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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/03/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 20 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 892/2024 R.G. vertente
fra
in p.l.r.p.t., P.Iva: ,, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Cristiano Ceriello, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Polla SA Via della Noce
5, giusta mandato in atti;
OPPONENTE C.F. e P.I. in persona del suo procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Abbinante, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Bari-Carbonara via Quaranta 5/A, giusta mandato in atti
OPPOSTA
C. F. in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 P.IVA_3
Ippolito Arabia, giusta procura generale ad lites a mezzo del notaio elettivamente Persona_1
domiciliato in Potenza, alla Rampa Pascoli ang. Via Rossini snc.;
OPPOSTO
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_4
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura per notaio in Fiumicino, con domicilio eletto in Potenza presso l'ufficio legale della sede in via Per_2 CP_3
Pretoria n. 263;
OPPOSTO
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) La società in persona del suo legale rappresentante p.t., con ricorso in Parte_1
opposizione ex art. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c. depositato il 22.3.2024 e ritualmente notificato, adiva il giudice del lavoro ed esponeva che in data 12.2.2024 riceveva comunicazione preventiva d'iscrizione di fermo amministrativo n.ro 09280202400004160000 sul veicolo CITROEN CP_ C3 1.4 HDI DV875XW; che tale fermo amministrativo veniva iscritto per ruoli elevati dall' di
Nola, la cui somma attualmente richiesta ammonterebbe (comprensiva di sanzioni, interessi e maggiorazioni) ad Euro 157283,12, per dei ruoli risalenti agli anni 2011 e successivi, per contributi ed assumendo di non essere stati saldati ed in carico debitorio del ricorrente;
che il CP_3 CP_2
suddetto atto era illegittimo in quanto notificato a mezzo mail pec in file pdf privo della sottoscrizione in “.p7m”., per la mancata e/o errata notifica degli atti prodromici, mancata motivazione delle modalità di calcolo degli interessi e sanzioni. Tanto premesso adiva il Tribunale per ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva,
l'annullamento del preavviso di fermo e delle cartelle di pagamento e Avvisi di addebito n.ro
39220120000047921000, 39220160000757372000, 09220160006700687000,
39220170000114241000, 39220170000226447000, 09220170004058460000,
39220170000986017000, 39220170001327887000, 39220170001414120000,
09220220008474958000, 39220220001828075000, 39220230000018404000,
39220230000018505000, e, in via subordinata, l'accertamento come non dovute le somme richieste per decadenza dell'azione e prescrizione della pretesa, con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' , in persona del procuratore speciale, chiedendo il Controparte_1
rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La concessionaria, eccepita preliminarmente la continenza del presente giudizio con quelli pendenti innanzi al Tribunale di Lagonegro-Sez. Lavoro R.G.
938/2023 e 1041/2024, per Pignoramento ed Iscrizione Ipotecaria afferenti gli stessi titoli (avvisi e cartelle), chiedeva dichiararsi l'incompetenza territoriale l'art. 39, co. 2, c.p.c., eccepiva la carenza di legittimazione passiva in riferimento ai quattro avvisi di pagamento emessi dall' , in quanto mero CP_3 esecutore dell'attività di riscossione e non avendo partecipato in alcun modo alla formazione del titolo né alla fase della notifica effettuata dall' . Contestava l'eccepita nullità della notifica dell'atto CP_3
impugnato in quanto notificato a società ex art. 26 del DPR 602/1973 modificato dall'art. 14 del D.lgs
159/2015, contestava l'invocata prescrizione in quanto il termine di legge risulta interrotto da atti intermedi e inoltre, la società ha proposto sei istanze di rateizzazione successive alla notifica degli avvisi accolte dall' rispetto alle quali tuttavia la società non ha fatto seguire i pagamenti. CP_1
Si costituiva l' eccependo la tardività dell'opposizione per mancata impugnazione nei venti CP_3
giorni successivi alla notifica degli atti sottesi, rilevava la regolare notifica delle cartelle di pagamento e avvisi di pagamento impugnate e poste alla base della successiva comunicazione di fermo amministrativo, allegando prova documentale delle notifiche.
Si costituiva l' , in persona del presidente p.t., chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, con CP_2 vittoria di spese. L' eccepiva in via preliminare ed assorbente l'inammissibilità della domanda CP_3
perché depositata oltre il quarantesimo giorno successivo alla notificazione del titolo esecutivo e perchè attinente a questioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e, come tali, opponibili alla sola società concessionaria del servizio di riscossione coattiva del credito. Nel merito rilevava la regolarità delle notifiche degli atti prodromici al preavviso di fermo, emessi dall' , in quanto CP_2 alla notifica degli stessi hanno fatto seguito procedure esecutive, tra cui due pignoramenti presso terzi, inoltre la società ricorrente ha usufruito di una sospensione per definizione agevolata.
La causa veniva istruita documentalmente e all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2) Il ricorso è inammissibile.
Sul piano normativo si osserva che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D. Lgs. 46/1999, ovvero nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(prescrizione del dirittto, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2, e art. 618 bis c.p.c.) e non soggiace a termini perentori;
c) proposizione di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” per vizi formali del titolo esecutivo (quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, davanti al giudice dell'esecuzione davanti al giudice del lavoro a seconda che l'esecuzione sia iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma
1, c.p.c.).
Rispetto alle prime due tipologie di opposizione, legittimato passivo è l'Ente impositore, il concessionario del servizio di riscossione deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove viene contestata la regolarità degli atti esecutivi, del titolo o del precetto.
La conferma che avverso la cartella di pagamento siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. 46/99 (a norma del quale “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile”) sia nella formulazione dell'art. 29, comma 2 del medesimo decreto legislativo (“alle entrate indicate nel comma 1-anche quelle non tributarie- non si applica la disposizione del comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”).
Ne consegue, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, che il debitore, il quale intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzioe nonché della cartella di pagamento (che altro non è se non un estratto del ruolo stesso), dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617 c.p.c., entro il citato termine perentorio di venti giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella di pagamento, dalla notificazione della stessa.
3. Tanto premesso sul piano normativo e passando all'esame del caso di specie, preliminarmente va dichiarato che il ricorso in opposizione per cui è causa deve essere sussunto nella fattispecie dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. posto che la società Parte_1
lamenta la mancata notificazione delle cartelle di pagamento e avvisi di addebito impugnati.
La censura deve essere respinta in quanto l' e l' hanno infatti CP_3 Controparte_1
prodotto la documentazione attestante l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento impugnate, avvenuta a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi consultabili anche dagli agenti della riscossione, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del DPR 602/1973, come modificato dal decreto legge del 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. Parte ricorrente censura la notifica degli atti dell' Riscossione a CP_4
mezzo EC (cartella di pagamento, intimazioni di pagamento, comunicazione preventiva di fermo, comunicazione preventiva di ipoteca, pignoramento c/o terzi ecc.) tuttavia senza tenere conto dell'art. 26 del DPR 602/1973 e la modifica dell'art. 14 del D.lgs 159/2015, che all'Art. 14 prevede “ Al fine di potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nell'ambito delle procedure di notifica, nell'ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilita' degli atti da parte del contribuente, all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973. n. 602, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. NEL CASO DI IMPRESE INDIVIDUALI O COSTITUITE IN FORMA
SOCIETARIA, NONCHE' DI PROFESSIONISTI ISCRITTI IN ALBI O ELENCHI, LA NOTIFICA
AVVIENE ESCLUSIVAMENTE CON TALI MODALITA', all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-EC). All'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. NON SI APPLICA L'ARTICOLO 149-BIS DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione.”
L' ha depositato la prova della notifica a mezzo EC, delle tre cartelle Controparte_5
prodromiche alla comunicazione preventiva di fermo, nonché prova della notifica successiva di altri atti interruttivi della prescrizione, e nella specie l'intimazione di pagamento 09220169002596351000,
l'intimazione di pagamento n. 09220199001730988000, l'intimazione di pagamento n.
09220219000338378000.
Inoltre, l'agenzia ha depositato prova della presentazione e accoglimento, negli anni intercorrenti tra il 2012 ed il 2018 di sei istanze di rateazione del credito, con pagamenti iniziati e poi interrotti.
Analogamente l' , ha provato con allegazione, la regolare notifica degli avvisi di addebito emessi CP_3
dall'Istituto e in contestazione, mediante consegna di raccomandate con ricevuta di ritorno in un caso e mediante EC per gli altri nove casi. Tutti tali atti di riscossione non risultano opposti nel termine di quaranta giorni previsto dagli articoli 24-25 del decreto legislativo n. 46 del 1999, per cui le stesse sono divenute definitive ed esecutive, e le relative questioni attinenti al merito sono inammissibili.
Nessun credito si è prescritto, anche perché, successivamente alla notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle sono intervenuti molteplici atti interruttivi della prescrizione.
Inoltre, la prescrizione è stata interrotta a seguito della presentazione di svariate richieste di rateazione del credito. A tali fini si ritiene sufficiente rimandare alla produzione documentale delle parti resistenti.
Pertanto l'opposizione va rigettata perché inammissibile, in quanto proposta avverso atti di riscossione definitivi e quindi non più contestabili, e nel merito non si ravvisano vizi propri dell'atto di iscrizione ipotecaria.
In merito peraltro, oltre a quanto in questa sede emerso in via documentale (in particolare ci si riferisce alle istanze di rateizzazione), si evidenzia che la parte opponente ha avuto piena cognizione degli atti sottesi alla predetta iscrizione ipotecaria accettandone i contenuti, e che, come documentato dall' , risultano pendenti altre procedure davanti il Tribunale di Controparte_1
Lagonegro rispetto alle quali questo giudice non dispone di elementi di conoscenza tali da poter verificare in concreto la continenza e, quindi, l'eventuale difetto di competenza, ad eccezione degli avvisi di addebito n. 392 2022 0001828075000, 39220230000018404000, 39220230000018505000 sottesi al preavviso di fermo amministrativo impugnato davanti quel giudice.
4. al rigetto dell'opposizione consegue la condanna dell'opponente alle spese di lite, liquidate come in dispositivo ex DM 37/2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, al valore (indeterminabile – complessità bassa) e alle fasi di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione proposto da in persona del legale rapp.nte p.t., depositato il Parte_1
22.3.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) rigetta nel merito l'opposizione avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria;
3) condanna la ricorrente in persona del legale rapp.nte p.t. al pagamento delle spese di lite in favore dele parti resistenti in misura di euro 3.291,00 per parte, con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta in atto di costituzione in giudizio.
Potenza lì 20 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla