldo finale di ciascun rapporto confrontando il capitale totale utilizzato con i pagamenti delle rate eseguiti dal cliente, senza tenere conto degli interessi e delle spese legittimamente dovuti, riconfermando tale conclusione anche all'esito dei chiarimenti per due volte chiesti dal precedente giudice istruttore.
In aggiunta, la perizia del 30/5/2022 sconta il medesimo errore della prima CTU (azzerare le spese corrispettive anche in assenza di usura). Oltre a tale errore il CTU ne commette un altro: confonde le spese addebitate con pagamenti. È pacifico che una spesa non è un pagamento, tant'è che non vi è stato alcun movimento di denaro dalla parte opponente alla cedente a pagamento del credito.
La circostanza è pacifica, atteso che:
1. la controparte non ha mai provato di aver pagato alcunché, tant'è che non ha prodotto né un bollettino né una contabile di pagamento. Non è possibile, perciò, affermare che il debitore abbia pagato una qualche somma alle cedenti;
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CP_
2. gli unici documenti da cui risultano dei pagamenti sono gli E/C prodotti da .
Negli E/C, in particolare, sono indicati quali pagamenti le voci contabilizzate come “bollettini postali”
o “addebiti in c/c”. Le voci relative all'addebito di spese, invece, non possono essere scambiate come pagamenti (come ha fatto il CTU), come se fossero dei versamenti fatti mediante bollettino o addebito in C/C.
In definitiva, deve essere condannata a pagare in favore di la Parte_1 Controparte_1
somma di euro 39.920,74, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente stabilito da calcolarsi sul solo capitale dalla notifica del decreto ingiuntivo fino all'effettivo soddisfo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate, in assenza del deposito di specifica notula, da parte del patrono della parte opposta vittoriosa, come in dispositivo, in ragione dei parametri medi – dai quali non vi è motivo di discostarsi – previsti dal
D.M. 55/2014, come mod. dal succ. D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso tra euro
26.000,01 ed euro 52.000,00 (così determinato in base all'entità del credito ingiunto).
4.1. Per lo stesso principio di soccombenza e causalità devono poi essere poste a definitivo carico di parte opponente le spese della CTU espletata in corso di causa, come liquidate con decreto del
14.06.2021, con diritto della parte anticipante a ripetere dall'altra quanto a tale titolo eventualmente versato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 1865/2017, emesso da questo Tribunale in data 3.08.2017 (all'esito del procedimento n.r.g. 3169/2017) e notificato il 6.11.2017, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo in quanto notificato oltre il termine previsto dall'art. 644 cpc;
2) condanna a pagare in favore di in persona del legale Parte_1 CP_1 CP_1
rappresentante p.t., la somma di euro 39.920,74, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente stabilito da calcolarsi sul solo capitale dalla notifica del decreto ingiuntivo fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna a rifondere nei confronti di in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante p.t., le spese di lite che si liquidano in euro 7.616,00 (di cui euro 1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 1.806,00 per quella istruttoria ed euro 2.905,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 %, CPA
e IVA se dovuta come per legge;
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4) pone a definitivo carico di le spese della CTU espletata in corso di causa, come Parte_1 liquidate con decreto del 14.06.2021, con diritto della parte anticipante a ripetere dall'altra quanto a tale titolo eventualmente versato.
Così deciso in Nola, il 14/05/2025.
Il Giudice
(dott. ssa Donatella Cennamo)
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