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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Colonna e Daniela Parte_1
Lorenzo, ricorrente;
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Francesco Bianco, opposto;
e in persona del rappresentante legale in Controparte_2 carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Antonio Greco de Pascalis, opposto;
e convenuto contumace CP_3 oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 9.8.2023, ha proposto opposizione alla Parte_1 intimazione di pagamento n. 05920239006415649 notificatale da Controparte_2
il 26.7.2023,
[...] in relazione alle iscrizioni a ruolo poste in essere dall' ed ai relativi avvisi di CP_3 addebito di seguito indicati:
- 359 2011 2000030784502 di € 9.778,66 presuntivamente notificato in data 14.06.2011;
- 359 2011 2000254287502 di € 14.573,55 presuntivamente notificato in data 27.09.2011;
- 359 2011 2000329705502 di € 6.523,58 presuntivamente notificato in data 25.10.2011;
- 359 2011 2000637413502 di € 6.151,26 presuntivamente notificato in data 10.12.2011;
- 359 2011 2000719590502 di € 8.336,39 presuntivamente notificato in data 08.02.2012; per un importo complessivo pari ad € 45.363,44, nonché in relazione alle iscrizioni a ruolo poste in essere dall' ed alle relative cartelle di pagamento di seguito CP_1 indicate:
- 059 2010 0052509225502 di € 9.681,95 presuntivamente notificata in data 29.07.2011;
- 059 2011 0040966688502 di € 8.632,99 presuntivamente notificata in data 04.08.2012;
- 059 2012 0035032160502 di € 9.515,82 presuntivamente notificata in data 30.08.2013; per un importo complessivo pari ad € 27.830,76. Con la suddetta opposizione ha, in particolare, eccepito: 1) la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici;
2) la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione;
3) l'intervenuta prescrizione dei crediti.
ed costituitisi, hanno resistito, mentre Controparte_2 CP_1 CP_3 pur ritualmente evocato in giudizio non si è costituito, sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
1 Istruita in via documentale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata, quindi, decisa in data odierna per il tramite della presente sentenza.
È fondata, con assorbimento di ogni ulteriore questione, l'eccezione di prescrizione dei crediti sollevata dalla parte opponente (qui da valorizzare in applicazione del principio della ragione più liquida;
cfr. Cassazione civile, sez. lav., 20.5.2020, n. 9309:
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”). Anche ove si volesse ritenere che i titoli prodromici siano stati validamente notificati alla , occorre, ad ogni buon conto, a tale riguardo rammentare che, se per Pt_1 un verso, l'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, sicché l'inutile decorso di detto termine comporta, come detto, l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione, per altro verso, laddove - come in relazione all'eccezione in esame - venga in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è, appunto, la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, configurandosi la relativa doglianza quale “opposizione all'esecuzione” (come tale non assoggettata ai termini perentori sopra indicati), essa è, in ogni caso, da considerare ammissibile e non può che essere apprezzata nel merito (cfr. Cass. 12 aprile 2002 n. 5279). Occorre, poi, aggiungere, che, in relazione ai crediti per contributi previdenziali di cui si discute, non può che venire in rilievo il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, Legge 335/1995, non risultando, a tale riguardo, condivisibile la tesi per cui, una volta intervenuta la “irretrattabilità” della cartella di pagamento, operi il termine decennale dell'actio iudicati (vds. Cass. sez. unite, n. 23397/16, che ha, in termini convincenti sul punto chiarito: “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, pur determinando la decadenza della possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d. “conversione” del termine id prescrizione breve (nella specie quinquennale) in quell'ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dall'1 gennaio 2011 ha sostituito la cartella CP_3 di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto”; vds., altresì, Cassazione civile, sez. VI, 17.3.2020, n. 7409, secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al d.lg. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine
2 di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito CP_3 la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto”). Tanto premesso, è, in via assorbente, da rilevare, in senso favorevole all'accoglimento dell'opposizione proposta, come Controparte_2
(limitandosi a fornire prova della notifica dell'intimazione di pagamento n. 05920159011847203000 in data 13.1.2016 e dell'intimazione di pagamento n. 0592017901453304000 in data 17.3.2017), non abbia fornito prova di alcun ulteriore atto interruttivo del termine quinquennale che viene in rilievo, validamente intervenuto nel lustro decorrente a ritroso dal 26.7.2023, data di notificazione della intimazione di pagamento qui impugnata e ciò anche tenendo in considerazione le sospensioni disposte dalla normativa emergenziale della durata complessiva di n. 311 giorni (dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 ex art. 37 del d.l. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 ex art. 11, co. 9 del D.L. 31.12.2020, convertito in l. 21/2021). Sulla scorta delle brevi considerazioni che precedono, l'opposizione proposta merita, quindi, accoglimento. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza delle parti convenute nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 9.8.2023, da Parte_1 nei confronti di , ed così provvede: accoglie Controparte_2 CP_1 CP_3
l'opposizione proposta per quanto di ragione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 05920239006415649000, dichiarando non dovute dalla le somme di Pt_1 cui agli avvisi di addebito n. 359 2011 2000030784502, n. 359 2011 2000254287502, n. 359 2011 2000329705502, n. 359 2011 2000637413502, n. 359 2011 2000719590502 e di cui alle cartelle di pagamento n. 05920100052509225502, n. 0592011 0040966688502, n. 05920120035032160502, per intervenuta prescrizione dei relativi crediti;
condanna , ed in solido fra loro e in Controparte_2 CP_1 CP_3 parti uguali, al pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori della parte opponente, dichiaratisi anticipatari, che liquida in euro 4.500,00, oltre a rimborso di contributo unificato e spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 16 aprile 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Colonna e Daniela Parte_1
Lorenzo, ricorrente;
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Francesco Bianco, opposto;
e in persona del rappresentante legale in Controparte_2 carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Antonio Greco de Pascalis, opposto;
e convenuto contumace CP_3 oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 9.8.2023, ha proposto opposizione alla Parte_1 intimazione di pagamento n. 05920239006415649 notificatale da Controparte_2
il 26.7.2023,
[...] in relazione alle iscrizioni a ruolo poste in essere dall' ed ai relativi avvisi di CP_3 addebito di seguito indicati:
- 359 2011 2000030784502 di € 9.778,66 presuntivamente notificato in data 14.06.2011;
- 359 2011 2000254287502 di € 14.573,55 presuntivamente notificato in data 27.09.2011;
- 359 2011 2000329705502 di € 6.523,58 presuntivamente notificato in data 25.10.2011;
- 359 2011 2000637413502 di € 6.151,26 presuntivamente notificato in data 10.12.2011;
- 359 2011 2000719590502 di € 8.336,39 presuntivamente notificato in data 08.02.2012; per un importo complessivo pari ad € 45.363,44, nonché in relazione alle iscrizioni a ruolo poste in essere dall' ed alle relative cartelle di pagamento di seguito CP_1 indicate:
- 059 2010 0052509225502 di € 9.681,95 presuntivamente notificata in data 29.07.2011;
- 059 2011 0040966688502 di € 8.632,99 presuntivamente notificata in data 04.08.2012;
- 059 2012 0035032160502 di € 9.515,82 presuntivamente notificata in data 30.08.2013; per un importo complessivo pari ad € 27.830,76. Con la suddetta opposizione ha, in particolare, eccepito: 1) la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici;
2) la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione;
3) l'intervenuta prescrizione dei crediti.
ed costituitisi, hanno resistito, mentre Controparte_2 CP_1 CP_3 pur ritualmente evocato in giudizio non si è costituito, sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
1 Istruita in via documentale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata, quindi, decisa in data odierna per il tramite della presente sentenza.
È fondata, con assorbimento di ogni ulteriore questione, l'eccezione di prescrizione dei crediti sollevata dalla parte opponente (qui da valorizzare in applicazione del principio della ragione più liquida;
cfr. Cassazione civile, sez. lav., 20.5.2020, n. 9309:
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”). Anche ove si volesse ritenere che i titoli prodromici siano stati validamente notificati alla , occorre, ad ogni buon conto, a tale riguardo rammentare che, se per Pt_1 un verso, l'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, sicché l'inutile decorso di detto termine comporta, come detto, l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione, per altro verso, laddove - come in relazione all'eccezione in esame - venga in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è, appunto, la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, configurandosi la relativa doglianza quale “opposizione all'esecuzione” (come tale non assoggettata ai termini perentori sopra indicati), essa è, in ogni caso, da considerare ammissibile e non può che essere apprezzata nel merito (cfr. Cass. 12 aprile 2002 n. 5279). Occorre, poi, aggiungere, che, in relazione ai crediti per contributi previdenziali di cui si discute, non può che venire in rilievo il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, Legge 335/1995, non risultando, a tale riguardo, condivisibile la tesi per cui, una volta intervenuta la “irretrattabilità” della cartella di pagamento, operi il termine decennale dell'actio iudicati (vds. Cass. sez. unite, n. 23397/16, che ha, in termini convincenti sul punto chiarito: “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, pur determinando la decadenza della possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d. “conversione” del termine id prescrizione breve (nella specie quinquennale) in quell'ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dall'1 gennaio 2011 ha sostituito la cartella CP_3 di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto”; vds., altresì, Cassazione civile, sez. VI, 17.3.2020, n. 7409, secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al d.lg. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine
2 di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito CP_3 la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto”). Tanto premesso, è, in via assorbente, da rilevare, in senso favorevole all'accoglimento dell'opposizione proposta, come Controparte_2
(limitandosi a fornire prova della notifica dell'intimazione di pagamento n. 05920159011847203000 in data 13.1.2016 e dell'intimazione di pagamento n. 0592017901453304000 in data 17.3.2017), non abbia fornito prova di alcun ulteriore atto interruttivo del termine quinquennale che viene in rilievo, validamente intervenuto nel lustro decorrente a ritroso dal 26.7.2023, data di notificazione della intimazione di pagamento qui impugnata e ciò anche tenendo in considerazione le sospensioni disposte dalla normativa emergenziale della durata complessiva di n. 311 giorni (dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 ex art. 37 del d.l. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 ex art. 11, co. 9 del D.L. 31.12.2020, convertito in l. 21/2021). Sulla scorta delle brevi considerazioni che precedono, l'opposizione proposta merita, quindi, accoglimento. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza delle parti convenute nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 9.8.2023, da Parte_1 nei confronti di , ed così provvede: accoglie Controparte_2 CP_1 CP_3
l'opposizione proposta per quanto di ragione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 05920239006415649000, dichiarando non dovute dalla le somme di Pt_1 cui agli avvisi di addebito n. 359 2011 2000030784502, n. 359 2011 2000254287502, n. 359 2011 2000329705502, n. 359 2011 2000637413502, n. 359 2011 2000719590502 e di cui alle cartelle di pagamento n. 05920100052509225502, n. 0592011 0040966688502, n. 05920120035032160502, per intervenuta prescrizione dei relativi crediti;
condanna , ed in solido fra loro e in Controparte_2 CP_1 CP_3 parti uguali, al pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori della parte opponente, dichiaratisi anticipatari, che liquida in euro 4.500,00, oltre a rimborso di contributo unificato e spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 16 aprile 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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