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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/11/2025, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Francescaromana Puglisi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 5177/2024 posta in decisione in esito all'udienza a trattazione scritta del 25.10.2025 promossa da:
1. , nata il [...], a [...], USA, cittadina Controparte_1
statunitense, residente al 6504 Cardigan Road, Bethesda, USA;
2. , nata il [...], a [...], DC, USA, Persona_1
cittadina statunitense, residente al 6504 Cardigan Road, Bethesda, USA, minore rappresentata in giudizio dai genitori esercenti potestà genitoriale
[...]
e ; CP_1 Persona_2
3. , nata il [...] a [...], DC, USA, cittadina Persona_3
statunitense, residente al 6504 Cardigan Road, Bethesda, USA, minore rappresentata in giudizio dai genitori esercenti potestà genitoriale
[...]
e ; CP_1 Persona_2
4. , nata il [...] a [...], DC, USA, cittadina Controparte_2
statunitense, residente al 6504 Cardigan Road, Bethesda, USA;
5. , nata il [...] a [...], USA, cittadina Controparte_3
statunitense, residente al 9315 Southwest 153rd Avenue, Beaverton, OR 97007,
USA; 6. , nato il [...] Controparte_4 Persona_4
a New Haven, CT, USA, cittadino statunitense, residente al 3028 Dogwood
Street Northwest, Washington DC, USA;
7. , nata il [...] a [...], DC, USA, cittadina Persona_5
statunitense, residente al 3028 Dogwood Street Northwest, Washington, DC,
USA, minore rappresentata in giudizio dai genitori esercenti potestà genitoriale e;
Controparte_4 Persona_6
8. , nato il giorno 19.06.2012 a Washington, DC, Persona_7
USA, cittadino statunitense, residente al 3028 Dogwood Street Northwest,
Washington, DC, USA, minore rappresentato in giudizio dai genitori esercenti potestà genitoriale e , tutti Controparte_4 Persona_6
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Rossi e presso il suo studio, sito in Salerno, via M.Testa 11, (PEC Email_1
elettivamente domiciliati, ricorrenti contro
(C.F. ), in persona del tempore, Controparte_5 P.IVA_1 CP_6
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F.
, presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope legis domiciliato C.F._1
resistente
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 13.12.2024, i ricorrenti, ut supra rappresentati e difesi, adivano l'intestato Tribunale per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
A tal fine esponevano: di essere diretti discendenti della sig.ra , Persona_8
nata il [...], nel Comune di Messina;
che quest'ultima si naturalizzava cittadina statunitense il 21.06.1943, dopo la nascita e il raggiungimento della maggiore età della figlia;
che la signora sposava il sig. (cittadino italiano Persona_8 Controparte_7 naturalizzato statunitense quando la figlia era minorenne), in data 31.01.1915; che dalla suddetta unione nasceva, in data 1.04.1921, la figlia, omonima della madre, Per_8
la quale sposava, in data 3.05.1942, il signor;
che dalla
[...] Persona_9
suddetta unione nasceva, in data 28.06.1944, che sposava, in data Persona_10
9.04.1966, il signor Steven Paul Bayard;
che dalla suddetta unione nascevano, in data
28.10.1966, e, in data 16.03.1973, Controparte_1 Persona_4
; che, in data 31.05.1999, sposava
[...] Controparte_1 Persona_2
e dalla suddetta unione nascevano , il 12.06.2003, Controparte_2 Persona_1
e , entrambe il 2.12.2006; che, more uxorio
[...] Persona_3 Persona_4
con la signora , generava , in data
[...] Persona_6 Persona_5
25.06.2011 e , in data 19.06.2012. Persona_7
Il si costituiva in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Controparte_5
Distrettuale dello Stato, rimettendo al Tribunale adito la valutazione e l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli odierni ricorrenti, rilevando l'impossibilità per l'Amministrazione, in assenza di un intervento del legislatore, di applicare i principi elaborati dalla Corte di
Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, essendo al contrario vincolata all'applicazione letterale delle disposizioni ancora oggi vigenti.
Alla luce delle richiamate considerazioni, il chiedeva, Controparte_5
pertanto, in caso di accoglimento della domanda, la compensazione delle spese di lite.
Trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero, che emetteva il visto.
Istruita con produzioni documentali, la causa veniva assunta in decisione su note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.10.2025, autorizzate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
Va, innanzitutto, ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano, a far data dal 22.06.2022.
Essendo l'ava nata nel Comune di Messina, il procedimento è di Persona_8
competenza di questo Tribunale, che giudica in composizione monocratica.
In ordine al requisito dell'interesse ad agire, va rilevato che, trattandosi di linea di discendenza di derivazione materna, i richiedenti non avrebbero potuto ottenere dal
Consolato competente il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis;
in questi casi, infatti, l'Autorità amministrativa non può fare applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, dovendosi attenere alla normativa vigente.
Per questi motivi
, deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire.
Nel merito, occorre preliminarmente richiamare la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza.
Nel nostro ordinamento, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta nella legge n. 91 del 1992, che detta i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis, stabilendo che alla cittadinanza ha diritto il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (art. 1) e che ad essa può rinunciare solo chi ne è titolare (art. 11).
All'interno di suddetta legge, il legislatore nazionale ha mantenuto sostanzialmente il prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza su cui poggiava la previgente normativa dando, tuttavia, maggior peso ai legami di sangue (ius sangiunis) rispetto ad altri indici di legame (ius soli); difatti, fino all'avvento della legge del 1992, questa materia era disciplinata dalla legge n. 555 del 13 giugno del
1912, intitolata “Sulla cittadinanza italiana”, rimasta vigente anche successivamente all'entrata in vigore della Costituzione.
Invero, le prime vere disposizioni in materia di acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza risalgono allo Statuto Albertino e al Codice civile del 1865; nello specifico, gli articoli da 4 a 15 del Codice civile del 1865 prevedevano l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis da parte del figlio di padre cittadino e la perdita per rinuncia seguita da emigrazione o per avere ottenuto una cittadinanza straniera.
Le regole stabilite dal codice civile del 1865, appena richiamate, hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui venne approvata la legge n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza, la quale si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia.
Più precisamente, si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito- padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio;
di contro, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della l. 13 giugno 1912 n. 555, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana e, di conseguenza, non poteva più trasmetterla ai discendenti.
Sennonché, tale assetto normativo, divenuto non più attuale in seguito all'introduzione dalla Carta costituzionale nel 1948, ispirata al principio di uguaglianza tra uomo e donna ed a rinnovati valori sociali, ha reso necessario l'intervento della
Corte Costituzionale, dapprima, avverso quella disposizione che privava automaticamente della cittadinanza la donna che aveva contratto matrimonio con lo straniero assumendo la cittadinanza di tale Paese e, successivamente, contro quella disposizione che limitava la trasmissione della cittadinanza italiana al figlio da parte del padre, escludendo la madre.
Difatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della summenzionata legge, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero, determinando così che il marito straniero comunicasse automaticamente alla coniuge il proprio status civitatis.
Secondo la Corte, la norma in questione contrastava con i principi della
Costituzione che attribuiscono pari dignità sociale ed uguaglianza davanti alla legge a tutti i cittadini, senza distinzione di genere (art. 3) e ordinano il matrimonio sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29), poiché creava una ingiustificata disparità di trattamento tra uomo e donna, contraria all'art. 3 della
Costituzione, e minava l'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione.
In virtù di tale pronuncia, è stata approvata la legge n. 151 del 1975, recante disposizioni in materia di riforma del diritto di famiglia, la quale ha stabilito che le donne che avevano perso la cittadinanza a causa del matrimonio con un cittadino straniero o per le vicende di cittadinanza riguardanti il marito, potevano riacquistarla tramite una espressa dichiarazione di volontà in tal senso.
Alla succitata sentenza costituzionale ha fatto seguito la sentenza n. 30 del 1983, con cui la Consulta ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio nato da madre cittadina. In particolare, la Corte evidenziava che “L'art.
1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma,
(eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma,
(eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra
l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio
1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con
l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma,
l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve).
Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”.
Sul solco delle precedenti decisioni, la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite
n. 4466/2009 ha esteso gli effetti delle predette pronunce, stabilendo che, in forza delle sentenze della Consulta n. 87 del 1975 e 30 del 1983, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi
(art. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Pertanto, la Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, afferma che il diritto di cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile, fatta salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Le Sezioni Unite hanno, altresì, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre,
Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto, cui si ritiene di aderire.
Pertanto, secondo un orientamento ormai costante della Suprema Corte, lo status di cittadina italiana spetta anche alla donna sposatasi con uno straniero in epoca pre- costituzionale e ha diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948; diritto, quest'ultimo, che si trasmette ai figli iure sanguinis.
Da ultimo, il D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 ha modificato la L. n. 91/1992, ponendo un limite all'acquisto della cittadinanza italiana per discendenza attraverso l'introduzione dell'art. 3 bis. Tale nuova disposizione, entrata in vigore in data
29.03.2025, stabilisce che “In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare
o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...]; d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in [...]”. Pertanto, in virtù della riforma appena richiamata, l'acquisto della cittadinanza italiana per i nati all'estero da ascendenti italiani non è automatico, salvo che non ricorra una delle seguenti condizioni: presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis entro il 27 marzo 2025; pendenza di un procedimento giudiziale alla stessa data;
nascita in Italia di un genitore o adottante cittadino;
residenza in Italia per almeno due anni continuativi di un genitore o adottante cittadino prima della nascita o adozione;
nascita in Italia di un ascendente di primo grado dei genitori o adottanti cittadini.
Orbene, la linea di discendenza femminile, riportata nell'atto introduttivo, trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, da cui risulta, in particolare, che i ricorrenti sono discendenti della cittadina italiana , nata in [...] Persona_8
17.04.1889 a Messina, la quale emigrava negli Stati Uniti, naturalizzandosi cittadina statunitense quando la figlia, l'omonima TA , aveva già raggiunto la Per_8
maggiore età.
Più precisamente, la sig.ra ha trasmesso iure sanguinis la Persona_8
cittadinanza italiana alla figlia per effetto della pronuncia di Persona_8
incostituzionalità n. 30 del 1983, con cui la Consulta ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio nato da madre cittadina.
Per il tramite della sig.ra , l'ascendente ha comunicato il proprio Persona_8
status civitatis italiano alla nipote e, per mezzo di questa, ai Persona_10
pronipoti e . Infine, mentre Controparte_1 Persona_4
trasmetteva la cittadinanza ai figli , Controparte_1 Controparte_2 [...]
e , suo fratello la Per_1 Persona_3 Persona_4
trasmetteva, invece, ai figli e . Persona_5 Persona_7
Deve, dunque, ritenersi che l'ascendente femminile indicata nell'atto introduttivo quale ava degli odierni ricorrenti abbia trasferito la cittadinanza italiana a tutti i propri discendenti, fino a raggiungere gli odierni richiedenti.
È stato, infatti, documentalmente provato il rapporto di filiazione plurigenerazionale che lega gli istanti alla sig.ra e l'assenza di eventi Persona_8
interruttivi. Quanto ai documenti depositati, va peraltro evidenziato che le certificazioni anagrafiche redatte e rilasciate dalle Autorità straniere risultano tutte debitamente tradotte e apostillate, come previsto dalla Convenzione dell'Aja del 5 Ottobre 1961
(Convenzione sull'apostille), cui hanno aderito tanto l'Italia quanto gli Stati Uniti.
In definitiva, deve ritenersi che gli istanti abbiano dato prova di aver acquisito la cittadinanza italiana in forza della discendenza, in linea diretta ed ininterrotta, dall'ava
TA . Per_8
Pertanto, in forza delle considerazioni sopra esposte e in applicazione dei principi sanciti dal Giudice delle leggi nelle sentenze n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 e dalla Suprema Corte nella sentenza n. 4466 del 2009, la domanda avanzata da parte attrice va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che i richiedenti sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_5
provvedimenti conseguenti.
Rilevata la sostanziale non opposizione dell'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. d.ssa
Francescaromana Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. n. 5177/2024
R.G., così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_5
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Messina, 13 novembre 2025
Il Giudice on. dott.ssa Francescaromana Puglisi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Leonardo
Milintenda, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Terza Sezione
Civile del Tribunale di Messina.
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Francescaromana Puglisi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 5177/2024 posta in decisione in esito all'udienza a trattazione scritta del 25.10.2025 promossa da:
1. , nata il [...], a [...], USA, cittadina Controparte_1
statunitense, residente al 6504 Cardigan Road, Bethesda, USA;
2. , nata il [...], a [...], DC, USA, Persona_1
cittadina statunitense, residente al 6504 Cardigan Road, Bethesda, USA, minore rappresentata in giudizio dai genitori esercenti potestà genitoriale
[...]
e ; CP_1 Persona_2
3. , nata il [...] a [...], DC, USA, cittadina Persona_3
statunitense, residente al 6504 Cardigan Road, Bethesda, USA, minore rappresentata in giudizio dai genitori esercenti potestà genitoriale
[...]
e ; CP_1 Persona_2
4. , nata il [...] a [...], DC, USA, cittadina Controparte_2
statunitense, residente al 6504 Cardigan Road, Bethesda, USA;
5. , nata il [...] a [...], USA, cittadina Controparte_3
statunitense, residente al 9315 Southwest 153rd Avenue, Beaverton, OR 97007,
USA; 6. , nato il [...] Controparte_4 Persona_4
a New Haven, CT, USA, cittadino statunitense, residente al 3028 Dogwood
Street Northwest, Washington DC, USA;
7. , nata il [...] a [...], DC, USA, cittadina Persona_5
statunitense, residente al 3028 Dogwood Street Northwest, Washington, DC,
USA, minore rappresentata in giudizio dai genitori esercenti potestà genitoriale e;
Controparte_4 Persona_6
8. , nato il giorno 19.06.2012 a Washington, DC, Persona_7
USA, cittadino statunitense, residente al 3028 Dogwood Street Northwest,
Washington, DC, USA, minore rappresentato in giudizio dai genitori esercenti potestà genitoriale e , tutti Controparte_4 Persona_6
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Rossi e presso il suo studio, sito in Salerno, via M.Testa 11, (PEC Email_1
elettivamente domiciliati, ricorrenti contro
(C.F. ), in persona del tempore, Controparte_5 P.IVA_1 CP_6
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F.
, presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope legis domiciliato C.F._1
resistente
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 13.12.2024, i ricorrenti, ut supra rappresentati e difesi, adivano l'intestato Tribunale per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
A tal fine esponevano: di essere diretti discendenti della sig.ra , Persona_8
nata il [...], nel Comune di Messina;
che quest'ultima si naturalizzava cittadina statunitense il 21.06.1943, dopo la nascita e il raggiungimento della maggiore età della figlia;
che la signora sposava il sig. (cittadino italiano Persona_8 Controparte_7 naturalizzato statunitense quando la figlia era minorenne), in data 31.01.1915; che dalla suddetta unione nasceva, in data 1.04.1921, la figlia, omonima della madre, Per_8
la quale sposava, in data 3.05.1942, il signor;
che dalla
[...] Persona_9
suddetta unione nasceva, in data 28.06.1944, che sposava, in data Persona_10
9.04.1966, il signor Steven Paul Bayard;
che dalla suddetta unione nascevano, in data
28.10.1966, e, in data 16.03.1973, Controparte_1 Persona_4
; che, in data 31.05.1999, sposava
[...] Controparte_1 Persona_2
e dalla suddetta unione nascevano , il 12.06.2003, Controparte_2 Persona_1
e , entrambe il 2.12.2006; che, more uxorio
[...] Persona_3 Persona_4
con la signora , generava , in data
[...] Persona_6 Persona_5
25.06.2011 e , in data 19.06.2012. Persona_7
Il si costituiva in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Controparte_5
Distrettuale dello Stato, rimettendo al Tribunale adito la valutazione e l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli odierni ricorrenti, rilevando l'impossibilità per l'Amministrazione, in assenza di un intervento del legislatore, di applicare i principi elaborati dalla Corte di
Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, essendo al contrario vincolata all'applicazione letterale delle disposizioni ancora oggi vigenti.
Alla luce delle richiamate considerazioni, il chiedeva, Controparte_5
pertanto, in caso di accoglimento della domanda, la compensazione delle spese di lite.
Trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero, che emetteva il visto.
Istruita con produzioni documentali, la causa veniva assunta in decisione su note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.10.2025, autorizzate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
Va, innanzitutto, ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano, a far data dal 22.06.2022.
Essendo l'ava nata nel Comune di Messina, il procedimento è di Persona_8
competenza di questo Tribunale, che giudica in composizione monocratica.
In ordine al requisito dell'interesse ad agire, va rilevato che, trattandosi di linea di discendenza di derivazione materna, i richiedenti non avrebbero potuto ottenere dal
Consolato competente il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis;
in questi casi, infatti, l'Autorità amministrativa non può fare applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, dovendosi attenere alla normativa vigente.
Per questi motivi
, deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire.
Nel merito, occorre preliminarmente richiamare la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza.
Nel nostro ordinamento, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta nella legge n. 91 del 1992, che detta i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis, stabilendo che alla cittadinanza ha diritto il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (art. 1) e che ad essa può rinunciare solo chi ne è titolare (art. 11).
All'interno di suddetta legge, il legislatore nazionale ha mantenuto sostanzialmente il prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza su cui poggiava la previgente normativa dando, tuttavia, maggior peso ai legami di sangue (ius sangiunis) rispetto ad altri indici di legame (ius soli); difatti, fino all'avvento della legge del 1992, questa materia era disciplinata dalla legge n. 555 del 13 giugno del
1912, intitolata “Sulla cittadinanza italiana”, rimasta vigente anche successivamente all'entrata in vigore della Costituzione.
Invero, le prime vere disposizioni in materia di acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza risalgono allo Statuto Albertino e al Codice civile del 1865; nello specifico, gli articoli da 4 a 15 del Codice civile del 1865 prevedevano l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis da parte del figlio di padre cittadino e la perdita per rinuncia seguita da emigrazione o per avere ottenuto una cittadinanza straniera.
Le regole stabilite dal codice civile del 1865, appena richiamate, hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui venne approvata la legge n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza, la quale si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia.
Più precisamente, si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito- padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio;
di contro, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della l. 13 giugno 1912 n. 555, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana e, di conseguenza, non poteva più trasmetterla ai discendenti.
Sennonché, tale assetto normativo, divenuto non più attuale in seguito all'introduzione dalla Carta costituzionale nel 1948, ispirata al principio di uguaglianza tra uomo e donna ed a rinnovati valori sociali, ha reso necessario l'intervento della
Corte Costituzionale, dapprima, avverso quella disposizione che privava automaticamente della cittadinanza la donna che aveva contratto matrimonio con lo straniero assumendo la cittadinanza di tale Paese e, successivamente, contro quella disposizione che limitava la trasmissione della cittadinanza italiana al figlio da parte del padre, escludendo la madre.
Difatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della summenzionata legge, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero, determinando così che il marito straniero comunicasse automaticamente alla coniuge il proprio status civitatis.
Secondo la Corte, la norma in questione contrastava con i principi della
Costituzione che attribuiscono pari dignità sociale ed uguaglianza davanti alla legge a tutti i cittadini, senza distinzione di genere (art. 3) e ordinano il matrimonio sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29), poiché creava una ingiustificata disparità di trattamento tra uomo e donna, contraria all'art. 3 della
Costituzione, e minava l'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione.
In virtù di tale pronuncia, è stata approvata la legge n. 151 del 1975, recante disposizioni in materia di riforma del diritto di famiglia, la quale ha stabilito che le donne che avevano perso la cittadinanza a causa del matrimonio con un cittadino straniero o per le vicende di cittadinanza riguardanti il marito, potevano riacquistarla tramite una espressa dichiarazione di volontà in tal senso.
Alla succitata sentenza costituzionale ha fatto seguito la sentenza n. 30 del 1983, con cui la Consulta ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio nato da madre cittadina. In particolare, la Corte evidenziava che “L'art.
1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma,
(eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma,
(eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra
l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio
1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con
l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma,
l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve).
Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”.
Sul solco delle precedenti decisioni, la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite
n. 4466/2009 ha esteso gli effetti delle predette pronunce, stabilendo che, in forza delle sentenze della Consulta n. 87 del 1975 e 30 del 1983, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi
(art. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Pertanto, la Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, afferma che il diritto di cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile, fatta salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Le Sezioni Unite hanno, altresì, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre,
Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto, cui si ritiene di aderire.
Pertanto, secondo un orientamento ormai costante della Suprema Corte, lo status di cittadina italiana spetta anche alla donna sposatasi con uno straniero in epoca pre- costituzionale e ha diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948; diritto, quest'ultimo, che si trasmette ai figli iure sanguinis.
Da ultimo, il D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 ha modificato la L. n. 91/1992, ponendo un limite all'acquisto della cittadinanza italiana per discendenza attraverso l'introduzione dell'art. 3 bis. Tale nuova disposizione, entrata in vigore in data
29.03.2025, stabilisce che “In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare
o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...]; d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in [...]”. Pertanto, in virtù della riforma appena richiamata, l'acquisto della cittadinanza italiana per i nati all'estero da ascendenti italiani non è automatico, salvo che non ricorra una delle seguenti condizioni: presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis entro il 27 marzo 2025; pendenza di un procedimento giudiziale alla stessa data;
nascita in Italia di un genitore o adottante cittadino;
residenza in Italia per almeno due anni continuativi di un genitore o adottante cittadino prima della nascita o adozione;
nascita in Italia di un ascendente di primo grado dei genitori o adottanti cittadini.
Orbene, la linea di discendenza femminile, riportata nell'atto introduttivo, trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, da cui risulta, in particolare, che i ricorrenti sono discendenti della cittadina italiana , nata in [...] Persona_8
17.04.1889 a Messina, la quale emigrava negli Stati Uniti, naturalizzandosi cittadina statunitense quando la figlia, l'omonima TA , aveva già raggiunto la Per_8
maggiore età.
Più precisamente, la sig.ra ha trasmesso iure sanguinis la Persona_8
cittadinanza italiana alla figlia per effetto della pronuncia di Persona_8
incostituzionalità n. 30 del 1983, con cui la Consulta ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio nato da madre cittadina.
Per il tramite della sig.ra , l'ascendente ha comunicato il proprio Persona_8
status civitatis italiano alla nipote e, per mezzo di questa, ai Persona_10
pronipoti e . Infine, mentre Controparte_1 Persona_4
trasmetteva la cittadinanza ai figli , Controparte_1 Controparte_2 [...]
e , suo fratello la Per_1 Persona_3 Persona_4
trasmetteva, invece, ai figli e . Persona_5 Persona_7
Deve, dunque, ritenersi che l'ascendente femminile indicata nell'atto introduttivo quale ava degli odierni ricorrenti abbia trasferito la cittadinanza italiana a tutti i propri discendenti, fino a raggiungere gli odierni richiedenti.
È stato, infatti, documentalmente provato il rapporto di filiazione plurigenerazionale che lega gli istanti alla sig.ra e l'assenza di eventi Persona_8
interruttivi. Quanto ai documenti depositati, va peraltro evidenziato che le certificazioni anagrafiche redatte e rilasciate dalle Autorità straniere risultano tutte debitamente tradotte e apostillate, come previsto dalla Convenzione dell'Aja del 5 Ottobre 1961
(Convenzione sull'apostille), cui hanno aderito tanto l'Italia quanto gli Stati Uniti.
In definitiva, deve ritenersi che gli istanti abbiano dato prova di aver acquisito la cittadinanza italiana in forza della discendenza, in linea diretta ed ininterrotta, dall'ava
TA . Per_8
Pertanto, in forza delle considerazioni sopra esposte e in applicazione dei principi sanciti dal Giudice delle leggi nelle sentenze n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 e dalla Suprema Corte nella sentenza n. 4466 del 2009, la domanda avanzata da parte attrice va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che i richiedenti sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_5
provvedimenti conseguenti.
Rilevata la sostanziale non opposizione dell'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. d.ssa
Francescaromana Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. n. 5177/2024
R.G., così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_5
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Messina, 13 novembre 2025
Il Giudice on. dott.ssa Francescaromana Puglisi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Leonardo
Milintenda, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Terza Sezione
Civile del Tribunale di Messina.