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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 01/12/2025, n. 3764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3764 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, all'esito del deposito delle note di discussione come autorizzate, ha emanato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile, al n. 3352/23, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione promossa
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario D'Amato, giusta Parte_1 procura in atti e come in atti elettivamente domiciliato
- opponente -
C o n t r o
, sede territoriale di Salerno, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso da funzionarie delegate e come in atti elettivamente domiciliato
- opposto -
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza – ingiunzione
CONCLUSIONI: come da note depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 29.06.2023, parte opponente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 4605/3198 del 09.05.2023, emessa dall' , notificata il Controparte_2
31.05.2023, con la quale veniva contestata una violazione concernente la tutela del lavoro e, in particolare, di aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione all' di instaurazione del rapporto del CP_3 lavoro da parte del datore di lavoro privato. A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha dedotto l'insussistenza del rapporto di lavoro.
Si costituiva in giudizio l' , il quale chiedeva al Controparte_1
Tribunale adito di rigettare l'opposizione e di confermare l'ordinanza ingiunzione opposta.
Instaurato il contraddittorio veniva accolta la richiesta di sospensione dell'ordinanza ingiunzione e ritenuta ammissibile la prova testimoniale articolata dal ricorrente.
Venivano dunque raccolte le prove orali e, all'esito, la causa veniva rinviata per la discussione.
*
Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito indicate.
In linea generale giova chiarire che, nell'ambito dei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione “Alla P.A., incombe – ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore – sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria” (cfr.
Cass. Ordinanza n. 1921/2019).
Nel caso di specie, l'opponente ha contestato nel merito il ricorrere stesso dell'illecito, negando la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato;
è onere dell'Ente opposto offrire, quindi, congrua prova della sussistenza degli elementi di fatto e di diritto essenziali affinché si possa ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato con riferimento all'arco temporale indicato.
Orbene, il procedimento ispettivo che ha condotto all'irrogazione della sanzione di cui è lite è stato avviato a seguito di una segnalazione dei
Carabinieri di Fisciano del 17.04.2020.
pag. 2/3 L'istruttoria è poi proseguita mediante accesso ai siti e CP_4 CP_5 da cui è emerso che tali lavoratori non risultavano assunti dall'opponente.
Orbene, dalla lettura degli atti relativi all'accertamento, non emerge alcun elemento rilevante in merito alla sottoposizione dei lavoratori al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il che – come ben noto – è circostanza essenziale ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro di natura subordinata. In particolare, non è stato prodotto agli atti nemmeno il verbale dei Carabinieri ove sono state raccolte le dichiarazioni dei lavoratori.
Trattasi, dunque, di elementi e considerazioni che, se unitariamente valutati, inducono a non ritenere soddisfatto l'onere probatorio gravante sul resistente . CP_1
Peraltro, anche dalla esperita prova testimoniale, articolata da parte ricorrente, è emerso che, per quanto i lavori fossero stati commissionati dall' , comunque il suddetto non svolgeva attività edile, non impartiva Pt_1 direttive agli operai, non forniva loro materiale.
Ogni altra doglianza deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite vanno compensate tenuto conto del valore della controversia e della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione
4605/3198 del 09.05.2023;
2) compensa le spese di lite.
Nocera Inferiore, 02 Dicembre 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Ilaria Iammarino
pag. 3/3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, all'esito del deposito delle note di discussione come autorizzate, ha emanato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile, al n. 3352/23, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione promossa
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario D'Amato, giusta Parte_1 procura in atti e come in atti elettivamente domiciliato
- opponente -
C o n t r o
, sede territoriale di Salerno, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso da funzionarie delegate e come in atti elettivamente domiciliato
- opposto -
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza – ingiunzione
CONCLUSIONI: come da note depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 29.06.2023, parte opponente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 4605/3198 del 09.05.2023, emessa dall' , notificata il Controparte_2
31.05.2023, con la quale veniva contestata una violazione concernente la tutela del lavoro e, in particolare, di aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione all' di instaurazione del rapporto del CP_3 lavoro da parte del datore di lavoro privato. A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha dedotto l'insussistenza del rapporto di lavoro.
Si costituiva in giudizio l' , il quale chiedeva al Controparte_1
Tribunale adito di rigettare l'opposizione e di confermare l'ordinanza ingiunzione opposta.
Instaurato il contraddittorio veniva accolta la richiesta di sospensione dell'ordinanza ingiunzione e ritenuta ammissibile la prova testimoniale articolata dal ricorrente.
Venivano dunque raccolte le prove orali e, all'esito, la causa veniva rinviata per la discussione.
*
Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito indicate.
In linea generale giova chiarire che, nell'ambito dei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione “Alla P.A., incombe – ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore – sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria” (cfr.
Cass. Ordinanza n. 1921/2019).
Nel caso di specie, l'opponente ha contestato nel merito il ricorrere stesso dell'illecito, negando la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato;
è onere dell'Ente opposto offrire, quindi, congrua prova della sussistenza degli elementi di fatto e di diritto essenziali affinché si possa ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato con riferimento all'arco temporale indicato.
Orbene, il procedimento ispettivo che ha condotto all'irrogazione della sanzione di cui è lite è stato avviato a seguito di una segnalazione dei
Carabinieri di Fisciano del 17.04.2020.
pag. 2/3 L'istruttoria è poi proseguita mediante accesso ai siti e CP_4 CP_5 da cui è emerso che tali lavoratori non risultavano assunti dall'opponente.
Orbene, dalla lettura degli atti relativi all'accertamento, non emerge alcun elemento rilevante in merito alla sottoposizione dei lavoratori al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il che – come ben noto – è circostanza essenziale ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro di natura subordinata. In particolare, non è stato prodotto agli atti nemmeno il verbale dei Carabinieri ove sono state raccolte le dichiarazioni dei lavoratori.
Trattasi, dunque, di elementi e considerazioni che, se unitariamente valutati, inducono a non ritenere soddisfatto l'onere probatorio gravante sul resistente . CP_1
Peraltro, anche dalla esperita prova testimoniale, articolata da parte ricorrente, è emerso che, per quanto i lavori fossero stati commissionati dall' , comunque il suddetto non svolgeva attività edile, non impartiva Pt_1 direttive agli operai, non forniva loro materiale.
Ogni altra doglianza deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite vanno compensate tenuto conto del valore della controversia e della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione
4605/3198 del 09.05.2023;
2) compensa le spese di lite.
Nocera Inferiore, 02 Dicembre 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Ilaria Iammarino
pag. 3/3