TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/11/2025, n. 3584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3584 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7643 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: divorzio giudiziale, vertente tra
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. PATRIZIO SANTOIANNI INGEGNO presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
( , rappresentata e difesa, in virtù di procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'avv. FIORELLA D'ANGIOLILLO presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 11/11/2025 i procuratori delle parti si sono riportati all'accordo depositato in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08/10/2021 il ricorrente chiedeva pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in ZU (NA) il 06/12/2006 con la resistente, da cui erano nati due figli il 24/11/2006 e il 10/12/2011. A sostegno della domanda deduceva che era venuta Per_1 Per_2 meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente e il giudizio
1 era stato definito con sentenza passata in giudicato del 26/07/2016. Nella sentenza di separazione era stato previsto l'affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso il padre, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza madre-figli e l'obbligo a carico del padre di provvedere in via esclusiva al mantenimento dei figli. Perdurava lo stato di separazione e pertanto concludeva per la pronuncia di divorzio e l'affidamento esclusivo dei figli minori atteso il totale disinteresse della madre nei confronti dei minori.
In data 04/06/2022 si costituiva la resistente senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status. In ordine alle altre statuizioni chiedeva la conferma della disciplina della separazione.
All'udienza presidenziale del 07/06/2022, il Presidente delegato confermava la disciplina della separazione.
Nelle more del procedimento le parti raggiungevano un accordo, sottoscritto personalmente e depositato in atti e, pertanto, all'udienza del 11/11/2025, la causa veniva rimessa in decisione senza termini.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere con sentenza del 26/07/2016, passata in giudicato. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della l.
01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- disporre l'affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso il padre;
- disporre incontri liberi tra i minori e la madre vista l'età degli stessi;
- le parti rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento reciproco dichiarandoci economicamente autosufficienti;
- i coniugi provvederanno al 50% delle spese necessarie al mantenimento dei figli minori oltre che farsi carico al 50% delle spese straordinarie.
Poiché l'accordo non è in contrasto con norme imperative ed è conforme all'interesse dei figli minori, può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
Atteso l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, lo scioglimento del matrimonio contratto in
ZU (NA) in data 06/12/2006 da , nato il [...] a [...], e Parte_1
, nata il [...] a [...]; Controparte_1
2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POZZUOLI (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 90, parte I, serie /, anno 2006, ufficio
1);
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 11/11/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7643 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: divorzio giudiziale, vertente tra
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. PATRIZIO SANTOIANNI INGEGNO presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
( , rappresentata e difesa, in virtù di procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'avv. FIORELLA D'ANGIOLILLO presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 11/11/2025 i procuratori delle parti si sono riportati all'accordo depositato in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08/10/2021 il ricorrente chiedeva pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in ZU (NA) il 06/12/2006 con la resistente, da cui erano nati due figli il 24/11/2006 e il 10/12/2011. A sostegno della domanda deduceva che era venuta Per_1 Per_2 meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente e il giudizio
1 era stato definito con sentenza passata in giudicato del 26/07/2016. Nella sentenza di separazione era stato previsto l'affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso il padre, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza madre-figli e l'obbligo a carico del padre di provvedere in via esclusiva al mantenimento dei figli. Perdurava lo stato di separazione e pertanto concludeva per la pronuncia di divorzio e l'affidamento esclusivo dei figli minori atteso il totale disinteresse della madre nei confronti dei minori.
In data 04/06/2022 si costituiva la resistente senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status. In ordine alle altre statuizioni chiedeva la conferma della disciplina della separazione.
All'udienza presidenziale del 07/06/2022, il Presidente delegato confermava la disciplina della separazione.
Nelle more del procedimento le parti raggiungevano un accordo, sottoscritto personalmente e depositato in atti e, pertanto, all'udienza del 11/11/2025, la causa veniva rimessa in decisione senza termini.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere con sentenza del 26/07/2016, passata in giudicato. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della l.
01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- disporre l'affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso il padre;
- disporre incontri liberi tra i minori e la madre vista l'età degli stessi;
- le parti rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento reciproco dichiarandoci economicamente autosufficienti;
- i coniugi provvederanno al 50% delle spese necessarie al mantenimento dei figli minori oltre che farsi carico al 50% delle spese straordinarie.
Poiché l'accordo non è in contrasto con norme imperative ed è conforme all'interesse dei figli minori, può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
Atteso l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, lo scioglimento del matrimonio contratto in
ZU (NA) in data 06/12/2006 da , nato il [...] a [...], e Parte_1
, nata il [...] a [...]; Controparte_1
2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POZZUOLI (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 90, parte I, serie /, anno 2006, ufficio
1);
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 11/11/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3