TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 18/04/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3452/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3452/2021 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
COCCOBELLI ed elettivamente domiciliata in Montecatini Terme, via Pistoiese n.12, presso lo studio del predetto difensore contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILVIA Controparte_1 C.F._2
PENNINO ed elettivamente domiciliato in NA, Piazza Vittorio Emanuele II , n.32 presso lo studio del predetto difensore avente ad oggetto: domanda cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO: Con ricorso ritualmente notificato, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiararsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito religioso il 6 maggio 2006 a NA
(PI) con , dall'unione con la quale sono nati due figli, e Controparte_1 Persona_1
. Allegava il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e Persona_2
spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione personale, separazione omologata dall'intestato Tribunale. Concludeva chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti alle condizioni di cui al ricorso.
Sin dalla fase presidenziale, si costituiva in giudizio , il quale preliminarmente Controparte_1 chiedeva dichiararsi l'annullamento dell'accordo di separazione instando, medio tempore, per la sospensione del giudizio de quo. Nel merito chiedeva la reiezione della domanda di divorzio, domandando solo in via subordinata di dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al proprio atto di costituzione.
All'esito dell'udienza presidenziale, veniva, preliminarmente, disposta la separazione della causa di annullamento dell'accordo di separazione dalla causa di divorzio e ordinato alla cancelleria di formare un nuovo fascicolo con iscrizione a ruolo e regolarizzazione a fini tributari con contestuale adozione dei provvedimenti provvisori e individuazione del giudice relatore, innanzi al quale, con ordinanza resa nelle date 24.08/30.08.2022 la causa veniva sospesa ex art. 295 c.p.c. sino alla definizione del giudizio di annullamento dell'accordo di separazione personale delle parti.
Con note depositate fuori udienza in data 21.02.2025 le parti congiuntamente chiedevano la prosecuzione del presente giudizio, all'esito dell'estinzione di annullamento della pronuncia di separazione personale delle parti. Davano, altresì, atto di aver raggiunto un accordo in merito agli aspetti controversi del presente procedimento. Concludevano, pertanto, domandando congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo depositato in PCT, previa rinuncia ai termini di cui all'art.190 c.p.c.
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione.
-.-.-.-.-.-.-
Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in NA (PI) e trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 Controparte_1
del comune di NA (PI), al n. 1, parte II, serie A, anno 2006. Dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e morale della coppia. Invero, la situazione di grave ed irreparabile rottura del rapporto coniugale è tale da far ritenere provata la persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, tale da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Il permanere ininterrotto di questa situazione è già di per sé evidente manifestazione del venir meno della comunione materiale, oltre che di quella spirituale ed affettiva, tra i coniugi (l'affectio coniugalis). Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra, infatti, l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3,
n. 2, lett. B) della citata legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015, né è stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né in contrasto con l'interesse del figlio ancora minorenne;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire al minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali del figlio minore, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario del figlio concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Nelle more del procedimento, la figlia minore ha raggiunto la maggiore età, con il Per_1
conseguente venir meno del potere del Tribunale di statuire in ordine ad affidamento, collocazione e regolamentazione del diritto di visita con il genitore non convivente, trattandosi, all'evidenza, di provvedimenti che, in base al disposto normativo, possono essere assunti solo nei confronti di prole minore d'età. Resta, nondimeno, la possibilità di adottare provvedimenti di carattere economico, posto che entrambi i figli delle parti risultano ancora economicamente non autosufficienti. È pacifico, infatti, che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta” (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1773 del 08/02/2012, come richiamato da Tribunale Nuoro sez. I, 05/03/2021, n.120).
In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte dalle parti, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in
NA (PI), tra la Signora ed il Signor in data 6 Maggio 2006, iscritto Parte_1 Controparte_1
nei registri dello stato civile del Comune di NA, al n. 1, p. II, serie A, dell'anno 2006,
DISPONE che il figlio sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collazione Per_2
prevalente presso la madre con le seguenti modalità: dalle ore 8.00 del lunedì alle ore 8.00 del giovedì con la madre, dalle ore 8.00 del giovedì alle ore 8.00 del sabato con il padre, dalle ore 8.00 del sabato alle ore 8.00 del giovedì con la madre, dalle ore 8.00 del giovedì alle ore 8.00 del lunedì con il padre, dalle ore 8.00 del lunedì alle ore 8.00 del giovedì con la madre, dalle ore 8.00 del giovedì alle ore 8 del sabato con il padre, dalle ore 8.00 del sabato alle ore 8.00 del giovedì con la madre, dalle ore 8.00 del giovedì alle ore otto del lunedì con il padre. Nei periodi estivi i genitori potranno trascorrere ciascuno almeno 15 giorni anche non consecutivi con il figlio concordando i rispettivi periodi entro il 20 di maggio;
le festività natalizie e pasquali saranno regolate secondo il principio di alternanza dei giorni di festa ed in modo che il figlio passi almeno 6 giorni con ciascun genitore nelle feste invernali e 3 nelle feste pasquali;
le ulteriori festività civili e religiose saranno trascorse con i genitori secondo principio dell'alternanza;
DISPONE che il Sig. verserà alla Signora entro e non oltre il giorno Controparte_1 Parte_1
15 (quindici) di ogni mese la somma di €.250,00 per ciascun figlio quale contributo al loro mantenimento sino a che saranno economicamente autosufficienti, somma rivalutabile annualmente a partire dal gennaio 2025 in base agli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie. Per le spese straordinarie che non necessitano di previo consenso dell'altro coniuge, le medesime dovranno essere rimborsate, previa esibizione della documentazione di spesa, entro e non oltre dieci giorni dall'effettivo esborso;
per le spese che richiedono il preventivo consenso dell'altro coniuge il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro
10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso. In caso di mancata risposta nel termine predetto si riterrà formato il silenzio assenso;
una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento. La qualificazione delle spese in ordinarie o straordinarie verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni appresso riportate contenute nelle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense approvate nella seduta del 14.07.2017 così integralmente trascritte: SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell' abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private;
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Si precisa che la figlia effettua già sessioni di psicoterapia e ripetizioni Per_1 private per le quali dunque vi è già il consenso di entrambi i genitori. L'assegno unico sarà percepito per la quota del 50% da ciascun genitore;
il Tribunale prende altresì atto che:
a) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine anche di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, a tal fine la Signora si impegna altresì, nel primario interesse Pt_1 della prole, a non far frequentare l'appartamento di proprietà del Sig. dove abita CP_1
con i figli al nuovo compagno. Le parti si impegnano a prestare consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti per i figli minori;
b) la casa di proprietà esclusiva del Sig. sita in NA (PI) Via Del Monte Controparte_1
Ovest 33/A, già casa familiare, resta allo stesso definitivamente così come il mobilio e quant'altro ivi contenuto;
c) la Sig.ra continuerà ad abitare nell'appartamento posto in NA (PI) Via G. Parte_1
Matteotti, 7, di proprietà del Sig. e dei Signori e Controparte_1 Controparte_2
, già concessole in comodato c.d. ad uso familiare con contratto del 20.12.02019, CP_3
con i figli minori e sino al raggiungimento della loro indipendenza Per_2 Per_1
economica o sino a quando gli stessi, divenuti maggiorenni, decidano eventualmente di non abitare più con la madre;
d) la Signora dichiara di essere economicamente indipendente ed autosufficiente e Parte_1
comunque che non sussistono ragioni per avanzare alcun tipo di richiesta di sostegno economico nei confronti del Signor alla quale comunque definitivamente CP_1
rinuncia;
e) la Signora dichiara di rinunciare agli importi maturati sino ad oggi e maturandi Parte_1
sino al 31.12.2024, quale adeguamento Istat dell'assegno di mantenimento;
f) le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra per le spese straordinarie sostenute da ciascuno sino ad oggi;
g) le parti dichiarano di aver regolamentato ogni altra questione economica derivante dal matrimonio;
Spese del giudizio interamente compensate.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di NA (PI) di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al comma 2 di detto articolo.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, 18 aprile 2025 Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3452/2021 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
COCCOBELLI ed elettivamente domiciliata in Montecatini Terme, via Pistoiese n.12, presso lo studio del predetto difensore contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILVIA Controparte_1 C.F._2
PENNINO ed elettivamente domiciliato in NA, Piazza Vittorio Emanuele II , n.32 presso lo studio del predetto difensore avente ad oggetto: domanda cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO: Con ricorso ritualmente notificato, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiararsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito religioso il 6 maggio 2006 a NA
(PI) con , dall'unione con la quale sono nati due figli, e Controparte_1 Persona_1
. Allegava il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e Persona_2
spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione personale, separazione omologata dall'intestato Tribunale. Concludeva chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti alle condizioni di cui al ricorso.
Sin dalla fase presidenziale, si costituiva in giudizio , il quale preliminarmente Controparte_1 chiedeva dichiararsi l'annullamento dell'accordo di separazione instando, medio tempore, per la sospensione del giudizio de quo. Nel merito chiedeva la reiezione della domanda di divorzio, domandando solo in via subordinata di dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al proprio atto di costituzione.
All'esito dell'udienza presidenziale, veniva, preliminarmente, disposta la separazione della causa di annullamento dell'accordo di separazione dalla causa di divorzio e ordinato alla cancelleria di formare un nuovo fascicolo con iscrizione a ruolo e regolarizzazione a fini tributari con contestuale adozione dei provvedimenti provvisori e individuazione del giudice relatore, innanzi al quale, con ordinanza resa nelle date 24.08/30.08.2022 la causa veniva sospesa ex art. 295 c.p.c. sino alla definizione del giudizio di annullamento dell'accordo di separazione personale delle parti.
Con note depositate fuori udienza in data 21.02.2025 le parti congiuntamente chiedevano la prosecuzione del presente giudizio, all'esito dell'estinzione di annullamento della pronuncia di separazione personale delle parti. Davano, altresì, atto di aver raggiunto un accordo in merito agli aspetti controversi del presente procedimento. Concludevano, pertanto, domandando congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo depositato in PCT, previa rinuncia ai termini di cui all'art.190 c.p.c.
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione.
-.-.-.-.-.-.-
Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in NA (PI) e trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 Controparte_1
del comune di NA (PI), al n. 1, parte II, serie A, anno 2006. Dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e morale della coppia. Invero, la situazione di grave ed irreparabile rottura del rapporto coniugale è tale da far ritenere provata la persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, tale da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Il permanere ininterrotto di questa situazione è già di per sé evidente manifestazione del venir meno della comunione materiale, oltre che di quella spirituale ed affettiva, tra i coniugi (l'affectio coniugalis). Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra, infatti, l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3,
n. 2, lett. B) della citata legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015, né è stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né in contrasto con l'interesse del figlio ancora minorenne;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire al minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali del figlio minore, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario del figlio concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Nelle more del procedimento, la figlia minore ha raggiunto la maggiore età, con il Per_1
conseguente venir meno del potere del Tribunale di statuire in ordine ad affidamento, collocazione e regolamentazione del diritto di visita con il genitore non convivente, trattandosi, all'evidenza, di provvedimenti che, in base al disposto normativo, possono essere assunti solo nei confronti di prole minore d'età. Resta, nondimeno, la possibilità di adottare provvedimenti di carattere economico, posto che entrambi i figli delle parti risultano ancora economicamente non autosufficienti. È pacifico, infatti, che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta” (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1773 del 08/02/2012, come richiamato da Tribunale Nuoro sez. I, 05/03/2021, n.120).
In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte dalle parti, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in
NA (PI), tra la Signora ed il Signor in data 6 Maggio 2006, iscritto Parte_1 Controparte_1
nei registri dello stato civile del Comune di NA, al n. 1, p. II, serie A, dell'anno 2006,
DISPONE che il figlio sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collazione Per_2
prevalente presso la madre con le seguenti modalità: dalle ore 8.00 del lunedì alle ore 8.00 del giovedì con la madre, dalle ore 8.00 del giovedì alle ore 8.00 del sabato con il padre, dalle ore 8.00 del sabato alle ore 8.00 del giovedì con la madre, dalle ore 8.00 del giovedì alle ore 8.00 del lunedì con il padre, dalle ore 8.00 del lunedì alle ore 8.00 del giovedì con la madre, dalle ore 8.00 del giovedì alle ore 8 del sabato con il padre, dalle ore 8.00 del sabato alle ore 8.00 del giovedì con la madre, dalle ore 8.00 del giovedì alle ore otto del lunedì con il padre. Nei periodi estivi i genitori potranno trascorrere ciascuno almeno 15 giorni anche non consecutivi con il figlio concordando i rispettivi periodi entro il 20 di maggio;
le festività natalizie e pasquali saranno regolate secondo il principio di alternanza dei giorni di festa ed in modo che il figlio passi almeno 6 giorni con ciascun genitore nelle feste invernali e 3 nelle feste pasquali;
le ulteriori festività civili e religiose saranno trascorse con i genitori secondo principio dell'alternanza;
DISPONE che il Sig. verserà alla Signora entro e non oltre il giorno Controparte_1 Parte_1
15 (quindici) di ogni mese la somma di €.250,00 per ciascun figlio quale contributo al loro mantenimento sino a che saranno economicamente autosufficienti, somma rivalutabile annualmente a partire dal gennaio 2025 in base agli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie. Per le spese straordinarie che non necessitano di previo consenso dell'altro coniuge, le medesime dovranno essere rimborsate, previa esibizione della documentazione di spesa, entro e non oltre dieci giorni dall'effettivo esborso;
per le spese che richiedono il preventivo consenso dell'altro coniuge il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro
10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso. In caso di mancata risposta nel termine predetto si riterrà formato il silenzio assenso;
una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento. La qualificazione delle spese in ordinarie o straordinarie verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni appresso riportate contenute nelle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense approvate nella seduta del 14.07.2017 così integralmente trascritte: SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell' abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private;
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Si precisa che la figlia effettua già sessioni di psicoterapia e ripetizioni Per_1 private per le quali dunque vi è già il consenso di entrambi i genitori. L'assegno unico sarà percepito per la quota del 50% da ciascun genitore;
il Tribunale prende altresì atto che:
a) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine anche di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, a tal fine la Signora si impegna altresì, nel primario interesse Pt_1 della prole, a non far frequentare l'appartamento di proprietà del Sig. dove abita CP_1
con i figli al nuovo compagno. Le parti si impegnano a prestare consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti per i figli minori;
b) la casa di proprietà esclusiva del Sig. sita in NA (PI) Via Del Monte Controparte_1
Ovest 33/A, già casa familiare, resta allo stesso definitivamente così come il mobilio e quant'altro ivi contenuto;
c) la Sig.ra continuerà ad abitare nell'appartamento posto in NA (PI) Via G. Parte_1
Matteotti, 7, di proprietà del Sig. e dei Signori e Controparte_1 Controparte_2
, già concessole in comodato c.d. ad uso familiare con contratto del 20.12.02019, CP_3
con i figli minori e sino al raggiungimento della loro indipendenza Per_2 Per_1
economica o sino a quando gli stessi, divenuti maggiorenni, decidano eventualmente di non abitare più con la madre;
d) la Signora dichiara di essere economicamente indipendente ed autosufficiente e Parte_1
comunque che non sussistono ragioni per avanzare alcun tipo di richiesta di sostegno economico nei confronti del Signor alla quale comunque definitivamente CP_1
rinuncia;
e) la Signora dichiara di rinunciare agli importi maturati sino ad oggi e maturandi Parte_1
sino al 31.12.2024, quale adeguamento Istat dell'assegno di mantenimento;
f) le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra per le spese straordinarie sostenute da ciascuno sino ad oggi;
g) le parti dichiarano di aver regolamentato ogni altra questione economica derivante dal matrimonio;
Spese del giudizio interamente compensate.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di NA (PI) di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al comma 2 di detto articolo.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, 18 aprile 2025 Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina