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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1465/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento, n. 375/2020 del 19.02.2020
e vertente
TRA
(c. f.: , elettivamente domiciliata in Verona, Parte_1 P.IVA_1
Vicolo S. Bernardino, 5A, nello studio dell'avv. ROSSI MARCO (c.f.
), che la rappresenta e difende per procura in atti C.F._1
E
(c. f. ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Mirabella Eclano, via Passo, n. 39, nello studio dell'Avv. TECCE GIOVANNI (c.f. ), che lo C.F._3 rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Controparte_2
Conclusioni per l'appellante: In via principale:
- riformare la sentenza n. 375/2020 del Tribunale di Benevento (RG 3314/2017),
notificata il 20/02/2020 e, per l'effetto, rigettare l'opposizione al decreto
ingiuntivo n. 795/2017 del 23/05/2017 proposta dal sig. Controparte_1
perché infondata in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, che è creditrice nei Parte_1
confronti di della somma di € 6.373,31, ovvero di quella Controparte_1
diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta e da
determinarsi, se dal caso, anche in via equitativa, oltre a interessi di mora al tasso
legale da calcolarsi sul solo capitale fino al saldo, con condanna al pagamento
della predetta somma;
In ogni caso
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, come per legge,
oltre a IVA e CPA.
Conclusioni per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere: rigettare
l'appello proposto dalla società in persona ex lege, in quanto Parte_1
inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondato, sia in fatto che in
diritto, con la conseguenziale conferma della sentenza appellata;
in ogni caso, con
vittoria di spese e compensi da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 § 1. quale cessionaria di Findomestic Banca S.p.A., Controparte_2
chiese ed ottenne dal Tribunale di Benevento l'emissione del decreto ingiuntivo n. 795/2017 nei confronti di per € Controparte_1
6.376,31 quale saldo passivo di un contratto di finanziamento con apertura di credito a tempo indeterminato, utilizzabile mediante carta di credito ad uso rotativo (cd. revolving).
§ 2. Il propose opposizione, lamentando, in estrema sintesi, CP_1
la mancanza dei presupposti richiesti dagli artt. 633 e segg. c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo, in mancanza della prova dell'avvenuta ricezione da parte sua dell'estratto conto, e della redazione dello stesso nelle forme previste dal T.U.B.; l'incertezza in merito al dirigente che aveva compiuto l'attività di certificazione dell'estratto;
l'incertezza in ordine alle somme, quantificate genericamente;
l'ingiustificato ampliamento del credito, che nel contratto di finanziamento era previsto entro il limite di € 3.000,00; la vessatorietà
delle clausole contrattuali, non oggetto di specifica trattativa negoziale e comunque prive della specifica sottoscrizione di approvazione;
l'usurarietà del computo degli interessi.
§ 3. costituitasi, contestò gli avversi motivi di Controparte_2
opposizione, chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
§ 4. Con sentenza n. 375/2020 pubblicata il 19.02.2020, il Tribunale di
Benevento ha accolto l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato al pagamento delle spese di lite in Controparte_2
favore di . Controparte_1
3 § 4.1. A fondamento della decisione, il primo giudice, rilevato che la pretesa della creditrice era fondata sul contratto di finanziamento
(allegato sub 2 alla fase produzione della fase monitoria avente ad oggetto una linea di credito cd. “revolving”), ha osservato che la sola certificazione ex art. 50 T.U.B. – sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo
– non poteva considerarsi adeguata nella fase a cognizione piena, in cui la parte opposta, in quanto attrice sostanziale, è gravata dall'onere di provare non solo la sussistenza del credito azionato in giudizio, ma anche il suo esatto ammontare. A tal fine, secondo il tribunale, l'opposta,
omettendo di depositare gli estratti conto mensili di cui all'art. 9 dello stesso contratto, non aveva provato in modo completo ed esaustivo la liquidità e l'esatto ammontare della pretesa. Per tale carenza probatoria ha, dunque, accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo,
condannando l'opposta al pagamento delle spese di lite.
§ 5. quale conferitaria del ramo d'azienda di Parte_1 CP_2
relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti
[...]
deteriorati (come da verbale d'assemblea e conferimento del ramo d'azienda del 29/6/2018 avanti al notaio dott.ssa di Persona_1
Milano, Rep. n.80866 e Racc. n.15510), ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale di Benevento e, lamentandone l'erroneità, ed evocando in giudizio anche la cedente, ha chiesto che questa Corte accerti l'avvenuta produzione non già dell'estratto conto ex art. 50 TUB, bensì
dei rendiconti integrali del rapporto azionato e, conseguentemente,
l'avvenuta prova del proprio credito, stante la produzione del titolo e l'allegazione dell'inadempimento dell'appellato, che non aveva offerto la
4 prova contraria di avere adempiuto. Ha, poi, richiamato le difese già
svolte in primo grado, contestando tutti i motivi di opposizione in quella sede proposti dal . CP_1
§ 6. L'appellato, costituitosi, ha a propria volta sostenuto nuovamente che l'estratto conto certificato autentico ex art. 50 TUB poteva valere soltanto ai fini dell'emissione dell'ingiunzione, ma, una volta contestato, non poteva costituire valida prova del credito nella fase di merito. Ha, poi,
negato qualsiasi forma di riconoscimento del debito da parte sua,
sottolineando come dall'estratto conto esibito dalla società opposta emergesse un versamento iniziale da parte della Findomestic Banca
S.p.A. di € 6.000,00, importo disconosciuto e contestato a fronte della richiesta contrattuale di un credito di € 3.000,00, integralmente restituito.
§ 7. La causa, originariamente assegnata alla settima sezione civile di questa Corte, è stata poi trasmessa a questa sezione per effetto del decreto della Presidente della Corte n. 420/2024 di riassegnazione e redistribuzione degli affari tra le sezioni, ed è stata assegnata in decisione all'udienza del 19.02.2025, con la fissazione di un termine di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di un ulteriore termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
§ 8. L'appello è fondato e merita accoglimento.
§ 8.1. Preliminarmente, va dato atto che la cedente, benché CP_2
citata in questo grado di appello, non si è costituita, per cui ne va dichiarata la contumacia.
§ 8.2. Il primo giudice ha erroneamente affermato che quello intercorso tra le parti fosse un ordinario rapporto di conto corrente, ritenendo,
5 conseguentemente, che un mero estratto conto potesse soddisfare il requisito della prova scritta ai fini dell'ingiunzione, ma non risultasse sufficiente a provare il credito nella fase di merito, stimando quindi necessaria la produzione in giudizio degli estratti conto mensili.
§ 8.2.1. Tale affermazione – poi ripresa anche dall'appellata, che, infatti, fa riferimento alla giurisprudenza formatasi in materia di conto corrente bancario che presenti una prima posta passiva, con conseguente necessario azzeramento del saldo iniziale, del tutto irrilevante nella presente sede – non considera che nel caso di specie ha CP_2
prodotto sin dalla fase monitoria l'estratto integrale, con attestazione di autenticità, descrittivo dell'intero rapporto intercorso tra le parti,
dall'inizio alla fine. E sulla scorta di quell'estratto era ben possibile per l'opponente, odierno appellato, effettuare, così come in concreto avvenuto, eventuali contestazioni. Dunque, la prova necessaria e sufficiente alla dimostrazione del credito era stata offerta dalla creditrice opposta, odierna appellata, che aveva anche prodotto il contratto di finanziamento mediante carta cd. revolving, con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto esaminare le ulteriori contestazioni mosse dall'opponente (relative al quantum, alla natura vessatoria di alcune clausole contrattuali, all'entità usuraria degli interessi, ecc.).
§ 8.3. E, tuttavia, in questo grado d'appello il non ha CP_1
riproposto (e nemmeno genericamente richiamato, ai sensi dell'art. 346
c.p.c.) la gran parte dei rilievi che aveva sollevato in primo grado: in particolare, non si discute più della presunta vessatorietà delle clausole contrattuali, né della presunta usurarietà dei tassi di interesse praticati. Le
6 doglianze in merito all'incertezza delle somme richieste appaiono, poi,
del tutto generiche, a fronte della completa annotazione nell'estratto conto di tutto lo svolgimento del rapporto.
§ 8.4. Resta, dunque, da esaminare – in quanto espressamente riproposta
– la sola questione dell'ammontare originario dell'esposizione debitoria del . In effetti, il contratto prevedeva un importo massimo CP_1
autorizzato di € 3.000,00, a fronte del quale, tuttavia, l'estratto conto presenta le prime due annotazioni in conto, entrambe del 20.7.2005, di €
3.000,00 ciascuna, che portarono dunque il saldo negativo (e la somma disponibile all'impiego con la carta di credito) immediatamente ad €
6.000,00.
E, tuttavia, va evidenziato che l'art. 2, co. 2, del contratto espressamente prevedeva che l'importo massimo autorizzato potrà essere elevato in qualsiasi
momento su richiesta del cliente o su iniziativa di Findomestic con
comunicazione scritta in tal senso da intendersi accettata con il successivo
utilizzo. E non c'è dubbio – osservando l'andamento del conto – che il cliente abbia, nel corso dei quasi nove anni di durata del rapporto,
utilizzato e quindi accettato quell'incremento della linea di fido (del resto,
concretamente attivata solo nel luglio 2005, a fronte di un contratto del
5.4.2004, il che lascia intendere un mutamento delle esigenze e degli obiettivi a base di quel finanziamento), in alcuni casi persino superata per effetto degli impieghi disposti.
§ 9. In definitiva, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va respinta l'opposizione proposta da CP_1
7 avverso il decreto ingiuntivo n. 795/2017 del 23/05/2017 del CP_1
Tribunale di Benevento.
§ 10. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri del d.m. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto del valore della controversia e delle attività difensive svolte, con applicazione dei parametri medi, fatta salva l'applicazione dei minimi relativamente alla fase istruttorie e di trattazione.
§ 10.1. La regolamentazione delle spese riguarda il solo grado di appello,
non potendo la Corte diversamente disciplinare le spese del primo grado che sono state sostenute da rimasta contumace in questo CP_2
grado, dal momento che la cessione del credito non include i crediti relativi alle spese processuali. Come affermato anche dalla Suprema
Corte (cfr. Cass. 31.10.2005, n. 21107), l'art. 111, comma 4, c.p.c. regola gli effetti che incidono sulla situazione sostanziale, e non quelli di rito, con la conseguenza che la condanna alle spese, che riguarda solo le parti processuali, non spiega effetti nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso che sia rimasto estraneo al processo (in questo caso, estraneo al primo grado di giudizio).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale avente causa di così Parte_1 Controparte_2
provvede:
a) Dichiara la contumacia di Controparte_2
8 b) Accoglie l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento
n. 375/2020 del 19.02.2020, e per l'effetto rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 795/2017 del 23/05/2017;
c) Condanna al pagamento delle spese del Controparte_1
presente grado in favore di liquidate in complessivi Parte_1
€ 6.003,70, di cui € 382,50 per spese, € 4.888,00 per compensi ed €
733,20 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della
Corte d'Appello di Napoli il 2.4.2025
Il Presidente Est.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1465/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento, n. 375/2020 del 19.02.2020
e vertente
TRA
(c. f.: , elettivamente domiciliata in Verona, Parte_1 P.IVA_1
Vicolo S. Bernardino, 5A, nello studio dell'avv. ROSSI MARCO (c.f.
), che la rappresenta e difende per procura in atti C.F._1
E
(c. f. ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Mirabella Eclano, via Passo, n. 39, nello studio dell'Avv. TECCE GIOVANNI (c.f. ), che lo C.F._3 rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Controparte_2
Conclusioni per l'appellante: In via principale:
- riformare la sentenza n. 375/2020 del Tribunale di Benevento (RG 3314/2017),
notificata il 20/02/2020 e, per l'effetto, rigettare l'opposizione al decreto
ingiuntivo n. 795/2017 del 23/05/2017 proposta dal sig. Controparte_1
perché infondata in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, che è creditrice nei Parte_1
confronti di della somma di € 6.373,31, ovvero di quella Controparte_1
diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta e da
determinarsi, se dal caso, anche in via equitativa, oltre a interessi di mora al tasso
legale da calcolarsi sul solo capitale fino al saldo, con condanna al pagamento
della predetta somma;
In ogni caso
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, come per legge,
oltre a IVA e CPA.
Conclusioni per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere: rigettare
l'appello proposto dalla società in persona ex lege, in quanto Parte_1
inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondato, sia in fatto che in
diritto, con la conseguenziale conferma della sentenza appellata;
in ogni caso, con
vittoria di spese e compensi da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 § 1. quale cessionaria di Findomestic Banca S.p.A., Controparte_2
chiese ed ottenne dal Tribunale di Benevento l'emissione del decreto ingiuntivo n. 795/2017 nei confronti di per € Controparte_1
6.376,31 quale saldo passivo di un contratto di finanziamento con apertura di credito a tempo indeterminato, utilizzabile mediante carta di credito ad uso rotativo (cd. revolving).
§ 2. Il propose opposizione, lamentando, in estrema sintesi, CP_1
la mancanza dei presupposti richiesti dagli artt. 633 e segg. c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo, in mancanza della prova dell'avvenuta ricezione da parte sua dell'estratto conto, e della redazione dello stesso nelle forme previste dal T.U.B.; l'incertezza in merito al dirigente che aveva compiuto l'attività di certificazione dell'estratto;
l'incertezza in ordine alle somme, quantificate genericamente;
l'ingiustificato ampliamento del credito, che nel contratto di finanziamento era previsto entro il limite di € 3.000,00; la vessatorietà
delle clausole contrattuali, non oggetto di specifica trattativa negoziale e comunque prive della specifica sottoscrizione di approvazione;
l'usurarietà del computo degli interessi.
§ 3. costituitasi, contestò gli avversi motivi di Controparte_2
opposizione, chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
§ 4. Con sentenza n. 375/2020 pubblicata il 19.02.2020, il Tribunale di
Benevento ha accolto l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato al pagamento delle spese di lite in Controparte_2
favore di . Controparte_1
3 § 4.1. A fondamento della decisione, il primo giudice, rilevato che la pretesa della creditrice era fondata sul contratto di finanziamento
(allegato sub 2 alla fase produzione della fase monitoria avente ad oggetto una linea di credito cd. “revolving”), ha osservato che la sola certificazione ex art. 50 T.U.B. – sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo
– non poteva considerarsi adeguata nella fase a cognizione piena, in cui la parte opposta, in quanto attrice sostanziale, è gravata dall'onere di provare non solo la sussistenza del credito azionato in giudizio, ma anche il suo esatto ammontare. A tal fine, secondo il tribunale, l'opposta,
omettendo di depositare gli estratti conto mensili di cui all'art. 9 dello stesso contratto, non aveva provato in modo completo ed esaustivo la liquidità e l'esatto ammontare della pretesa. Per tale carenza probatoria ha, dunque, accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo,
condannando l'opposta al pagamento delle spese di lite.
§ 5. quale conferitaria del ramo d'azienda di Parte_1 CP_2
relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti
[...]
deteriorati (come da verbale d'assemblea e conferimento del ramo d'azienda del 29/6/2018 avanti al notaio dott.ssa di Persona_1
Milano, Rep. n.80866 e Racc. n.15510), ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale di Benevento e, lamentandone l'erroneità, ed evocando in giudizio anche la cedente, ha chiesto che questa Corte accerti l'avvenuta produzione non già dell'estratto conto ex art. 50 TUB, bensì
dei rendiconti integrali del rapporto azionato e, conseguentemente,
l'avvenuta prova del proprio credito, stante la produzione del titolo e l'allegazione dell'inadempimento dell'appellato, che non aveva offerto la
4 prova contraria di avere adempiuto. Ha, poi, richiamato le difese già
svolte in primo grado, contestando tutti i motivi di opposizione in quella sede proposti dal . CP_1
§ 6. L'appellato, costituitosi, ha a propria volta sostenuto nuovamente che l'estratto conto certificato autentico ex art. 50 TUB poteva valere soltanto ai fini dell'emissione dell'ingiunzione, ma, una volta contestato, non poteva costituire valida prova del credito nella fase di merito. Ha, poi,
negato qualsiasi forma di riconoscimento del debito da parte sua,
sottolineando come dall'estratto conto esibito dalla società opposta emergesse un versamento iniziale da parte della Findomestic Banca
S.p.A. di € 6.000,00, importo disconosciuto e contestato a fronte della richiesta contrattuale di un credito di € 3.000,00, integralmente restituito.
§ 7. La causa, originariamente assegnata alla settima sezione civile di questa Corte, è stata poi trasmessa a questa sezione per effetto del decreto della Presidente della Corte n. 420/2024 di riassegnazione e redistribuzione degli affari tra le sezioni, ed è stata assegnata in decisione all'udienza del 19.02.2025, con la fissazione di un termine di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di un ulteriore termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
§ 8. L'appello è fondato e merita accoglimento.
§ 8.1. Preliminarmente, va dato atto che la cedente, benché CP_2
citata in questo grado di appello, non si è costituita, per cui ne va dichiarata la contumacia.
§ 8.2. Il primo giudice ha erroneamente affermato che quello intercorso tra le parti fosse un ordinario rapporto di conto corrente, ritenendo,
5 conseguentemente, che un mero estratto conto potesse soddisfare il requisito della prova scritta ai fini dell'ingiunzione, ma non risultasse sufficiente a provare il credito nella fase di merito, stimando quindi necessaria la produzione in giudizio degli estratti conto mensili.
§ 8.2.1. Tale affermazione – poi ripresa anche dall'appellata, che, infatti, fa riferimento alla giurisprudenza formatasi in materia di conto corrente bancario che presenti una prima posta passiva, con conseguente necessario azzeramento del saldo iniziale, del tutto irrilevante nella presente sede – non considera che nel caso di specie ha CP_2
prodotto sin dalla fase monitoria l'estratto integrale, con attestazione di autenticità, descrittivo dell'intero rapporto intercorso tra le parti,
dall'inizio alla fine. E sulla scorta di quell'estratto era ben possibile per l'opponente, odierno appellato, effettuare, così come in concreto avvenuto, eventuali contestazioni. Dunque, la prova necessaria e sufficiente alla dimostrazione del credito era stata offerta dalla creditrice opposta, odierna appellata, che aveva anche prodotto il contratto di finanziamento mediante carta cd. revolving, con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto esaminare le ulteriori contestazioni mosse dall'opponente (relative al quantum, alla natura vessatoria di alcune clausole contrattuali, all'entità usuraria degli interessi, ecc.).
§ 8.3. E, tuttavia, in questo grado d'appello il non ha CP_1
riproposto (e nemmeno genericamente richiamato, ai sensi dell'art. 346
c.p.c.) la gran parte dei rilievi che aveva sollevato in primo grado: in particolare, non si discute più della presunta vessatorietà delle clausole contrattuali, né della presunta usurarietà dei tassi di interesse praticati. Le
6 doglianze in merito all'incertezza delle somme richieste appaiono, poi,
del tutto generiche, a fronte della completa annotazione nell'estratto conto di tutto lo svolgimento del rapporto.
§ 8.4. Resta, dunque, da esaminare – in quanto espressamente riproposta
– la sola questione dell'ammontare originario dell'esposizione debitoria del . In effetti, il contratto prevedeva un importo massimo CP_1
autorizzato di € 3.000,00, a fronte del quale, tuttavia, l'estratto conto presenta le prime due annotazioni in conto, entrambe del 20.7.2005, di €
3.000,00 ciascuna, che portarono dunque il saldo negativo (e la somma disponibile all'impiego con la carta di credito) immediatamente ad €
6.000,00.
E, tuttavia, va evidenziato che l'art. 2, co. 2, del contratto espressamente prevedeva che l'importo massimo autorizzato potrà essere elevato in qualsiasi
momento su richiesta del cliente o su iniziativa di Findomestic con
comunicazione scritta in tal senso da intendersi accettata con il successivo
utilizzo. E non c'è dubbio – osservando l'andamento del conto – che il cliente abbia, nel corso dei quasi nove anni di durata del rapporto,
utilizzato e quindi accettato quell'incremento della linea di fido (del resto,
concretamente attivata solo nel luglio 2005, a fronte di un contratto del
5.4.2004, il che lascia intendere un mutamento delle esigenze e degli obiettivi a base di quel finanziamento), in alcuni casi persino superata per effetto degli impieghi disposti.
§ 9. In definitiva, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va respinta l'opposizione proposta da CP_1
7 avverso il decreto ingiuntivo n. 795/2017 del 23/05/2017 del CP_1
Tribunale di Benevento.
§ 10. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri del d.m. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto del valore della controversia e delle attività difensive svolte, con applicazione dei parametri medi, fatta salva l'applicazione dei minimi relativamente alla fase istruttorie e di trattazione.
§ 10.1. La regolamentazione delle spese riguarda il solo grado di appello,
non potendo la Corte diversamente disciplinare le spese del primo grado che sono state sostenute da rimasta contumace in questo CP_2
grado, dal momento che la cessione del credito non include i crediti relativi alle spese processuali. Come affermato anche dalla Suprema
Corte (cfr. Cass. 31.10.2005, n. 21107), l'art. 111, comma 4, c.p.c. regola gli effetti che incidono sulla situazione sostanziale, e non quelli di rito, con la conseguenza che la condanna alle spese, che riguarda solo le parti processuali, non spiega effetti nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso che sia rimasto estraneo al processo (in questo caso, estraneo al primo grado di giudizio).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale avente causa di così Parte_1 Controparte_2
provvede:
a) Dichiara la contumacia di Controparte_2
8 b) Accoglie l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento
n. 375/2020 del 19.02.2020, e per l'effetto rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 795/2017 del 23/05/2017;
c) Condanna al pagamento delle spese del Controparte_1
presente grado in favore di liquidate in complessivi Parte_1
€ 6.003,70, di cui € 382,50 per spese, € 4.888,00 per compensi ed €
733,20 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della
Corte d'Appello di Napoli il 2.4.2025
Il Presidente Est.
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