Articolo 7 ter della Legge 27 luglio 2000, n. 212
Articolo 7 bisArticolo 7 quater
Versione
30 marzo 2024
Art. 7-ter. (( (Nullita' degli atti dell'amministrazione finanziaria). )) (( 1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullita' qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al presente decreto.
2. I vizi di nullita' di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito. ))
Entrata in vigore il 30 marzo 2024
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