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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/11/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2739/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott. Andrea GHINETTI Presidente
- dott.ssa Rossella INCARDONA Giudice
- dott.ssa Maria AMORUSO Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2739 /2025, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ), nt. a NA (NO) il 25/06/1972. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. LOMBARDO GAETANO
Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
E
(c.f. ) nt. a ER (VA) il 30/09/1975 Parte_2 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. LOMBARDO GAETANO
Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
CONDIZIONI
Parte ricorrente e parte resistente: Nei termini concessi dall'Ill.mo Giudice, le parti personalmente, nonché lo scrivente difensori, si richiamano al ricorso introduttivo, insistendo affinchè la causa venga rimessa al Collegio, affinchè pronunci con sentenza la parziale modifica delle condizioni di divorzio, Per_ alle seguenti nuove CONDIZIONI - La FI minore oggi di anni 17 rimane affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente della stessa presso la madre. - I genitori potranno tenere con sé la FI a fine settimana alternati, dalle ore 17.00 del venerdì, sino alla domenica sera alle 21.00, e nella settimana in cui non trascorrerà il fine settimana con loro, un pomeriggio infrasettimanale (giovedì) dalle ore 18.00 alle ore 21.00; Il padre potrà tenere con sè la FI durante il periodo estivo (giugnosettembre) per almeno 20 giorni, anche non consecutivi, che
Pag. 1 comunicherà alla madre entro il 31 maggio di ogni anno. Il padre potrà altresì trascorrere le festività natalizie, ad anni alterni, dalla mattina del 24 dicembre alla mattina del 31 dicembre o dalla mattina del
31 dicembre al 6 gennaio alle ore 21,00. Il genitori trascorreranno con la FI, le festività pasquali
(Pasqua e Lunedì dell'Angelo), ad anni alterni. - Il padre, sino alla vendita della casa familiare, per come Per_ meglio si preciserà infra, verserà quale contributo al mantenimento della sola FI , un assegno pari ad € 150,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da pagarsi entro il 13 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche previamente concordate e documentate, secondo il Protocollo in uso. Le parti stabiliscono inoltre che l'assegno unico verrà percepito in maniera esclusiva da parte del padre, sino alla definitiva vendita della casa familiare, per come meglio si dirà infra. Dopo il perfezionamento dell'atto di compravendita l'assegno unico verrà percepito in maniera esclusiva da parte della madre. - Con riferimento alla casa familiare sita in Castelletto Sopra Ticino, Via
Motto Falco, 22, assegnata alla NO , quale genitore collocatario della comune FI minore Pt_1 Per_
, le parti si impegnano a porre in vendita nel primo momento utile, il suddetto immobile, a un prezzo di € 85.000,00/90.000,00, conferendo mandato ad agenzia immobiliare scelta di comune accordo, o a plurime agenzie. In tal senso la NO autorizza sin d'ora il signor a Pt_1 Pt_2 concordare formale incarico con le agenzie immobiliari eventualmente indicate da quest'ultimo.
Trascorso infruttuosamente mesi sei dal formale incarico alle agenzia, e il prezzo di vendita sarà ribassato del 5%. Nelle more, il signor si impegna a curare, a proprie spese, la relativa Pt_2 manutenzione ordinaria nonché a sostenere le spese per il rilascio dell'attestazione di prestazione energetica, propedeutica alla messa in vendita. La NO dovrà sostenere i costi per le utenze, Pt_1
e l'eventuale pulizia della caldaia e la prova fumi, oltre a detenere l'immobile con la dovuta diligenza, anche al fine di non ostacolarne la vendita. Le parti concordano che, sino alla vendita, le rate di mutuo maturande saranno onorate in forma esclusiva dal signor Il ricavato della vendita dell'immobile Pt_2 di cui sopra, (comprensiva della caparra che verrà versata in sede di sottoscrizione del preliminare), al netto del saldo mutuo e delle spese di agenzia, verrà incamerato integralmente dalla NO , con Pt_1 rinuncia da parte del signor alla rivalsa di quanto previamente versato in forma esclusiva, Pt_2 versamento qui da intendersi quale dazione ex art. 5 l. 898/1970 s.m.i., in ordine ad eventuale/potenziale assegno divorzile una tantum, in conformità e analogia a quanto già le parti avevano determinato in sede divorzile. Le parti quindi riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa al pregresso vincolo. In ipotesi di mancato perfezionamento dell'atto definitivo, per rifiuto ingiustificato alla vendita della NO , la stessa Pt_1 dovrà restituire il doppio caparra, impegnandosi pertanto a tenere indenne il signor da ogni Pt_2 eventuale richiesta economica a lui formulata da parte del promissario acquirente, oltre che da eventuale ulteriore danno. - La NO , all'esito della sottoscrizione di preliminare di vendita, dovrà Pt_1 rilasciare l'immobile, libero da persone e cose, entro il termine perentorio di 120 giorni e comunque entro il termine fissato per la data del rogito. Il contratto preliminare dovrà pertanto indicare un termine dilatorio di almeno 120 giorni la la stipula del definitivo atto di vendita immobiliare. In ipotesi di mancato rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, per come più sopra visto, la NO Pt_1 sarà tenuta al pagamento di una penale, di € 50,00 per ogni giorno di ritardo. - Le parti confermano
Pag. 2 reciprocamente il consenso al rilascio di passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio per la FI minore. Per quanto non espressamente previsto le parti si richiamano alla sentenza di divorzio, ed alla successiva sentenza di modifica. Le parti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare. Le parti rinunciano altresì espressamente all'impugnazione dell'emananda sentenza, nei termini di legge.
Pubblico Ministero: accoglimento del ricorso
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto al tribunale la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 11/2023.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene di aderire all'accordo delle parti: l'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4
c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
Le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
a parziale modifica della sentenza n. 11/2023 del Tribunale di Novara,
1) omologa le condizioni concordate dalle parti, sopra riportate;
2) prende atto di tutti gli altri accordi intercorrenti tra le parti;
3) manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza;
3) compensa le spese di lite;
Così deciso a Novara, nella camera di consiglio del giorno 30/10/2025
Il Presidente
Pag. 3 Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice estensore
Dr.ssa Maria Amoruso
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott. Andrea GHINETTI Presidente
- dott.ssa Rossella INCARDONA Giudice
- dott.ssa Maria AMORUSO Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2739 /2025, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ), nt. a NA (NO) il 25/06/1972. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. LOMBARDO GAETANO
Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
E
(c.f. ) nt. a ER (VA) il 30/09/1975 Parte_2 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. LOMBARDO GAETANO
Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
CONDIZIONI
Parte ricorrente e parte resistente: Nei termini concessi dall'Ill.mo Giudice, le parti personalmente, nonché lo scrivente difensori, si richiamano al ricorso introduttivo, insistendo affinchè la causa venga rimessa al Collegio, affinchè pronunci con sentenza la parziale modifica delle condizioni di divorzio, Per_ alle seguenti nuove CONDIZIONI - La FI minore oggi di anni 17 rimane affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente della stessa presso la madre. - I genitori potranno tenere con sé la FI a fine settimana alternati, dalle ore 17.00 del venerdì, sino alla domenica sera alle 21.00, e nella settimana in cui non trascorrerà il fine settimana con loro, un pomeriggio infrasettimanale (giovedì) dalle ore 18.00 alle ore 21.00; Il padre potrà tenere con sè la FI durante il periodo estivo (giugnosettembre) per almeno 20 giorni, anche non consecutivi, che
Pag. 1 comunicherà alla madre entro il 31 maggio di ogni anno. Il padre potrà altresì trascorrere le festività natalizie, ad anni alterni, dalla mattina del 24 dicembre alla mattina del 31 dicembre o dalla mattina del
31 dicembre al 6 gennaio alle ore 21,00. Il genitori trascorreranno con la FI, le festività pasquali
(Pasqua e Lunedì dell'Angelo), ad anni alterni. - Il padre, sino alla vendita della casa familiare, per come Per_ meglio si preciserà infra, verserà quale contributo al mantenimento della sola FI , un assegno pari ad € 150,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da pagarsi entro il 13 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche previamente concordate e documentate, secondo il Protocollo in uso. Le parti stabiliscono inoltre che l'assegno unico verrà percepito in maniera esclusiva da parte del padre, sino alla definitiva vendita della casa familiare, per come meglio si dirà infra. Dopo il perfezionamento dell'atto di compravendita l'assegno unico verrà percepito in maniera esclusiva da parte della madre. - Con riferimento alla casa familiare sita in Castelletto Sopra Ticino, Via
Motto Falco, 22, assegnata alla NO , quale genitore collocatario della comune FI minore Pt_1 Per_
, le parti si impegnano a porre in vendita nel primo momento utile, il suddetto immobile, a un prezzo di € 85.000,00/90.000,00, conferendo mandato ad agenzia immobiliare scelta di comune accordo, o a plurime agenzie. In tal senso la NO autorizza sin d'ora il signor a Pt_1 Pt_2 concordare formale incarico con le agenzie immobiliari eventualmente indicate da quest'ultimo.
Trascorso infruttuosamente mesi sei dal formale incarico alle agenzia, e il prezzo di vendita sarà ribassato del 5%. Nelle more, il signor si impegna a curare, a proprie spese, la relativa Pt_2 manutenzione ordinaria nonché a sostenere le spese per il rilascio dell'attestazione di prestazione energetica, propedeutica alla messa in vendita. La NO dovrà sostenere i costi per le utenze, Pt_1
e l'eventuale pulizia della caldaia e la prova fumi, oltre a detenere l'immobile con la dovuta diligenza, anche al fine di non ostacolarne la vendita. Le parti concordano che, sino alla vendita, le rate di mutuo maturande saranno onorate in forma esclusiva dal signor Il ricavato della vendita dell'immobile Pt_2 di cui sopra, (comprensiva della caparra che verrà versata in sede di sottoscrizione del preliminare), al netto del saldo mutuo e delle spese di agenzia, verrà incamerato integralmente dalla NO , con Pt_1 rinuncia da parte del signor alla rivalsa di quanto previamente versato in forma esclusiva, Pt_2 versamento qui da intendersi quale dazione ex art. 5 l. 898/1970 s.m.i., in ordine ad eventuale/potenziale assegno divorzile una tantum, in conformità e analogia a quanto già le parti avevano determinato in sede divorzile. Le parti quindi riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa al pregresso vincolo. In ipotesi di mancato perfezionamento dell'atto definitivo, per rifiuto ingiustificato alla vendita della NO , la stessa Pt_1 dovrà restituire il doppio caparra, impegnandosi pertanto a tenere indenne il signor da ogni Pt_2 eventuale richiesta economica a lui formulata da parte del promissario acquirente, oltre che da eventuale ulteriore danno. - La NO , all'esito della sottoscrizione di preliminare di vendita, dovrà Pt_1 rilasciare l'immobile, libero da persone e cose, entro il termine perentorio di 120 giorni e comunque entro il termine fissato per la data del rogito. Il contratto preliminare dovrà pertanto indicare un termine dilatorio di almeno 120 giorni la la stipula del definitivo atto di vendita immobiliare. In ipotesi di mancato rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, per come più sopra visto, la NO Pt_1 sarà tenuta al pagamento di una penale, di € 50,00 per ogni giorno di ritardo. - Le parti confermano
Pag. 2 reciprocamente il consenso al rilascio di passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio per la FI minore. Per quanto non espressamente previsto le parti si richiamano alla sentenza di divorzio, ed alla successiva sentenza di modifica. Le parti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare. Le parti rinunciano altresì espressamente all'impugnazione dell'emananda sentenza, nei termini di legge.
Pubblico Ministero: accoglimento del ricorso
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto al tribunale la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 11/2023.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene di aderire all'accordo delle parti: l'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4
c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
Le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
a parziale modifica della sentenza n. 11/2023 del Tribunale di Novara,
1) omologa le condizioni concordate dalle parti, sopra riportate;
2) prende atto di tutti gli altri accordi intercorrenti tra le parti;
3) manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza;
3) compensa le spese di lite;
Così deciso a Novara, nella camera di consiglio del giorno 30/10/2025
Il Presidente
Pag. 3 Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice estensore
Dr.ssa Maria Amoruso
Pag. 4