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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/07/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1028/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 7.05.2025, regolarmente comunicata alle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1028 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 e promossa DA
Parte_1
Attore contumace CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesco Pasini Inverandi, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Brescia, Via Girolamo Romanino n. 1/D Convenuto OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con atto di precetto del 27.01.2025 la società ha intimato alla società CP_1 [...] il pagamento di € 5.318,93 oltre interessi legali e spese di procedura quale saldo delle Parte_1 fatture n. 3293 del 30.09.2021 e n. 4243 del 10.12.2021 in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 1281/2024, dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. nel procedimento r.g. 2751/2024 pendente davanti al Giudice di Pace di Brescia. Avverso tale atto di precetto la società ha proposto opposizione ex art. 615 Parte_2
c.p.c. eccependo il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, venendo in rilievo un contratto di somministrazione. La causa è stata iscritta al ruolo dalla società la quale si è costituita in giudizio in CP_1 data 24.04.2023 chiedendo che la causa venisse decisa nel merito ex art. 290 c.p.c. mentre parte attrice non si è costituita ed è stata, pertanto, dichiarata contumace. Parte_1
L'opposizione è infondata per le seguenti ragioni. pagina 1 di 2 In primo luogo perché l'art. 5 co. 6 lett. e) d.lgs. n. 28/2010 è chiaro nell'escludere che la mediazione costituisca condizione di procedibilità «nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata», ivi compresa – dunque – l'opposizione al precetto. Pertanto, le opposizioni previste dagli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., sia "preventive" che "successive", possono essere introdotte senza alcun preventivo accesso al procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 stante il disposto di cui all'art. 5 co. 4 del decreto legislativo citato che esclude che la mediazione possa essere esperita nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata, intendendo in tal modo il legislatore garantire la sollecita introduzione ed il celere svolgimento dei processi in tutti i casi in cui la peculiarità della loro funzione sia incompatibile con un temporaneo differimento dei tempi di accesso al processo (condizione di procedibilità) o con una sospensione del processo, quando già pendente (cfr. Tribunale Potenza 18 dicembre 2023, n. 171). In secondo luogo perché l'art. 5 co. 2 d.lgs. n. 28/2010 prevede che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità «della domanda introduttiva del giudizio» e, come noto, il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 cod. proc. civ., non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale. Infine, l'art. 5 co. 1 d.lgs. n. 28/2010 fa espressamente riferimento all'esercizio in giudizio di un'azione relativa ad una «controversia», dove il termine “controversia” deve ritenersi relativo alle sole azioni volte all'ottenimento di una tutela di cognizione e non già alle azioni di esecuzione forzata, le quali non hanno la funzione di dirimere una controversia ma di attuare il dictum scaturente da un titolo esecutivo (cfr. Tribunale Grosseto 23 settembre 2023, n. 822; Tribunale Potenza 18 dicembre 2023, n. 171) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste ex art. 91 c.p.c. a carico di parte attrice. Esse si liquidano, tenuto conto delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, alla semplicità delle questioni giuridiche e fattuali trattate e considerando che il procedimento si è esaurito in un'unica udienza, secondo i parametri minimi in € 2.540,00 (€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale).
P.Q.M
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1 contro ogni altra domanda e eccezione disattesa o assorbita così dispone:
[...] CP_1
1) rigetta l'opposizione al precetto;
2) condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1 CP_1 che si liquidano in € 264,00 per anticipazioni ed € 2.540,00 per onorario oltre
[...] rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
Teramo, 3.07.2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente) pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 7.05.2025, regolarmente comunicata alle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1028 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 e promossa DA
Parte_1
Attore contumace CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesco Pasini Inverandi, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Brescia, Via Girolamo Romanino n. 1/D Convenuto OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con atto di precetto del 27.01.2025 la società ha intimato alla società CP_1 [...] il pagamento di € 5.318,93 oltre interessi legali e spese di procedura quale saldo delle Parte_1 fatture n. 3293 del 30.09.2021 e n. 4243 del 10.12.2021 in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 1281/2024, dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. nel procedimento r.g. 2751/2024 pendente davanti al Giudice di Pace di Brescia. Avverso tale atto di precetto la società ha proposto opposizione ex art. 615 Parte_2
c.p.c. eccependo il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, venendo in rilievo un contratto di somministrazione. La causa è stata iscritta al ruolo dalla società la quale si è costituita in giudizio in CP_1 data 24.04.2023 chiedendo che la causa venisse decisa nel merito ex art. 290 c.p.c. mentre parte attrice non si è costituita ed è stata, pertanto, dichiarata contumace. Parte_1
L'opposizione è infondata per le seguenti ragioni. pagina 1 di 2 In primo luogo perché l'art. 5 co. 6 lett. e) d.lgs. n. 28/2010 è chiaro nell'escludere che la mediazione costituisca condizione di procedibilità «nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata», ivi compresa – dunque – l'opposizione al precetto. Pertanto, le opposizioni previste dagli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., sia "preventive" che "successive", possono essere introdotte senza alcun preventivo accesso al procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 stante il disposto di cui all'art. 5 co. 4 del decreto legislativo citato che esclude che la mediazione possa essere esperita nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata, intendendo in tal modo il legislatore garantire la sollecita introduzione ed il celere svolgimento dei processi in tutti i casi in cui la peculiarità della loro funzione sia incompatibile con un temporaneo differimento dei tempi di accesso al processo (condizione di procedibilità) o con una sospensione del processo, quando già pendente (cfr. Tribunale Potenza 18 dicembre 2023, n. 171). In secondo luogo perché l'art. 5 co. 2 d.lgs. n. 28/2010 prevede che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità «della domanda introduttiva del giudizio» e, come noto, il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 cod. proc. civ., non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale. Infine, l'art. 5 co. 1 d.lgs. n. 28/2010 fa espressamente riferimento all'esercizio in giudizio di un'azione relativa ad una «controversia», dove il termine “controversia” deve ritenersi relativo alle sole azioni volte all'ottenimento di una tutela di cognizione e non già alle azioni di esecuzione forzata, le quali non hanno la funzione di dirimere una controversia ma di attuare il dictum scaturente da un titolo esecutivo (cfr. Tribunale Grosseto 23 settembre 2023, n. 822; Tribunale Potenza 18 dicembre 2023, n. 171) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste ex art. 91 c.p.c. a carico di parte attrice. Esse si liquidano, tenuto conto delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, alla semplicità delle questioni giuridiche e fattuali trattate e considerando che il procedimento si è esaurito in un'unica udienza, secondo i parametri minimi in € 2.540,00 (€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale).
P.Q.M
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1 contro ogni altra domanda e eccezione disattesa o assorbita così dispone:
[...] CP_1
1) rigetta l'opposizione al precetto;
2) condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1 CP_1 che si liquidano in € 264,00 per anticipazioni ed € 2.540,00 per onorario oltre
[...] rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
Teramo, 3.07.2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente) pagina 2 di 2