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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/04/2024, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO Il Giudice, dott. EMANUELE ROCCO, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta depositate entro il termine del 25/3/2024 la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 4845 del 2019 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
, nato il [...] in [...] e residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall' avv. Ciro Ruggiero, unitamente al quale elett.te domicilia, in Gragnano, alla Via San
Felice, 16
RICORRENTE
e
, in persona dei legali rappresentanti p.t. rappresentati e difesi, in virtù Controparte_1 di procura in atti, dall' avv. Maria Melograni , elett.te domiciliato come in atti RESISTENTE
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Controparte_2
Intorcia, unitamente al quale elettivamente domicilia, in Benevento, alla Via Erik Mutarelli
n. 20
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.7.2019, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione averso il preavviso di fermo n.07180201900042570000, sull'autovettura CP_3 tg.FV736FP, fermo fondato, a sua volta, sull'avviso di addebito n.37120180013075092000, mai notificato, relativo a contributi IVS anni 2009 e 2010. L'istante deduceva la prescrizione del credito e, comunque, l'infondatezza della pretesa dell'ente, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in ricorso, ed evidenziava la insussistenza delle condizioni legittimanti l' iscrizione d' ufficio. Tanto premesso, adiva il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo dichiararsi nulla dovuto per il credito di cui al preavviso di fermo e al sottostante avviso di addebito impugnato, con ogni conseguente statuizione. All'esito della notifica del ricorso, si costituiva l' , anche quale mandatario della CP_1 società di cartolarizzazione, deducendo, per i motivi esposti nella memoria, la infondatezza del ricorso, di cui chiedevano il rigetto e documentando, in particolare, la corretta notifica dell' avviso di addebito.
Si costituiva anche l' , che insisteva per il rigetto della Controparte_2 domanda attorea. sa come da presente sentenza, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
***
Ciò detto, preliminarmente deve essere qualificata la opposizione in esame.
La parte ricorrente formula un'opposizione all'esecuzione, impugnando la notifica del preavviso di fermo, contestando il diritto dell' di procedere al recupero delle somme CP_1 portate dall'avviso di addebito, attesa la intervenuta prescrizione del credito e contesta di aver ricevuto qualsivoglia atto interruttivo.
Nel merito, in ogni caso, contesta la debenza della contribuzione.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Tale principio, tuttavia, deve contemperarsi con la circostanza che, nella specie, il titolo posto a fondamento della esecuzione è rappresentato da un avviso di addebito;
pertanto, deve essere verificata la corretta notifica dello stesso. CP_ L' ha dedotto di aver provveduto alla notifica dell'avviso in data 26.11.2018, come da documentazione in atti. L'Istituto ha documentato la notifica eseguita in Lettere, al seguente indirizzo: “Casa Giordano, 8”; al riguardo, l'istante ha dedotto la illegittimità della notifica dell'avviso e degli atti interruttivi della prescrizione, evidenziando che l'avviso non era mai stato notificato, atteso che l'indirizzo indicato non corrispondeva alla residenza del ricorrente, come comprovato dal certificato di residenza storico, versato in atti.
Invero, dal certificato di residenza prodotto, datato 5.12.2019, si rileva che il ricorrente, dal
1980 al 2008, ha abitato nel comune di Lettere, alla Via Mulino 34 e, successivamente, fino all'epoca della certificazione, ha abitato in Lettere, alla Via Casa Sorrentino, 74. Ciò posto, va rilevato che, come affermato dalla Suprema Corte, ordinanza n. 3219 del 05/02/2024, “le risultanza anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate dalla prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni”. La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che
è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale (Cass. civ. n. 19387/2015; Cass. civ. n. 11550/2013).
Ebbene, al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche, che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione.
Nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova (cfr. Cassazione Sez. 1, Sentenza n.
10107 del 09/05/2014).
Ciò posto, va rilevato che nella specie, come si desume dalle allegazioni contenute nel ricorso (cfr. intestazione atto) il ricorrente stesso ha dichiarato di risiedere in Lettere, alla
Via Casa Giordano, 8.
Pertanto, tenuto conto delle stesse dichiarazioni del ricorrente, deve ritenersi che il luogo in cui l' ha eseguito tutte le notifiche indicate in atti, sia luogo idoneo a radicare la CP_1 presunzione di conoscenza degli atti in capo al Pt_1
Pag. 2 di 3 Ebbene, tenuto conto della valida notifica dell'avviso- eseguita presso il luogo indicato come propria residenza dal ricorrente nel ricorso in esame- e della inoppugnabilità del credito ivi contenuto, stante la mancata opposizione nei 40 gg, possono essere esaminati nella presente sede solo eventuali fatti estintivi, successivi alla notifica del titolo esecutivo.
Nella specie, tuttavia, nessuna prescrizione successiva è maturata, atteso che dopo la rituale notifica dell'avviso di addebito il 26.11.2018 è intervenuta la notifica del preavviso di fermo in data 11.7.2019, impugnata nella presente sede.
Inammissibile ogni questione sul merito della pretesa, stante la mancata proposizione di opposizione avverso l'avviso di addebito, nel termine perentorio di cui all'art. 24 comma 5 dlgs 46 del 1999.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Spese compensate, attesa la obiettiva controvertibilità della materia esaminata e le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: a)rigetta il ricorso;
b) compensa le spese.
Torre Annunziata, li 15/4/2024 Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
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