TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/10/2025, n. 2075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2075 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 30.10.2025 la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3802/2023 R.G. TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Guastafierro, Parte_1 con il quale elettivamente domicilia come in atti
Ricorrente E
in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. Pepe CP_1
Gianfranco, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis Resistente FATTO E DIRITTO Con ricorso del 6.7.2023, la parte ricorrente ha dedotto che in data 3.5.2022 CP_ aveva inoltrato alla competente sede domande per il riconoscimento Contr dell'Assegno per il Nucleo Familiare (d'ora in avanti per i periodi dall'1.7.2017 al 30.6.2018, dall'1.7.2018 al 30.6.2019, nonché al periodo dall'1.7.2019 al 30.6.2020. Benché formalmente accolte, i relativi crediti non venivano liquidati avendo l resistente richiesto ulteriore documentazione, stante l'intervenuto CP_3 fallimento della società – dichiarata con sentenza n. 7/2022 dalla sezione fallimentare di questo Tribunale – presso la quale l'istante aveva prestato la propria attività lavorativa dal 7.11.2017 al 30.11.2020 (nella specie, veniva richiesto: dichiarazione di responsabilità del curatore fallimentare attestante per il periodo richiesto la mancata erogazione degli ANF e la relativa motivazione;
dichiarazione di responsabilità del curatore fallimentare relativa al tipo di contratto, percentuale del part-time, giorni lavorati, orario effettuato;
dichiarazione di responsabilità del curatore fallimentare attestante l'impegno a non insinuare nel passivo i crediti ANF). La predetta documentazione, tuttavia, non veniva rilasciata dal curatore fallimentare. CP_ Ritenendo di versare nelle ipotesi previste dalla legge in cui è l a dover liquidare direttamente il credito, ricorreva ai sensi dell'art. 46 L. 88/89 al CP_ Comitato Provinciale , chiedendo il pagamento degli assegni. Non avendo avuto alcun riscontro in merito, ha adito il Tribunale di Nola per vedersi accogliere le seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare il diritto del sig. alla corresponsione degli ANF per coniuge e figli a Parte_1
1 carico relativamente ai periodi dal 01/07/2017 al 30/06/2018, dal 01/07/2018 al 30/06/2019 e dal 01/07/2019 al 30/06/2020 o del diverso periodo che dovesse CP_ accertarsi in corso di causa;
condannare l , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente degli assegni nucleo familiari per coniuge e figli a carico relativamente a periodi dal 01/07/2017 al 30/06/2018, dal 01/07/2018 al 30/06/2019 e dal 01/07/2019 al 30/06/2020 per un importo complessivo pari ad € 2.652,00 o della diversa somma che dovesse accertarsi in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto pagamento all'effettivo soddisfo. condannare l , in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo». Si è costituito l che, con articolare argomentazioni, ha chiesto il rigetto CP_3 della domanda perché infondata in fatto e in diritto. Con note del 15.9.2025 l'Amministrazione ha rappresentato l'avvenuto pagamento degli importi spettanti per la causale di cui al ricorso. Disposta la trattazione scritta ex art. 127 c.p.c. per l'odierna udienza, il procuratore di parte ricorrente deposita note con le quali chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, stante l'avvenuto pagamento dei crediti di cui trattasi;
il giudice, pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e motivazione contestuale.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
2 Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, CP_ è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo l provveduto in via amministrativa alla liquidazione, in favore del sig. , degli Parte_1 importi spettanti per la causale di cui al ricorso (cfr. prospetto di liquidazione CP_ allegato alle note dell' del 15.9.2025), così confermato dal ricorrente nelle note del 22.10.2025. Ciò posto, può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito. Quanto al regime delle spese di lite, esse seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate ex dm 55/14 e ss.mm. – scaglione compreso da € 1.101,00 e € 5.200,00 – esclusa la fase istruttoria, ed applicando i parametri minimi in ragione della non complessità della causa;
tenuto conto del contegno CP_ processuale dell' che ha consentito una celere e pacifica definizione del giudizio, le stesse sono compensate nella misura della metà con condanna per la restante parte nei confronti dell' . Si addebita a quest'ultimo, infatti, il CP_3 ritardo nel pagamento delle somme dovute in favore del ricorrente e liquidate solo ad aprile 2025, dopo circa due anni dall'inoltro della domanda in fase amministrativa ed in ogni caso solo successivamente all'iscrizione a ruolo del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando: a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate, già ridotte, in CP_1
€ 443,00, oltre spese generali, iva e cpa con attribuzione all'avv. Pasquale Guastafierro dichiaratosi antistatario.
Nola, 30.10.2025
Il Giudice Dott. Francesco Fucci
3