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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2658 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4529/2022, avverso la sentenza n. 973/2022, pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere il 21/03/2022, pendente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Telesino (BN), il 01/03/1953 e residente in [...], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Mario Iacone (C.F.: ) e CodiceFiscale_2
dall'Avv. Caterina Gatta (C.F.: , unitamente ai CodiceFiscale_3
quali elettivamente domicilia presso il loro studio in Caserta, al
Passaggio Pio IX n. 17, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
APPELLANTE
E Controparte_1
(P.IVA , in persona del Presidente del
[...] P.IVA_1
C.d.A. e legale rappresentante pro tempore, dott. Controparte_2
con sede legale in Casagiove (CE), alla via XXV Aprile, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Mariarosaria Menditto, ( ; C.F._4
APPELLATA
Oggetto: pagamento compenso per prestazione d'opera professionale.
Conclusioni: nelle note scritte ex art. 127 ter depositate in data
22.1.2025, l'appellante si riportava alle conclusioni rese nell'atto d'appello, scritto con il quale aveva chiesto: “1. Accogliere il presente appello e, a parziale riforma della sentenza impugnata e salva la cifra di
€ 16.000 oltre accessori oltre quanto ivi statuito, nonché previo rigetto delle domande della appellata, parzialmente riformare la sentenza di primo grado accertando e dichiarando il diritto del Dott. Parte_1
ad ottenere il pagamento della somma residua di € 208.451,04 al
[...]
lordo della ritenuta di acconto nella percentuale di legge;
2. Per l'effetto di quanto sopra, condannare la società appellata
[...]
al pagamento della somma residua di € Controparte_1
208.451,04 al lordo della ritenuta di acconto nella percentuale di legge, oltre interessi legali a far data dalla maturazione di ogni singolo credito
e fino all'effettivo soddisfo oltre rivalutazione;
3. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre IVA e CPA del presente grado di giudizio nonché del giudizio di primo grado con refusione di quanto eventualmente già
pag. 2/30 versato, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari”;
l' Controparte_1
nelle note depositate in data 20.01.2025 ex art. 127 ter
[...]
c.p.c., così concludeva: “Dichiarata l'improcedibilità del primo motivo di appello, atteso che parte appellante non ha reiterato la richiesta nella fase decisionale del primo grado di giudizio, rigettare l'impugnativa proposta dall'appellante con conseguente conferma della sentenza n.
973/2022 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel procedimento iscritto al n. 3435/2016 R.G., perché destituita di ogni fondamento come ampiamente esposto in atti Con vittoria di spese e competenze legali, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 22.4.2016, Parte_1
agiva, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
[...]
Sezione Lavoro, nei confronti dell' Controparte_1
, esponendo che: - aveva svolto il ruolo di direttore tecnico,
[...]
quale biologo, presso il Laboratorio Generale di base con specializzazione in microbiologia e sieroimmunologia con sede in
Casagiove, giusta autorizzazione sindacale n. 2 del 14.10.1987 del
Comune di Casagiove;
- in data 14.10.1987 stipulava con l'
[...]
, poi divenuto Controparte_3 [...]
un contratto di Controparte_4
consulenza intellettuale avente ad oggetto l'espletamento dell'attività
pag. 3/30 di Direttore Tecnico del laboratorio di analisi cliniche dal giorno
14.10.1987; - detta attività, come previsto dal contratto, si svolgeva
“senza vincoli di orario o di subordinazione, in raccordo con le esigenze dell'utenza dell'istituto e con le norme contenute nella convenzione stipulata con la Regione Campania”; la prestazione lavorativa era svolta presso l'istituto nella sede di Casagiove alla Via Castiello n. 4; l'impegno del dott. veniva qualificato in 15 ore settimanali salvo Parte_1
eventuali modifiche disposte dallo stesso dottore, purché compatibili con le esigenze del servizio e, comunque, avvalendosi dei presidi esistenti;
- il contratto prevedeva un onorario annuo di Lire
20.000.000,00 al netto degli oneri fiscali, fino a nuovo accordo;
inoltre, il contratto disciplinava sia la revoca dell'incarico da parte dell'istituto, sia la rinuncia da parte del Dott. ; - con successivo accordo Parte_1
del 27.12.1991 le parti stabilivano la modifica del precedente contratto del 14.10.1987 soltanto relativamente alla determinazione dell'onorario, il quale veniva fissato in Lire 25.000.000, al netto degli oneri fiscali, a far data dal 01.01.1992 e fino a nuovo accordo;
- in data
23.12.1996 interveniva un nuovo accordo con il quale veniva determinato l'onorario di Lire 32.000.000 annui a far data dal
01.01.1997 sempre al netto degli oneri fiscali;
- in data 20.12.1999 con altro accordo le parti fissavano l'onorario in Lire 48.500.000 al netto degli oneri fiscali a far data dal 01.01.2000; - come comprovato da attestazione rilasciata dal Comune di Casagiove in data 19.03.2008, esso istante aveva ricoperto la carica di Direttore tecnico biologo, dal
14.10.1987 al 31.12.2005, presso il convenuto laboratorio;
- nonostante il corretto svolgimento della prestazione lavorativa,
pag. 4/30 l'istituto per la cura del diabete era inadempiente avendo corrisposto solo parzialmente il compenso previsto per gli anni dal 1987 al 2000 e dal 2002 al 2005; - con lettere di messa in mora del 04.01.2008, del
28.10.2010 e del 22.07.2013, aveva invano sollecitato l'istituto al pagamento delle spettanze per l'attività svolta;
- da un estratto delle scritture contabili dell'istituto, relativo all'anno 2005, ad esso rilasciato, risultava che egli era stato incluso tra i creditori, dell'istituto evocato in giudizio, per l'importo di € 184.049,89; il suo credito traeva origine dalla mancata corresponsione delle seguenti somme: €
2.582,25 per l'anno 1987; € 10.329,14 per l'anno 1988; € 10.329,14 per l'anno 1990; € 10.329,14 per l'anno 1991; € 12.911,14 per l'anno
1992; € 12.911,14 per l'anno 1993; € 12.911,14 per l'anno 1994 €
12.911,14 per l'anno 1995; € 12.911,14 per l'anno 1996; € 16.526,62 per l'anno 1997; € 16.526,62 per l'anno 1998; € 16.526,62 per l'anno
1999; € 2.327,54 per l'anno 2000; € 12.000,00 per l'anno 2002; €
12.088,58 per l'anno 2003; € 20.000,00 per l'anno 2004; € 20.000,00 per l'anno 2005 per un totale di € 224.451,04 al lordo della ritenuta d'acconto di € 44. 890,21.
Sulla scorta di tali allegazioni, chiedeva al Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di “emettere ordinanza di ingiunzione ai sensi e per gli effetti degli artt. 186 bis ed in ogni caso 186 ter per quanto esposto in atto;
2. Emettere ordinanza di pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 quater cpc;
3. Accertare e dichiarare il diritto del Dott. ad ottenere il pagamento di € 184.049,86 oltre Parte_1
oneri fiscali e cassa professionale oltre interessi legali a far data dalla
pag. 5/30 maturazione di ogni singolo credito e fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari.
4. In via istruttoria chiedeva ammettersi prova per testi con i sigg.ri e il Dott. Controparte_5 Persona_1
nonché l'interrogatorio formale del legale rapp.te della società convenuta Dott. ”. Controparte_2
La causa, iscritta a ruolo, veniva trasmessa dalla sezione lavoro alla sezione civile del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e, con provvedimento del 28 aprile 2016, il G.I., ritenuto di qualificare la domanda come ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., così disponeva: “fissa per la comparizione delle parti, dinanzi a sé, l'udienza del 3 ottobre 2016, ore 9.00. Dispone che il ricorso ed il presente decreto siano notificati a cura del ricorrente alla controparte entro il 29 luglio
2016. Dispone che la parte resistente si costituisca in giudizio mediante deposito di memoria ed eventuale documentazione entro il 27 settembre
2016”.
Peraltro, alla prima udienza, il Giudice, ritenuto che la notificazione si fosse perfezionata dopo il termine assegnato alla parte e considerato che il convenuto non si era costituito, fissava un termine per la rinotifica.
Accogliendo l'istanza del ricorrente, il Giudice, successivamente, revocava l'ordinanza del 3.10.2016, che aveva ordinato la rinnovazione della notifica, e fissava l'udienza dell'1.2.2018 per la discussione della causa.
pag. 6/30 Nondimeno, alla citata udienza dell'1.2.2018, il G.I. titolare del fascicolo, così provvedeva: “.. verificata la notifica effettuata a controparte;
rilevato che nel decreto di fissazione udienza è stato fissato al 29.7.2016 il termine per la notifica a controparte;
ritenuto che
, in caso di ricorso, non assuma rilevanza il momento dell'invio della notifica, ma la sua ricezione da parte del destinatario, dovendo, invero, perfezionarsi la notifica, per la parte destinataria, entro il termine indicato dal
Giudice, stante, in caso contrario, la violazione del termini a difesa per la controparte;
rilevato che nel caso di specie, la parte resistente ha ricevuto la notifica in data 1.8.2016 e quindi oltre il termine concesso;
ritenuto, pertanto, di dover rinnovare la notifica alla parte resistente per violazione del termini a difesa concessi alla controparte;
dispone revocarsi la precedente ordinanza emessa dal GOT in data 29.4.2017 e rinvia la causa all'udienza del 18 giugno 2018 assegnando a parte ricorrente, termini fino al 7 maggio 2018 per la notifica a controparte che dovrà costituirsi entro l'8 giugno 2018”.
Effettuata la nuova notifica, con comparsa depositata il 6.6.2018,
l' Controparte_1
nel costituirsi tempestivamente in giudizio, eccepiva la
[...]
prescrizione del credito, assumendo che, a fronte della conclusione dell'attività lavorativa al più tardi nel 2003, anno in cui lo stesso
[...]
era divenuto amministratore della società, seppur in via di fatto, Pt_1
sicché lo stesso successivamente a tale data non poteva svolgere alcuna attività lavorativa, l'unica lettera di messa in mora era stata notificata alla società in data 22.07.2013. Pertanto, la società
pag. 7/30 convenuta così concludeva: “1) In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni diritto inerente la domanda del dott. 2) nel merito, rigettare la domanda di parte Persona_2
attrice, perché priva di ogni fondamento giuridico;
3) con vittoria di spese, e compensi come per legge, con distrazione”.
Quindi, ammesse ed espletate le prove orali articolate dal ricorrente, mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta ed audizione di un teste, all'esito del giudizio, l'adito
Tribunale pronunciava la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così provvedeva: “- In parziale accoglimento della domanda, accertato il diritto di ad ottenere il pagamento delle prestazioni Persona_2
professionali rese in favore dell Controparte_4
- Condanna l'
[...] [...]
in persona del Controparte_4
legale rap.te pro tempore al pagamento in favore di Parte_1
della somma di € 16.000,00 oltre accessori, come per legge se dovuti, ed interessi legali a far data dal 28.10.2010 e fino all'effettivo soddisfo.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite”.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, non notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve, interponeva Parte_1
appello, con atto tempestivamente notificato in data 21.10.2022, nel rispetto del termine semestrale ex art. 327 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, con il quale, censurandola pag. 8/30 per le ragioni appresso specificamente esaminate, concludeva nei termini dinanzi trascritti.
L' Controparte_1
costituendosi, resisteva all'avverso gravame,
[...]
eccependone l'inammissibilità e, nel merito, contestandone la fondatezza.
Con ordinanza del 27.1.2023, emessa all'esito della prima udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
24.1.2025, anch'essa sostituita dal deposito di note scritte ai sensi della medesima norma.
Quindi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa, con ordinanza del 20.2.2025, veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190, I comma c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
Depositate da entrambe le parti le conclusionali e le repliche, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere riteneva che Parte_1
avesse dimostrato il titolo del credito azionato in giudizio
[...]
mediante la produzione degli accordi stipulati con la società convenuta, contenenti la descrizione dell'attività da espletarsi e la misura del corrispettivo, nonché mediante il deposito delle scritture pag. 9/30 contabili della medesima società, nelle quali, alla voce “fornitori”, era annotato il credito da esso vantato per l'importo di euro 184.049,86.
Tanto premesso, tuttavia, il Giudice accoglieva in parte l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla resistente, rilevando che il credito maturato antecedentemente al 28.10.2005 fosse estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 2948 c.c..
Al riguardo, osservava, infatti, che, dovendosi applicare la prescrizione quinquennale, il primo atto interruttivo era rappresentato dalla raccomandata del 28.10.2010.
Ed invero, il Giudice evidenziava che la lettera di messa in mora del
4.1.2008, pure depositata dal ricorrente, non poteva valere come valido atto interruttivo della prescrizione, essendo stata consegnata a mani di , cugina di segretaria Controparte_5 Parte_1
amministrativa, di cui non risultava l'incarico alla ricezione degli atti, e risultando la stessa priva di data certa “atteso che la consegna risulta avvenuta senza il passaggio di Ufficiale giudiziario, difettando così in atti una relata munita di valore fidefacente”.
§ 4.
Con i primi due motivi d'appello, nell'impugnare la Parte_1
sentenza, lamentava che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva esaminato l'eccezione di prescrizione, sollevata dall'
[...]
senza pronunciarsi sulla questione Controparte_6
della tardiva costituzione in giudizio della parte resistente.
pag. 10/30 Al riguardo, l'istante deduceva che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare la tardiva costituzione dell' odierno appellato, CP_1
essendo la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza stata effettuata entro il 29.7.2016, data indicata dal
Giudice, e considerato che, sebbene la notifica si fosse perfezionata il primo agosto 2016, l' resistente aveva comunque beneficiato CP_1
del termine previsto dalla legge per costituirsi.
L'appellante deduceva che se all'atto introduttivo del giudizio di primo grado fossero state applicate le norme previste dal codice di rito per la fase introduttiva del giudizio ordinario “la mancata specificazione della espressa libertà del termine e la disciplina legale vigente qualificherebbero il termine del 29.7.2016 come termine utile per la notifica indipendentemente dalla ricezione entro tale data” dell'atto da parte del convenuto, mentre “se, paradossalmente, fosse inteso come ricorso, allo stesso modo sarebbe rispettato il termine “libero” in quanto
l'unico limite previsto per legge (art. 415 comma 5 cpc) sarebbe quello di trenta giorni tra notifica ed udienza, ed anche questo esattamente rispettato”.
L'istante sosteneva che, siccome il ricorso introduttivo risultava correttamente notificato, il Tribunale aveva errato nel disporre la rinnovazione della notifica, in quanto in questo modo aveva consentito alla convenuta, rimasta inizialmente contumace, di poter fruire di un nuovo termine a difesa, per poter sollevare l'eccezione di prescrizione, dalla quale, invece, la stessa parte, rimasta inizialmente contumace, era decaduta.
pag. 11/30 § 5.
I motivi sono infondati, dovendosi ritenere che, del tutto correttamente, il G.I., con l'ordinanza emessa all'udienza dell'1.2.2018, verificato il mancato rispetto del termine a comparire fissato con il precedente provvedimento del 28.4.2016, ordinava al la Parte_1
rinnovazione della notifica.
Sul punto è sufficiente osservare che, a seguito del deposito del ricorso, nel quale la domanda era stata dall'istante erroneamente indirizzata alla sezione lavoro, il fascicolo veniva rimesso alla competente sezione civile, la quale, con il sopra riportato provvedimento del 28.4.2016, correttamente qualificava il ricorso come proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e, nel fissare per la comparizione delle parti l'udienza del
3 ottobre 2016, assegnava al ricorrente termine per la notifica del ricorso e del medesimo provvedimento entro il 29 luglio 2016, assegnando al convenuto, termine per la relativa costituzione, fino al
27 settembre 2016.
Orbene, dalla documentazione in atti e dalle stesse difese dell'appellante, emerge pacificamente che la notifica del ricorso e del decreto del G.I., appena menzionato, pur essendo stata spedita dall'istante a mezzo posta in data 29.7.2016, si perfezionava solo il successivo 1° agosto 2016, allorquando il plico giungeva presso il domicilio dell'odierna appellata (cfr. avviso di ricevimento della raccomandata spedita dal allegata alla produzione Parte_1
telematica dell'odierno appellante).
pag. 12/30 Quindi, dovendosi applicare, nella specie, la sospensione feriale dei termini, il termine di 30 giorni, che, a norma dell'art. 702 bis co. 3 c.p.c., nella formulazione ratione temporis vigente, deve intercorrere tra la notifica del ricorso e la data fissata per la costituzione del convenuto, non risultava osservato. Infatti, considerato che il termine per la costituzione del convenuto era stato fissato dal Giudice fino al 27 settembre 2016, la notifica avrebbe dovuto perfezionarsi al più tardi il
28.7.2016.
Né, del resto, è in contrario dirimente che sia stato lo stesso G.I., nel fissare l'udienza di comparizione e nello stabilire il termine per la costituzione del convenuto, a concedere un termine per la notifica (fino al 29.7.2016) che, come visto, in concreto non consentiva, in caso di notifica eseguita l'ultimo giorno utile, di rispettare il termine a difesa spettante per legge al convenuto.
Invero, il ricorrente, edotto del decreto emesso dal G.I. sin dal
29.4.2016 (cfr. comunicazione del provvedimento del 28.4.2016, risultante dal fascicolo d'ufficio telematico), avrebbe senz'altro potuto rispettare il termine di 30 giorni, previsto dall'art. 702 bis co. 3 c.p.c., effettuando la notifica con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine accordatogli dal Giudice.
D'altra parte, a prescindere dall'indicazione del Giudice, spettava pur sempre al ricorrente procedere in modo da assicurare il rispetto del termine di legge a comparire previsto, con disposizione chiaramente non derogabile, dall'art. 702 bis co. 3 c.p.c..
pag. 13/30 Né, del resto, vi è stata la lamentata omessa pronuncia, relativamente alla questione della dedotta tardività della costituzione in giudizio della resistente, atteso che l'ordine di rinotifica è stato disposto con la citata ordinanza dell'1.2.2018, ampiamente motivata, e che, con successiva ordinanza del 3.5.2018, il Giudice rigettava l'istanza, formulata dal ricorrente, di revoca e/o modifica dell'ordinanza dell'1.2.2018.
Discende da quanto osservato che, a giusta ragione, il G.I. abbia disposto la rinnovazione della notifica del ricorso, per omessa osservanza dei termini di legge a comparire (cfr. Cass. civ. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 5517 del 06/03/2017, secondo cui “Nel procedimento disciplinato dagli artt. 702-bis e ss. c.p.c., in caso di inosservanza dei requisiti afferenti tanto all'“editio actionis” che alla “vocatio in ius”, è applicabile, allorché il convenuto non si costituisca sanando il vizio rilevato, la regola della rinnovazione dell'atto introduttivo nullo ai sensi dell'art. 164 c.p.c. con l'assegnazione, da parte del giudice, di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notificazione”).
Ne consegue che, essendosi la resistente costituita in data 6.6.2018, nel rispetto del termine di costituzione dell'8 giugno 2018, ad essa accordato con l'ordinanza dell'1.2.2018, l'eccezione di prescrizione risulti essere stata ritualmente formulata.
§ 6.
pag. 14/30 Con il terzo motivo d'appello, censurava la Parte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva accolto parzialmente l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente.
L'appellante lamentava che il Tribunale aveva erroneamente applicato, al caso di specie, l'art. 2948, n. 4 c.c..
In primo luogo, il deduceva che, sebbene fosse di tanto Parte_1
onerato, l' convenuto non aveva, nel sollevare l'eccezione, CP_1
specificato quale prescrizione intendesse eccepire, sicché doveva considerarsi eccepita la prescrizione ordinaria decennale, non potendo trovare applicazione l'art. 2956 c.c. relativo alla prescrizione presuntiva di tre anni per i compensi dei professionisti. Infatti, osservava l'appellante, la prescrizione di cui all'art. 2956 c.c. non era applicabile al caso di specie in quanto la norma de qua riguardava i casi nei quali, essendosi al cospetto di un incarico orale, vigeva l'uso di pagare immediatamente il professionista, mentre, nella fattispecie in esame, l'incarico era stato conferito per iscritto.
L'istante soggiungeva, inoltre, che il Giudice di prime cure aveva erroneamente considerato il credito vantato da esso appellante non in modo unitario, ma frazionato in singole annualità. Tuttavia, così procedendo, il Tribunale non aveva considerato che il riferimento al termine annuale, contenuto nei singoli contratti intercorsi tra le parti, non permetteva di elidere la natura unitaria del rapporto. Infatti, pur trattandosi di un compenso previsto per singole annualità, esso andava considerato in maniera unitaria, per tutta la durata dell'incarico, dal
1987 al 2005. La suddivisione per annualità, invero, lungi pag. 15/30 dall'individuare partitamente il dies a quo della prescrizione, si giustificava in forza dei successivi accordi intercorsi tra le parti, che avevano, progressivamente, incrementato il compenso annuo del dott.
rispetto all'accordo originario. Parte_1
Pertanto, secondo l'appellante, venendo in rilievo un contratto di prestazione di lavoro autonomo, di carattere unitario, il dies a quo della prescrizione coincideva con la cessazione del rapporto, avvenuta in data 31.12.2005, e, quindi, anche ad ammettere che fosse applicabile la prescrizione quinquennale, richiamata dal primo Giudice, la stessa non era maturata, essendo stata interrotta con la lettera di messa in mora del 28.10.2010.
§ 7.
Il motivo è infondato.
Errata si rivela, anzitutto, l'affermazione dell'appellante secondo cui
“dato il carattere dispositivo della prescrizione, esiste un vero e proprio onere di tipizzarla a carico della parte che intende avvalersene, sicché in assenza di specifica determinazione si considera invocata la prescrizione ordinaria decennale”.
In senso contrario, deve, infatti, rammentarsi il principio, affermato da un orientamento giurisprudenziale consolidato, a mente del quale
“Nell'ipotesi in cui la parte abbia eccepito la prescrizione decennale (alla quale è parificabile l'ipotesi in cui si sia limitata ad eccepire genericamente la prescrizione, dovendosi in tal caso ritenere che
l'eccezione si riferisca alla prescrizione ordinaria decennale, che
pag. 16/30 costituisce nel nostro ordinamento la regola generale), il giudice può ritenere invece che si sia verificata una prescrizione più breve, senza che ciò comporti una violazione del principio dispositivo, sia perché è suo compito la qualificazione giuridica dei fatti, sia perché l'allegazione del decorso del decennio implica l'allegazione di un termine più breve, salvo che si tratti di casi in cui la legge, stabilendo la prescrizione breve, abbia anche dettato particolari disposizioni per la sospensione o l'interruzione”
(cfr. Cass. civ. Sez. L, Sentenza n. 13898 del 11/12/1999; conf. ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 15631 del 27/07/2016: “L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non
è vincolato dalle allegazioni di parte”; Sez. L - , Ordinanza n. 30303 del
27/10/2021).
Ne segue che, nella specie, in cui la parte, costituendosi, aveva eccepito la prescrizione del credito, senza invocare la prescrizione presuntiva e senza nemmeno precisare quale termine dovesse applicarsi, correttamente il Giudice procedeva all'individuazione della norma applicabile in relazione alla natura del credito azionato in giudizio.
Ciò chiarito, deve escludersi che, come dedotto dall'appellante, alla fattispecie in esame debba applicarsi la prescrizione ordinaria decennale con decorrenza del termine dal 31.12.2005, data in cui il rapporto tra le parti cessava.
pag. 17/30 Invero, come si ricava dagli atti, l'odierno appellante, in data in data
14.10.1987, aveva stipulato, con la società convenuta, un contratto di prestazione d'opera intellettuale, avente ad oggetto l'espletamento dell'attività di Direttore Tecnico del laboratorio di analisi cliniche dal giorno 14 ottobre 1987.
Tale accordo, secondo la scrittura privata conclusa in data 14.10.1987, prevedeva il pagamento, quale corrispettivo dell'attività professionale svolta dal ricorrente, di un compenso annuo di lire 20.000.000, fino a nuovo accordo, pagabile, a richiesta del professionista, anche con acconti mensili.
Peraltro, è documentato in atti che, con successivi accordi del
27.12.1991, 23.12.1996, 20.12.1999 le parti, lasciando per il resto invariato l'accordo originario del 1987, abbiano progressivamente incrementato la misura del corrispettivo, portandola, da quella inizialmente convenuta, a quella, da ultimo, di lire 48.500.000 annue.
Ne segue che la disciplina pattizia del rapporto debba essere rinvenuta nell'accordo del 1987 che, come già rilevato, prevedeva un corrispettivo annuo, eventualmente pagabile con cadenza mensile, una durata a tempo indeterminato, salvo recesso esercitabile liberamente da entrambe le parti (con obbligo di un preavviso minimo di 30 giorni per il ), e rinviava, per il resto, agli artt. 2330 e seguenti del Parte_1
codice civile.
Tanto premesso, occorre, in diritto, osservare che, per consolidata giurisprudenza della S.C., “per individuare il termine di prescrizione
pag. 18/30 applicabile occorre avere riguardo alla prestazione concretamente dedotta in giudizio”. In particolare, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ, si applica “a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi sempre che si tratti di prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che pertanto divengono esigibili solo alle scadenze convenute, venendo a rappresentare i corrispettivi della prestazione resa, per i periodi a cui i singoli pagamenti si riferiscono. In questi casi, si giustifica l'applicazione della prescrizione abbreviata di cui alle citate norme, sia perché la continuità del rapporto richiede e consente che si accerti in tempi relativamente brevi l'avvenuta esecuzione delle singole prestazioni;
sia perché l'eventuale prescrizione di una singola prestazione non pregiudica il diritto all'adempimento delle rimanenti, per le quali la prescrizione non sia compiuta. Qualora, per contro, il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, nel senso che esso consista in una prestazione unitaria, che la parte è tenuta ad eseguire per intero, pur se l'esecuzione possa essere frazionata nel tempo (si pensi al prezzo della compravendita, eventualmente pagabile a rate;
alla restituzione in più soluzioni della somma mutuata, ecc.), il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali ed in particolare alle azioni di adempimento o di responsabilità” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 2086 del 2008; conf. ex multis, Sez. 1, Ordinanza n. 28060 del 2023 Sez. 3, Ordinanza n. 4765 del 2024).
pag. 19/30 Nel caso di specie, l'applicazione della prescrizione quinquennale, di cui alla menzionata norma, discende dalla stessa previsione contrattuale, dinanzi richiamata, che prevedeva il pagamento di un compenso professionale rapportato ad una prestazione con durata annuale. Ne segue che, decorso il singolo anno, il compenso diveniva esigibile e, quindi, il termine di prescrizione, ad esso relativo, iniziava a decorrere dalla fine di ogni singola annualità considerata.
In contrario, non rileva né la circostanza che, nella specie, si sia al cospetto di un rapporto unitario, né il fatto che, in linea di principio, come sostenuto dal ricorrente, secondo la giurisprudenza, "in tema di prescrizione, con riferimento al corrispettivo della prestazione d'opera, il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerarsi unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta e, pertanto, il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l'incarico commesso, e non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione”.
Tale ultimo principio, invero, non appare conferente rispetto al caso di specie, nel quale, per espresso accordo tra le parti, il compenso, relativo ad un'attività professionale destinata a protrarsi nel tempo sino al recesso di una delle parti, avrebbe dovuto pagarsi con cadenza annuale. Il riferimento espresso, contenuto nel contratto, al pagamento annuale del corrispettivo induce a ritenere corretta l'applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., trattandosi, come appare evidente, del compenso di una prestazione professionale non unitaria, ma, per volontà delle pag. 20/30 parti, frazionata nel tempo, ancorché riconducibile ad un rapporto negoziale unico.
Ne segue che, dovendosi fare applicazione, in relazione alle singole annualità, della prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c., il relativo dies a quo non possa essere collocato al 31.12.2015, data di definitiva cessazione del vincolo contrattuale, essendo tale assunto incompatibile con la premessa.
Correttamente, quindi, è stata affermata, salvo quanto appresso si dirà in relazione all'ultimo motivo di gravame, la prescrizione quinquennale del compenso relativo a tutti gli anni oggetto di domanda, ad eccezione di quelli per i quali la stessa era stata efficacemente interrotta dalle lettere di costituzione in mora del professionista.
Da ultimo, privo di pregio è il rilievo dell'appellante a mente del quale, supponendo che il Giudice avesse inteso qualificare il rapporto inter- partes come di lavoro, il dies a quo della prescrizione andrebbe pur sempre collocato alla cessazione del rapporto, ovvero a far data dal
31.12.2005.
L'assunto non è fondato, perché, sebbene il Giudice nell'individuare il termine di prescrizione applicabile abbia fatto riferimento ad un orientamento formatosi in relazione ai crediti da prestazioni di lavoro, distinguendo a seconda che si tratti di crediti da soddisfarsi da parte del datore di lavoro con continuità a scadenze periodiche, per i quali opera la prescrizione quinquennale, e tutti gli altri crediti, per il quale il pag. 21/30 termine è decennale, deve escludersi che la sentenza abbia qualificato il contratto come relativo ad un rapporto di lavoro subordinato.
A tale conclusione, invero, osta sia l'assenza di una qualificazione in tal senso contenuta nella pronuncia, sia l'espressa previsione, di cui al contratto del 14.10.1987, che negava l'operare di vincoli di orario e di subordinazione.
Deve, quindi, ritenersi che il riferimento ai crediti di lavoro sia stato operato dal Giudice al solo fine di attingere, dalla giurisprudenza formatasi in materia lavoristica, i principi applicabili al caso di specie, per certi versi analogo ad un rapporto di lavoro, in ragione della previsione negoziale, dinanzi richiamata, concernente il pagamento periodico con cadenza annuale del corrispettivo.
§ 8.
Con l'ultimo motivo, l'istante censurava la sentenza nella parte in cui il
Giudice di prime cure aveva escluso la rilevanza probatoria della lettera di messa in mora del 4.1.2008.
Al riguardo, osservava che la raccomandata a mani, “qualora venga controfirmata per ricevimento e tale sottoscrizione sia apposta anche su una copia da conservare a cura del mittente”, come sarebbe avvenuto nel caso di specie essendo la raccomandata stata firmata per ricevuta dalla segretaria amministrativa , aveva la stessa Controparte_5
efficacia interruttiva della prescrizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.
§ 9.
pag. 22/30 Il motivo è fondato.
Per dimostrare l'interruzione della prescrizione, il ricorrente aveva depositato, oltre alle lettere spedite con raccomandate del 28.10.2010
e del 22.7.2013, la cui ricezione era attestata dagli avvisi di ricevimento compilati dall'agente postale, anche una lettera di costituzione in mora, datata appunto 4.1.2008, che non era stata trasmessa alla controparte mediante servizio postale o consegnata tramite ufficiale giudiziario. In particolare, in base a tale documento, la prova della relativa consegna al destinatario dovrebbe trarsi dalla firma , apposta in Persona_3
calce alla locuzione “per ricevuta, 4.1.2008”.
Ciò posto, deve rilevarsi che, in primo grado, la resistente aveva contestato la valenza probatoria di tale documento, negando di esserne venuta in possesso e deducendo che “ , parente Controparte_5
dell'attore, nonché controparte in altro giudizio contro lo scrivente istituto, non era addetta alla ricezione degli atti, essendo autorizzati al ritiro degli stessi solo il Presidente p.t. o il dott. ”. Persona_4
Tanto premesso, la Corte rileva che, nell'esaminare la valenza probatoria del documento in questione, debba farsi applicazione del principio a mente del quale “Nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del
pag. 23/30 processo, come in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio” (cfr. Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n.
9507 del 06/04/2023).
Infatti, la lettera de qua, nella parte concernente la relativa ricezione ad opera del destinatario, è uno scritto proveniente da un terzo, tale essendo, appunto, la firmataria . Persona_3
Orbene, nell'ipotesi in esame, il documento del quale si discorre appare idoneo ad attestare la consegna della missiva alla società convenuta, tenuto conto del fatto che , la quale ha rivestito la Controparte_5
funzione di segretaria amministrativa della convenuta per 28 anni, dalla fine dell'83 sino al 2011, (cfr. deposizione dalla stessa resa, escussa quale teste in primo grado, all'udienza del 17.10.2019), firmava per ricezione anche l'avviso di ricevimento relativo alla lettera di costituzione in mora del 28.10.2010 (come sopra visto, valorizzata ai fini interruttivi della prescrizione, dal Giudice di primo grado).
Ne segue che, se la firma apposta dalla sul citato avviso di Parte_1
ricevimento è stata ritenuta, a giusta ragione, sufficiente per documentare la consegna della successiva messa in mora dell'ottobre
2010, non emergono ragioni convincenti per affermare il contrario rispetto alla precedente lettera del gennaio 2008, avuto riguardo, tra l'altro, all'evidente omogeneità dei segni grafici della scrittura che contraddistingue le sottoscrizioni in esame.
pag. 24/30 Peraltro, la contestazione, sollevata dalla convenuta e valorizzata dal
Giudice, inerente al fatto che la non fosse addetta alla Parte_1
ricezione degli atti, non appare convincente, non spiegandosi, in questa prospettiva, perché, allora, la lettera del 28.10.2010, pure consegnata alla stessa, sia stata ritenuta giunta a conoscenza della società.
Il ragionamento non convince, in particolare, dal momento che la convenuta, pur avendo in primo grado contestato in radice la qualifica di addetta al ritiro degli atti in capo alla , ha omesso di Parte_1
impugnare con querela di falso l'avviso di ricevimento della raccomandata del 28.10.2010, né ha, sul punto, spiegato appello incidentale.
Pertanto, dovendosi ritenere che la messa in mora del 4.1.2008 sia giunta in pari data nella sfera di conoscenza della debitrice, la prescrizione deve ritenersi efficacemente interrotta fino al 4.1.2003.
Ne discende che, in parziale riforma della gravata sentenza, siano dovuti i compensi relativi alle annualità 2003, 2004 e 2005
(quest'ultima, come visto, già riconosciuta dal Tribunale), operando la prescrizione rispetto alle annualità precedenti (in particolare, a partire da quella relativa al 2002, per la quale il quinquennio, decorrendo dal
31.12.2002, spirava il 31.12.2007).
Quindi, atteso che rispetto al citato triennio, secondo la (sul punto non contestata) allegazione del ricorrente sono dovuti i seguenti importi, €
12.088,58 per l'anno 2003; € 20.000,00 per l'anno 2004; € 20.000,00 per l'anno 2005, il totale spettante al ascende ad € Parte_1
pag. 25/30 52.088,58. Pertanto, detraendo la ritenuta di acconto del 20% (pari complessivamente, per l'importo in esame, ad € 10.417,71), il credito ammonta ad € 41.670,87. Su tale importo spettano, poi, se dovuti come per legge, Iva e Cassa previdenziale, nonché gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal 4.1.2008 ed al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dal 22.4.2016 al soddisfo.
Deve, poi, disattendersi la richiesta di rivalutazione del credito, contenuta nel petitum dell'atto di appello, sia perché non oggetto di domanda in primo grado, sia in quanto, quello in questione, è un credito di valuta, “soggetto al principio nominalistico, la cui rivalutazione monetaria non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, senza che possa trovare applicazione la disciplina dell'art. 429 c.p.c. Dalla mora conseguente all'inadempimento del cliente discende, quindi, la corresponsione degli interessi nella misura legale, salvo che l'avvocato creditore dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., il quale, può, peraltro, ritenersi esistente in via presuntiva, sempre che il creditore alleghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali” (cfr. Cass. civ. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 20547 del 30/07/2019; Sez. 2, Sentenza n. 1063 del
19/01/2005).
§ 10.
pag. 26/30 All'accoglimento dell'appello deve seguire una rinnovata regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio da operarsi in relazione all'esito complessivo della lite.
Avuto riguardo alla riconosciuta, ancorché parziale, fondatezza della domanda, le spese processuali del doppio grado di giudizio debbono seguire la soccombenza dell'odierna appellata.
La liquidazione delle spese processuali viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n.
19989 del 13/07/2021), con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, nel quale rientra il disputatum di entrambi i gradi (quello dell'appello pari alla differenza tra la maggiore somma riconosciuta in questa sede ed il credito riconosciuto dal Tribunale) e riconoscimento dei compensi tabellari minimi per tutte le fasi, stante l'accoglimento della domanda in misura sensibilmente inferiore al petitum, senza riconoscere, per il giudizio di appello, il rimborso del contributo unificato, di cui è documentato il mancato versamento ad opera dei distrattari (cfr. avviso di recupero in atti del 3.11.2022).
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari, avvocati Caterina Gatta e Mario
Iacone.
pag. 27/30
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna
[...]
a pagare, Controparte_1
in favore dell'appellante, l'importo di € 41.670,87, oltre, se dovuti come per legge, Iva e Cassa previdenziale, oltre gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal 4.1.2008 ed al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dal 22.4.2016 al soddisfo;
b) condanna Controparte_1
alla rifusione, in favore dell'appellante,
[...]
delle spese processuali che liquida, per il giudizio di primo grado, in € 525,00 per esborsi, € 3.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, per il giudizio di appello, in € 4.996,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Caterina Gatta e
Mario Iacone;
c) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 16/05/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 28/30 (Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'addetta all'UPP dott. Alessia Pasquariello)
pag. 29/30 pag. 30/30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4529/2022, avverso la sentenza n. 973/2022, pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere il 21/03/2022, pendente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Telesino (BN), il 01/03/1953 e residente in [...], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Mario Iacone (C.F.: ) e CodiceFiscale_2
dall'Avv. Caterina Gatta (C.F.: , unitamente ai CodiceFiscale_3
quali elettivamente domicilia presso il loro studio in Caserta, al
Passaggio Pio IX n. 17, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
APPELLANTE
E Controparte_1
(P.IVA , in persona del Presidente del
[...] P.IVA_1
C.d.A. e legale rappresentante pro tempore, dott. Controparte_2
con sede legale in Casagiove (CE), alla via XXV Aprile, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Mariarosaria Menditto, ( ; C.F._4
APPELLATA
Oggetto: pagamento compenso per prestazione d'opera professionale.
Conclusioni: nelle note scritte ex art. 127 ter depositate in data
22.1.2025, l'appellante si riportava alle conclusioni rese nell'atto d'appello, scritto con il quale aveva chiesto: “1. Accogliere il presente appello e, a parziale riforma della sentenza impugnata e salva la cifra di
€ 16.000 oltre accessori oltre quanto ivi statuito, nonché previo rigetto delle domande della appellata, parzialmente riformare la sentenza di primo grado accertando e dichiarando il diritto del Dott. Parte_1
ad ottenere il pagamento della somma residua di € 208.451,04 al
[...]
lordo della ritenuta di acconto nella percentuale di legge;
2. Per l'effetto di quanto sopra, condannare la società appellata
[...]
al pagamento della somma residua di € Controparte_1
208.451,04 al lordo della ritenuta di acconto nella percentuale di legge, oltre interessi legali a far data dalla maturazione di ogni singolo credito
e fino all'effettivo soddisfo oltre rivalutazione;
3. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre IVA e CPA del presente grado di giudizio nonché del giudizio di primo grado con refusione di quanto eventualmente già
pag. 2/30 versato, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari”;
l' Controparte_1
nelle note depositate in data 20.01.2025 ex art. 127 ter
[...]
c.p.c., così concludeva: “Dichiarata l'improcedibilità del primo motivo di appello, atteso che parte appellante non ha reiterato la richiesta nella fase decisionale del primo grado di giudizio, rigettare l'impugnativa proposta dall'appellante con conseguente conferma della sentenza n.
973/2022 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel procedimento iscritto al n. 3435/2016 R.G., perché destituita di ogni fondamento come ampiamente esposto in atti Con vittoria di spese e competenze legali, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 22.4.2016, Parte_1
agiva, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
[...]
Sezione Lavoro, nei confronti dell' Controparte_1
, esponendo che: - aveva svolto il ruolo di direttore tecnico,
[...]
quale biologo, presso il Laboratorio Generale di base con specializzazione in microbiologia e sieroimmunologia con sede in
Casagiove, giusta autorizzazione sindacale n. 2 del 14.10.1987 del
Comune di Casagiove;
- in data 14.10.1987 stipulava con l'
[...]
, poi divenuto Controparte_3 [...]
un contratto di Controparte_4
consulenza intellettuale avente ad oggetto l'espletamento dell'attività
pag. 3/30 di Direttore Tecnico del laboratorio di analisi cliniche dal giorno
14.10.1987; - detta attività, come previsto dal contratto, si svolgeva
“senza vincoli di orario o di subordinazione, in raccordo con le esigenze dell'utenza dell'istituto e con le norme contenute nella convenzione stipulata con la Regione Campania”; la prestazione lavorativa era svolta presso l'istituto nella sede di Casagiove alla Via Castiello n. 4; l'impegno del dott. veniva qualificato in 15 ore settimanali salvo Parte_1
eventuali modifiche disposte dallo stesso dottore, purché compatibili con le esigenze del servizio e, comunque, avvalendosi dei presidi esistenti;
- il contratto prevedeva un onorario annuo di Lire
20.000.000,00 al netto degli oneri fiscali, fino a nuovo accordo;
inoltre, il contratto disciplinava sia la revoca dell'incarico da parte dell'istituto, sia la rinuncia da parte del Dott. ; - con successivo accordo Parte_1
del 27.12.1991 le parti stabilivano la modifica del precedente contratto del 14.10.1987 soltanto relativamente alla determinazione dell'onorario, il quale veniva fissato in Lire 25.000.000, al netto degli oneri fiscali, a far data dal 01.01.1992 e fino a nuovo accordo;
- in data
23.12.1996 interveniva un nuovo accordo con il quale veniva determinato l'onorario di Lire 32.000.000 annui a far data dal
01.01.1997 sempre al netto degli oneri fiscali;
- in data 20.12.1999 con altro accordo le parti fissavano l'onorario in Lire 48.500.000 al netto degli oneri fiscali a far data dal 01.01.2000; - come comprovato da attestazione rilasciata dal Comune di Casagiove in data 19.03.2008, esso istante aveva ricoperto la carica di Direttore tecnico biologo, dal
14.10.1987 al 31.12.2005, presso il convenuto laboratorio;
- nonostante il corretto svolgimento della prestazione lavorativa,
pag. 4/30 l'istituto per la cura del diabete era inadempiente avendo corrisposto solo parzialmente il compenso previsto per gli anni dal 1987 al 2000 e dal 2002 al 2005; - con lettere di messa in mora del 04.01.2008, del
28.10.2010 e del 22.07.2013, aveva invano sollecitato l'istituto al pagamento delle spettanze per l'attività svolta;
- da un estratto delle scritture contabili dell'istituto, relativo all'anno 2005, ad esso rilasciato, risultava che egli era stato incluso tra i creditori, dell'istituto evocato in giudizio, per l'importo di € 184.049,89; il suo credito traeva origine dalla mancata corresponsione delle seguenti somme: €
2.582,25 per l'anno 1987; € 10.329,14 per l'anno 1988; € 10.329,14 per l'anno 1990; € 10.329,14 per l'anno 1991; € 12.911,14 per l'anno
1992; € 12.911,14 per l'anno 1993; € 12.911,14 per l'anno 1994 €
12.911,14 per l'anno 1995; € 12.911,14 per l'anno 1996; € 16.526,62 per l'anno 1997; € 16.526,62 per l'anno 1998; € 16.526,62 per l'anno
1999; € 2.327,54 per l'anno 2000; € 12.000,00 per l'anno 2002; €
12.088,58 per l'anno 2003; € 20.000,00 per l'anno 2004; € 20.000,00 per l'anno 2005 per un totale di € 224.451,04 al lordo della ritenuta d'acconto di € 44. 890,21.
Sulla scorta di tali allegazioni, chiedeva al Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di “emettere ordinanza di ingiunzione ai sensi e per gli effetti degli artt. 186 bis ed in ogni caso 186 ter per quanto esposto in atto;
2. Emettere ordinanza di pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 quater cpc;
3. Accertare e dichiarare il diritto del Dott. ad ottenere il pagamento di € 184.049,86 oltre Parte_1
oneri fiscali e cassa professionale oltre interessi legali a far data dalla
pag. 5/30 maturazione di ogni singolo credito e fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari.
4. In via istruttoria chiedeva ammettersi prova per testi con i sigg.ri e il Dott. Controparte_5 Persona_1
nonché l'interrogatorio formale del legale rapp.te della società convenuta Dott. ”. Controparte_2
La causa, iscritta a ruolo, veniva trasmessa dalla sezione lavoro alla sezione civile del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e, con provvedimento del 28 aprile 2016, il G.I., ritenuto di qualificare la domanda come ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., così disponeva: “fissa per la comparizione delle parti, dinanzi a sé, l'udienza del 3 ottobre 2016, ore 9.00. Dispone che il ricorso ed il presente decreto siano notificati a cura del ricorrente alla controparte entro il 29 luglio
2016. Dispone che la parte resistente si costituisca in giudizio mediante deposito di memoria ed eventuale documentazione entro il 27 settembre
2016”.
Peraltro, alla prima udienza, il Giudice, ritenuto che la notificazione si fosse perfezionata dopo il termine assegnato alla parte e considerato che il convenuto non si era costituito, fissava un termine per la rinotifica.
Accogliendo l'istanza del ricorrente, il Giudice, successivamente, revocava l'ordinanza del 3.10.2016, che aveva ordinato la rinnovazione della notifica, e fissava l'udienza dell'1.2.2018 per la discussione della causa.
pag. 6/30 Nondimeno, alla citata udienza dell'1.2.2018, il G.I. titolare del fascicolo, così provvedeva: “.. verificata la notifica effettuata a controparte;
rilevato che nel decreto di fissazione udienza è stato fissato al 29.7.2016 il termine per la notifica a controparte;
ritenuto che
, in caso di ricorso, non assuma rilevanza il momento dell'invio della notifica, ma la sua ricezione da parte del destinatario, dovendo, invero, perfezionarsi la notifica, per la parte destinataria, entro il termine indicato dal
Giudice, stante, in caso contrario, la violazione del termini a difesa per la controparte;
rilevato che nel caso di specie, la parte resistente ha ricevuto la notifica in data 1.8.2016 e quindi oltre il termine concesso;
ritenuto, pertanto, di dover rinnovare la notifica alla parte resistente per violazione del termini a difesa concessi alla controparte;
dispone revocarsi la precedente ordinanza emessa dal GOT in data 29.4.2017 e rinvia la causa all'udienza del 18 giugno 2018 assegnando a parte ricorrente, termini fino al 7 maggio 2018 per la notifica a controparte che dovrà costituirsi entro l'8 giugno 2018”.
Effettuata la nuova notifica, con comparsa depositata il 6.6.2018,
l' Controparte_1
nel costituirsi tempestivamente in giudizio, eccepiva la
[...]
prescrizione del credito, assumendo che, a fronte della conclusione dell'attività lavorativa al più tardi nel 2003, anno in cui lo stesso
[...]
era divenuto amministratore della società, seppur in via di fatto, Pt_1
sicché lo stesso successivamente a tale data non poteva svolgere alcuna attività lavorativa, l'unica lettera di messa in mora era stata notificata alla società in data 22.07.2013. Pertanto, la società
pag. 7/30 convenuta così concludeva: “1) In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni diritto inerente la domanda del dott. 2) nel merito, rigettare la domanda di parte Persona_2
attrice, perché priva di ogni fondamento giuridico;
3) con vittoria di spese, e compensi come per legge, con distrazione”.
Quindi, ammesse ed espletate le prove orali articolate dal ricorrente, mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta ed audizione di un teste, all'esito del giudizio, l'adito
Tribunale pronunciava la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così provvedeva: “- In parziale accoglimento della domanda, accertato il diritto di ad ottenere il pagamento delle prestazioni Persona_2
professionali rese in favore dell Controparte_4
- Condanna l'
[...] [...]
in persona del Controparte_4
legale rap.te pro tempore al pagamento in favore di Parte_1
della somma di € 16.000,00 oltre accessori, come per legge se dovuti, ed interessi legali a far data dal 28.10.2010 e fino all'effettivo soddisfo.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite”.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, non notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve, interponeva Parte_1
appello, con atto tempestivamente notificato in data 21.10.2022, nel rispetto del termine semestrale ex art. 327 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, con il quale, censurandola pag. 8/30 per le ragioni appresso specificamente esaminate, concludeva nei termini dinanzi trascritti.
L' Controparte_1
costituendosi, resisteva all'avverso gravame,
[...]
eccependone l'inammissibilità e, nel merito, contestandone la fondatezza.
Con ordinanza del 27.1.2023, emessa all'esito della prima udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
24.1.2025, anch'essa sostituita dal deposito di note scritte ai sensi della medesima norma.
Quindi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa, con ordinanza del 20.2.2025, veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190, I comma c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
Depositate da entrambe le parti le conclusionali e le repliche, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere riteneva che Parte_1
avesse dimostrato il titolo del credito azionato in giudizio
[...]
mediante la produzione degli accordi stipulati con la società convenuta, contenenti la descrizione dell'attività da espletarsi e la misura del corrispettivo, nonché mediante il deposito delle scritture pag. 9/30 contabili della medesima società, nelle quali, alla voce “fornitori”, era annotato il credito da esso vantato per l'importo di euro 184.049,86.
Tanto premesso, tuttavia, il Giudice accoglieva in parte l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla resistente, rilevando che il credito maturato antecedentemente al 28.10.2005 fosse estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 2948 c.c..
Al riguardo, osservava, infatti, che, dovendosi applicare la prescrizione quinquennale, il primo atto interruttivo era rappresentato dalla raccomandata del 28.10.2010.
Ed invero, il Giudice evidenziava che la lettera di messa in mora del
4.1.2008, pure depositata dal ricorrente, non poteva valere come valido atto interruttivo della prescrizione, essendo stata consegnata a mani di , cugina di segretaria Controparte_5 Parte_1
amministrativa, di cui non risultava l'incarico alla ricezione degli atti, e risultando la stessa priva di data certa “atteso che la consegna risulta avvenuta senza il passaggio di Ufficiale giudiziario, difettando così in atti una relata munita di valore fidefacente”.
§ 4.
Con i primi due motivi d'appello, nell'impugnare la Parte_1
sentenza, lamentava che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva esaminato l'eccezione di prescrizione, sollevata dall'
[...]
senza pronunciarsi sulla questione Controparte_6
della tardiva costituzione in giudizio della parte resistente.
pag. 10/30 Al riguardo, l'istante deduceva che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare la tardiva costituzione dell' odierno appellato, CP_1
essendo la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza stata effettuata entro il 29.7.2016, data indicata dal
Giudice, e considerato che, sebbene la notifica si fosse perfezionata il primo agosto 2016, l' resistente aveva comunque beneficiato CP_1
del termine previsto dalla legge per costituirsi.
L'appellante deduceva che se all'atto introduttivo del giudizio di primo grado fossero state applicate le norme previste dal codice di rito per la fase introduttiva del giudizio ordinario “la mancata specificazione della espressa libertà del termine e la disciplina legale vigente qualificherebbero il termine del 29.7.2016 come termine utile per la notifica indipendentemente dalla ricezione entro tale data” dell'atto da parte del convenuto, mentre “se, paradossalmente, fosse inteso come ricorso, allo stesso modo sarebbe rispettato il termine “libero” in quanto
l'unico limite previsto per legge (art. 415 comma 5 cpc) sarebbe quello di trenta giorni tra notifica ed udienza, ed anche questo esattamente rispettato”.
L'istante sosteneva che, siccome il ricorso introduttivo risultava correttamente notificato, il Tribunale aveva errato nel disporre la rinnovazione della notifica, in quanto in questo modo aveva consentito alla convenuta, rimasta inizialmente contumace, di poter fruire di un nuovo termine a difesa, per poter sollevare l'eccezione di prescrizione, dalla quale, invece, la stessa parte, rimasta inizialmente contumace, era decaduta.
pag. 11/30 § 5.
I motivi sono infondati, dovendosi ritenere che, del tutto correttamente, il G.I., con l'ordinanza emessa all'udienza dell'1.2.2018, verificato il mancato rispetto del termine a comparire fissato con il precedente provvedimento del 28.4.2016, ordinava al la Parte_1
rinnovazione della notifica.
Sul punto è sufficiente osservare che, a seguito del deposito del ricorso, nel quale la domanda era stata dall'istante erroneamente indirizzata alla sezione lavoro, il fascicolo veniva rimesso alla competente sezione civile, la quale, con il sopra riportato provvedimento del 28.4.2016, correttamente qualificava il ricorso come proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e, nel fissare per la comparizione delle parti l'udienza del
3 ottobre 2016, assegnava al ricorrente termine per la notifica del ricorso e del medesimo provvedimento entro il 29 luglio 2016, assegnando al convenuto, termine per la relativa costituzione, fino al
27 settembre 2016.
Orbene, dalla documentazione in atti e dalle stesse difese dell'appellante, emerge pacificamente che la notifica del ricorso e del decreto del G.I., appena menzionato, pur essendo stata spedita dall'istante a mezzo posta in data 29.7.2016, si perfezionava solo il successivo 1° agosto 2016, allorquando il plico giungeva presso il domicilio dell'odierna appellata (cfr. avviso di ricevimento della raccomandata spedita dal allegata alla produzione Parte_1
telematica dell'odierno appellante).
pag. 12/30 Quindi, dovendosi applicare, nella specie, la sospensione feriale dei termini, il termine di 30 giorni, che, a norma dell'art. 702 bis co. 3 c.p.c., nella formulazione ratione temporis vigente, deve intercorrere tra la notifica del ricorso e la data fissata per la costituzione del convenuto, non risultava osservato. Infatti, considerato che il termine per la costituzione del convenuto era stato fissato dal Giudice fino al 27 settembre 2016, la notifica avrebbe dovuto perfezionarsi al più tardi il
28.7.2016.
Né, del resto, è in contrario dirimente che sia stato lo stesso G.I., nel fissare l'udienza di comparizione e nello stabilire il termine per la costituzione del convenuto, a concedere un termine per la notifica (fino al 29.7.2016) che, come visto, in concreto non consentiva, in caso di notifica eseguita l'ultimo giorno utile, di rispettare il termine a difesa spettante per legge al convenuto.
Invero, il ricorrente, edotto del decreto emesso dal G.I. sin dal
29.4.2016 (cfr. comunicazione del provvedimento del 28.4.2016, risultante dal fascicolo d'ufficio telematico), avrebbe senz'altro potuto rispettare il termine di 30 giorni, previsto dall'art. 702 bis co. 3 c.p.c., effettuando la notifica con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine accordatogli dal Giudice.
D'altra parte, a prescindere dall'indicazione del Giudice, spettava pur sempre al ricorrente procedere in modo da assicurare il rispetto del termine di legge a comparire previsto, con disposizione chiaramente non derogabile, dall'art. 702 bis co. 3 c.p.c..
pag. 13/30 Né, del resto, vi è stata la lamentata omessa pronuncia, relativamente alla questione della dedotta tardività della costituzione in giudizio della resistente, atteso che l'ordine di rinotifica è stato disposto con la citata ordinanza dell'1.2.2018, ampiamente motivata, e che, con successiva ordinanza del 3.5.2018, il Giudice rigettava l'istanza, formulata dal ricorrente, di revoca e/o modifica dell'ordinanza dell'1.2.2018.
Discende da quanto osservato che, a giusta ragione, il G.I. abbia disposto la rinnovazione della notifica del ricorso, per omessa osservanza dei termini di legge a comparire (cfr. Cass. civ. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 5517 del 06/03/2017, secondo cui “Nel procedimento disciplinato dagli artt. 702-bis e ss. c.p.c., in caso di inosservanza dei requisiti afferenti tanto all'“editio actionis” che alla “vocatio in ius”, è applicabile, allorché il convenuto non si costituisca sanando il vizio rilevato, la regola della rinnovazione dell'atto introduttivo nullo ai sensi dell'art. 164 c.p.c. con l'assegnazione, da parte del giudice, di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notificazione”).
Ne consegue che, essendosi la resistente costituita in data 6.6.2018, nel rispetto del termine di costituzione dell'8 giugno 2018, ad essa accordato con l'ordinanza dell'1.2.2018, l'eccezione di prescrizione risulti essere stata ritualmente formulata.
§ 6.
pag. 14/30 Con il terzo motivo d'appello, censurava la Parte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva accolto parzialmente l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente.
L'appellante lamentava che il Tribunale aveva erroneamente applicato, al caso di specie, l'art. 2948, n. 4 c.c..
In primo luogo, il deduceva che, sebbene fosse di tanto Parte_1
onerato, l' convenuto non aveva, nel sollevare l'eccezione, CP_1
specificato quale prescrizione intendesse eccepire, sicché doveva considerarsi eccepita la prescrizione ordinaria decennale, non potendo trovare applicazione l'art. 2956 c.c. relativo alla prescrizione presuntiva di tre anni per i compensi dei professionisti. Infatti, osservava l'appellante, la prescrizione di cui all'art. 2956 c.c. non era applicabile al caso di specie in quanto la norma de qua riguardava i casi nei quali, essendosi al cospetto di un incarico orale, vigeva l'uso di pagare immediatamente il professionista, mentre, nella fattispecie in esame, l'incarico era stato conferito per iscritto.
L'istante soggiungeva, inoltre, che il Giudice di prime cure aveva erroneamente considerato il credito vantato da esso appellante non in modo unitario, ma frazionato in singole annualità. Tuttavia, così procedendo, il Tribunale non aveva considerato che il riferimento al termine annuale, contenuto nei singoli contratti intercorsi tra le parti, non permetteva di elidere la natura unitaria del rapporto. Infatti, pur trattandosi di un compenso previsto per singole annualità, esso andava considerato in maniera unitaria, per tutta la durata dell'incarico, dal
1987 al 2005. La suddivisione per annualità, invero, lungi pag. 15/30 dall'individuare partitamente il dies a quo della prescrizione, si giustificava in forza dei successivi accordi intercorsi tra le parti, che avevano, progressivamente, incrementato il compenso annuo del dott.
rispetto all'accordo originario. Parte_1
Pertanto, secondo l'appellante, venendo in rilievo un contratto di prestazione di lavoro autonomo, di carattere unitario, il dies a quo della prescrizione coincideva con la cessazione del rapporto, avvenuta in data 31.12.2005, e, quindi, anche ad ammettere che fosse applicabile la prescrizione quinquennale, richiamata dal primo Giudice, la stessa non era maturata, essendo stata interrotta con la lettera di messa in mora del 28.10.2010.
§ 7.
Il motivo è infondato.
Errata si rivela, anzitutto, l'affermazione dell'appellante secondo cui
“dato il carattere dispositivo della prescrizione, esiste un vero e proprio onere di tipizzarla a carico della parte che intende avvalersene, sicché in assenza di specifica determinazione si considera invocata la prescrizione ordinaria decennale”.
In senso contrario, deve, infatti, rammentarsi il principio, affermato da un orientamento giurisprudenziale consolidato, a mente del quale
“Nell'ipotesi in cui la parte abbia eccepito la prescrizione decennale (alla quale è parificabile l'ipotesi in cui si sia limitata ad eccepire genericamente la prescrizione, dovendosi in tal caso ritenere che
l'eccezione si riferisca alla prescrizione ordinaria decennale, che
pag. 16/30 costituisce nel nostro ordinamento la regola generale), il giudice può ritenere invece che si sia verificata una prescrizione più breve, senza che ciò comporti una violazione del principio dispositivo, sia perché è suo compito la qualificazione giuridica dei fatti, sia perché l'allegazione del decorso del decennio implica l'allegazione di un termine più breve, salvo che si tratti di casi in cui la legge, stabilendo la prescrizione breve, abbia anche dettato particolari disposizioni per la sospensione o l'interruzione”
(cfr. Cass. civ. Sez. L, Sentenza n. 13898 del 11/12/1999; conf. ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 15631 del 27/07/2016: “L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non
è vincolato dalle allegazioni di parte”; Sez. L - , Ordinanza n. 30303 del
27/10/2021).
Ne segue che, nella specie, in cui la parte, costituendosi, aveva eccepito la prescrizione del credito, senza invocare la prescrizione presuntiva e senza nemmeno precisare quale termine dovesse applicarsi, correttamente il Giudice procedeva all'individuazione della norma applicabile in relazione alla natura del credito azionato in giudizio.
Ciò chiarito, deve escludersi che, come dedotto dall'appellante, alla fattispecie in esame debba applicarsi la prescrizione ordinaria decennale con decorrenza del termine dal 31.12.2005, data in cui il rapporto tra le parti cessava.
pag. 17/30 Invero, come si ricava dagli atti, l'odierno appellante, in data in data
14.10.1987, aveva stipulato, con la società convenuta, un contratto di prestazione d'opera intellettuale, avente ad oggetto l'espletamento dell'attività di Direttore Tecnico del laboratorio di analisi cliniche dal giorno 14 ottobre 1987.
Tale accordo, secondo la scrittura privata conclusa in data 14.10.1987, prevedeva il pagamento, quale corrispettivo dell'attività professionale svolta dal ricorrente, di un compenso annuo di lire 20.000.000, fino a nuovo accordo, pagabile, a richiesta del professionista, anche con acconti mensili.
Peraltro, è documentato in atti che, con successivi accordi del
27.12.1991, 23.12.1996, 20.12.1999 le parti, lasciando per il resto invariato l'accordo originario del 1987, abbiano progressivamente incrementato la misura del corrispettivo, portandola, da quella inizialmente convenuta, a quella, da ultimo, di lire 48.500.000 annue.
Ne segue che la disciplina pattizia del rapporto debba essere rinvenuta nell'accordo del 1987 che, come già rilevato, prevedeva un corrispettivo annuo, eventualmente pagabile con cadenza mensile, una durata a tempo indeterminato, salvo recesso esercitabile liberamente da entrambe le parti (con obbligo di un preavviso minimo di 30 giorni per il ), e rinviava, per il resto, agli artt. 2330 e seguenti del Parte_1
codice civile.
Tanto premesso, occorre, in diritto, osservare che, per consolidata giurisprudenza della S.C., “per individuare il termine di prescrizione
pag. 18/30 applicabile occorre avere riguardo alla prestazione concretamente dedotta in giudizio”. In particolare, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ, si applica “a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi sempre che si tratti di prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che pertanto divengono esigibili solo alle scadenze convenute, venendo a rappresentare i corrispettivi della prestazione resa, per i periodi a cui i singoli pagamenti si riferiscono. In questi casi, si giustifica l'applicazione della prescrizione abbreviata di cui alle citate norme, sia perché la continuità del rapporto richiede e consente che si accerti in tempi relativamente brevi l'avvenuta esecuzione delle singole prestazioni;
sia perché l'eventuale prescrizione di una singola prestazione non pregiudica il diritto all'adempimento delle rimanenti, per le quali la prescrizione non sia compiuta. Qualora, per contro, il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, nel senso che esso consista in una prestazione unitaria, che la parte è tenuta ad eseguire per intero, pur se l'esecuzione possa essere frazionata nel tempo (si pensi al prezzo della compravendita, eventualmente pagabile a rate;
alla restituzione in più soluzioni della somma mutuata, ecc.), il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali ed in particolare alle azioni di adempimento o di responsabilità” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 2086 del 2008; conf. ex multis, Sez. 1, Ordinanza n. 28060 del 2023 Sez. 3, Ordinanza n. 4765 del 2024).
pag. 19/30 Nel caso di specie, l'applicazione della prescrizione quinquennale, di cui alla menzionata norma, discende dalla stessa previsione contrattuale, dinanzi richiamata, che prevedeva il pagamento di un compenso professionale rapportato ad una prestazione con durata annuale. Ne segue che, decorso il singolo anno, il compenso diveniva esigibile e, quindi, il termine di prescrizione, ad esso relativo, iniziava a decorrere dalla fine di ogni singola annualità considerata.
In contrario, non rileva né la circostanza che, nella specie, si sia al cospetto di un rapporto unitario, né il fatto che, in linea di principio, come sostenuto dal ricorrente, secondo la giurisprudenza, "in tema di prescrizione, con riferimento al corrispettivo della prestazione d'opera, il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerarsi unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta e, pertanto, il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l'incarico commesso, e non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione”.
Tale ultimo principio, invero, non appare conferente rispetto al caso di specie, nel quale, per espresso accordo tra le parti, il compenso, relativo ad un'attività professionale destinata a protrarsi nel tempo sino al recesso di una delle parti, avrebbe dovuto pagarsi con cadenza annuale. Il riferimento espresso, contenuto nel contratto, al pagamento annuale del corrispettivo induce a ritenere corretta l'applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., trattandosi, come appare evidente, del compenso di una prestazione professionale non unitaria, ma, per volontà delle pag. 20/30 parti, frazionata nel tempo, ancorché riconducibile ad un rapporto negoziale unico.
Ne segue che, dovendosi fare applicazione, in relazione alle singole annualità, della prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c., il relativo dies a quo non possa essere collocato al 31.12.2015, data di definitiva cessazione del vincolo contrattuale, essendo tale assunto incompatibile con la premessa.
Correttamente, quindi, è stata affermata, salvo quanto appresso si dirà in relazione all'ultimo motivo di gravame, la prescrizione quinquennale del compenso relativo a tutti gli anni oggetto di domanda, ad eccezione di quelli per i quali la stessa era stata efficacemente interrotta dalle lettere di costituzione in mora del professionista.
Da ultimo, privo di pregio è il rilievo dell'appellante a mente del quale, supponendo che il Giudice avesse inteso qualificare il rapporto inter- partes come di lavoro, il dies a quo della prescrizione andrebbe pur sempre collocato alla cessazione del rapporto, ovvero a far data dal
31.12.2005.
L'assunto non è fondato, perché, sebbene il Giudice nell'individuare il termine di prescrizione applicabile abbia fatto riferimento ad un orientamento formatosi in relazione ai crediti da prestazioni di lavoro, distinguendo a seconda che si tratti di crediti da soddisfarsi da parte del datore di lavoro con continuità a scadenze periodiche, per i quali opera la prescrizione quinquennale, e tutti gli altri crediti, per il quale il pag. 21/30 termine è decennale, deve escludersi che la sentenza abbia qualificato il contratto come relativo ad un rapporto di lavoro subordinato.
A tale conclusione, invero, osta sia l'assenza di una qualificazione in tal senso contenuta nella pronuncia, sia l'espressa previsione, di cui al contratto del 14.10.1987, che negava l'operare di vincoli di orario e di subordinazione.
Deve, quindi, ritenersi che il riferimento ai crediti di lavoro sia stato operato dal Giudice al solo fine di attingere, dalla giurisprudenza formatasi in materia lavoristica, i principi applicabili al caso di specie, per certi versi analogo ad un rapporto di lavoro, in ragione della previsione negoziale, dinanzi richiamata, concernente il pagamento periodico con cadenza annuale del corrispettivo.
§ 8.
Con l'ultimo motivo, l'istante censurava la sentenza nella parte in cui il
Giudice di prime cure aveva escluso la rilevanza probatoria della lettera di messa in mora del 4.1.2008.
Al riguardo, osservava che la raccomandata a mani, “qualora venga controfirmata per ricevimento e tale sottoscrizione sia apposta anche su una copia da conservare a cura del mittente”, come sarebbe avvenuto nel caso di specie essendo la raccomandata stata firmata per ricevuta dalla segretaria amministrativa , aveva la stessa Controparte_5
efficacia interruttiva della prescrizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.
§ 9.
pag. 22/30 Il motivo è fondato.
Per dimostrare l'interruzione della prescrizione, il ricorrente aveva depositato, oltre alle lettere spedite con raccomandate del 28.10.2010
e del 22.7.2013, la cui ricezione era attestata dagli avvisi di ricevimento compilati dall'agente postale, anche una lettera di costituzione in mora, datata appunto 4.1.2008, che non era stata trasmessa alla controparte mediante servizio postale o consegnata tramite ufficiale giudiziario. In particolare, in base a tale documento, la prova della relativa consegna al destinatario dovrebbe trarsi dalla firma , apposta in Persona_3
calce alla locuzione “per ricevuta, 4.1.2008”.
Ciò posto, deve rilevarsi che, in primo grado, la resistente aveva contestato la valenza probatoria di tale documento, negando di esserne venuta in possesso e deducendo che “ , parente Controparte_5
dell'attore, nonché controparte in altro giudizio contro lo scrivente istituto, non era addetta alla ricezione degli atti, essendo autorizzati al ritiro degli stessi solo il Presidente p.t. o il dott. ”. Persona_4
Tanto premesso, la Corte rileva che, nell'esaminare la valenza probatoria del documento in questione, debba farsi applicazione del principio a mente del quale “Nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del
pag. 23/30 processo, come in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio” (cfr. Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n.
9507 del 06/04/2023).
Infatti, la lettera de qua, nella parte concernente la relativa ricezione ad opera del destinatario, è uno scritto proveniente da un terzo, tale essendo, appunto, la firmataria . Persona_3
Orbene, nell'ipotesi in esame, il documento del quale si discorre appare idoneo ad attestare la consegna della missiva alla società convenuta, tenuto conto del fatto che , la quale ha rivestito la Controparte_5
funzione di segretaria amministrativa della convenuta per 28 anni, dalla fine dell'83 sino al 2011, (cfr. deposizione dalla stessa resa, escussa quale teste in primo grado, all'udienza del 17.10.2019), firmava per ricezione anche l'avviso di ricevimento relativo alla lettera di costituzione in mora del 28.10.2010 (come sopra visto, valorizzata ai fini interruttivi della prescrizione, dal Giudice di primo grado).
Ne segue che, se la firma apposta dalla sul citato avviso di Parte_1
ricevimento è stata ritenuta, a giusta ragione, sufficiente per documentare la consegna della successiva messa in mora dell'ottobre
2010, non emergono ragioni convincenti per affermare il contrario rispetto alla precedente lettera del gennaio 2008, avuto riguardo, tra l'altro, all'evidente omogeneità dei segni grafici della scrittura che contraddistingue le sottoscrizioni in esame.
pag. 24/30 Peraltro, la contestazione, sollevata dalla convenuta e valorizzata dal
Giudice, inerente al fatto che la non fosse addetta alla Parte_1
ricezione degli atti, non appare convincente, non spiegandosi, in questa prospettiva, perché, allora, la lettera del 28.10.2010, pure consegnata alla stessa, sia stata ritenuta giunta a conoscenza della società.
Il ragionamento non convince, in particolare, dal momento che la convenuta, pur avendo in primo grado contestato in radice la qualifica di addetta al ritiro degli atti in capo alla , ha omesso di Parte_1
impugnare con querela di falso l'avviso di ricevimento della raccomandata del 28.10.2010, né ha, sul punto, spiegato appello incidentale.
Pertanto, dovendosi ritenere che la messa in mora del 4.1.2008 sia giunta in pari data nella sfera di conoscenza della debitrice, la prescrizione deve ritenersi efficacemente interrotta fino al 4.1.2003.
Ne discende che, in parziale riforma della gravata sentenza, siano dovuti i compensi relativi alle annualità 2003, 2004 e 2005
(quest'ultima, come visto, già riconosciuta dal Tribunale), operando la prescrizione rispetto alle annualità precedenti (in particolare, a partire da quella relativa al 2002, per la quale il quinquennio, decorrendo dal
31.12.2002, spirava il 31.12.2007).
Quindi, atteso che rispetto al citato triennio, secondo la (sul punto non contestata) allegazione del ricorrente sono dovuti i seguenti importi, €
12.088,58 per l'anno 2003; € 20.000,00 per l'anno 2004; € 20.000,00 per l'anno 2005, il totale spettante al ascende ad € Parte_1
pag. 25/30 52.088,58. Pertanto, detraendo la ritenuta di acconto del 20% (pari complessivamente, per l'importo in esame, ad € 10.417,71), il credito ammonta ad € 41.670,87. Su tale importo spettano, poi, se dovuti come per legge, Iva e Cassa previdenziale, nonché gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal 4.1.2008 ed al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dal 22.4.2016 al soddisfo.
Deve, poi, disattendersi la richiesta di rivalutazione del credito, contenuta nel petitum dell'atto di appello, sia perché non oggetto di domanda in primo grado, sia in quanto, quello in questione, è un credito di valuta, “soggetto al principio nominalistico, la cui rivalutazione monetaria non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, senza che possa trovare applicazione la disciplina dell'art. 429 c.p.c. Dalla mora conseguente all'inadempimento del cliente discende, quindi, la corresponsione degli interessi nella misura legale, salvo che l'avvocato creditore dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., il quale, può, peraltro, ritenersi esistente in via presuntiva, sempre che il creditore alleghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali” (cfr. Cass. civ. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 20547 del 30/07/2019; Sez. 2, Sentenza n. 1063 del
19/01/2005).
§ 10.
pag. 26/30 All'accoglimento dell'appello deve seguire una rinnovata regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio da operarsi in relazione all'esito complessivo della lite.
Avuto riguardo alla riconosciuta, ancorché parziale, fondatezza della domanda, le spese processuali del doppio grado di giudizio debbono seguire la soccombenza dell'odierna appellata.
La liquidazione delle spese processuali viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n.
19989 del 13/07/2021), con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, nel quale rientra il disputatum di entrambi i gradi (quello dell'appello pari alla differenza tra la maggiore somma riconosciuta in questa sede ed il credito riconosciuto dal Tribunale) e riconoscimento dei compensi tabellari minimi per tutte le fasi, stante l'accoglimento della domanda in misura sensibilmente inferiore al petitum, senza riconoscere, per il giudizio di appello, il rimborso del contributo unificato, di cui è documentato il mancato versamento ad opera dei distrattari (cfr. avviso di recupero in atti del 3.11.2022).
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari, avvocati Caterina Gatta e Mario
Iacone.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna
[...]
a pagare, Controparte_1
in favore dell'appellante, l'importo di € 41.670,87, oltre, se dovuti come per legge, Iva e Cassa previdenziale, oltre gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal 4.1.2008 ed al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dal 22.4.2016 al soddisfo;
b) condanna Controparte_1
alla rifusione, in favore dell'appellante,
[...]
delle spese processuali che liquida, per il giudizio di primo grado, in € 525,00 per esborsi, € 3.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, per il giudizio di appello, in € 4.996,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Caterina Gatta e
Mario Iacone;
c) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 16/05/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 28/30 (Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'addetta all'UPP dott. Alessia Pasquariello)
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