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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/11/2025, n. 5059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5059 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23787/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. LB TE Presidente
dott. Lucia Minutella Giudice
dott. TI DI IA Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23787/2022 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DURANTE Parte_1
UR IA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DA ANTONIO e Controparte_1
DA NC che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 30/05/2025):
“CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale Ill.mo, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con sentenza 5052/2023 del 12.12.2023, in via istruttoria: ordinare al resistente di ottemperare all'ordine di produzione disposto con ordinanza 3.9.2024
“Dispone che le parti depositino, entro il 20.05.2025, le dichiarazioni dei redditi 2022, 2023, 2024
e l'estratto dei conti correnti/conto depositi aggiornati al 02.05.2025 “in considerazione del fatto che il sig. ha prodotto esclusivamente gli estratti conto fino al marzo 2024 CP_1 Parte_2
ed è comprovata la sua capacità di spesa avendo lo stesso sostenuto la spesa di €. 392,00
[...] per visita oculistica ed acquisto occhiali di LB inviando le ricevute alla ricorrente fattura occhiali Travaglia.pdf fattura visita oculistica Travaglia.pdf.
Nel merito
Disporre che il figlio minore LB sia affidato congiuntamente ai genitori, con stabile residenza presso la madre e facoltà di esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
Disporre che LB possa vedere e frequentare il padre con le seguenti modalità, concordate dai genitori all'udienza del 3.9.2024:
Settimana A: il papà preleverà il minore il lunedì dall'uscita da scuola, tenendolo con sé fino al mercoledì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
il papà preleverà il minore il venerdì dall'uscita da scuola, con riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina.
Settimana B: la mamma preleverà il minore il lunedì dall'uscita da scuola, tenendolo con sé fino al mercoledì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
la mamma preleverà il minore il venerdì dall'uscita da scuola, con riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina.
Metà delle vacanze pasquali comprensive ad anni alterni della Pasqua o della Pasquetta.
Ad anni alterni dalla fine delle lezioni fino al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre ore 9.00 fino alla ripresa delle lezioni.
Tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordare entro il
15/6 di ogni anno, in caso di mancato accordo negli anni pari le ultime due di agosto, negli anni dispari le prime due di agosto, la terza settimana, di conseguenza, nel mese di luglio ovvero settembre.
Secondo il principio dell'alternanza ogni altra festività scolastica comprensiva di eventuali ponti nonché il giorno del compleanno del minore.
Disporre che il sig. corrisponda a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore CP_1
e fino a che lo stesso non abbia raggiunto l'autonomia economica, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario in favore della sig.ra la somma di € 150,00, somma che Parte_1 dovrà essere annualmente rivalutata secondo l'andamento degli indici Istat.
Disporre che i genitori sostengano in misura del 50% le spese straordinarie di cui al Protocollo sulle spese adottato dal Tribunale di Torino.
Con favore di spese ed onorari”.
Per parte resistente (come da foglio di precisione delle conclusioni depositato il 22/05/2025):
“Voglia il tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni, contrariis rejectis:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Chieri in data 13-05-2000 tra le parti ordinando all'ufficio dello stato civile competente di procedere alla dovuta trascrizione;
2. Disporre che il figlio minore LB sia affidato congiuntamente a entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
3. Confermare il calendario di frequentazione attualmente in essere e già concordato tra le parti in sede di udienza del 03-05-2023 ovvero:
- Settimana A: il papà preleverà il figlio il lunedì dall'uscita da scuola, tenendolo con se fino al mercoledì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
il papà preleverà il minore il venerdì dall'uscita da scuola, con riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina;
- Settimana B: la mamma preleverà il figlio il lunedì dall'uscita da scuola, tenendolo con sé fino al mercoledì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
la mamma preleverà il minore il venerdì dall'uscita da scuola tenendolo con sé fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
4. Stante la frequentazione paritaria del minore fra i genitori assunta con il rispetto del calendario concordato, revocare l'assegno disposto a carico del padre e attualmente ammontante a euro 150,00 mensili;
5. In via subordinata, qualora il Tribunale ritenesse di mantenere l'obbligo di cui alla precedente domanda, confermarlo nella misura di euro 100,00;
6. In ogni caso con il favore delle spese e degli onorari di lite, con iva, cpa e rimborso forfetario delle spese generali”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Chieri (TO), il 13.5.2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHIERI (atto n.
25 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio è nato un figlio: LB, il 18.3.2014 a Chieri (TO). I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione in data 23.3.2021 omologato dal Tribunale di Torino con decreto n. 4822/2021.
Con ricorso depositato il 14.12.2022 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n.
2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata, alle seguenti condizioni: che il figlio minore fosse affidato congiuntamente ai genitori, con stabile residenza presso la madre e facoltà di esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
che il padre potesse vederlo secondo un calendario proposto in ricorso e contribuisse nel suo mantenimento mediante versamento di un contributo mensile pari ad € 500,00 rivalutabili secondo l'indice Istat con divisione al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva ritualmente il resistente, associandosi alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso alle seguenti condizioni: che il figlio minore fosse affidato congiuntamente ai genitori, con stabile residenza presso la madre e facoltà di esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
che il padre potesse vederlo secondo un calendario proposto in comparsa e con mantenimento diretto da parte di ciascuno dei genitori, richiamando in via subordinata l'accordo di separazione consensuale avanti il Tribunale di
Torino del marzo 2021.
Avanti al Presidente del Tribunale comparivano entrambe le parti e veniva esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo.
Il Presidente, con ordinanza in data 3.5.2023 disponeva il passaggio alla fase istruttoria stabilendo: la prosecuzione degli interventi di monitoraggio e sostegno del nucleo da parte dei Servizi sociali e di
, compreso il progetto di educativa;
l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori, CP_2 con collocazione presso la madre e calendario di visita come da accordo di separazione. Prevedeva altresì un assegno di € 150,00 a carico del padre come contributo per il mantenimento del figlio
LB, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese e chiedevano emettersi sentenza parziale sullo status;
la ricorrente chiedeva che il Tribunale ordinasse al datore di lavoro del sig. il versamento diretto del contributo al mantenimento, lamentando che lo CP_1 stesso non venisse tempestivamente versato. Con ordinanza del 12.10.2023 il G.I. ordinava a di versare direttamente alla ricorrente la somma netta di € 150,00 Controparte_3 mensili prelevandola dalle somme erogate al sig. a titolo di retribuzione e, con separata CP_1 ordinanza, rimetteva la causa al Collegio per la decisione in solo punto status. Con sentenza parziale n. 5052/2023, depositata il 12.12.2023, il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e le parti venivano rimesse avanti al G.I. per la prosecuzione dell'istruttoria sulle altre questioni ancora da dirimere.
Le parti depositavano le memorie istruttorie e, all'udienza del 11.6.2024, chiedevano l'ammissione delle prove dedotte nonché la fissazione di un'udienza di comparizione personale delle parti onde valutare la possibilità di una modifica del calendario di frequentazioni padre/figlio.
Il G.I. fissava udienza per la comparizione personale delle parti al 9.7.2024. A tale udienza compariva la sola ricorrente che formalizzava la proposta di modifica;
il G.I. rinviava quindi al 3.9.2024 per gli stessi incombenti. All'udienza del 3.9.2024 entrambe le parti si presentavano e dichiaravano di aderire al calendario proposto dalla ricorrente;
il G.I., su richiesta concorde delle parti, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 3.6.2025 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sull'affidamento e collocazione del minore e calendario di visita
Deve essere confermato l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre, non essendo emerse ragioni di pregiudizio per gli stessi che consentano di derogare all'assetto dell'affidamento condiviso previsto dalla l.n. 54/06 e praticato dalle parti sin dall'epoca della separazione.
Sul punto, peraltro, le domande dei coniugi coincidono e pertanto non vi è contrasto da dirimere.
Il calendario di visita sarà altresì regolato come da dispositivo, alla luce delle paritarie modalità concordate tra le parti all'udienza del 3.9.2024: tale assetto si ritiene adeguato a contemperare l'esigenza di stabilità dei minori e la continuità del rapporto con entrambi i genitori.
Non sussistendo apprezzabile contrasto tra le parti sulle decisioni in punto modalità di affidamento, determinazione della residenza abituale e regime di frequentazione, rispettando adeguatamente le loro domande il principio di bigenitorialità, non è stato disposto l'ascolto del minore in quanto manifestamente superfluo.
Sul contributo al mantenimento del minore
Il contributo al mantenimento del minore va determinato secondo i criteri stabiliti dall'art 337 ter c.c.
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico reddituale delle parti. la cui situazione è rimasta pressoché inalterata rispetto a quanto già Parte_1 accertato in sede presidenziale, risulta essere disoccupata dopo essersi dimessa per mobbing nell'estate 2021 (all'epoca della separazione poteva contare su redditi mensili di euro 1.100,00 circa) ha un alloggio di proprietà nel quale vive, ereditato dalla defunta madre, e ha fornito un principio di prova di essersi adoperata per ricercare un'occupazione (cfr docc 35.1; 35.2; 35.3 e doc.39 parte ricorrente), tuttavia senza successo;
ha in corso una convivenza che, secondo quanto dalla stessa sostenuto, le consente di fare fronte ai costi abitativi e alle esigenze di LB. I documenti reddituali prodotti confermano il quadro economico appena descritto (cfr. estratto conto doc.40 parte ricorrente in cui si evince che le entrate della signora si limitano pressoché totalmente a quanto erogatole dall' a titolo di assegno unico;
attestato di disoccupazione rilasciato in data 30.4.2025 sub doc.39 CP_4 parte ricorrente).
ha invece allegato di aver subito un peggioramento della propria situazione Controparte_1 economica rispetto a quanto accertato in sede presidenziale, momento nel quale lavorava come dipendente presso la nello specifico, all'udienza del 3.9.2024, ha Controparte_3 dichiarato di essere rimasto senza lavoro nel maggio 2023 e, di fatto, di non lavorare più da ottobre
2023, data del licenziamento;
ha sostenuto di svolgere qualche lavoretto saltuario non regolarizzato e di aver percepito il sussidio NASpi solo per un mese;
allo stato riuscirebbe a mantenersi grazie alla compagna con la quale convive, che svolge attività lavorativa.
Il Collegio ritiene che il resistente non abbia tuttavia fornito sufficiente prova dell'effettivo sensibile peggioramento della sua situazione economica: lo stesso, oltre non aver prodotto in causa documentazione attestante l'avvenuto licenziamento, non ha altresì ottemperato alla disposizione del
G.I. data all'udienza del 3.9.2024 avente a oggetto la produzione dell'estratto dei conti correnti/conto depositi aggiornati al 02.05.2025 e le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2022-23-24. Risulta infatti che il sig. abbia depositato agli atti solo i CU relativi agli anni 22-23-24 (nell'ultimo CP_1 dei quali risulta ancora un reddito da lavoro dipendente pari a euro 18.190,65) e gli estratti del proprio conto corrente fino al 31.3.2024. Non è quindi dato sapere l'ammontare dei guadagni ricavati dai lavori saltuari non regolarizzati che lo stesso ha dichiarato di svolgere, né l'effettiva mancata percezione del sussidio NASpi.
Così ricostruita la situazione economico reddituale delle parti, ritiene il Collegio che il contributo al mantenimento del minore possa essere confermato nell'importo già stabilito dal Presidente in [...],00 con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT a carico del padre;
a ben vedere, infatti, le condizioni patrimoniali delle parti sono da considerare sostanzialmente immutate rispetto a quanto correttamente valutato in quella sede, tenuto primariamente conto del fatto che il resistente non ha fornito adeguata prova dell'effettivo peggioramento della propria situazione economico-reddituale; per tale ragione non ricorrono le condizioni per disporre la riduzione del mantenimento richiesta dal resistente. D'altro canto, ritiene il Collegio che tale mantenimento debba essere limitato alla contenuta cifra già indicata, tenuto conto degli ampi tempi di permanenza del minore presso il padre, il quale, dunque, contribuisce in parte anche direttamente al sostentamento. Le spese sono compensate nella misura di 2/3 in considerazione del sostanziale accordo delle parti sul regime di affidamento e sul calendario di visita.
Il restante 1/3 sono poste a carico del sig. , stante la soccombenza sotto il profilo del CP_1 contributo al mantenimento del minore.
Esse vengono liquidate, per il loro intero ammontare, nell'importo infra indicato, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11-09-2007, n. 19014, conf. Cass. civ. Sez. III, 12-01-2011, n.
536, Cass. civ. Sez. III, 12-06-2015, n. 12227), della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo (non si procede alla liquidazione della fase istruttoria, non ravvisandosi attività riconducibili a tale fase):
- Fase studio: € 851,00
- Fase introduttiva: € 602,00
- Fase istruttoria/trattazione: € 903,00
- Fase decisionale: € 1.453,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti:
Affida Il figlio minore LB ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di Parte_1 ordinaria amministrazione;
Dispone che entrambi i genitori possano vedere e tenere con sé il figlio minore LB secondo accordi tra gli stessi e, in difetto di accordi, tenuto prioritariamente conto delle esigenze di studio e di svago degli stessi e lavorative dei genitori, nei termini concordati dalle parti all'udienza del 3.9.2024
e, dunque, con le seguenti modalità:
SETTIMANA A:
- il papà preleverà il minore il lunedì dall'uscita da scuola, tenendolo con sé fino al mercoledì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
-il papà preleverà il minore il venerdì dall'uscita da scuola, con riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina.
SETTIMANA B: -la mamma preleverà il minore il lunedì dall'uscita da scuola, tenendolo con sé fino al mercoledì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
-la mamma preleverà il minore il venerdì dall'uscita da scuola, con riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina.
-Metà delle vacanze pasquali comprensive, ad anni alterni, della Pasqua o della Pasquetta.
-Ad anni alterni dalla fine delle lezioni fino al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre ore 9.00 fino alla ripresa delle lezioni.
-Tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordare entro il
15/6 di ogni anno, in caso di mancato accordo negli anni pari le ultime due di agosto, negli anni dispari le prime due di agosto, la terza settimana, di conseguenza, nel mese di luglio ovvero settembre.
-Secondo il principio dell'alternanza ogni altra festività scolastica comprensiva di eventuali ponti nonché il giorno del compleanno del minore;
Dispone che corrisponda a a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento del figlio minore, assegno di euro 150,00 mensile, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al
“Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”
Dichiara compensate fra le parti le spese di lite nella misura di 2/3.
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a la Controparte_1 Parte_1 restante parte di dette spese (1/3), che liquida in € 1.269,66 oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
7/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
TI DI IA LB TE
Minuta di provvedimento redatta dal M.O.T. Gilberto Di Carlo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. LB TE Presidente
dott. Lucia Minutella Giudice
dott. TI DI IA Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23787/2022 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DURANTE Parte_1
UR IA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DA ANTONIO e Controparte_1
DA NC che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 30/05/2025):
“CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale Ill.mo, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con sentenza 5052/2023 del 12.12.2023, in via istruttoria: ordinare al resistente di ottemperare all'ordine di produzione disposto con ordinanza 3.9.2024
“Dispone che le parti depositino, entro il 20.05.2025, le dichiarazioni dei redditi 2022, 2023, 2024
e l'estratto dei conti correnti/conto depositi aggiornati al 02.05.2025 “in considerazione del fatto che il sig. ha prodotto esclusivamente gli estratti conto fino al marzo 2024 CP_1 Parte_2
ed è comprovata la sua capacità di spesa avendo lo stesso sostenuto la spesa di €. 392,00
[...] per visita oculistica ed acquisto occhiali di LB inviando le ricevute alla ricorrente fattura occhiali Travaglia.pdf fattura visita oculistica Travaglia.pdf.
Nel merito
Disporre che il figlio minore LB sia affidato congiuntamente ai genitori, con stabile residenza presso la madre e facoltà di esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
Disporre che LB possa vedere e frequentare il padre con le seguenti modalità, concordate dai genitori all'udienza del 3.9.2024:
Settimana A: il papà preleverà il minore il lunedì dall'uscita da scuola, tenendolo con sé fino al mercoledì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
il papà preleverà il minore il venerdì dall'uscita da scuola, con riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina.
Settimana B: la mamma preleverà il minore il lunedì dall'uscita da scuola, tenendolo con sé fino al mercoledì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
la mamma preleverà il minore il venerdì dall'uscita da scuola, con riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina.
Metà delle vacanze pasquali comprensive ad anni alterni della Pasqua o della Pasquetta.
Ad anni alterni dalla fine delle lezioni fino al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre ore 9.00 fino alla ripresa delle lezioni.
Tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordare entro il
15/6 di ogni anno, in caso di mancato accordo negli anni pari le ultime due di agosto, negli anni dispari le prime due di agosto, la terza settimana, di conseguenza, nel mese di luglio ovvero settembre.
Secondo il principio dell'alternanza ogni altra festività scolastica comprensiva di eventuali ponti nonché il giorno del compleanno del minore.
Disporre che il sig. corrisponda a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore CP_1
e fino a che lo stesso non abbia raggiunto l'autonomia economica, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario in favore della sig.ra la somma di € 150,00, somma che Parte_1 dovrà essere annualmente rivalutata secondo l'andamento degli indici Istat.
Disporre che i genitori sostengano in misura del 50% le spese straordinarie di cui al Protocollo sulle spese adottato dal Tribunale di Torino.
Con favore di spese ed onorari”.
Per parte resistente (come da foglio di precisione delle conclusioni depositato il 22/05/2025):
“Voglia il tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni, contrariis rejectis:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Chieri in data 13-05-2000 tra le parti ordinando all'ufficio dello stato civile competente di procedere alla dovuta trascrizione;
2. Disporre che il figlio minore LB sia affidato congiuntamente a entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
3. Confermare il calendario di frequentazione attualmente in essere e già concordato tra le parti in sede di udienza del 03-05-2023 ovvero:
- Settimana A: il papà preleverà il figlio il lunedì dall'uscita da scuola, tenendolo con se fino al mercoledì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
il papà preleverà il minore il venerdì dall'uscita da scuola, con riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina;
- Settimana B: la mamma preleverà il figlio il lunedì dall'uscita da scuola, tenendolo con sé fino al mercoledì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
la mamma preleverà il minore il venerdì dall'uscita da scuola tenendolo con sé fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
4. Stante la frequentazione paritaria del minore fra i genitori assunta con il rispetto del calendario concordato, revocare l'assegno disposto a carico del padre e attualmente ammontante a euro 150,00 mensili;
5. In via subordinata, qualora il Tribunale ritenesse di mantenere l'obbligo di cui alla precedente domanda, confermarlo nella misura di euro 100,00;
6. In ogni caso con il favore delle spese e degli onorari di lite, con iva, cpa e rimborso forfetario delle spese generali”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Chieri (TO), il 13.5.2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHIERI (atto n.
25 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio è nato un figlio: LB, il 18.3.2014 a Chieri (TO). I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione in data 23.3.2021 omologato dal Tribunale di Torino con decreto n. 4822/2021.
Con ricorso depositato il 14.12.2022 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n.
2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata, alle seguenti condizioni: che il figlio minore fosse affidato congiuntamente ai genitori, con stabile residenza presso la madre e facoltà di esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
che il padre potesse vederlo secondo un calendario proposto in ricorso e contribuisse nel suo mantenimento mediante versamento di un contributo mensile pari ad € 500,00 rivalutabili secondo l'indice Istat con divisione al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva ritualmente il resistente, associandosi alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso alle seguenti condizioni: che il figlio minore fosse affidato congiuntamente ai genitori, con stabile residenza presso la madre e facoltà di esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
che il padre potesse vederlo secondo un calendario proposto in comparsa e con mantenimento diretto da parte di ciascuno dei genitori, richiamando in via subordinata l'accordo di separazione consensuale avanti il Tribunale di
Torino del marzo 2021.
Avanti al Presidente del Tribunale comparivano entrambe le parti e veniva esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo.
Il Presidente, con ordinanza in data 3.5.2023 disponeva il passaggio alla fase istruttoria stabilendo: la prosecuzione degli interventi di monitoraggio e sostegno del nucleo da parte dei Servizi sociali e di
, compreso il progetto di educativa;
l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori, CP_2 con collocazione presso la madre e calendario di visita come da accordo di separazione. Prevedeva altresì un assegno di € 150,00 a carico del padre come contributo per il mantenimento del figlio
LB, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese e chiedevano emettersi sentenza parziale sullo status;
la ricorrente chiedeva che il Tribunale ordinasse al datore di lavoro del sig. il versamento diretto del contributo al mantenimento, lamentando che lo CP_1 stesso non venisse tempestivamente versato. Con ordinanza del 12.10.2023 il G.I. ordinava a di versare direttamente alla ricorrente la somma netta di € 150,00 Controparte_3 mensili prelevandola dalle somme erogate al sig. a titolo di retribuzione e, con separata CP_1 ordinanza, rimetteva la causa al Collegio per la decisione in solo punto status. Con sentenza parziale n. 5052/2023, depositata il 12.12.2023, il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e le parti venivano rimesse avanti al G.I. per la prosecuzione dell'istruttoria sulle altre questioni ancora da dirimere.
Le parti depositavano le memorie istruttorie e, all'udienza del 11.6.2024, chiedevano l'ammissione delle prove dedotte nonché la fissazione di un'udienza di comparizione personale delle parti onde valutare la possibilità di una modifica del calendario di frequentazioni padre/figlio.
Il G.I. fissava udienza per la comparizione personale delle parti al 9.7.2024. A tale udienza compariva la sola ricorrente che formalizzava la proposta di modifica;
il G.I. rinviava quindi al 3.9.2024 per gli stessi incombenti. All'udienza del 3.9.2024 entrambe le parti si presentavano e dichiaravano di aderire al calendario proposto dalla ricorrente;
il G.I., su richiesta concorde delle parti, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 3.6.2025 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sull'affidamento e collocazione del minore e calendario di visita
Deve essere confermato l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre, non essendo emerse ragioni di pregiudizio per gli stessi che consentano di derogare all'assetto dell'affidamento condiviso previsto dalla l.n. 54/06 e praticato dalle parti sin dall'epoca della separazione.
Sul punto, peraltro, le domande dei coniugi coincidono e pertanto non vi è contrasto da dirimere.
Il calendario di visita sarà altresì regolato come da dispositivo, alla luce delle paritarie modalità concordate tra le parti all'udienza del 3.9.2024: tale assetto si ritiene adeguato a contemperare l'esigenza di stabilità dei minori e la continuità del rapporto con entrambi i genitori.
Non sussistendo apprezzabile contrasto tra le parti sulle decisioni in punto modalità di affidamento, determinazione della residenza abituale e regime di frequentazione, rispettando adeguatamente le loro domande il principio di bigenitorialità, non è stato disposto l'ascolto del minore in quanto manifestamente superfluo.
Sul contributo al mantenimento del minore
Il contributo al mantenimento del minore va determinato secondo i criteri stabiliti dall'art 337 ter c.c.
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico reddituale delle parti. la cui situazione è rimasta pressoché inalterata rispetto a quanto già Parte_1 accertato in sede presidenziale, risulta essere disoccupata dopo essersi dimessa per mobbing nell'estate 2021 (all'epoca della separazione poteva contare su redditi mensili di euro 1.100,00 circa) ha un alloggio di proprietà nel quale vive, ereditato dalla defunta madre, e ha fornito un principio di prova di essersi adoperata per ricercare un'occupazione (cfr docc 35.1; 35.2; 35.3 e doc.39 parte ricorrente), tuttavia senza successo;
ha in corso una convivenza che, secondo quanto dalla stessa sostenuto, le consente di fare fronte ai costi abitativi e alle esigenze di LB. I documenti reddituali prodotti confermano il quadro economico appena descritto (cfr. estratto conto doc.40 parte ricorrente in cui si evince che le entrate della signora si limitano pressoché totalmente a quanto erogatole dall' a titolo di assegno unico;
attestato di disoccupazione rilasciato in data 30.4.2025 sub doc.39 CP_4 parte ricorrente).
ha invece allegato di aver subito un peggioramento della propria situazione Controparte_1 economica rispetto a quanto accertato in sede presidenziale, momento nel quale lavorava come dipendente presso la nello specifico, all'udienza del 3.9.2024, ha Controparte_3 dichiarato di essere rimasto senza lavoro nel maggio 2023 e, di fatto, di non lavorare più da ottobre
2023, data del licenziamento;
ha sostenuto di svolgere qualche lavoretto saltuario non regolarizzato e di aver percepito il sussidio NASpi solo per un mese;
allo stato riuscirebbe a mantenersi grazie alla compagna con la quale convive, che svolge attività lavorativa.
Il Collegio ritiene che il resistente non abbia tuttavia fornito sufficiente prova dell'effettivo sensibile peggioramento della sua situazione economica: lo stesso, oltre non aver prodotto in causa documentazione attestante l'avvenuto licenziamento, non ha altresì ottemperato alla disposizione del
G.I. data all'udienza del 3.9.2024 avente a oggetto la produzione dell'estratto dei conti correnti/conto depositi aggiornati al 02.05.2025 e le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2022-23-24. Risulta infatti che il sig. abbia depositato agli atti solo i CU relativi agli anni 22-23-24 (nell'ultimo CP_1 dei quali risulta ancora un reddito da lavoro dipendente pari a euro 18.190,65) e gli estratti del proprio conto corrente fino al 31.3.2024. Non è quindi dato sapere l'ammontare dei guadagni ricavati dai lavori saltuari non regolarizzati che lo stesso ha dichiarato di svolgere, né l'effettiva mancata percezione del sussidio NASpi.
Così ricostruita la situazione economico reddituale delle parti, ritiene il Collegio che il contributo al mantenimento del minore possa essere confermato nell'importo già stabilito dal Presidente in [...],00 con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT a carico del padre;
a ben vedere, infatti, le condizioni patrimoniali delle parti sono da considerare sostanzialmente immutate rispetto a quanto correttamente valutato in quella sede, tenuto primariamente conto del fatto che il resistente non ha fornito adeguata prova dell'effettivo peggioramento della propria situazione economico-reddituale; per tale ragione non ricorrono le condizioni per disporre la riduzione del mantenimento richiesta dal resistente. D'altro canto, ritiene il Collegio che tale mantenimento debba essere limitato alla contenuta cifra già indicata, tenuto conto degli ampi tempi di permanenza del minore presso il padre, il quale, dunque, contribuisce in parte anche direttamente al sostentamento. Le spese sono compensate nella misura di 2/3 in considerazione del sostanziale accordo delle parti sul regime di affidamento e sul calendario di visita.
Il restante 1/3 sono poste a carico del sig. , stante la soccombenza sotto il profilo del CP_1 contributo al mantenimento del minore.
Esse vengono liquidate, per il loro intero ammontare, nell'importo infra indicato, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11-09-2007, n. 19014, conf. Cass. civ. Sez. III, 12-01-2011, n.
536, Cass. civ. Sez. III, 12-06-2015, n. 12227), della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo (non si procede alla liquidazione della fase istruttoria, non ravvisandosi attività riconducibili a tale fase):
- Fase studio: € 851,00
- Fase introduttiva: € 602,00
- Fase istruttoria/trattazione: € 903,00
- Fase decisionale: € 1.453,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti:
Affida Il figlio minore LB ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di Parte_1 ordinaria amministrazione;
Dispone che entrambi i genitori possano vedere e tenere con sé il figlio minore LB secondo accordi tra gli stessi e, in difetto di accordi, tenuto prioritariamente conto delle esigenze di studio e di svago degli stessi e lavorative dei genitori, nei termini concordati dalle parti all'udienza del 3.9.2024
e, dunque, con le seguenti modalità:
SETTIMANA A:
- il papà preleverà il minore il lunedì dall'uscita da scuola, tenendolo con sé fino al mercoledì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
-il papà preleverà il minore il venerdì dall'uscita da scuola, con riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina.
SETTIMANA B: -la mamma preleverà il minore il lunedì dall'uscita da scuola, tenendolo con sé fino al mercoledì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
-la mamma preleverà il minore il venerdì dall'uscita da scuola, con riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina.
-Metà delle vacanze pasquali comprensive, ad anni alterni, della Pasqua o della Pasquetta.
-Ad anni alterni dalla fine delle lezioni fino al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre ore 9.00 fino alla ripresa delle lezioni.
-Tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordare entro il
15/6 di ogni anno, in caso di mancato accordo negli anni pari le ultime due di agosto, negli anni dispari le prime due di agosto, la terza settimana, di conseguenza, nel mese di luglio ovvero settembre.
-Secondo il principio dell'alternanza ogni altra festività scolastica comprensiva di eventuali ponti nonché il giorno del compleanno del minore;
Dispone che corrisponda a a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento del figlio minore, assegno di euro 150,00 mensile, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al
“Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”
Dichiara compensate fra le parti le spese di lite nella misura di 2/3.
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a la Controparte_1 Parte_1 restante parte di dette spese (1/3), che liquida in € 1.269,66 oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
7/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
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Minuta di provvedimento redatta dal M.O.T. Gilberto Di Carlo