Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/07/1983, n. 4806
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Sentenza 14 luglio 1983

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La nuova disciplina in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale, provinciale e comunale, di cui alla legge 23 aprile 1981 n. 154, non introduce alcuna innovazione in ordine ai criteri di riparto della giurisdizione nel contenzioso elettorale amministrativo (artt. 1 e 2 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147 e 6 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034). ( Conf 6641/81, mass n 417495).*

Nella controversia promossa per contestare i risultati di elezioni amministrative, la pronuncia delle Sezioni Unite della suprema Corte, che abbia definito la questione di giurisdizione, spiega effetti "erga omnes", anche nei confronti dei legittimati all'Azione popolare che siano rimasti estranei al processo, e, pertanto, osta a che la stessa questione possa essere riproposta con nuova istanza di regolamento preventivo. ( V 2464/82, mass n 420320).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/07/1983, n. 4806
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4806
    Data del deposito : 14 luglio 1983

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