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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/09/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 30 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 446/2024 R.G. vertente
fra
, rappresento e difeso dall'avv. Petrino Canio Mario;
Parte_1
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Dinoia Vito
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 16.2.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, ha domandato di:
1) accertare e/o dichiarare il diritto del sig. all'accredito della contribuzione Parte_1 previdenziale relativa al periodo dal 1.01.2014 al 9.06.2014 e/o dal 1.01.2015 al 27.07.2015 nella misura di n. 53 contributi previdenziali settimanali ovvero per il maggiore o minore
1 numero che l'On. Giudicante adito riterrà di giustizia;
e 2) per l'effetto, condannare l' CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., ad accreditare e/o riconoscere al sig. Parte_1 la contribuzione previdenziale relativa al periodo dal 1.01.2014 al 9.06.2014 e/o dal 1.01.2015 al 27.07.2015 nella misura di n. 53 contributi settimanali ovvero per il maggiore o minore numero che l'On. Giudicante adito riterrà di giustizia;
3) Vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., che chiedeva venisse CP_1 dichiarata la cessata materia del contendere, avendo provveduto a riesaminare la posizione contributiva del sig. Parte_1
Preso atto che i competenti Uffici amministrativi hanno provveduto a riesaminare la posizione contributiva di parte ricorrente provvedendo all'accredito di n. 53 settimane di contribuzione figurativa, come richiesto dalla parte ricorrente e come risulta dalla documentazione in atti.
Considerate le richieste avanzate dai procuratori di parte ricorrente e di parte resistente di dichiarazione della cessazione della materia del contendere con condanna alle spese per soccombenza virtuale, in data odierna, questo giudice, verificato il rituale deposito delle note di trattazione scritta, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza contenente la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. L'avvenuto soddisfacimento della pretesa del ricorrente consente di dichiarare cessata la materia del contendere.
Evidentemente, con il riconoscimento delle spettanze rivendicate è venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti circa l'oggetto del presente procedimento, con conseguente cessazione dell'interesse a proseguire il giudizio e del correlativo obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
È noto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Suprema Corte ha definito i confini. Invero, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda tale che viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori
2 della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, oppure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (ex multiss Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Sez. L, Sentenza n.
3096 del 16/03/2000; Sez. 1, Sentenza n. 5476 del 04/06/1999).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: 1) l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; 2) occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
3) deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
Tali requisiti appaiono tutti ricorrere nel caso di specie. Infatti, avendo l' , in persona CP_2 del legale rappresentante pro tempore, provveduto, nel corso del giudizio, a soddisfare le pretese dell'istante, è evidente che sussistono tutti i presupposti per l'adozione della pronuncia in parola.
3. Quanto alle spese di lite, non può ignorarsi il comportamento tenuto dalla parte resistente.
In particolare, l'adempimento spontaneo se, da un lato, risponde, evidentemente, ad un'avveduta scelta difensiva ed a una prognosi (verosimilmente sfavorevole) circa l'esito del giudizio, dall'altro, non può che essere apprezzata in termini di celerità ed economicità nella definizione del procedimento;
sussistono, quindi, i presupposti normativi per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
3 1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Potenza, 30.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
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