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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/03/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 26 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 1478 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, con gli Avv.ti Franco Tofacchi e Andrea Musti Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Angelo Russo Controparte_1
Appellato
NONCHE'
Controparte_2
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Civitavecchia n. 22/2024 pubblicata il 18.1.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1 per l'appellante: “a) in via preliminare e assorbente, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione Contr passiva di rispetto alle domande di cui al ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. proposto dall'Appellato e, per l'effetto, rigettarle ognuna e tutte, in quanto inammissibili e condannare il Sig. alla restituzione in favore dell'odierna Appellante di tutto quanto percepito in Controparte_1 esecuzione della sentenza di I grado b) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione di tutti i diritti vantati dall'Appellato, e per l'effetto condannare il Sig. Controparte_1 alla restituzione in favore dell'odierna Appellante di tutto quanto percepito in esecuzione della sentenza di I grado;
c) nel merito, accogliere il presente appello e per l'effetto respingere ognuna e tutte le domande di cui al ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. proposto dall'Appellato in quanto inammissibili e/o infondate, con conseguente condanna del Sig. alla restituzione Controparte_1 in favore dell'odierna Appellante di tutto quanto percepito in esecuzione della sentenza di I grado;
d) in subordine, sottoporre alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea una nuova e articolata questione pregiudiziale di interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 3 della Direttiva
2000/79/CE, chiedendo: - “se tali disposizioni impongano al Giudice dello Stato membro di accertare in concreto la sussistenza di ragioni disincentivanti l'esercizio del diritto al godimento delle ferie retribuite in difetto di specifici criteri desumibili dal diritto dell'Unione”; - “se tali disposizioni contengano specifici criteri per il Giudice dello Stato membro al fine dell'accertamento in concreto della sussistenza di ragioni disincentivanti l'esercizio del diritto al godimento delle ferie retribuite e, in caso di risposta affermativa al primo quesito, quali siano detti specifici criteri”. Sempre con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.”;
per l'appellato “In via principale, respingere l'appello proposto da CP_4 Parte_2
in quanto infondato in fatto e diritto;
- In subordine, ritenere non fondata la questione
[...] pregiudiziale di interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e dell'art. 3 della direttiva
200/79/CE, e della questione di validità delle suddette direttive, con conseguenziale declaratoria di infondatezza della relativa istanza di rimessione alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE, per tutti i motivi illustrati nel presente atto. - Condannare la in persona del Parte_2
legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Contr aveva convenuto la (di seguito anche: innanzi Controparte_1 Parte_2
al Tribunale di Civitavecchia per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia il Tribunale
2 Civile di Civitavecchia adito, in funzione di giudice del lavoro, ln accoglimento del presente ricorso:
- accertare e dichiarare che il signor come sopra rappresentato difeso e Controparte_1
domiciliato, previo, se del caso, l'annullamento/disapplicazione/interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea sopra richiamato, delle norme collettive aziendali previste nel CCAL CAI sezione B Assistenti di volo disciplinanti la retribuzione delle ferie come indicate nella parte in fatto e in diritto del presente ricorso e dell'art. 8 del CCNL Trasporto Aereo Sezione Seconda Personale
Navigante di Cabina, abbia diritto alla retribuzione delle ferie nella misura calcolata come da conteggi allegati, e comunque tenendo conto non soltanto degli elementi fissi della retribuzione, quali lo stipendio base e l'I.V.M.G.(indennità di volo minima garantita), ma di tutti gli elementi della retribuzione complessiva inclusa la parte variabile, in relazione anche all'anzianità di servizio, allo status personale e professionale di assistente di volo, conformemente alla definizione di retribuzione ordinaria complessiva resa nelle motivazioni in diritto, tenendo conto dei periodi di malattia, di maternità, dei periodi in cui ha svolto il lavoro in solidarietà espansiva e part-time e, con conseguenziale diritto all'inserimento, nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali retribuite negli anni dal 2009 al 2014, dell'indennità di volo oraria e di ogni altra voce retributiva e/o indennità che il Giudice vorrà ravvisare sussistente, in quanto intrinsecamente collegata all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi in base al contratto di lavoro;
- per l'effetto, condannare al pagamento di tutte le differenze retributive maturate a titolo di differenza CP_5
sulla retribuzione delle ferie, a favore del ricorrente, come di seguito specificato, nella misura pari alla somma complessiva di € 16.657,50, come da conteggi allegati che formano parte integrante ed inscindibile del presente ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia, anche all' esito della CTU contabile laddove ammessa dal Tribunale;
- previo accertamento del diritto, condannare alla regolarizzazione della posizione contributiva, con CP_5
pagamento in favore dell' delle somme maturate a titolo di contributi sulle differenze CP_2
retributive a titolo di ferie, quantificate nella misura di Euro 6.799,59, come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito della CTU contabile laddove ammessa dal Tribunale».
Contr Aveva infatti esposto di essere assistente di volo assunto dalla el 2009 con rapporto assoggettato Contr al CCNL aziendale dal 18.12.2014 al CCNL Trasporto Aereo, i quali prevedevano e prevedono che durante le ferie venga corrisposta la retribuzione mensile costituita dallo stipendio base e dall'indennità di volo minima garantita ma non anche delle ore di volo effettuate pari nella specie ad una media di 70 ore mensili.
3 Contr La veva eccepito, rispetto alla notifica del ricorso del 3.5.2021, la prescrizione biennale ex art. 937 cod.nav. e quella derivante dalla intervenuta cessione del contratto ad il 1.1.2015 CP_6
con asserita cessazione del rapporto;
nel merito, aveva contestato il fondamento della domanda in relazione all'assenza di un principio di omnicomprensività della retribuzione e alla prevalenza della contrattazione collettiva, nonché per la natura speciale e non “normale” dell'indennità di volo, anche chiedendo al Tribunale, di scrutinare la legittimità costituzionale degli artt. 10 D.Lgs. n. 66/2003 e 4
D.Lgs. n. 185/2005 se interpretati nel senso voluto dal ricorrente;
ovvero di sottoporre alla Corte di
Giustizia la questione pregiudiziale di interpretazione delle direttive attuate con tali disposizioni nazionali per verificare la correttezza della loro trasposizione e la continenza rispetto alla competenza attribuita all'Unione.
L' , pure evocato in giudizio dal si era costituito deducendo nullità del ricorso per CP_2 CP_4 omessa determinazione dell'oggetto della domanda ai fini di valutare l'eventuale prescrizione dei contributi spettanti, dal momento che il ricorrente avrebbe omesso di specificare il periodo di riferimento delle pretese differenze retributive;
aveva cautelativamente eccepito la prescrizione per i periodi anteriori al quinquennio rispetto alla data di notifica del ricorso all' (17.1.2022); si era CP_2
opposto ad una eventuale condanna a versare i contributi in somma specifica, sempre in relazione alle omissioni di cui all'atto introduttivo.
La causa era istruita con CTU contabile per determinare il numero dei giorni di ferie goduti per nano solare, l'indennità di volo percepita, i giorni di assenza e relativo titolo, l'importo medio dell'indennità giornaliera annuale da moltiplicare, infine, per il numero di giorni di ferie effettivamente goduti in ciascun anno.
All'esito, in accoglimento parziale della domanda, il Tribunale di Civitavecchia, dopo aver respinto l'eccezione di prescrizione, ha dichiarato la nullità delle clausole dei contratti collettivi applicati da Contr ella parte in cui, per il periodo minimo di quattro settimane, prevedono l'esclusione dalla base di computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa (respingendo la domanda con riferimento ad altre indennità). Ha pertanto così statuito: “Condanna la al Parte_2
pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di Euro 12.315,9, a titolo di differenze retributive relative al periodo di ferie di fonte legale goduto, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. Respinge ogni altra domanda avanzata dal lavoratore. Compensa tra le parti le spese di lite. Pone a carico della Parte_2
e spese di CTU, liquidate con separato decreto.”.
[...]
4 La ha appellato la sentenza. Resiste CP_5 Controparte_7
L' , pur avendo ricevuto rituale notifica dell'appello, è rimasto contumace. CP_2
All'odierna udienza la causa, sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi, trascritte in epigrafe, è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Contr Con un primo motivo di appello la ontesta il difetto di legittimazione passiva, dal momento che il 22.12.2014 il ramo d'azienda comprendente il contratto di lavoro di cui ci si occupa è stato conferito alla Società Aerea Italiana – SAI con deroga all'art. 2112 c.c. e alla ivi prevista responsabilità solidale
Contr della cedente ai sensi della versione allora vigente dell'art. 47 della l.n. 428/1990.
Cont Contr Sostiene infatti l'appellante che il contratto stipulato tra l 22 dicembre 2014 reca, all'art. Cont 9 (“Garanzie e Impegni”), l'impegno della Conferitaria (i.e., “ad adempiere correttamente e tempestivamente alle passività e a eseguire correttamente e tempestivamente tutti i rapporti contrattuali (ed i relativi obblighi, debiti, passività, responsabilità e oneri) facenti parte del Ramo
d'Azienda e, in ogni caso, a tenere la Conferente integralmente manlevata e indenne rispetto a qualsiasi onere, perdita, costo o altro danno derivante, in relazione a tali obblighi, debiti, passività, responsabilità e oneri, da disposizioni di legge o contrattuali che prevedano la responsabilità dell'alienante dell'azienda per i debiti anteriori al trasferimento ovvero comunque la responsabilità solidale del cedente con il cessionario ovvero, ancora, mantengano in capo alla Conferente responsabilità o garanzie relative a passività ricomprese nel Ramo d'Azienda o comunque facenti capo a società controllate della Conferente le cui partecipazioni formino oggetto di conferimento alla
Conferitaria”. Il conferimento d'azienda avrebbe dunque determinato la novazione soggettiva del Cont rapporto di lavoro degli odierni ricorrenti, con la successione di nella posizione di debitore,
Contr Con Contr rivestita in precedenza da ha assunto le obbligazioni di le organizzazioni sindacali, poi, avevano condiviso il contenuto ex art. 47, comma 4-bis L.n. 428/90.
Il motivo è inammissibile trattandosi di eccezione sollevata per la prima volta in appello: va rilevato infatti che la ha tenuto in primo grado un comportamento processuale inequivocabilmente CP_5
integrante il riconoscimento della propria qualità di parte sostanziale e ha qui fondato l'eccezione su un fatto (il conferimento di ramo d'azienda) che in primo grado era stato posto a preteso fondamento
5 dell'eccezione di prescrizione, senza evidenziare le circostanze in base alle quali il conferimento di ramo d'azienda avrebbe potuto fondare una pretesa estraneità ai fatti di CP_5
Pertanto questo Collegio non può che riportarsi adesivamente al proprio precedente reso in analoga controversia (sentenza n. 2772/2023), sebbene ivi l'inammissibilità del motivo emergesse palesemente dalla produzione, solo in appello, dell'accordo di cessione, nel caso di specie invece tempestivamente depositato. Vale infatti, anche in questo caso, la considerazione in diritto che “Come
è noto, l'eccezione di carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso costituisce eccezione in senso lato, come tale sollevabile per la prima volta anche in grado di appello (per tutte,
Cass. n. 11744/2018; Cass. n. 2951/2016), il che sembrerebbe far propendere per l'ammissibilità dell'eccezione in esame. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata ha precisato che
è preclusa in appello la formulazione di un'eccezione nuova in senso lato nel caso in cui la stessa, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati nel giudizio di primo grado e/o non rilevabili dagli atti, introduca in secondo grado un nuovo tema d'indagine, così alterando i termini sostanziali della controversia e determinando la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione. Infatti, nel rito del lavoro, il divieto di nova in appello, ex art. 437 c.p.c., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 c.p.c. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da revisio prioris instantiae in iudicium novum, estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario (Cass. n. 4854/2014).”
Dunque, atteso che nel caso di specie la tematica del preteso difetto di legittimazione non era
Contr rilevabile in alcun modo dagli atti prodotti in primo grado, ed anzi tutta la difesa di veva avuto quale implicito presupposto che il legittimato passivo fosse stato correttamente individuato dal ricorrente, e tale tematica è stata introdotta e formulata solo in questo grado di appello, il primo motivo di gravame deve essere dichiarato inammissibile in quanto nuovo.
Il motivo, per mera esigenza di completezza, è anche infondato nel merito, come questa Corte ha comunque sancito con la sentenza n. 2617/2024 alla quale pure si aderisce riportandone la motivazione in parte qua: “l' atto di conferimento di ramo di azienda stipulato il 22-12-2014 tra la in qualità di cedente, e la Società Aerea Italiana Spa, in qualità di Parte_2 cessionaria, ha previsto, all' art.9, semplicemente, ai fini che qui interessano, che la seconda società
“si impegna ad adempiere correttamente e tempestivamente tutti i rapporti contrattuali (ed i relativi
6 obblighi, debiti, passività, responsabilità ed oneri) facenti parte del ramo di azienda” e, in ogni caso,
“a tenere la prima interamente manlevata ed indenne rispetto a qualsiasi onere, perdita o costo o altro danno derivante in relazione a tali obblighi, debiti, responsabilità, passività e oneri, da disposizioni di legge o contrattuali che prevedano la responsabilità dell' alienante per il debiti anteriori al trasferimento ovvero, comunque, la responsabilità solidale del cedente con il cessionario ovvero, ancora, mantengano in capo alla cedente responsabilità o garanzie relative a passività comprese nel ramo di azienda o comunque facenti capo a società controllate dalla medesima cedente le cui partecipazioni formino oggetto di conferimento alla cessionaria”. Si tratta di un classico caso di accollo, con il quale la società cessionaria (accollante) assume a suo carico l'obbligo della società cedente (accollata) di pagare ai creditori (accollatari), tra i quali vanno annoverati i lavoratori per i crediti da lavoro. In particolare, si tratta di accollo semplice o interno, in quanto le parti non risultano avere inteso attribuire alcun diritto ai lavoratori-creditori nei confronti della società accollante, la quale risulta essersi impegnata soltanto nei confronti della società accollata. Resta, pertanto, in ogni caso escluso, ai fini che qui interessano, che i creditori-lavoratori, terzi estranei rispetto all' accordo intervenuto, acquistino un nuovo debitore (la società cessionaria accollante) accanto o, tantomeno, in via esclusiva rispetto a quello originario (la società cedente accollata). La parte appellante non allega, invece, in alcun modo, l'esistenza una previsione che consenta ai lavoratori di aderire all' accordo né, tantomeno, una loro adesione, tale da configurare il c.d. accollo esterno.”.
2.
Contr Con un secondo motivo, la orna ad eccepire la prescrizione della pretesa, censurando la seguente motivazione del rigetto dell'eccezione del primo grado: “Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di prescrizione dei crediti vantati nel presente giudizio, eccezione avanzata dalla società convenuta ai sensi dell'art. 937 cod. nav. sulla scorta del rilievo che il rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente Contr
“è stato ceduto da d Alitalia- Società Aerea Italiana S.p.A. (…) in data 22 dicembre 2014, con effetto dal 1° gennaio 2015, nell'ambito della cessione di ramo di azienda”. Pacifico che il rapporto di lavoro sia stato oggetto di cessione ex art. 2112 c.c., deve essere rilevato, invero, che tale norma, sancendo “in caso di trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”, impedisce di ritenere che il contratto di lavoro possa considerarsi cessato o risolto per effetto della sostituzione della parte datoriale. Ne discende che la sostituzione della parte datoriale ex art. 2112 c.c. non vale ad integrare il dies a quo del termine prescrizionale individuato dall'art. 937 codice della navigazione secondo cui “i diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si prescrivono con decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto”. Tale
7 interpretazione del dato normativo, più volte sostenuta da questo Tribunale, ha trovato un autorevole conferma nella sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 2023 che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Roma, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 937, primo comma, cod. nav., ha espressamente affermato che nel caso di trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ., la decorrenza del termine di prescrizione non va riferita alla fine del rapporto con l'impresa cedente, ma a quello con la cessionaria, alla luce della sostanziale continuità dei rapporti e delle selezioni che si frappongono nei diversi trasferimenti, che fanno permanere le ragioni inerenti al decorso della prescrizione stabilito nel codice della navigazione. La pronuncia appena menzionata ha, pure, fugato ogni dubbio sulla legittimità costituzione della norma che introduce una prescrizione biennale dei diritti del personale di volo, facendola decorrere, quando il rapporto di lavoro è assistito da stabilità reale, dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione – e, dunque, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto –, e non in corso di rapporto, come per i lavoratori comuni. Il Giudice delle Leggi ha, infatti, evidenziato che la specialità del lavoro nautico, sia marittimo che aereo, non consente la concreta possibilità di esercizio dei diritti (non limitati ai soli crediti retributivi), in ragione dell'estrema mobilità che lo caratterizza e che la prescrizione più breve di quella ordinaria è volta a compensare, a favore del datore di lavoro, la mancata decorrenza in costanza di rapporto, vigente in generale. Di qui la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate nella memoria difensiva della . CP_5
Il motivo è infondato, come sancito da questa Corte, sempre in controversia in tutto analoga, nella sentenza n. 1537/2024: “Il motivo è infondato. Sul punto è sufficiente richiamare la recente pronuncia della Consulta n. 143/2023, che ha respinto la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal
Tribunale di Roma in una controversia analoga alla presente, relativamente all'art. 937 c.d.nav.
“laddove fa decorrere la prescrizione biennale dei diritti del personale di volo dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto, per irragionevole disparità di trattamento con riferimento alla diversa decorrenza della prescrizione nel rapporto di lavoro ordinario, quando questo è assistito da stabilità reale”, ritenendo il giudice remittente che “la suddetta disposizione consentirebbe ai ricorrenti nel ricorso principale di far valere ancora, allo stato attuale, i propri diritti essendo i loro rapporti di lavoro proseguiti con la cessionaria
, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.”. La Consulta ha affermato che “L'art. 937 cod. nav. Controparte_8
prevede, per tutti i diritti del lavoratore, la decorrenza del termine di prescrizione, di durata biennale, dal giorno «dello sbarco nel luogo di assunzione successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto di lavoro». Viceversa, in assenza di tale termine biennale, secondo la disciplina generale i diritti dei lavoratori si prescriverebbero, a seconda delle ipotesi, in cinque o dieci anni. La previsione di una prescrizione biennale più breve di quella ordinaria viene in qualche modo a compensare, in
8 favore del datore di lavoro, la peculiarità della non decorrenza della prescrizione in corso di rapporto, che solo il codice della navigazione prevedeva prima della sentenza n. 63 del 1966. Altra peculiarità della norma in questione è quella della non decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto con riguardo ad ogni e qualsiasi diritto correlato al rapporto di lavoro, anche diverso da quelli meramente retributivi. Infatti, l'art. 937 cod. nav. tutela non solo i crediti retributivi, ma tutti i diritti del lavoratore, a differenza di quanto previsto dalla sentenza n. 63 del 1966 che, per gli altri rapporti di lavoro, muovendo dal disposto dell'art. 36 Cost., ha affermato la non decorrenza della prescrizione, nel corso del rapporto contrattuale, con riferimento ai soli crediti retributivi. È proprio la specialità del lavoro nautico, sia marittimo che aereo, a giustificare il particolare regime di disciplina vigente nel settore. E invero, anche a non voler considerare la sussistenza di un metus, che peraltro potrebbe non essere limitato all'ipotesi di licenziamento ritorsivo, ma anche a possibili discriminazioni nelle destinazioni o negli avanzamenti di carriera, resta comunque fermo quanto dichiarato da questa Corte con la sentenza n. 354 del 2006, per la quale la specialità del rapporto di lavoro del personale aeronautico non consente una concreta possibilità di esercizio del diritto per l'estrema mobilità caratteristica dell'attività di tali lavoratori. Gli argomenti portati dall'ordinanza di rimessione sull'evoluzione tecnologica, che oggi permetterebbe con un semplice messaggio di posta elettronica di interrompere la prescrizione, hanno una solo apparente plausibilità. Invero, l'atto interruttivo della prescrizione avviene di regola all'esito di una non semplice ponderazione dei vantaggi e possibili svantaggi che l'apertura di un contenzioso con il proprio datore di lavoro potrebbe comportare, valutazione questa che presuppone la consultazione di un legale al fine di avere l'esatta cognizione dei possibili esiti di un giudizio. È, pertanto, di tutta evidenza che il problema non si riduce alla mera comunicazione dell'atto interruttivo della prescrizione, ma piuttosto al processo decisionale che lo presuppone e che non può certo essere affrontato dall'interessato quando è lontano dal proprio contesto ambientale. La questione non può essere accolta neanche nei termini più limitati proposti dalla difesa di secondo cui la decorrenza dalla fine del rapporto potrebbe essere riferita, nel CP_5
caso di trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ., al rapporto con l'impresa di provenienza, quella cedente, e non con l'impresa cessionaria. In concreto, a supporto di tale tesi, viene argomentato che, proprio nel caso di plurimi trasferimenti di azienda, frequenti nel settore aeronautico, l'ultima cessionaria non avrebbe contezza di diritti precedentemente maturati. Invece, proprio la sostanziale continuità dei rapporti e le selezioni che si frappongono nei diversi trasferimenti non possono non incidere sulla permanenza delle suddette ragioni inerenti il decorso della prescrizione nel codice della navigazione e, pertanto, anche tale proposta interpretativa va rigettata. In conclusione, deve essere dichiarata non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale perché, a prescindere dall'evoluzione del problema della decorrenza della prescrizione dei diritti retributivi nell'ambito dei
9 rapporti di lavoro ordinario, il differente regime previsto dall'art. 937 cod. nav. va correlato alla specialità della prestazione lavorativa nel settore”.”.
Le ragioni della Consulta e del precedente richiamato disattendono le argomentazioni del gravame e sono sufficienti a confermare la gravata sentenza, avendo anche in questo caso il Tribunale: applicato alla fattispecie il disposto dell'art. 937 cod.nav. e non la disciplina generale dell'art. 2948 n. 4 c.c.; accertato, perché incontestato, che il rapporto di lavoro era proseguito senza soluzione di continuità ex art. 2112 c.c. con ed era ancora in corso nelle more del giudizio (circostanza Controparte_8
neppure in questa sede contestata); affermato che il termine di cui all'art. 937 cod.nav. non era pertanto decorso.
In conclusione, non è maturata alcuna prescrizione.
3.
Con un terzo motivo di appello, si contesta nel merito la declaratoria di nullità delle clausole contrattualcollettive che disciplinano la retribuzione prevista per i periodi di ferie.
Premesso che l'indennità di volo integrativa e quella minima garantita devono ritenersi di natura retributiva, il Tribunale, sulla scorta degli ormai numerosi precedenti intervenuti, ne ha fatto derivare che il diritto eurounitario impone di riconoscere al lavoratore in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di retribuzione e che questa nozione contrasta con quella indicata nel CCNL
Trasporto Aereo nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa.
Sostiene l'appellante che i principi di cui alla sentenza CGCE 15.9.2011, in causa C-155/10, Per_1
citata nella pronuncia gravata, non sarebbero applicabili al caso di specie.
Ivi la Corte di Giustizia ha sancito che il lavoratore «durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea. È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri»: ma nel caso ivi deciso i piloti percepivano una retribuzione feriale parametrata alla sola retribuzione fissa e sulla base di un accordo bilaterale non vincolante, mentre nel nostro caso il lavoratore appellato percepisce, oltre alla retribuzione base,
10 l'indennità di volo minima garantita e la retribuzione feriale è indicata in una disposizione collettiva nazionale vincolante. Proprio il riconoscimento dell'indennità di volo minima garantita varrebbe a sottrarre il caso all'esame dalla censura di non garantire al lavoratore in ferie “condizioni paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”.
Inoltre l'appellante sottolinea che la conclusione cui è giunto il Tribunale di Civitavecchia viola l'insussistenza nell'ordinamento italiano di un principio di omnicomprensività della retribuzione e il principio di libertà sindacale. Tanto è vero che in più occasioni la Cassazione ha affermato che, nel trattamento economico spettante al lavoratore subordinato nei periodi di assenza per ferie, non deve includersi un'indennità contrattuale — nel caso di specie un contributo pasto - ancorché configuri un'erogazione del datore di lavoro di natura retributiva, ove dai patti della contrattazione collettiva o individuale, «emerga la volontà delle parti di limitare detta erogazione alle sole giornale in cui vi sia stata effettiva presenza al lavoro» (cfr. ad es. Cass., sez. lav., 28 agosto 2014, n. 18425).
Il contratto collettivo sarebbe, a tale stregua, la sola fonte in grado di contemperare in maniera efficace e trasparente gli interessi contrapposti delle parti, come da ultimo ritenuto dalla Corte di Appello di
Torino in analoga controversia (n. 258/2022 e altre conformi).
In conclusione l'appellante afferma che la disciplina collettiva censurata dal Tribunale sia invece conforme ai principi eurounitari, all'ordinamento interno, alla nozione europea di retribuzione feriale.
Il motivo è infondato.
In primo luogo deve ricordarsi che i principi della sentenza Williams sono stati confermati e meglio chiariti e declinati dalla S.C. e da giurisprudenza eurounitaria successiva, pure citata dal Tribunale, sì da fugare i residui dubbi interpretativi di cui all'appello.
Con la sentenza n. 20216/2022, resa in controversia sovrapponibile, la S.C. ha affermato: “va richiamata la recente sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20)
(DS c/ che, sebbene riguardante altra tipologia di rapporto di lavoro, tuttavia ha affermato Per_2
principi generali sul diritto alle ferie annuali retribuite, che sicuramente chiariscono e confermano le statuizioni della più volte citata sentenza della stessa CGUE del 15 settembre 2011, causa C-155/10),
e altri c. British Airways plc, la cui interpretazione, nella lettura fornita dal primo giudice, Per_1
è stata censurata da parte ricorrente. 17. E' opportuno precisare che l'intervento, nel corso del giudizio di legittimità, di una pronuncia della Corte di Giustizia della UE, resa nell'esercizio dei suoi poteri di interpretazione vincolante di una disposizione dell'ordinamento comunitario, non è qualificabile come ius superveniens, rilevando la suddetta pronuncia solo sotto il profilo del riscontro della
11 compatibilità di tale norma interna con le regole comunitarie (ex plurimis Cass. n. 5991/1987). 18.
Le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981
e n. 170/1984. 19. Orbene, dalla citata sentenza della CGUE, si rileva quanto segue. 20. Ai punti 21,
22 e 23 è testualmente affermato: "In primo luogo, occorre ricordare che, secondo l'art. 7, paragrafo
1, della direttiva 2003/88, "gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane". Se è vero che, dal tenore di tale disposizione, emerge che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa di tale diritto che scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva
Per_ (sentenza del 29 novembre 2017, , C-214/16, EU:C:2017:914, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata). In secondo luogo, la Corte ha dichiarato, con riferimento all'art. 7 della direttiva 2003/88, che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_4
EU:C:2018:872, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata)': 21. Ai punti 29, 30, 31, 32, 33 e 34 e', poi, precisato: "...l'art. 1 della direttiva 2003/88 prevede che quest'ultima stabilisca prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'organizzazione dell'orario di lavoro, in particolare per quanto riguarda i periodi minimi di ferie annuali. Tenuto conto di questi obiettivi, la Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven sad na Republika Bulgaria e Iccrea Banca SpA, C-762/18 Persona_5
e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, e a., CP_9
C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23). Ne consegue che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute.
Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, Per_4
12 punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua
Per_ retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali
(v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21)". 22. Al punto 41 e', infine, ribadito: "Come sottolineato al punto 32 della presente sentenza, qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite". 23. In considerazione dei principi sopra esposti, si deve, pertanto, condividere il giudizio di nullità dell'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo Sezione per il Personale
Navigante Tecnico, a partire dal luglio 2014 (ambito temporale oggetto del presente giudizio - cfr. pagg. 4 e 5 della gravata sentenza), nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa, perché tale disposizione
è in contrasto con la norma imperativa di cui al D.Lgs. n. 185 del 2005, art. 4, che, interpretato alla luce del diritto Europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione Europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa.”.
Non si vede ragione per discostarsi da tale precedente di legittimità, peraltro basato sull'interpretazione data alle Direttive in questione dalla stessa Corte di Giustizia U.E..
Il principio di libertà sindacale, poi, non è affatto messo in pericolo come afferma l'appellante: ed è la stessa sentenza gravata a puntualizzarlo, sottraendosi alle censure dell'appello, laddove osserva: “a ben vedere, infatti, resta inalterata la libertà di stabilire, in sede di contrattazione collettiva, il costo del lavoro, individuando la retribuzione ordinaria mensile spettante ai lavoratori di un determinato settore;
sennonché, una volta stabilita tale misura, le parti sociali non sono libere – perché ciò si pone
13 in contrasto con le citate norme imperative – di scendere al di sotto di tale misura, in modo “non paragonabile”, quando disciplinano la retribuzione dovuta durante il periodo in cui il lavoratore gode di ferie... Quanto alla prospettata lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va condiviso anche in questo caso il rilievo, contenuto nella sentenza n. 20216 del 23/06/2022, secondo cui “la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello Euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato
Italiano, relativamente alle prescrizioni normative "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate”.
Quanto alle altre difese spiegate nel motivo e che vorrebbero indurre alla rimeditazione dell'orientamento ormai consolidato sulla nullità delle clausole lesive del contratto collettivo, giova anche in questo caso mutuare alcune considerazioni dalla sentenza di questa Sezione n. 2772/2023 a proposito della nozione eurounitaria e nazionale di “retribuzione feriale”: “l'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico”, nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti. Tale indagine è demandata al giudice dello Stato membro e, quando – come nel caso di specie – la componente esclusa
è legata a periodi di lavoro effettivamente svolti, non può escludersi l'adozione di un meccanismo che tenga conto, per esempio, del riconoscimento di una media delle ore di lavoro (volo) effettivo ai fini del computo sulla retribuzione per ferie (Corte di Giustizia UE, sez. IV, 13 dicembre 2018 n. 385;
Cass. n. 37589/2021). Ciò per confermare che la normativa dell'Unione Europea non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo l'integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli Stati membri, ma si è limitata ad indicare l'osservanza di un risultato, il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità della componente retributiva di cui si chiede l'inclusione, dal giudice nazionale. Per completezza è opportuno ricordare che l'art. 7 della direttiva 2003/88 o l'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE non hanno istituito direttamente il diritto alle ferie annuali retribuite, in quanto tale diritto trova origine in vari atti come,
a livello di Unione, la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, menzionata all'art. 151 TFUE, nonché vari atti internazionali ai quali gli Stati membri hanno partecipato o aderito, come la Carta sociale europea (di cui tutti gli Stati membri sono parti in quanto vi hanno aderito nella
14 sua versione originaria, nella sua versione riveduta o nelle due versioni) anch'essa menzionata all'art. 151 TFUE, nonché la Convenzione n. 132 dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 24 giugno 1970, relativa ai congedi annuali pagati, come riveduta, la quale indica alcuni principi elaborati da tale Organizzazione di cui occorre tenere conto, come risulta dal considerando 6 della direttiva 2003/88 (vedi, al riguardo: sentenza 20 gennaio 2009, C-350/06 e C-520/06, punti 37 e 38).
Si tratta, quindi, di un principio essenziale del diritto sociale dell'Unione, in quanto tale, dotato di natura imperativa (vedi, in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, C-131/04 e C-257/04, punti 48 e
68). Tale principio essenziale comprende il diritto alle ferie annuali “retribuite” e il diritto, intrinsecamente collegato al primo, a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (vedi sentenza resa nella causa C-569/16 e C-570/16, punto 83). La stessa Corte di Giustizia, con la sentenza del 13 gennaio 2022, già citata, ha precisato che “il diritto alle ferie annuali retribuite non solo riveste, in qualità di principio del diritto sociale dell'Unione, particolare importanza, ma è anche espressamente sancito all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, cui l'articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati
(sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven sad na Republika Bulgaria e Iccrea Banca SpA, Persona_5
cause C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 54 e la giurisprudenza ivi citata”.”.
4.
Con un quarto motivo, l'appellante contesta che l'esclusione dell'indennità di volo integrativa dal calcolo della retribuzione feriale abbia quel carattere dissuasivo individuato dal Tribunale di
Civitavecchia, poiché in fatto non riscontrato, diversamente da quanto la Corte di Giustizia ha demandato di fare ai giudici nazionali di merito.
Il motivo è privo di efficacia emendativa della sentenza gravata.
L'accertamento in fatto demandato al giudice di merito, contrariamente a quanto dedotto in appello,
è stato compiutamente eseguito dal Tribunale di Civitavecchia, che infatti ha così ampiamente motivato: “Assodato che la retribuzione corrisposta per un giorno di ferie è inferiore alla media della retribuzione spettante per gli altri giorni del mese, deve dirsi che, dall'analisi delle buste paga prodotte unitamente al ricorso, emerge che l'incidenza dell'indennità di volo integrativa sulla retribuzione è significativa: pur essendo tale indennità variabile a seconda del numero effettivo di ore di volo effettuate nel mese precedente, invero, generalmente, tale componente retributiva è di importo pari o superiore rispetto a quello dell'indennità di volo minima garantita (indennità che, come dedotto dalla nella memoria difensiva, ha anch'essa un'incidenza media sulla retribuzione ordinaria CP_5
estremamente elevata). A titolo esemplificativo, si consideri che lo stipendio mensile del ricorrente
15 nell'anno 2012 era pari ad euro 1.014,93 e l'indennità di volo minima garantita era pari ad euro 622,13 mentre l'indennità di volo integrativa complessiva dell'anno 2012 è stata pari ad euro 22.517,21, corrispondente all'importo medio mensile di euro 1.876,43. Del resto, l'incidenza dell'indennità di volo integrativa sul complesso della retribuzione del lavoratore navigante emerge anche solo guardando alle tabelle retributive allegate al contratto collettivo. Utilizzando come parametro, a titolo esemplificativo, la tabella A allegata al CCAL CAI, si osserva che il pilota con anzianità pari a zero che opera sul lungo raggio percepisce a titolo di stipendio euro 810,25 e a titolo di indennità di volo minima garantita euro 1.389,18, per un totale di retribuzione fissa mensile pari ad euro 2.199,43 e giornaliera pari ad euro 73,13. Sulla base della medesima tabella, il pilota con anzianità pari a zero che opera sul lungo raggio percepisce per ciascuna ora di volo effettuata euro 24,30 (oppure, all'aumentare delle ore di volo, euro 48,60, euro 72,90, euro 97,20) e tali valori aumentano con l'aumentare dell'anzianità. Ne consegue che, anche considerando l'ipotesi di minor incidenza, ovvero il caso in cui un pilota con zero anni di anzianità effettui una sola ora di volo al giorno di media
(eventualità che è, senza dubbio, molto al di sotto degli standard di rendimento), la retribuzione media giornaliera diviene pari ad euro 97,43 e, dunque, l'indennità di volo integrativa viene ad incidere sulla stessa retribuzione media giornaliera nella misura del 24,94%; se poi, il medesimo pilota effettua una media di tre ore di volo al giorno, la retribuzione media giornaliera diviene almeno pari ad euro 146,06
(senza considerare che le ore di volo successive alla cinquantesima sono retribuite in misura maggiore) e l'indennità di volo integrativa viene ad incidere almeno nella misura del 49,91 %.Al crescere dell'anzianità del lavoratore l'incidenza si riduce (in ragione dell'aumento della parte fissa della retribuzione) ma resta, in ogni caso, significativa. Facendo riferimento alla medesima tabella A, emerge che il pilota con 24 anni di anzianità percepisce a titolo di stipendio euro 1374,87 e a titolo di indennità di volo minima garantita euro 3.748,98 per un totale di retribuzione fissa mensile pari ad euro 5.123,85 e giornaliera pari ad euro 170,79. Tale pilota percepisce per ciascuna ora di volo effettuata euro 34,88 (oppure, all'aumentare delle ore di volo, euro 69,75, euro 104,63, euro 139,51).
Pertanto, anche considerando l'ipotesi di minor incidenza, ovvero il caso in cui tale pilota effettui una sola ora di volo al giorno di media, la retribuzione media giornaliera diviene pari ad euro 205,67 e, dunque, l'indennità di volo integrativa viene ad incidere sulla stessa retribuzione media giornaliera nella misura del 16,95%; se poi, il medesimo pilota effettua una media di tre ore di volo al giorno, la retribuzione media giornaliera diviene almeno pari ad euro 275,43 (senza considerare che le ore di volo successive alla cinquantesima sono retribuite in misura maggiore) e l'indennità di volo integrativa viene ad incidere almeno nella misura del 37,99 %. Analogo ragionamento può essere svolto in relazione agli assistenti di volo, rispetto ai quali la percentuale di incidenza dell'indennità di volo integrativa sulla retribuzione media giornaliera è ancor più elevata. L'assistente di volo con
16 anzianità pari a zero percepisce (v. tabella E CCAL CAI) a titolo di stipendio euro 571,24 e a titolo di indennità di volo minima garantita euro 293,60, per un totale di retribuzione fissa mensile pari ad euro 864,84 e giornaliera pari ad euro 28,82; per ciascuna ora di volo effettuata percepisce euro 10,58
(oppure, all'aumentare delle ore di volo, euro 21,15, euro 31,73, euro 42,30, euro 84). L'assistente di volo con zero anni di anzianità che effettui una sola ora di volo al giorno di media (eventualità che è, senza dubbio, molto al di sotto degli standard di rendimento), dunque, percepisce una retribuzione media giornaliera pari ad euro 39,4 e, pertanto, l'indennità di volo integrativa viene ad incidere sulla stessa retribuzione media giornaliera nella misura del 26,85%; se poi, il medesimo assistente di volo effettua una media di tre ore di volo al giorno, la retribuzione media giornaliera diviene almeno pari ad euro 60,56 (senza considerare che le ore di volo successive alla quarantesima sono retribuite in misura maggiore) e l'indennità di volo integrativa viene ad incidere almeno nella misura del 52,41
%.”.
Si tratta di considerazioni esaustive non specificamente contestate nel gravame. Può aggiungersi che la stessa S.C., nella citata pronuncia del 2022, ha ritenuto congruo l'analogo accertamento in fatto compiuto in precedente controversia rilevando: “la indennità di volo integrativa costituisce una significativa componente della retribuzione incidente nella misura del circa 30% (o in percentuale maggiore a seconda delle ore di volo effettuate) sul trattamento economico spettante al personale navigante. Tale peso potrebbe chiaramente costituire un incentivo a non fruire delle ferie, in contrasto, quindi, con i principi Euro-unitari che statuiscono che deve essere evitata qualsiasi prassi o omissione, da parte del datore di lavoro, che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore, essendo ciò appunto incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite.”.
5.
Con ulteriore motivo di appello si deduce che la salvezza di trattamenti contrattuali di miglior favore
– esplicitamente consentita della esaminata pronunzia C-155/2010 della CGUE resa nel caso c. British Airways plc., – induce a ritenere che, se anche essa implicasse il computo nella Per_1
retribuzione feriale della indennità relativa alle ore effettive di volo, la disciplina contrattuale collettiva che invece esclude tale computo resterebbe salva in quanto complessivamente di maggior
Contr favore: i dipendenti ossono fruire di trenta giorni di ferie che si incrementano nel tempo e non solo di ventotto: clausola di favore inscindibile dal resto dell'intesa contrattuale, come ivi espressamente indicato.
17 Il motivo è infondato, come condivisibilmente rilevato dalla difesa dell'appellato, in virtù del noto principio di conservazione degli atti, di cui all'art. 1419 cod. civ. che al suo secondo comma prevede che la nullità di singole clausole non importa la nullità dell'intero contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative, anche se del caso ex art.1339 c.c.
Le parti non possono, in virtù di una pattizia declaratoria di inscindibilità, derogare ad una disposizione imperativa. Ciò anche ex art. 1344 cod. civ. in quanto la clausola di inscindibilità risulterebbe funzionale ad eludere le norme imperative costituite dall'art. 4, D.lgs. 185/2008 di attuazione dell'art. 7 Direttiva 2003/88 e dell'art. 3 dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile allegato alla Direttiva 2000/79.
Va altresì aggiunto che nella specie di tale pretesa inscindibilità ed essenzialità della clausola che quantifica la retribuzione percepita durante le ferie non viene fornita alcuna dimostrazione nel concreto, per cui l'affermazione di tale natura risulta, in ultima analisi, tautologica.
6.
Contr In via subordinata, la a formulato una nuova questione pregiudiziale di interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE, con istanza di sottoposizione alla Corte di Giustizia: alla luce di quanto esposto in punto di carattere non “dissuasivo” della esclusione della indennità di volo dal calcolo della retribuzione feriale, si chiede:
- “se tali disposizioni impongano al Giudice dello Stato membro di accertare in concreto la sussistenza di ragioni disincentivanti l'esercizio del diritto al godimento delle ferie retribuite in difetto di specifici criteri desumibili dal diritto dell'Unione”;
- “se tali disposizioni contengano specifici criteri per il Giudice dello Stato membro al fine dell'accertamento in concreto della sussistenza di ragioni disincentivanti l'esercizio del diritto al godimento delle ferie retribuite e, in caso di risposta affermativa al primo quesito, quali siano detti specifici criteri”.
Si tratta di problematica già risolta in senso negativo per l'appellante in forza delle superiori considerazioni. È ormai chiaro, alla luce delle stesse, che ai giudici degli Stati membri il diritto dell'Unione non sottrae il potere di “giudicare” il caso concreto, ponendo solo il vincolo di applicare correttamente la disciplina eurounitaria per come interpretata dalla Corte di giustizia, sicché ogni accertamento e ogni valutazione necessari alla soluzione del caso è affidato al giudice nazionale.
18 Si è poi già sottolineato che l'accertamento in concreto della natura disincentivante della norma collettiva disapplicata è stato compiuto ampiamente nella sentenza gravata, utilizzando un criterio percentuale (rispetto alla normale retribuzione percepita nei periodi di lavoro) che non è stata oggetto di specifico sindacato nel gravame: per cui le questioni che si vorrebbero sottoporre alla Corte di
Giustizia appaiono non rilevanti ai fini del decidere.
7.
Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, anche in relazione alla complessivamente somma attribuita al lavoratore appellato a titolo di differenze (scaglione fino ad euro 26.000), seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Angelo Russo, procuratore distrattario. Non vi è luogo a provvedere, invece, in merito alle spese dell' , CP_2
contumace nel grado e non destinatario di alcuna domanda.
La Corte dà atto, infine, della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello già dovuto per la presente impugnazione a norma dell'art.13, comma 1-quater del DPR n.115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 30.5.2024 da avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Civitavecchia Parte_2
n. 22/2024 pubblicata il 18.1.2024 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
- Respinge l'appello;
- Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato costituito le spese di lite del grado, liquidate in € 3.000,00 oltre al 15% per spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge, da distrarsi;
- Nulla per le spese dell' ; CP_2
- Dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni richieste dall'art.13 comma
1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 26.2.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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