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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/08/2025, n. 3429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3429 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 675/2015 del 3 agosto
2015 del Giudice di pace di Buccino, iscritto al n. 10331/2015 del ruolo
generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 7
maggio 2025 e pendente
TRA
(p. IVA Parte_1
), con sede in Buccino, alla via San Paolo n. 45, in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore , rappresentata Parte_1
e difesa, per procura speciale in calce all'appello, dall'avvocato Arturo Tuozzo
(c.f. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._1
Buccino, al Viale Tempone Nico I n. 2
-
appellante-
E
, nata il [...] a (c.f. ), CP_1 Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa, per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Massimiliano Scarpa (c.f. ), C.F._3 presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Roma n. 16
-appellata-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Il processo di primo grado
Con citazione notificata il 24 febbraio 2014, evocò in giudizio CP_1
dinanzi al Giudice di Pace di Buccino la Parte_1
[...]
deducendo che, dovendo effettuare lavori di ristrutturazione della sua abitazione sita in alla Contrada Dovina di Salvitelle, aveva chiesto alla di realizzare “n. Parte_3
8 controtelai per infissi e n. 2 controtelai per porte blindate” per il prezzo di €
688,50, pagato in anticipo come richiestole da controparte;
che aveva immediatamente contestato i vizi dei due controtelai delle porte blindate,
“vetusti e arrugginiti”; che la convenuta aveva confermato di non essere in grado di fornire i controtelai richiesti;
che aveva vanamente richiesto la restituzione della somma corrisposta;
che aveva subito un danno pari ad €
414,36, per il noleggio del ponteggio per il tempo necessario per la fornitura di altri telai. L'attrice, quindi, chiese: “a) – dichiarare la risoluzione del contratto di
fornitura intercorso tra la dott.ssa e la b- per CP_2 Parte_1
l'effetto, condannare il sig. , nella qualità, alla Parte_1
restituzione della somma, indebitamente trattenuta di € 688,50, oltre interessi
legali e rivalutazione monetaria;
b- sempre e per l'effetto, condannare il sig.
[...]
al pagamento di € 414,36 da attribuirsi alla mia Parte_1
Assistita, per i maggiori costi sostenuti per il noleggio del ponteggio;
c) - in ogni
pag. 2/12 caso, condannare la Convenuta al pagamento di spese e competenze
professionali del presente giudizio”.
La eccepì Parte_1
l'infondatezza dell'avversa domanda, per avere l'attrice esercitato il diritto di recesso unilaterale dal contratto nelle more della fornitura dei controtelai,
procrastinata in ragione della mancata posa in opera dei marmi da parte dell'esecutore dei lavori edili.
La causa fu istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione dei testimoni, quindi decisa con sentenza n. 675/2015.
2.- La sentenza appellata
Con la sentenza n. 675/2015, pronunciata il 3 agosto 2015 e resa pubblica il
31 agosto 2015, il Giudice di Pace di Buccino, ritenuta parzialmente fondata la domanda attorea, accolse la richiesta restitutoria di , condannando CP_1
la convenuta, al pagamento in suo favore di € 688,50, oltre interessi legali dal
27 giugno 2013, rigettando nel resto la domanda;
condannò, altresì, la società
convenuta al pagamento delle spese del giudizio.
3.- Il processo di appello
Con citazione notificata il 25 novembre 2015, la
[...]
impugnò detta decisione innanzi a questo Parte_1
Tribunale di Salerno, lamentando l'inammissibilità dei mezzi di prova orale raccolto in prime cure, tardivamente articolati, la violazione della regola della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l'ingiusta ed errata liquidazione delle spese di causa. L'appellante, quindi, chiese: “in riforma della
sentenza n. 675/2015 del 3/8/2015 e depositata il 31/8/2015 (pronunciata nella
pag. 3/12 causa civile iscritta al n. 319/C/2014) dell'Ufficio del Giudice di Pace di Buccino
sia nella parte motiva che dispositiva ad eccezione della parte relativa al rigetto
della domanda risarcitoria, di rigettare le inammissibili ed infondate domande di
anche in conseguenza dell'eccepita tardiva deduzione dei mezzi di CP_1
prova e di condannarla al pagamento delle spese processuali e delle
competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
Costituendosi con comparsa del 24 marzo 2016, eccepì CP_1
l'infondatezza dell'avverso gravame, assumendo avere il primo giudice fatto buon governo delle risultanze probatorie e delle regole applicabili alla fattispecie, e rassegnò le seguenti conclusioni: “a) Dichiarare inammissibile e
comunque rigettare integralmente l'appello proposto dal sig.
[...]
, legale rappresentante della Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 675/2015 emessa dal Parte_3
Giudice di Pace di Buccino, perché infondato e pretestuoso in fatto e in diritto;
b) condannare l'appellante, in ossequio al principio della soccombenza, al
pagamento di spese e competenze professionali del giudizio”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, ripetutamente rinviata per motivi d'ufficio, è statariassegnata a questo giudice che, all'udienza del 7
maggio 2025, celebrata ex art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti,
sostanzialmente conformi a quelle formulate con l'atto introduttivo, l'ha trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito di scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 28 luglio 2025.
4.- La decisione del Tribunale.
4.1.- Col primo motivo di gravame, l'appellante censura la decisione del pag. 4/12 giudice di prime cure perché “illegittimamente fondata su prove inammissibili
perché chieste tardivamente”, non nella prima udienza ex art. 320 c.p.c. (cfr.
atto di citazione in appello, pagina 1).
La doglianza è infondata.
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, nella prima udienza di trattazione, disciplinata dall'art. 320 c.p.c. – nel testo in vigore ratione temporis,
che è quello precedente la riforma del D.Lvo. 10 ottobre 2022, n. 149 – sono concentrate tutta le attività dal cui esito dipende il successivo sviluppo del processo, compresa la fase di maturazione delle preclusioni: nella prima udienza – di comparizione e trattazione – le parti precisano definitivamente i fatti posti a base delle domande, difese ed eccezioni,
producono i documenti e richiedono i mezzi di prova da assumere, stabilendo la norma un sistema di preclusioni che non è disponibile neppure da parte del giudice con il differimento della prima udienza ad altra. Tuttavia, in specie perché parte convenuta può legittimamente costituirsi in detta udienza,
proponendo difese rispetto alle quali la controparte ha diritto di replicare, il giudice può rinviare per una sola volta ad una nuova udienza per consentire alle parti di produrre documenti o richiedere prove, sia a domanda di parte che di ufficio, tanto espressamente prevedendo il quarto comma dell'art. 320
(abrogato dall'art. 3, comma 2, lett. e), n. 2) del citato D.Lvo n. 149/2022 solo a far data dal 30 giugno 2023).
Nel caso di specie, la Parte_1
si costituì alla prima udienza del 5 maggio 2014 e i procuratori delle parti
[...]
chiesero entrambi il rinvio della causa ex art. 320 c.p.c. ad altra udienza pag. 5/12 (proprio il procuratore di parte convenuta chiese “la fissazione dell'udienza ex
art. 320/4 c.p.c.”), alla quale l'attrice articolò i suoi mezzi di prova orale,
legittimamente ammessi dal giudice di pace: le preclusioni istruttorie, invero,
sarebbero maturate solo in tale udienza (del 14 luglio 2014) nel corso della quale parte attrice tempestivamente richiese l'interrogatorio formale del convenuto e l'escussione di testimoni, come correttamente osservato già dal giudice di prime cure col provvedimento del 31 luglio 2014 (cfr. fascicolo di primo grado).
4.2.- Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il giudice di pace l'ha condannato a restituire la somma di € 688,50 senza esaminare la presupposta domanda risolutoria del contratto, così violando la regola dettata dall'art. 112 c.p.c. e senza considerare che controparte aveva già receduto dl contratto.
Anche tale doglianza è infondata.
Nella prospettazione di parte attrice, invero, è chiara tanto la prospettazione dell'inadempimento dell'appaltatrice agli obblighi di fornitura del materiale commissionato quanto la richiesta di risoluzione del contratto, invocata proprio in ragione di quell'inadempimento (cfr. il capo a) delle conclusioni, laddove
[...]
chiese “dichiarare la risoluzione del contratto”); la domanda restitutoria CP_1
del prezzo indebitamente pagato (sub. b) delle conclusioni) era proposta come conseguenza della risoluzione, dovendo la prestazione già eseguita essere restituita, per il venir meno della causa che l'aveva giustificata.
Benché non espressamente dichiarata, la risoluzione del contratto inter partes
è presupposto dell'accoglimento della domanda di ripetizione ed è ampiamente pag. 6/12 giustificata dal materiale probatorio acquisito alla decisione.
Invero, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., Cass., Sez. Un., sentenza n.
13533/2001). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà
sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr., cass. civ., sez.un.,30.10.01, n. 13533).
Nel caso di specie, l'attrice non solo ha allegato l'esistenza del contratto
(giammai contestata dalla convenuta, anzi espressamente ammessa, quindi pacificamente acquisita alla decisione, il che sarebbe stato ampiamente sufficiente ai fini delle proposte domande) ma ha anche ha offerto alla decisione un documento scritto che elenca le caratteristiche dei controtelai commissionati alla società convenuta con i relativi prezzi unitari e complessivi e reca la dicitura
“PAGATO”, corredata da firma di quietanza dell'appaltatrice, in corrispondenza del totale di € 688,96, ed ha addotto due testimoni che hanno puntualmente confermato il contenuto del contratto inter partes, la cui esistenza è altresì
avvalorata dalla mancata comparizione del legale rappresentante della società
alle udienze fissate per il raccoglimento dell'interrogatorio formale deferitogli pag. 7/12 (non giustificato, essendo in atti documentazione medica che aveva impedito la sua comparizione solo all'udienza del 15 dicembre 2014, non anche alle successive, in particolare a quella dell'11 maggio 2015, appositamente fissata per l'interpello), prove ampiamente sufficienti a dimostrare l'esistenza e il contenuto dell'obbligo negoziale della società. All'opposto, la convenuta non ha dimostrato l'inesistenza dei denunciati vizi né l'impedimento al montaggio dei controtelai che, a suo dire, sarebbe stato determinato dal mancato completamento dei lavori murari;
e neppure ha provato di avere correttamente adempiuto all'opera richiesta, anzi, ricevuta la lettera di messa in mora del 24
giugno 2013, nel rendersi disponibile ad “adempiere le prestazioni contratte” (si veda la comparsa di costituzione in primo grado, a pagina 1) ha implicitamente confermato il proprio adempimento.
Tali essendo le risultanze probatorie, correttamente il giudice di pace ha osservato che, “Sulla scorta di tali asserzioni ed in assenza di specifiche
chiarificazioni che parte convenuta avrebbe potuto fornire in relazione
all'obbligazione assunta, anche in sede di libero interrogatorio, disposto dal
giudicante già all'udienza del 20.04.2015 e vanamente reiterato alla successiva
udienza del giorno 7.05.2015, deve ritenersi fondata l'avanzata domanda di
ripetizione dell'indebito oggettivo, considerato che si verte in tale ipotesi non
soltanto allorquando manchi una originaria causa contrattuale giustificativa di
un pagamento, bensì quando la causa originariamente esistente è venuta
meno” (cfr. sentenza appellata, a pagina 3), così riconoscendo, implicitamente,
l'esistenza del contratto e l'inadempimento dell'appaltatrice e, espressamente,
accertando il diritto della committente alla restituzione del prezzo pag. 8/12 anticipatamente pagato per la mancanza della causa adquirendi a seguitopdella risoluzione del contratto.
In ogni caso, laddove siano state congiuntamente proposte la domanda di risoluzione del contratto e quella di ripetizione delle somme versate in esecuzione dello stesso, non pronuncia "extra petita" il giudice che, anche nel rigettare la prima per mancanza di prova dei relativi fatti costitutivi, accolga quella restitutoria, essendo quest'ultima (così come quella risarcitoria) una domanda autonoma e distinta, la cui causa petendi va ravvisata non già
nella risoluzione del contratto, ma, più in generale, nella mancanza (originaria o sopravvenuta), per qualsiasi ragione, di causa solvendi, che rende la prestazione eseguita dal solvens non dovuta (cfr. Cass., ordinanza n.
23416/2022).
Va aggiunto che la missiva inviata da alla CP_3 [...]
in data 24 febbraio 2014 non esprime la Parte_1
volontà della committente di recedere dal contratto, ma comunica la volontà di quella di contestare l'inadempimento dell'appaltatrice e di ottenere la restituzione di quanto anticipatamente pagato.
4.3.- Con il terzo e ultimo motivo di gravame parte appellante censura la regolamentazione e liquidazione delle spese effettuata dal giudice di prime cure.
Tale ultima doglianza è, altresì, infondata.
Premesso che la decisione di porre le spese a carico della parte convenuta è
corretta applicazione della regola della soccombenza dettata dall'art. 91 c.p.c.,
la loro liquidazione non può essere pretesa in misura percentuale pari pag. 9/12 all'accoglimento delle domande avanzate dalla parte vittoriosa (nella specie,
secondo la tesi dell'appellante, pari al 62%, essendo stata accolta la domanda attrice di restituzione di € 688,50 e respinta quella risarcitoria di € 414,36:
“Quelle liquidate non sono state comunque proporzionate al rapporto del 62%
del decisum sul petitum. Il che comporta che le competenze non ammontano a
€ 297,83 ma a € 204,60 e le spese a € 33,37 e non a € 47,83”, così pagina 3
dell'appello), dovendo il giudice unicamente contenere il suo potere discrezionale tra il minimo e il massimo dei parametri tabellari, salvo l'obbligo di motivare eventuali aumenti o diminuzioni (Cass., ordinanza n. 14198/2022).
Ebbene, nel caso di specie l'importo liquidato nel primo grado di giudizio, pari ad “€ 287,83 (duecentonovantasette/83), di cui € 47,83 per spese ed € 250,00
per onorario difensivo, oltre accessori come per legge”, è stato liquidato nel rispetto dei parametri dettati dal D.M. n. 55/2014, applicabile all'epoca della pronuncia della sentenza.
Neppure risultano allegate specifiche ragioni che giustifichino una diversa quantificazione delle spese di lite e del compenso professionale maturato.
4.4.- L'appello va pertanto respinto e la decisione del Giudice di pace di
Buccino va pienamente confermata.
5.- Le spese.
5.1. - Al rigetto dell'appello segue, in applicazione della regola della soccombenza dettata dall'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, che vanno liquidate in € 131,00 per la fase di studio della controversia, € 131,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 200,00
per la fase istruttoria e di trattazione ed € 200,00 per la fase decisionale, in pag. 10/12 applicazione dei parametri dettati dai decreti del Ministro della giustizia 10
marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della lite,
della natura delle questioni trattate, dell'attività professionale svolta nelle varie fasi del processo
5.2. – Infine, trova applicazione all'appellante il comma 1 quater che l'art. 1,
co. 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha inserito nell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2001, n. 115, e che prevede che
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3
avverso la sentenza del Giudice di pace di Buccino n. 675/2015,
[...]
così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante Parte_1
le spese del presente grado di grado di giudizio che liquida
[...]
in complessivi € 662,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara che sussistono le condizioni processuali perché l'indicato appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
pag. 11/12 Salerno, 7 agosto 2025.
Il giudice dott. Andrea Luce
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 675/2015 del 3 agosto
2015 del Giudice di pace di Buccino, iscritto al n. 10331/2015 del ruolo
generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 7
maggio 2025 e pendente
TRA
(p. IVA Parte_1
), con sede in Buccino, alla via San Paolo n. 45, in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore , rappresentata Parte_1
e difesa, per procura speciale in calce all'appello, dall'avvocato Arturo Tuozzo
(c.f. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._1
Buccino, al Viale Tempone Nico I n. 2
-
appellante-
E
, nata il [...] a (c.f. ), CP_1 Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa, per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Massimiliano Scarpa (c.f. ), C.F._3 presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Roma n. 16
-appellata-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Il processo di primo grado
Con citazione notificata il 24 febbraio 2014, evocò in giudizio CP_1
dinanzi al Giudice di Pace di Buccino la Parte_1
[...]
deducendo che, dovendo effettuare lavori di ristrutturazione della sua abitazione sita in alla Contrada Dovina di Salvitelle, aveva chiesto alla di realizzare “n. Parte_3
8 controtelai per infissi e n. 2 controtelai per porte blindate” per il prezzo di €
688,50, pagato in anticipo come richiestole da controparte;
che aveva immediatamente contestato i vizi dei due controtelai delle porte blindate,
“vetusti e arrugginiti”; che la convenuta aveva confermato di non essere in grado di fornire i controtelai richiesti;
che aveva vanamente richiesto la restituzione della somma corrisposta;
che aveva subito un danno pari ad €
414,36, per il noleggio del ponteggio per il tempo necessario per la fornitura di altri telai. L'attrice, quindi, chiese: “a) – dichiarare la risoluzione del contratto di
fornitura intercorso tra la dott.ssa e la b- per CP_2 Parte_1
l'effetto, condannare il sig. , nella qualità, alla Parte_1
restituzione della somma, indebitamente trattenuta di € 688,50, oltre interessi
legali e rivalutazione monetaria;
b- sempre e per l'effetto, condannare il sig.
[...]
al pagamento di € 414,36 da attribuirsi alla mia Parte_1
Assistita, per i maggiori costi sostenuti per il noleggio del ponteggio;
c) - in ogni
pag. 2/12 caso, condannare la Convenuta al pagamento di spese e competenze
professionali del presente giudizio”.
La eccepì Parte_1
l'infondatezza dell'avversa domanda, per avere l'attrice esercitato il diritto di recesso unilaterale dal contratto nelle more della fornitura dei controtelai,
procrastinata in ragione della mancata posa in opera dei marmi da parte dell'esecutore dei lavori edili.
La causa fu istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione dei testimoni, quindi decisa con sentenza n. 675/2015.
2.- La sentenza appellata
Con la sentenza n. 675/2015, pronunciata il 3 agosto 2015 e resa pubblica il
31 agosto 2015, il Giudice di Pace di Buccino, ritenuta parzialmente fondata la domanda attorea, accolse la richiesta restitutoria di , condannando CP_1
la convenuta, al pagamento in suo favore di € 688,50, oltre interessi legali dal
27 giugno 2013, rigettando nel resto la domanda;
condannò, altresì, la società
convenuta al pagamento delle spese del giudizio.
3.- Il processo di appello
Con citazione notificata il 25 novembre 2015, la
[...]
impugnò detta decisione innanzi a questo Parte_1
Tribunale di Salerno, lamentando l'inammissibilità dei mezzi di prova orale raccolto in prime cure, tardivamente articolati, la violazione della regola della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l'ingiusta ed errata liquidazione delle spese di causa. L'appellante, quindi, chiese: “in riforma della
sentenza n. 675/2015 del 3/8/2015 e depositata il 31/8/2015 (pronunciata nella
pag. 3/12 causa civile iscritta al n. 319/C/2014) dell'Ufficio del Giudice di Pace di Buccino
sia nella parte motiva che dispositiva ad eccezione della parte relativa al rigetto
della domanda risarcitoria, di rigettare le inammissibili ed infondate domande di
anche in conseguenza dell'eccepita tardiva deduzione dei mezzi di CP_1
prova e di condannarla al pagamento delle spese processuali e delle
competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
Costituendosi con comparsa del 24 marzo 2016, eccepì CP_1
l'infondatezza dell'avverso gravame, assumendo avere il primo giudice fatto buon governo delle risultanze probatorie e delle regole applicabili alla fattispecie, e rassegnò le seguenti conclusioni: “a) Dichiarare inammissibile e
comunque rigettare integralmente l'appello proposto dal sig.
[...]
, legale rappresentante della Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 675/2015 emessa dal Parte_3
Giudice di Pace di Buccino, perché infondato e pretestuoso in fatto e in diritto;
b) condannare l'appellante, in ossequio al principio della soccombenza, al
pagamento di spese e competenze professionali del giudizio”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, ripetutamente rinviata per motivi d'ufficio, è statariassegnata a questo giudice che, all'udienza del 7
maggio 2025, celebrata ex art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti,
sostanzialmente conformi a quelle formulate con l'atto introduttivo, l'ha trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito di scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 28 luglio 2025.
4.- La decisione del Tribunale.
4.1.- Col primo motivo di gravame, l'appellante censura la decisione del pag. 4/12 giudice di prime cure perché “illegittimamente fondata su prove inammissibili
perché chieste tardivamente”, non nella prima udienza ex art. 320 c.p.c. (cfr.
atto di citazione in appello, pagina 1).
La doglianza è infondata.
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, nella prima udienza di trattazione, disciplinata dall'art. 320 c.p.c. – nel testo in vigore ratione temporis,
che è quello precedente la riforma del D.Lvo. 10 ottobre 2022, n. 149 – sono concentrate tutta le attività dal cui esito dipende il successivo sviluppo del processo, compresa la fase di maturazione delle preclusioni: nella prima udienza – di comparizione e trattazione – le parti precisano definitivamente i fatti posti a base delle domande, difese ed eccezioni,
producono i documenti e richiedono i mezzi di prova da assumere, stabilendo la norma un sistema di preclusioni che non è disponibile neppure da parte del giudice con il differimento della prima udienza ad altra. Tuttavia, in specie perché parte convenuta può legittimamente costituirsi in detta udienza,
proponendo difese rispetto alle quali la controparte ha diritto di replicare, il giudice può rinviare per una sola volta ad una nuova udienza per consentire alle parti di produrre documenti o richiedere prove, sia a domanda di parte che di ufficio, tanto espressamente prevedendo il quarto comma dell'art. 320
(abrogato dall'art. 3, comma 2, lett. e), n. 2) del citato D.Lvo n. 149/2022 solo a far data dal 30 giugno 2023).
Nel caso di specie, la Parte_1
si costituì alla prima udienza del 5 maggio 2014 e i procuratori delle parti
[...]
chiesero entrambi il rinvio della causa ex art. 320 c.p.c. ad altra udienza pag. 5/12 (proprio il procuratore di parte convenuta chiese “la fissazione dell'udienza ex
art. 320/4 c.p.c.”), alla quale l'attrice articolò i suoi mezzi di prova orale,
legittimamente ammessi dal giudice di pace: le preclusioni istruttorie, invero,
sarebbero maturate solo in tale udienza (del 14 luglio 2014) nel corso della quale parte attrice tempestivamente richiese l'interrogatorio formale del convenuto e l'escussione di testimoni, come correttamente osservato già dal giudice di prime cure col provvedimento del 31 luglio 2014 (cfr. fascicolo di primo grado).
4.2.- Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il giudice di pace l'ha condannato a restituire la somma di € 688,50 senza esaminare la presupposta domanda risolutoria del contratto, così violando la regola dettata dall'art. 112 c.p.c. e senza considerare che controparte aveva già receduto dl contratto.
Anche tale doglianza è infondata.
Nella prospettazione di parte attrice, invero, è chiara tanto la prospettazione dell'inadempimento dell'appaltatrice agli obblighi di fornitura del materiale commissionato quanto la richiesta di risoluzione del contratto, invocata proprio in ragione di quell'inadempimento (cfr. il capo a) delle conclusioni, laddove
[...]
chiese “dichiarare la risoluzione del contratto”); la domanda restitutoria CP_1
del prezzo indebitamente pagato (sub. b) delle conclusioni) era proposta come conseguenza della risoluzione, dovendo la prestazione già eseguita essere restituita, per il venir meno della causa che l'aveva giustificata.
Benché non espressamente dichiarata, la risoluzione del contratto inter partes
è presupposto dell'accoglimento della domanda di ripetizione ed è ampiamente pag. 6/12 giustificata dal materiale probatorio acquisito alla decisione.
Invero, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., Cass., Sez. Un., sentenza n.
13533/2001). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà
sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr., cass. civ., sez.un.,30.10.01, n. 13533).
Nel caso di specie, l'attrice non solo ha allegato l'esistenza del contratto
(giammai contestata dalla convenuta, anzi espressamente ammessa, quindi pacificamente acquisita alla decisione, il che sarebbe stato ampiamente sufficiente ai fini delle proposte domande) ma ha anche ha offerto alla decisione un documento scritto che elenca le caratteristiche dei controtelai commissionati alla società convenuta con i relativi prezzi unitari e complessivi e reca la dicitura
“PAGATO”, corredata da firma di quietanza dell'appaltatrice, in corrispondenza del totale di € 688,96, ed ha addotto due testimoni che hanno puntualmente confermato il contenuto del contratto inter partes, la cui esistenza è altresì
avvalorata dalla mancata comparizione del legale rappresentante della società
alle udienze fissate per il raccoglimento dell'interrogatorio formale deferitogli pag. 7/12 (non giustificato, essendo in atti documentazione medica che aveva impedito la sua comparizione solo all'udienza del 15 dicembre 2014, non anche alle successive, in particolare a quella dell'11 maggio 2015, appositamente fissata per l'interpello), prove ampiamente sufficienti a dimostrare l'esistenza e il contenuto dell'obbligo negoziale della società. All'opposto, la convenuta non ha dimostrato l'inesistenza dei denunciati vizi né l'impedimento al montaggio dei controtelai che, a suo dire, sarebbe stato determinato dal mancato completamento dei lavori murari;
e neppure ha provato di avere correttamente adempiuto all'opera richiesta, anzi, ricevuta la lettera di messa in mora del 24
giugno 2013, nel rendersi disponibile ad “adempiere le prestazioni contratte” (si veda la comparsa di costituzione in primo grado, a pagina 1) ha implicitamente confermato il proprio adempimento.
Tali essendo le risultanze probatorie, correttamente il giudice di pace ha osservato che, “Sulla scorta di tali asserzioni ed in assenza di specifiche
chiarificazioni che parte convenuta avrebbe potuto fornire in relazione
all'obbligazione assunta, anche in sede di libero interrogatorio, disposto dal
giudicante già all'udienza del 20.04.2015 e vanamente reiterato alla successiva
udienza del giorno 7.05.2015, deve ritenersi fondata l'avanzata domanda di
ripetizione dell'indebito oggettivo, considerato che si verte in tale ipotesi non
soltanto allorquando manchi una originaria causa contrattuale giustificativa di
un pagamento, bensì quando la causa originariamente esistente è venuta
meno” (cfr. sentenza appellata, a pagina 3), così riconoscendo, implicitamente,
l'esistenza del contratto e l'inadempimento dell'appaltatrice e, espressamente,
accertando il diritto della committente alla restituzione del prezzo pag. 8/12 anticipatamente pagato per la mancanza della causa adquirendi a seguitopdella risoluzione del contratto.
In ogni caso, laddove siano state congiuntamente proposte la domanda di risoluzione del contratto e quella di ripetizione delle somme versate in esecuzione dello stesso, non pronuncia "extra petita" il giudice che, anche nel rigettare la prima per mancanza di prova dei relativi fatti costitutivi, accolga quella restitutoria, essendo quest'ultima (così come quella risarcitoria) una domanda autonoma e distinta, la cui causa petendi va ravvisata non già
nella risoluzione del contratto, ma, più in generale, nella mancanza (originaria o sopravvenuta), per qualsiasi ragione, di causa solvendi, che rende la prestazione eseguita dal solvens non dovuta (cfr. Cass., ordinanza n.
23416/2022).
Va aggiunto che la missiva inviata da alla CP_3 [...]
in data 24 febbraio 2014 non esprime la Parte_1
volontà della committente di recedere dal contratto, ma comunica la volontà di quella di contestare l'inadempimento dell'appaltatrice e di ottenere la restituzione di quanto anticipatamente pagato.
4.3.- Con il terzo e ultimo motivo di gravame parte appellante censura la regolamentazione e liquidazione delle spese effettuata dal giudice di prime cure.
Tale ultima doglianza è, altresì, infondata.
Premesso che la decisione di porre le spese a carico della parte convenuta è
corretta applicazione della regola della soccombenza dettata dall'art. 91 c.p.c.,
la loro liquidazione non può essere pretesa in misura percentuale pari pag. 9/12 all'accoglimento delle domande avanzate dalla parte vittoriosa (nella specie,
secondo la tesi dell'appellante, pari al 62%, essendo stata accolta la domanda attrice di restituzione di € 688,50 e respinta quella risarcitoria di € 414,36:
“Quelle liquidate non sono state comunque proporzionate al rapporto del 62%
del decisum sul petitum. Il che comporta che le competenze non ammontano a
€ 297,83 ma a € 204,60 e le spese a € 33,37 e non a € 47,83”, così pagina 3
dell'appello), dovendo il giudice unicamente contenere il suo potere discrezionale tra il minimo e il massimo dei parametri tabellari, salvo l'obbligo di motivare eventuali aumenti o diminuzioni (Cass., ordinanza n. 14198/2022).
Ebbene, nel caso di specie l'importo liquidato nel primo grado di giudizio, pari ad “€ 287,83 (duecentonovantasette/83), di cui € 47,83 per spese ed € 250,00
per onorario difensivo, oltre accessori come per legge”, è stato liquidato nel rispetto dei parametri dettati dal D.M. n. 55/2014, applicabile all'epoca della pronuncia della sentenza.
Neppure risultano allegate specifiche ragioni che giustifichino una diversa quantificazione delle spese di lite e del compenso professionale maturato.
4.4.- L'appello va pertanto respinto e la decisione del Giudice di pace di
Buccino va pienamente confermata.
5.- Le spese.
5.1. - Al rigetto dell'appello segue, in applicazione della regola della soccombenza dettata dall'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, che vanno liquidate in € 131,00 per la fase di studio della controversia, € 131,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 200,00
per la fase istruttoria e di trattazione ed € 200,00 per la fase decisionale, in pag. 10/12 applicazione dei parametri dettati dai decreti del Ministro della giustizia 10
marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della lite,
della natura delle questioni trattate, dell'attività professionale svolta nelle varie fasi del processo
5.2. – Infine, trova applicazione all'appellante il comma 1 quater che l'art. 1,
co. 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha inserito nell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2001, n. 115, e che prevede che
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3
avverso la sentenza del Giudice di pace di Buccino n. 675/2015,
[...]
così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante Parte_1
le spese del presente grado di grado di giudizio che liquida
[...]
in complessivi € 662,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara che sussistono le condizioni processuali perché l'indicato appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
pag. 11/12 Salerno, 7 agosto 2025.
Il giudice dott. Andrea Luce
pag. 12/12