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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 19/09/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1021/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Flora Domicoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1021/2020 promossa da: nato il [...], a [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. ALBERGAMO C.F._1
MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliato in PIAZZA FALCONE-
BORSELLINO, 10 95041 CALTAGIRONE
(NQ DI EREDE DI MELI ), nato il [...], a Parte_2 Pt_1
GRAMMICHELE, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
ALBERGAMO MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliato in VIALE M.
MILAZZO, N. 53 95041 CALTAGIRONE
(NQ DI EREDE ), nato il Parte_3 Parte_4
03/04/1961, a GRAMMICHELE, c.f. , rappresentato e difeso C.F._3
dall'avv. ALBERGAMO MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliato in VIALE M.
MILAZZO, N. 53 95041 CALTAGIRONE
pagina 1 di 6 (NQ DI ), nato il [...], a Parte_5 Parte_6
GRAMMICHELE, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._4
ALBERGAMO MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliato in VIALE M.
MILAZZO, N. 53 95041 CALTAGIRONE
ATTORI
contro nato il [...], a [...], , CP_1 CodiceFiscale_5
rappresentato e difeso dall'avv. CASSARINO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato in VIA ROMA 158 AUGUSTA
CONVENUTA
e nei confronti di
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 C.F._6
dell'avv. INDIOGINE MARIO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA
GABRIELE D'ANNUNZIO 35 CATANIA presso il difensore avv. INDIOGINE
MARIO
TERZO CHIAMATO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_1
BARRESI SALVATORE e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA RENATO
IMBRIANI, 222 CATANIA presso il difensore avv. BARRESI SALVATORE
TERZO CHIAMATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. notificato il 20.11.2020, conveniva in Parte_1
giudizio l'Avv. lamentando che nella causa n. 90100205/2010 R.G. CP_1
promossa avanti il Tribunale di Caltagirone Sezione Distaccata di Grammichele, definita con sentenza n. 88/2019, la professionista avesse errato nell'indicazione dei dati catastali dell'immobile oggetto di causa con conseguente impossibilità di dare esecuzione al pagina 2 di 6 provvedimento di rilascio. Precisava che era comproprietario unitamente ai propri figli e ed al cognato Parte_2 Parte_3 Parte_5 Controparte_4
dell'immobile urbano sito in Grammichele, via Calatafimi n° 198, piano terra e che con atto di citazione notificato in data 02.07.2010 aveva citato in giudizio il sig.
[...]
, il quale aveva occupato senza alcun titolo il suddetto immobile che utilizzava CP_5
illegittimamente avendolo adibito ad autorimessa per i propri veicoli. Per tali ragioni l'attore chiedeva l'immediato rilascio dell'immobile che veniva concesso con la sentenza n. 88/2019 pubblicata il 25.03.2019 dal Tribunale di Caltagirone che accoglieva la domanda, dichiarava l'occupazione sine titulo e ordinava “…a CP_6
e , quali eredi del defunto , in solido tra loro, il
[...] Controparte_7 Controparte_5
rilascio immediato dell'immobile sito in Grammichele via Calatafimi n° 198 piano terra censito al NCEU di detto Comune foglio 31 particella 4210 libero e sgombro da persone e cose in favore di quale comproprietario di esso”. Precisava ancora che Parte_1
l'atto di citazione era affetto da errore relativo alla individuazione dell'immobile oggetto di causa che era stato indentificato con la particella 4210 anzicchè con le due particelle identificate al foglio 31 del Comune di Grammichele, particelle 4121 e 4120. Chiedeva pertanto la condanna della professionista convenuta al pagamento del risarcimento del danno che quantificava in €. 19.000,00 quale valore dell'immobile il cui rilascio non era stato possibile effettuare a causa dell'errore di identificazione contenuto nella sentenza.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva L'Avv. la quale contestava la CP_1
domanda e chiedeva di chiamare in garanzia la e l'Avv. Controparte_8 CP_2
. Nel merito sosteneva che quanto lamentato era un mero errore materiale e non
[...]
era determinante per l'individuazione dell'immobile in questione che restava perfettamente individuato ed individuabile anche senza il riferimento alle particelle catastali che, avendo finalità di natura tributaria, avevano carattere meramente sussidiario nell'individuazione dell'immobile. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea.
pagina 3 di 6 Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l'Avv il quale eccepiva la CP_2
propria estraneità ai fatti contestati in quanto subentrato nel giudizio solo nella fase delle conclusioni
Si costituiva, altresì, la compagnia assicurativa la quale eccepiva CP_8
preliminarmente la non operatività della garanzia, ed in subordine, contestava la domanda attorea.
Nel corso del giudizio venivano concessi i termini ex art 183 cpc VI comma, dopodichè
, a seguito del decesso del ricorrente, gli eredi proseguivano la causa reiterando la Pt_1
medesima domanda. All'udienza del 25.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di rito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta nel presente giudizio è fondata e, pertanto, viene accolta
Dalla documentazione prodotta in atti emerge con chiarezza che nell'atto di citazione del
2010, redatto dall'Avv. i dati catastali dell'immobile oggetto di causa CP_1
non furono correttamente riportati, poiché la particella 4120 venne indicata come 4210 e la particella 4121 non è stata menzionata affatto.
Tale errore ha reso impossibile l'individuazione certa dell'immobile e quindi l'esecuzione del provvedimento di rilascio.
Non può essere accolta la tesi difensiva del suddetto procuratore secondo cui la descrizione per confini sarebbe stata sufficiente atteso che la giurisprudenza richiede l'indicazione catastale quale elemento identificativo imprescindibile.
L'errore commesso dal professionista, difatti, non è di tipo formale bensì sostanziale, avendo impedito l'utilità del provvedimento giudiziale di accoglimento della domanda attorea.
A nulla rileva che gli attori non hanno dato prova di aver dato esecuzione alla sentenza stante che in fase esecutiva la precisa identificazione dell'immobile appare assolutamente indispensabile per l'esecuzione del rilascio dello stesso.
pagina 4 di 6 Peraltro la non ha fornito alcun elemento probatorio che permettesse a questo CP_1
Decidente di valutare un'eventuale corresponsabilità dell'attore nell'errata Parte_1
identificazione catastale dell'immobile de quo. Il professionista convenuto menziona la dichiarazione di successione da cui ha tratto i dati catastali che le è stata fornita da
[...]
ma non la produce in giudizio e neppure nella comparsa di costituzione del Pt_1 [...]
, versata in atti, emergono i dati catastali dell'immobile suddetto. CP_5
Quanto alla posizione dell'Avv. esso appare estraneo ai fatti in contestazione CP_2
avendo il medesimo assunto la difesa solo nella fase conclusiva e limitandosi a precisare le conclusioni. Il suddetto professionista, difatti, non avrebbe potuto in alcun modo modificare la domanda introduttiva del giudizio. Per tali ragioni la domanda proposta nei suoi confronti va rigettata.
In merito alla responsabilità della la domanda di garanzia è Controparte_8
infondata. La chiamata della compagnia è stata effettuata in virtù della polizza n° 71 AL
37995, stipulata in data 24/02/2006, avente ad oggetto la garanzia per responsabilità civile derivante dallo svolgimento di attività professionale. La suddetta polizza, tuttavia
è stata stipulata come già detto nel 2006 ed è cessata nel 2014, e siccome conteneva la clausola claims made, la richiesta risarcitoria del 2020 è estranea alla copertura.
Per tutto quanto detto sopra ne deriva la totale responsabilità professionale dell'Avv. ex art. 1176, comma 2, c.c. e 1218 c.c. CP_1
In merito all'importo del danno cagionato, non appare assolutamente accoglibile l'importo richiesto nella misura di € 19.000,00, in quanto gli attori non hanno perso la titolarità dell'immobile bensì solo il possesso.
Peraltro non è stata versata in atti dagli attori alcuna stima del bene nè elementi che possono consentire di quantificare il danno in maniera concreta. Cosicchè il danno si determina in maniera forfettaria in €. 8.500,00
Le spese seguono la soccombenza e vengono quantificate come in dispositivo pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Caltagirone, definitivamente pronunciando sulla causa n.
1021/2020 R.G., così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda proposta dagli eredi di e, per l'effetto, Parte_1
condanna l'Avv. a pagare in favore degli attori la somma di € 8.500,00, CP_1
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo per le ragioni sopra esposte
2. Rigetta la domanda proposta nei confronti dell'Avv. ; Controparte_2
3. Rigetta la domanda di manleva proposta nei confronti della Controparte_3
[...]
4. Condanna l'Avv. alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori, CP_1
che si liquidano, ai sensi del D.M. n. 55/2014, in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
5. Compensa integralmente le spese tra tutte le alter parti.
Caltagirone, il 19/09/2025
Il GIUDICE
dott. Antonella Flora Domicoli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Flora Domicoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1021/2020 promossa da: nato il [...], a [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. ALBERGAMO C.F._1
MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliato in PIAZZA FALCONE-
BORSELLINO, 10 95041 CALTAGIRONE
(NQ DI EREDE DI MELI ), nato il [...], a Parte_2 Pt_1
GRAMMICHELE, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
ALBERGAMO MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliato in VIALE M.
MILAZZO, N. 53 95041 CALTAGIRONE
(NQ DI EREDE ), nato il Parte_3 Parte_4
03/04/1961, a GRAMMICHELE, c.f. , rappresentato e difeso C.F._3
dall'avv. ALBERGAMO MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliato in VIALE M.
MILAZZO, N. 53 95041 CALTAGIRONE
pagina 1 di 6 (NQ DI ), nato il [...], a Parte_5 Parte_6
GRAMMICHELE, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._4
ALBERGAMO MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliato in VIALE M.
MILAZZO, N. 53 95041 CALTAGIRONE
ATTORI
contro nato il [...], a [...], , CP_1 CodiceFiscale_5
rappresentato e difeso dall'avv. CASSARINO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato in VIA ROMA 158 AUGUSTA
CONVENUTA
e nei confronti di
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 C.F._6
dell'avv. INDIOGINE MARIO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA
GABRIELE D'ANNUNZIO 35 CATANIA presso il difensore avv. INDIOGINE
MARIO
TERZO CHIAMATO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_1
BARRESI SALVATORE e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA RENATO
IMBRIANI, 222 CATANIA presso il difensore avv. BARRESI SALVATORE
TERZO CHIAMATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. notificato il 20.11.2020, conveniva in Parte_1
giudizio l'Avv. lamentando che nella causa n. 90100205/2010 R.G. CP_1
promossa avanti il Tribunale di Caltagirone Sezione Distaccata di Grammichele, definita con sentenza n. 88/2019, la professionista avesse errato nell'indicazione dei dati catastali dell'immobile oggetto di causa con conseguente impossibilità di dare esecuzione al pagina 2 di 6 provvedimento di rilascio. Precisava che era comproprietario unitamente ai propri figli e ed al cognato Parte_2 Parte_3 Parte_5 Controparte_4
dell'immobile urbano sito in Grammichele, via Calatafimi n° 198, piano terra e che con atto di citazione notificato in data 02.07.2010 aveva citato in giudizio il sig.
[...]
, il quale aveva occupato senza alcun titolo il suddetto immobile che utilizzava CP_5
illegittimamente avendolo adibito ad autorimessa per i propri veicoli. Per tali ragioni l'attore chiedeva l'immediato rilascio dell'immobile che veniva concesso con la sentenza n. 88/2019 pubblicata il 25.03.2019 dal Tribunale di Caltagirone che accoglieva la domanda, dichiarava l'occupazione sine titulo e ordinava “…a CP_6
e , quali eredi del defunto , in solido tra loro, il
[...] Controparte_7 Controparte_5
rilascio immediato dell'immobile sito in Grammichele via Calatafimi n° 198 piano terra censito al NCEU di detto Comune foglio 31 particella 4210 libero e sgombro da persone e cose in favore di quale comproprietario di esso”. Precisava ancora che Parte_1
l'atto di citazione era affetto da errore relativo alla individuazione dell'immobile oggetto di causa che era stato indentificato con la particella 4210 anzicchè con le due particelle identificate al foglio 31 del Comune di Grammichele, particelle 4121 e 4120. Chiedeva pertanto la condanna della professionista convenuta al pagamento del risarcimento del danno che quantificava in €. 19.000,00 quale valore dell'immobile il cui rilascio non era stato possibile effettuare a causa dell'errore di identificazione contenuto nella sentenza.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva L'Avv. la quale contestava la CP_1
domanda e chiedeva di chiamare in garanzia la e l'Avv. Controparte_8 CP_2
. Nel merito sosteneva che quanto lamentato era un mero errore materiale e non
[...]
era determinante per l'individuazione dell'immobile in questione che restava perfettamente individuato ed individuabile anche senza il riferimento alle particelle catastali che, avendo finalità di natura tributaria, avevano carattere meramente sussidiario nell'individuazione dell'immobile. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea.
pagina 3 di 6 Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l'Avv il quale eccepiva la CP_2
propria estraneità ai fatti contestati in quanto subentrato nel giudizio solo nella fase delle conclusioni
Si costituiva, altresì, la compagnia assicurativa la quale eccepiva CP_8
preliminarmente la non operatività della garanzia, ed in subordine, contestava la domanda attorea.
Nel corso del giudizio venivano concessi i termini ex art 183 cpc VI comma, dopodichè
, a seguito del decesso del ricorrente, gli eredi proseguivano la causa reiterando la Pt_1
medesima domanda. All'udienza del 25.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di rito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta nel presente giudizio è fondata e, pertanto, viene accolta
Dalla documentazione prodotta in atti emerge con chiarezza che nell'atto di citazione del
2010, redatto dall'Avv. i dati catastali dell'immobile oggetto di causa CP_1
non furono correttamente riportati, poiché la particella 4120 venne indicata come 4210 e la particella 4121 non è stata menzionata affatto.
Tale errore ha reso impossibile l'individuazione certa dell'immobile e quindi l'esecuzione del provvedimento di rilascio.
Non può essere accolta la tesi difensiva del suddetto procuratore secondo cui la descrizione per confini sarebbe stata sufficiente atteso che la giurisprudenza richiede l'indicazione catastale quale elemento identificativo imprescindibile.
L'errore commesso dal professionista, difatti, non è di tipo formale bensì sostanziale, avendo impedito l'utilità del provvedimento giudiziale di accoglimento della domanda attorea.
A nulla rileva che gli attori non hanno dato prova di aver dato esecuzione alla sentenza stante che in fase esecutiva la precisa identificazione dell'immobile appare assolutamente indispensabile per l'esecuzione del rilascio dello stesso.
pagina 4 di 6 Peraltro la non ha fornito alcun elemento probatorio che permettesse a questo CP_1
Decidente di valutare un'eventuale corresponsabilità dell'attore nell'errata Parte_1
identificazione catastale dell'immobile de quo. Il professionista convenuto menziona la dichiarazione di successione da cui ha tratto i dati catastali che le è stata fornita da
[...]
ma non la produce in giudizio e neppure nella comparsa di costituzione del Pt_1 [...]
, versata in atti, emergono i dati catastali dell'immobile suddetto. CP_5
Quanto alla posizione dell'Avv. esso appare estraneo ai fatti in contestazione CP_2
avendo il medesimo assunto la difesa solo nella fase conclusiva e limitandosi a precisare le conclusioni. Il suddetto professionista, difatti, non avrebbe potuto in alcun modo modificare la domanda introduttiva del giudizio. Per tali ragioni la domanda proposta nei suoi confronti va rigettata.
In merito alla responsabilità della la domanda di garanzia è Controparte_8
infondata. La chiamata della compagnia è stata effettuata in virtù della polizza n° 71 AL
37995, stipulata in data 24/02/2006, avente ad oggetto la garanzia per responsabilità civile derivante dallo svolgimento di attività professionale. La suddetta polizza, tuttavia
è stata stipulata come già detto nel 2006 ed è cessata nel 2014, e siccome conteneva la clausola claims made, la richiesta risarcitoria del 2020 è estranea alla copertura.
Per tutto quanto detto sopra ne deriva la totale responsabilità professionale dell'Avv. ex art. 1176, comma 2, c.c. e 1218 c.c. CP_1
In merito all'importo del danno cagionato, non appare assolutamente accoglibile l'importo richiesto nella misura di € 19.000,00, in quanto gli attori non hanno perso la titolarità dell'immobile bensì solo il possesso.
Peraltro non è stata versata in atti dagli attori alcuna stima del bene nè elementi che possono consentire di quantificare il danno in maniera concreta. Cosicchè il danno si determina in maniera forfettaria in €. 8.500,00
Le spese seguono la soccombenza e vengono quantificate come in dispositivo pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Caltagirone, definitivamente pronunciando sulla causa n.
1021/2020 R.G., così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda proposta dagli eredi di e, per l'effetto, Parte_1
condanna l'Avv. a pagare in favore degli attori la somma di € 8.500,00, CP_1
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo per le ragioni sopra esposte
2. Rigetta la domanda proposta nei confronti dell'Avv. ; Controparte_2
3. Rigetta la domanda di manleva proposta nei confronti della Controparte_3
[...]
4. Condanna l'Avv. alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori, CP_1
che si liquidano, ai sensi del D.M. n. 55/2014, in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
5. Compensa integralmente le spese tra tutte le alter parti.
Caltagirone, il 19/09/2025
Il GIUDICE
dott. Antonella Flora Domicoli
pagina 6 di 6