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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/05/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 3315/2024 e 3733/2024 R.G.
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con Avv. Marco Migaldi opponente E
, con Avv. Tiziana Migliano Controparte_1
opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28.8.2024 ritualmente notificato la società in epigrafe proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 214/2024 del Tribunale di
Cosenza, emesso su istanza monitoria di , con il quale era Controparte_1 stato intimato il pagamento in favore di questi della somma di € 38.514,03 oltre accessori e spese di procedura, a titolo di differenze retributive TFR chiedendo “[..] accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla
[...] nei confronti del sig. per le ragioni Parte_1 Controparte_1 in premessa e per l'effetto revocare il D.I. opposto n. 214/2024 emesso dal
Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro in data 22.07.2024 [..]”.
Contestava la pretesa creditoria fata valere con ricorso per ingiunzione deducendo che l'opposto, formalmente dipendente, aveva di fatto rivestito il
1 ruolo di amministratore unico della esercitando le relative funzioni Parte_1 gestorie e decisorie.
Assumeva, quindi, la nullità del rapporto di lavoro di lavoro posto alla base della pretesa e, ove ritenuto valido detto rapporto, sosteneva, in ogni caso, che il credito vantato dall'opposto era da ritenersi soddisfatto in forza della compensazione impropria con il maggiore credito vantato da essa società nei suoi confronti derivante dall'utilizzo delle risorse finanziarie societarie per il soddisfacimento di esigenze personali.
Dopo aver eccepito il difetto di prova del credito fatto valere in sede monitoria concludeva come innanzi indicato instando anche per la condanna dell'opposto ex art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta equa.
Si costituiva in giudizio contestando l'opposizione di cui Controparte_1 chiedeva il rigetto per infondatezza negando il dedotto ruolo gestorio e, dopo avere rilevato l'errore della somma indicata nel decreto opposto assumendo di aver chiesto con il ricorso per ingiunzione il pagamento della somma di €
39.640,00 in luogo della minor somma di € 38.514,03 oggetto di ingiunzione, concludeva chiedendo “[..] 1) Confermare il Decreto ingiuntivo n. 214/2024
R.D.I., depositato in data del 22 luglio 2024, previa rettifica della somma ingiunta da “€ 38.514,03” a “€ 39.640,00”, per le causali esposte nel punto 3) della narrativa che precede;
2) Ordinare alla Parte_1 di consegnare al Sig. le buste paga relative ai mesi da
[...] Controparte_1 giugno 2021 al mese di gennaio 2022, per le causali esposte nel punto 4) della narrativa che precede [..]”.
Con ricorso ex art. 409 c.p.c. del 4.10.2024 conveniva in Controparte_1 giudizio la chiedendo “[..] 1) Dichiarare la Parte_1 nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del Licenziamento economico con preavviso comunicato con nota del 17 febbraio 2024 [..]; 2) per l'effetto, condannare la al versamento, in favore di Parte_1
, di un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 Controparte_1 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero nella misura minore o maggiore che il Tribunale riterrà di giustizia […] oltre interessi come per legge [..]”.
2 Dopo aver dedotto di aver lavorato alle sue dipendenze nel periodo dal
7.7.2015 al 19.3.2024 con la mansione di ottico e la qualifica di impiegato livello 4 del CCNL di categoria, lamentava la illegittimità del licenziamento per giustificato motivo intimato con nota del 17.2.2024 per insussistenza del motivo posto alla base del recesso datoriale e per violazione dell'obbligo di repechage.
Si costituiva in giudizio la contestando la Parte_1 domanda deducendo che il ricorrente, pur formalmente assunto come dipendente, aveva gestito di fatto la società come amministratore della stessa e che la utilizzazione da parte sua delle risorse finanziarie societarie per finalità private aveva determinato una forte instabilità finanziaria con conseguente riduzione dell'attivo patrimoniale che aveva necessitato la riorganizzazione dell'assetto societario con la soppressione della posizione lavorativa del ricorrente e la redistribuzione dei suoi compiti al sig. , Parte_1 formale amministratore della società.
Assumeva la impossibilità della utile ricollocazione dl lavoratore e, in via subordinata, eccepiva la nullità del rapporto di lavoro inter partes in ragione del ruolo di amministratore svolto dal ricorrente.
Concludeva chiedendo “[..] respingere tutte le domande avanzate dal ricorrente in quanto illegittime, infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
- in subordine, accertare e dichiarare la nullità del contratto di lavoro intercorso tra le parti [..]”.
I ricorsi venivano riuniti all'udienza del 28.1.2025 – sostituita ex art. 127 ter
c.p.c. dal deposito di note scritte – e, istruita documentalmente, la causa è stata rinviata all'udienza del 6.5.2025, come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., e decisa come da dispositivo in calce.
Le domande proposte dalla non sono Parte_1 fondate e devono, pertanto, essere rigettate.
Occorre, preliminarmente, valutare la natura giuridica del rapporto inter partes posto che mentre sostiene la sussistenza di un rapporto di Controparte_1 lavoro subordinato la assume (sia nel giudizio di opposizione a Parte_1 decreto ingiuntivo che in quello di impugnativa del licenziamento) che il
3 , formalmente assunto come dipendente, sia stato, di fatto, CP_1
l'amministratore unico della società ed abbia, in tale qualità, svolto le relative funzioni gestorie e decisorie.
Deduce, in particolare, la società che “[..] La società costituita nel Parte_1
2014, risultava formalmente composta dai soci: Controparte_2
(amministratore, quota 34%), (quota 33%) e Parte_1 Parte_2
(moglie di , quota 33%). Tuttavia, un accordo interno prevedeva CP_1 anche la partecipazione occulta del sig. , con una Controparte_1 suddivisione reale delle quote al 25% per ciascuno (cfr. conversazione
WhatsApp). Al fine di legittimare la presenza del sig. , nel 2015 egli CP_1 fu assunto con contratto subordinato come ottico, livello 4, CCNL di categoria.
Pur rivestendo formalmente il ruolo di dipendente, il deteneva di CP_1 fatto il controllo gestionale della società, decidendo in autonomia le strategie, selezionando fornitori e stipulando contratti. Inoltre, disponeva liberamente del conto corrente aziendale, determinando pagamenti e tempistiche [..]”, che
“[..] Il [..] decideva autonomamente anche la distribuzione degli CP_1 utili, versati prevalentemente alla socia sua moglie. Inoltre, gestiva Pt_2 senza supervisione il conto corrente societario presso la banca Monte dei
Paschi di Siena, utilizzandolo soprattutto per esigenze personali [..]” e che “[..]
è lecito dedurre che il sig. abbia rivestito di fatto il ruolo di CP_1 amministratore unico della società ai sensi dell'art. 2639 c.c. poiché Parte_1 lo stesso, pur formalmente privo della qualifica di amministratore, ha esercitato sostanzialmente tutte le funzioni decisorie in maniera autonoma, continuativa e non occasionale, impartendo istruzioni agli amministratori di diritto e condizionando le scelte aziendali [..]” (così alle pagg. 3 e 7 della memoria di costituzione nel giudizio iscritto al n. 3733/2024 R.G. e, in termini sostanzialmente identici, alle pagg.
2-3 e 5 del ricorso in opposizione iscritto al n. 3315/2024 R.G.).
Premesso che il dedotto potere gestorio e decisionale è contestato dal
, si osserva che, a sostegno della sussistenza del rapporto di lavoro CP_1 inter partes, questi ha prodotto le buste paga, l'estratto contributivo (da cui risultano i redditi da lavoro ed i relativi periodi di contribuzione), le
4 certificazioni uniche, nonché comunicazioni a mezzo PEC del 23.1.2024,
8.2.2024, 9.2.2024, 13.2.2024, 14.2.2024, 17.2.2024 relative alla fruizione di giornate di ferie oltre alla lettera di licenziamento del 17.2.2024 (cfr. all. 2, 3,
4, 5 e 7 fasc. di parte nel giudizio iscritto al n. 3315/2024 R.G.).
Ora, rilevato che rispetto alla citata documentazione prodotta dal la CP_1 società non ha dedotto alcunchè – limitandosi ad insistere sul ruolo gestorio/decisionale a questi attribuito ed alla ritenuta, conseguente, nullità del rapporto di lavoro – in senso contrario alla linea difensiva adottata dalla Pt_1 deve osservarsi che: 1) la “comunicazione whatsapp” depositata dalla
[...] società (all. 2 fasc. di parte giudizio iscritto al n. 3315/2024 R.G.) non prova affatto il ruolo gestorio/decisionale attribuito al;
2) le allegazioni CP_1 della società relative alla detenzione del controllo gestionale della società, alle decisioni delle strategie, alla selezione dei fornitori, alle decisioni relative alla distribuzione degli utili, alla disponibilità del conto corrente aziendale, alle direttive impartite agli amministratori di diritto della società, appaiono connotate da estrema genericità (non avendo in alcun modo la società dedotto in ordine al come, in concreto, il abbia gestito la società, non CP_1 essendo, infatti, indicate le concrete modalità gestorie, in che modo il abbia distribuito gli utili, quale contenuto abbiano avuto le indicate CP_1 direttive impartite agli amministratori di diritto) e, del pari, estremamente generici sono, in proposito, i relativi capitoli di prova testimoniale articolati dalla società; 3) quanto alla dedotta disponibilità da parte del del CP_1 conto aziendale, non è stato prodotto alcunchè (delega depositata presso l'istituto bancario, codici dispositivi, ecc.) comprovanti l'autorizzazione all'accesso al conto ed al compimento di disposizione di pagamento e/o di movimentazione delle risorse;
4) la società non ha in alcun modo fornito una spiegazione plausibile delle ragioni per le quali abbia versato in favore del la contribuzione prevista per lavoro dipendente ed abbia, altresì, CP_1 predisposto per anni le buste paga e le certificazioni uniche relative alle retribuzioni a questi corrisposte: la società, invero, nell'atto introduttivo (sia del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo che nella memoria di costituzione nel giudizio di impugnazione del licenziamento) ha unicamente
5 dedotto che “Al fine di legittimare la presenza del sig. , nel 2015 CP_1 egli fu assunto con contratto subordinato come ottico, livello 4, CCNL di categoria [..]”.
Il rapporto inter partes non può dunque che essere considerato di lavoro subordinato, come del resto comprovato dalla documentazione prodotta dal
. CP_1
Deve, adesso, essere delibata la domanda di impugnativa di licenziamento.
Il è stato licenziato a mezzo della nota datoriale del 17.2.2024 del CP_1 seguente tenore “Le comunichiamo che, a seguito di una significativa riduzione del volume di affari già in atto e che si prevede perdurare nel prossimo futuro, non essendo possibile avvalersi della Sua opera in altro settore aziendale, la
Sua attività lavorativa non può più essere utilizzata dall'azienda [..]”.
Trattasi, quindi, di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, come è indicato nella stessa nota datoriale.
Il lavoratore si duole della illegittimità del licenziamento contestando la sussistenza del motivo posto a suo fondamento (ossia la riduzione del volume di affari) e, in ogni caso, per la violazione dell'obbligo di repechage.
La società sostiene la legittimità del licenziamento deducendo che “[..] Il licenziamento impugnato è sorretto da una valida e oggettiva motivazione connessa alla necessità di procedere alla soppressione del posto di lavoro a cui era addetto il sig. . Tale soppressione non dev'essere intesa quale CP_1 atto meramente strumentale ad un incremento dell'attivo, ma piuttosto diretta
a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti. Il licenziamento del sig.
è concretamente riferibile, infatti, a effettive ragioni di carattere CP_1 produttive-organizzative messe in essere dalla società al fine di fronteggiare il prospettato calo degli introiti [..]” e che “[..] Analizzando i menzionati movimenti bancari è facilmente evincibile che il gestiva e utilizzava CP_1 le risorse societarie per fini personali. In maniera eclatante è emerso addirittura che le finanze della società venivano a più riprese impiegate per il pagamento delle spese relative al matrimonio tra il sig. e la sig. CP_1
(per oltre 25.000,00 euro), oltre che per effettuare regali a parenti e Pt_2 amici della coppia, a pagare lavori di ristrutturazione dell'immobile personale, a
6 pagare spese legali riconducibili a contenziosi del , oltre che a CP_1 saldare debiti ascrivibili a parenti dello stesso. Suddetta gestione comportava, dunque, una forte instabilità finanziaria della società, con conseguente riduzione prospettica dell'attivo patrimoniale. Pertanto, al fine di tutelare gli interessi societari, il sig. procedeva al licenziamento in oggetto [..]” Pt_1
(così alle pagg. 2 e 5 della memoria di costituzione).
Appare utile ricordare, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità, che “il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore; ne consegue che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato” (così Cass. Sez. Lav. 30 novembre 2010, n. 24235).
È utile altresì rilevare che “in materia di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo determinati da ragioni inerenti all'attività produttiva, il datore di lavoro ha l'onere di provare, con riferimento alla capacità professionale del lavoratore ed alla organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento, anche attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni semplici (come il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato), l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva, giustificandosi il recesso solo come "extrema ratio" (in questo senso, Cass. Sez. Lav. 26 marzo 2010, n. 7381).
È possibile dunque affermare, sulla scorta degli insegnamenti della giurisprudenza sopra richiamata, che il giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 3 della legge 604 del 1966 deve essere valutato, in sede giudiziale,
7 sulla base degli elementi di fatto esistenti al momento della comunicazione del recesso (così testualmente Cass. Sez. Lav. 14 luglio 2005, n. 14815), gravando sul datore di lavoro l'onere di provare: 1) l'effettività della dedotta ragione di carattere produttivo-organizzativo (fatto storico reale); 2) la sua incidenza sulla posizione rivestita dal lavoratore interessato dal licenziamento
(nesso di causalità); 3) la non utilizzabilità di quest'ultimo in mansioni compatibili/equivalenti a quelle in precedenza svolte (c.d. obbligo di repechage): la prova di tale ultima circostanza può essere fornita anche attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni semplici, come ad esempio il fatto che i residui posti di lavoro riguardanti mansioni equivalenti fossero stabilmente occupati da altri lavoratori o il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato.
Tanto precisato, osserva il giudice che la linea difensiva sostenuta dalla società in questa sede è, anzitutto, non coerente con la motivazione addotta nella lettera di licenziamento.
Ed invero, nella lettera di licenziamento è fatto generico riferimento alla
“significativa riduzione del volume di affari già in atto” mentre in questa sede il licenziamento del è dalla società motivata, in sostanza, con la mala CP_1 gestio di cui questi si sarebbe reso responsabile avendo – secondo l'assunto sostenuto in memoria di costituzione - gestito e utilizzato le risorse societarie per fini personali.
In ogni caso, si osserva che il motivo addotto nella lettera di licenziamento non
è provato.
Sul punto la società si è limitata a produrre come unico documento contabile l'estratto del conto economico 2024 (all. 5 fasc. di parte) da cui si ricava, comunque, un utile di esercizio di € 24.339,13, risultato di esercizio questo che non è, tuttavia, confrontabile con quello degli anni precedenti non avendo la società prodotto documenti contabili riferiti alle pregresse annualità ma depositato soltanto (con riferimento agli anni dal 2021 al 2023) gli estratti conto bancari (all. 3 fasc. di parte) che non sono documenti idonei a ricostruire il complessivo andamento economico della società, non inferendosi da questi le
8 indicazioni relative allo stato patrimoniale (ossia quelle relative all'attivo ed al passivo) né al conto economico (relative ai costi ed ai ricavi).
Non è, quindi, in ogni caso, provato il motivo addotto nella lettera di licenziamento datata 17.2.2024 essendo indimostrata la dedotta significativa riduzione del volume di affari.
L'impugnato licenziamento deve, pertanto, essere dichiarato invalido.
Quanto alle conseguenze di detta declaratoria, posto che il datore di lavoro occupa meno di 15 dipendenti (cfr. visura camerale in atti) e che quindi trova applicazione il regime della c.d. tutela obbligatoria di cui all'art. 8 L. n.
604/1966, la è tenuta alla riassunzione di entro Parte_1 Controparte_1 tre giorni ovvero, in mancanza, al risarcimento del danno mediante il pagamento in suo favore di un'indennità corrispondente a n. 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, misura dell'indennità ritenuta equa in ragione dell'anzianità lavorativa del lavoratore pari a poco meno di 9 anni
(assunzione del 7.7.2015, cfr. buste paga, e licenziamento del 17.2.2024).
Su detta somma dovranno computarsi interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Occorre adesso esaminare la domanda con la quale la ha chiesto la Parte_1 revoca del decreto ingiuntivo n. 214/2024.
L'opposizione proposta dalla società si fonda, in sostanza, sul ruolo di amministratore unico che sarebbe stato svolto dal e sulla ritenuta CP_1 nullità del rapporto di lavoro posto alla base della pretesa creditoria.
Sulla infondatezza di tale motivo di opposizione si è già detto esaminando la domanda di impugnativa del licenziamento sicchè valgono le considerazioni già espresse.
Assume, poi, la società che il credito del dovrebbe essere CP_1 compensato (per compensazione impropria) con il maggiore credito vantato da essa società nei suoi confronti derivante dall'utilizzo delle risorse finanziarie societarie per il soddisfacimento di esigenze personali.
Deduce, in proposito, la società che “[..] Il sig. con il decreto CP_1 ingiuntivo opposto ritiene di vantare una somma pari ad Euro 38.514,03, a titolo di differenze sulle retribuzioni e TFR. Alla luce delle risultanze oggettive
9 emerse dai depositati estratti conto, le spese personali del sig. CP_1 effettuate dal conto corrente della società, solo negli ultimi tre anni, ammontano ad un totale di Euro 96.117,65 circa [..]” (così alla pag. 7 del ricorso in opposizione).
L'assunto poggia sul presupposto della ritenuta disponibilità del conto corrente aziendale da parte del , presupposto che - come innanzi esposto - è CP_1 rimasto indimostrato in questa sede.
Contesta, infine, la società che il abbia fornito la prova del credito CP_1 fatto valere con il ricorso monitorio.
Ora, giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo - che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione - dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori cosicché a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena ed il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
A ciò consegue che il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase,
l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare,
l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Tanto premesso, osserva il giudice che il credito fatto valere dal CP_1 con ricorso per ingiunzione trova fondamento nelle buste paga prodotte, ossia in documenti di provenienza della stessa parte datoriale (cfr. fasc. di parte).
Il lavoratore ha, con il ricorso monitorio, lamentato, da un lato, il mancato pagamento di quanto dovuto a titolo di TFR (risultante dalla busta paga del mese di marzo 2024) nonché di retribuzione relativa al periodo da ottobre
2023 a marzo 2024 (negli importi indicati nei relativi prospetti paga) e,
10 dall'altro, il parziale pagamento della retribuzione relativa al periodo da giugno
2021 e sino al mese di settembre 2023 deducendo di aver ricevuto il pagamento della somma mensile di € 800,00 a fronte della maggior somma dovuta come indicata nelle buste paga e come da prospetti contenuti nel ricorso per ingiunzione (cfr. fasc. di parte).
A fronte della documentazione (buste paga) comprovante il credito la società opponente non ha provato il corretto adempimento dell'obbligo retributivo sulla stessa gravante.
L'opposizione proposta dalla società deve, dunque, essere rigettata.
Ciò detto, l'opposto nel chiedere il rigetto dell'opposizione ha altresì chiesto la rettifica della somma ingiunta da “€ 38.514,03” a “€ 39.640,00” dolendosi di ciò che il Tribunale aveva ingiunto alla il pagamento dell'importo di Parte_1
€ 38.514,03 e rilevando che egli nella richiesta di ingiunzione aveva chiesto il pagamento del superiore importo di € 39.640,00.
Ha evidenziato, in proposito, che l'importo di € 38.514,03 (indicato nel decreto ingiuntivo opposto) era stato dichiarato in ricorso monitorio solo per indicare che il procedimento per ingiunzione era esente dal versamento del contributo unificato essendo il suo reddito inferiore a quello di € 38.514,03, ossia a tre volte l'importo per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui all'art. 76 DPR 115/2002.
La doglianza – sulla quale la società opponente non ha svolto alcuna allegazione – è fondata trovando riscontro nel chiaro tenore delle conclusioni contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. 5) e nel contenuto della dichiarazione per l'esonero dal pagamento del contributo unificato resa nella parte conclusiva di detto ricorso (cfr. pag. 6).
Il decreto ingiuntivo opposto deve, quindi, essere revocato in ragione del rilevato errore materiale e la società opponente essere condannata al pagamento in favore dell'opposto dell'importo di € 39.640,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge.
La domanda del intesa, infine, ad ottenere la consegna delle buste CP_1 paga relative ai mesi da giugno 2021 a gennaio 2022 deve essere respinta
11 poiché correttamente il Tribunale ha statuito in merito al relativo difetto di prova scritta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. 3315/2024 R.G. e
3733/2024 R.G. cosi decide:
1) dichiara l'invalidità del licenziamento intimato con nota del 17.2.2024 e, per l'effetto, condanna la alla Parte_1 riassunzione di entro tre giorni ovvero, in mancanza, Controparte_1 al risarcimento del danno mediante il pagamento in suo favore di un'indennità corrispondente a n. 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 214/2024 proposta dalla
Parte_1
3) revoca il decreto ingiuntivo n. 214/2024 e condanna la
[...] al pagamento in favore di , a Parte_1 Controparte_1 titolo di differenze retributive e TFR, dell'importo di € 39.640,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
4) condanna la al pagamento delle Parte_1 spese di lite che liquida in complessive € 5.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 9 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
12
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 3315/2024 e 3733/2024 R.G.
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con Avv. Marco Migaldi opponente E
, con Avv. Tiziana Migliano Controparte_1
opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28.8.2024 ritualmente notificato la società in epigrafe proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 214/2024 del Tribunale di
Cosenza, emesso su istanza monitoria di , con il quale era Controparte_1 stato intimato il pagamento in favore di questi della somma di € 38.514,03 oltre accessori e spese di procedura, a titolo di differenze retributive TFR chiedendo “[..] accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla
[...] nei confronti del sig. per le ragioni Parte_1 Controparte_1 in premessa e per l'effetto revocare il D.I. opposto n. 214/2024 emesso dal
Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro in data 22.07.2024 [..]”.
Contestava la pretesa creditoria fata valere con ricorso per ingiunzione deducendo che l'opposto, formalmente dipendente, aveva di fatto rivestito il
1 ruolo di amministratore unico della esercitando le relative funzioni Parte_1 gestorie e decisorie.
Assumeva, quindi, la nullità del rapporto di lavoro di lavoro posto alla base della pretesa e, ove ritenuto valido detto rapporto, sosteneva, in ogni caso, che il credito vantato dall'opposto era da ritenersi soddisfatto in forza della compensazione impropria con il maggiore credito vantato da essa società nei suoi confronti derivante dall'utilizzo delle risorse finanziarie societarie per il soddisfacimento di esigenze personali.
Dopo aver eccepito il difetto di prova del credito fatto valere in sede monitoria concludeva come innanzi indicato instando anche per la condanna dell'opposto ex art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta equa.
Si costituiva in giudizio contestando l'opposizione di cui Controparte_1 chiedeva il rigetto per infondatezza negando il dedotto ruolo gestorio e, dopo avere rilevato l'errore della somma indicata nel decreto opposto assumendo di aver chiesto con il ricorso per ingiunzione il pagamento della somma di €
39.640,00 in luogo della minor somma di € 38.514,03 oggetto di ingiunzione, concludeva chiedendo “[..] 1) Confermare il Decreto ingiuntivo n. 214/2024
R.D.I., depositato in data del 22 luglio 2024, previa rettifica della somma ingiunta da “€ 38.514,03” a “€ 39.640,00”, per le causali esposte nel punto 3) della narrativa che precede;
2) Ordinare alla Parte_1 di consegnare al Sig. le buste paga relative ai mesi da
[...] Controparte_1 giugno 2021 al mese di gennaio 2022, per le causali esposte nel punto 4) della narrativa che precede [..]”.
Con ricorso ex art. 409 c.p.c. del 4.10.2024 conveniva in Controparte_1 giudizio la chiedendo “[..] 1) Dichiarare la Parte_1 nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del Licenziamento economico con preavviso comunicato con nota del 17 febbraio 2024 [..]; 2) per l'effetto, condannare la al versamento, in favore di Parte_1
, di un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 Controparte_1 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero nella misura minore o maggiore che il Tribunale riterrà di giustizia […] oltre interessi come per legge [..]”.
2 Dopo aver dedotto di aver lavorato alle sue dipendenze nel periodo dal
7.7.2015 al 19.3.2024 con la mansione di ottico e la qualifica di impiegato livello 4 del CCNL di categoria, lamentava la illegittimità del licenziamento per giustificato motivo intimato con nota del 17.2.2024 per insussistenza del motivo posto alla base del recesso datoriale e per violazione dell'obbligo di repechage.
Si costituiva in giudizio la contestando la Parte_1 domanda deducendo che il ricorrente, pur formalmente assunto come dipendente, aveva gestito di fatto la società come amministratore della stessa e che la utilizzazione da parte sua delle risorse finanziarie societarie per finalità private aveva determinato una forte instabilità finanziaria con conseguente riduzione dell'attivo patrimoniale che aveva necessitato la riorganizzazione dell'assetto societario con la soppressione della posizione lavorativa del ricorrente e la redistribuzione dei suoi compiti al sig. , Parte_1 formale amministratore della società.
Assumeva la impossibilità della utile ricollocazione dl lavoratore e, in via subordinata, eccepiva la nullità del rapporto di lavoro inter partes in ragione del ruolo di amministratore svolto dal ricorrente.
Concludeva chiedendo “[..] respingere tutte le domande avanzate dal ricorrente in quanto illegittime, infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
- in subordine, accertare e dichiarare la nullità del contratto di lavoro intercorso tra le parti [..]”.
I ricorsi venivano riuniti all'udienza del 28.1.2025 – sostituita ex art. 127 ter
c.p.c. dal deposito di note scritte – e, istruita documentalmente, la causa è stata rinviata all'udienza del 6.5.2025, come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., e decisa come da dispositivo in calce.
Le domande proposte dalla non sono Parte_1 fondate e devono, pertanto, essere rigettate.
Occorre, preliminarmente, valutare la natura giuridica del rapporto inter partes posto che mentre sostiene la sussistenza di un rapporto di Controparte_1 lavoro subordinato la assume (sia nel giudizio di opposizione a Parte_1 decreto ingiuntivo che in quello di impugnativa del licenziamento) che il
3 , formalmente assunto come dipendente, sia stato, di fatto, CP_1
l'amministratore unico della società ed abbia, in tale qualità, svolto le relative funzioni gestorie e decisorie.
Deduce, in particolare, la società che “[..] La società costituita nel Parte_1
2014, risultava formalmente composta dai soci: Controparte_2
(amministratore, quota 34%), (quota 33%) e Parte_1 Parte_2
(moglie di , quota 33%). Tuttavia, un accordo interno prevedeva CP_1 anche la partecipazione occulta del sig. , con una Controparte_1 suddivisione reale delle quote al 25% per ciascuno (cfr. conversazione
WhatsApp). Al fine di legittimare la presenza del sig. , nel 2015 egli CP_1 fu assunto con contratto subordinato come ottico, livello 4, CCNL di categoria.
Pur rivestendo formalmente il ruolo di dipendente, il deteneva di CP_1 fatto il controllo gestionale della società, decidendo in autonomia le strategie, selezionando fornitori e stipulando contratti. Inoltre, disponeva liberamente del conto corrente aziendale, determinando pagamenti e tempistiche [..]”, che
“[..] Il [..] decideva autonomamente anche la distribuzione degli CP_1 utili, versati prevalentemente alla socia sua moglie. Inoltre, gestiva Pt_2 senza supervisione il conto corrente societario presso la banca Monte dei
Paschi di Siena, utilizzandolo soprattutto per esigenze personali [..]” e che “[..]
è lecito dedurre che il sig. abbia rivestito di fatto il ruolo di CP_1 amministratore unico della società ai sensi dell'art. 2639 c.c. poiché Parte_1 lo stesso, pur formalmente privo della qualifica di amministratore, ha esercitato sostanzialmente tutte le funzioni decisorie in maniera autonoma, continuativa e non occasionale, impartendo istruzioni agli amministratori di diritto e condizionando le scelte aziendali [..]” (così alle pagg. 3 e 7 della memoria di costituzione nel giudizio iscritto al n. 3733/2024 R.G. e, in termini sostanzialmente identici, alle pagg.
2-3 e 5 del ricorso in opposizione iscritto al n. 3315/2024 R.G.).
Premesso che il dedotto potere gestorio e decisionale è contestato dal
, si osserva che, a sostegno della sussistenza del rapporto di lavoro CP_1 inter partes, questi ha prodotto le buste paga, l'estratto contributivo (da cui risultano i redditi da lavoro ed i relativi periodi di contribuzione), le
4 certificazioni uniche, nonché comunicazioni a mezzo PEC del 23.1.2024,
8.2.2024, 9.2.2024, 13.2.2024, 14.2.2024, 17.2.2024 relative alla fruizione di giornate di ferie oltre alla lettera di licenziamento del 17.2.2024 (cfr. all. 2, 3,
4, 5 e 7 fasc. di parte nel giudizio iscritto al n. 3315/2024 R.G.).
Ora, rilevato che rispetto alla citata documentazione prodotta dal la CP_1 società non ha dedotto alcunchè – limitandosi ad insistere sul ruolo gestorio/decisionale a questi attribuito ed alla ritenuta, conseguente, nullità del rapporto di lavoro – in senso contrario alla linea difensiva adottata dalla Pt_1 deve osservarsi che: 1) la “comunicazione whatsapp” depositata dalla
[...] società (all. 2 fasc. di parte giudizio iscritto al n. 3315/2024 R.G.) non prova affatto il ruolo gestorio/decisionale attribuito al;
2) le allegazioni CP_1 della società relative alla detenzione del controllo gestionale della società, alle decisioni delle strategie, alla selezione dei fornitori, alle decisioni relative alla distribuzione degli utili, alla disponibilità del conto corrente aziendale, alle direttive impartite agli amministratori di diritto della società, appaiono connotate da estrema genericità (non avendo in alcun modo la società dedotto in ordine al come, in concreto, il abbia gestito la società, non CP_1 essendo, infatti, indicate le concrete modalità gestorie, in che modo il abbia distribuito gli utili, quale contenuto abbiano avuto le indicate CP_1 direttive impartite agli amministratori di diritto) e, del pari, estremamente generici sono, in proposito, i relativi capitoli di prova testimoniale articolati dalla società; 3) quanto alla dedotta disponibilità da parte del del CP_1 conto aziendale, non è stato prodotto alcunchè (delega depositata presso l'istituto bancario, codici dispositivi, ecc.) comprovanti l'autorizzazione all'accesso al conto ed al compimento di disposizione di pagamento e/o di movimentazione delle risorse;
4) la società non ha in alcun modo fornito una spiegazione plausibile delle ragioni per le quali abbia versato in favore del la contribuzione prevista per lavoro dipendente ed abbia, altresì, CP_1 predisposto per anni le buste paga e le certificazioni uniche relative alle retribuzioni a questi corrisposte: la società, invero, nell'atto introduttivo (sia del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo che nella memoria di costituzione nel giudizio di impugnazione del licenziamento) ha unicamente
5 dedotto che “Al fine di legittimare la presenza del sig. , nel 2015 CP_1 egli fu assunto con contratto subordinato come ottico, livello 4, CCNL di categoria [..]”.
Il rapporto inter partes non può dunque che essere considerato di lavoro subordinato, come del resto comprovato dalla documentazione prodotta dal
. CP_1
Deve, adesso, essere delibata la domanda di impugnativa di licenziamento.
Il è stato licenziato a mezzo della nota datoriale del 17.2.2024 del CP_1 seguente tenore “Le comunichiamo che, a seguito di una significativa riduzione del volume di affari già in atto e che si prevede perdurare nel prossimo futuro, non essendo possibile avvalersi della Sua opera in altro settore aziendale, la
Sua attività lavorativa non può più essere utilizzata dall'azienda [..]”.
Trattasi, quindi, di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, come è indicato nella stessa nota datoriale.
Il lavoratore si duole della illegittimità del licenziamento contestando la sussistenza del motivo posto a suo fondamento (ossia la riduzione del volume di affari) e, in ogni caso, per la violazione dell'obbligo di repechage.
La società sostiene la legittimità del licenziamento deducendo che “[..] Il licenziamento impugnato è sorretto da una valida e oggettiva motivazione connessa alla necessità di procedere alla soppressione del posto di lavoro a cui era addetto il sig. . Tale soppressione non dev'essere intesa quale CP_1 atto meramente strumentale ad un incremento dell'attivo, ma piuttosto diretta
a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti. Il licenziamento del sig.
è concretamente riferibile, infatti, a effettive ragioni di carattere CP_1 produttive-organizzative messe in essere dalla società al fine di fronteggiare il prospettato calo degli introiti [..]” e che “[..] Analizzando i menzionati movimenti bancari è facilmente evincibile che il gestiva e utilizzava CP_1 le risorse societarie per fini personali. In maniera eclatante è emerso addirittura che le finanze della società venivano a più riprese impiegate per il pagamento delle spese relative al matrimonio tra il sig. e la sig. CP_1
(per oltre 25.000,00 euro), oltre che per effettuare regali a parenti e Pt_2 amici della coppia, a pagare lavori di ristrutturazione dell'immobile personale, a
6 pagare spese legali riconducibili a contenziosi del , oltre che a CP_1 saldare debiti ascrivibili a parenti dello stesso. Suddetta gestione comportava, dunque, una forte instabilità finanziaria della società, con conseguente riduzione prospettica dell'attivo patrimoniale. Pertanto, al fine di tutelare gli interessi societari, il sig. procedeva al licenziamento in oggetto [..]” Pt_1
(così alle pagg. 2 e 5 della memoria di costituzione).
Appare utile ricordare, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità, che “il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore; ne consegue che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato” (così Cass. Sez. Lav. 30 novembre 2010, n. 24235).
È utile altresì rilevare che “in materia di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo determinati da ragioni inerenti all'attività produttiva, il datore di lavoro ha l'onere di provare, con riferimento alla capacità professionale del lavoratore ed alla organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento, anche attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni semplici (come il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato), l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva, giustificandosi il recesso solo come "extrema ratio" (in questo senso, Cass. Sez. Lav. 26 marzo 2010, n. 7381).
È possibile dunque affermare, sulla scorta degli insegnamenti della giurisprudenza sopra richiamata, che il giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 3 della legge 604 del 1966 deve essere valutato, in sede giudiziale,
7 sulla base degli elementi di fatto esistenti al momento della comunicazione del recesso (così testualmente Cass. Sez. Lav. 14 luglio 2005, n. 14815), gravando sul datore di lavoro l'onere di provare: 1) l'effettività della dedotta ragione di carattere produttivo-organizzativo (fatto storico reale); 2) la sua incidenza sulla posizione rivestita dal lavoratore interessato dal licenziamento
(nesso di causalità); 3) la non utilizzabilità di quest'ultimo in mansioni compatibili/equivalenti a quelle in precedenza svolte (c.d. obbligo di repechage): la prova di tale ultima circostanza può essere fornita anche attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni semplici, come ad esempio il fatto che i residui posti di lavoro riguardanti mansioni equivalenti fossero stabilmente occupati da altri lavoratori o il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato.
Tanto precisato, osserva il giudice che la linea difensiva sostenuta dalla società in questa sede è, anzitutto, non coerente con la motivazione addotta nella lettera di licenziamento.
Ed invero, nella lettera di licenziamento è fatto generico riferimento alla
“significativa riduzione del volume di affari già in atto” mentre in questa sede il licenziamento del è dalla società motivata, in sostanza, con la mala CP_1 gestio di cui questi si sarebbe reso responsabile avendo – secondo l'assunto sostenuto in memoria di costituzione - gestito e utilizzato le risorse societarie per fini personali.
In ogni caso, si osserva che il motivo addotto nella lettera di licenziamento non
è provato.
Sul punto la società si è limitata a produrre come unico documento contabile l'estratto del conto economico 2024 (all. 5 fasc. di parte) da cui si ricava, comunque, un utile di esercizio di € 24.339,13, risultato di esercizio questo che non è, tuttavia, confrontabile con quello degli anni precedenti non avendo la società prodotto documenti contabili riferiti alle pregresse annualità ma depositato soltanto (con riferimento agli anni dal 2021 al 2023) gli estratti conto bancari (all. 3 fasc. di parte) che non sono documenti idonei a ricostruire il complessivo andamento economico della società, non inferendosi da questi le
8 indicazioni relative allo stato patrimoniale (ossia quelle relative all'attivo ed al passivo) né al conto economico (relative ai costi ed ai ricavi).
Non è, quindi, in ogni caso, provato il motivo addotto nella lettera di licenziamento datata 17.2.2024 essendo indimostrata la dedotta significativa riduzione del volume di affari.
L'impugnato licenziamento deve, pertanto, essere dichiarato invalido.
Quanto alle conseguenze di detta declaratoria, posto che il datore di lavoro occupa meno di 15 dipendenti (cfr. visura camerale in atti) e che quindi trova applicazione il regime della c.d. tutela obbligatoria di cui all'art. 8 L. n.
604/1966, la è tenuta alla riassunzione di entro Parte_1 Controparte_1 tre giorni ovvero, in mancanza, al risarcimento del danno mediante il pagamento in suo favore di un'indennità corrispondente a n. 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, misura dell'indennità ritenuta equa in ragione dell'anzianità lavorativa del lavoratore pari a poco meno di 9 anni
(assunzione del 7.7.2015, cfr. buste paga, e licenziamento del 17.2.2024).
Su detta somma dovranno computarsi interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Occorre adesso esaminare la domanda con la quale la ha chiesto la Parte_1 revoca del decreto ingiuntivo n. 214/2024.
L'opposizione proposta dalla società si fonda, in sostanza, sul ruolo di amministratore unico che sarebbe stato svolto dal e sulla ritenuta CP_1 nullità del rapporto di lavoro posto alla base della pretesa creditoria.
Sulla infondatezza di tale motivo di opposizione si è già detto esaminando la domanda di impugnativa del licenziamento sicchè valgono le considerazioni già espresse.
Assume, poi, la società che il credito del dovrebbe essere CP_1 compensato (per compensazione impropria) con il maggiore credito vantato da essa società nei suoi confronti derivante dall'utilizzo delle risorse finanziarie societarie per il soddisfacimento di esigenze personali.
Deduce, in proposito, la società che “[..] Il sig. con il decreto CP_1 ingiuntivo opposto ritiene di vantare una somma pari ad Euro 38.514,03, a titolo di differenze sulle retribuzioni e TFR. Alla luce delle risultanze oggettive
9 emerse dai depositati estratti conto, le spese personali del sig. CP_1 effettuate dal conto corrente della società, solo negli ultimi tre anni, ammontano ad un totale di Euro 96.117,65 circa [..]” (così alla pag. 7 del ricorso in opposizione).
L'assunto poggia sul presupposto della ritenuta disponibilità del conto corrente aziendale da parte del , presupposto che - come innanzi esposto - è CP_1 rimasto indimostrato in questa sede.
Contesta, infine, la società che il abbia fornito la prova del credito CP_1 fatto valere con il ricorso monitorio.
Ora, giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo - che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione - dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori cosicché a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena ed il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
A ciò consegue che il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase,
l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare,
l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Tanto premesso, osserva il giudice che il credito fatto valere dal CP_1 con ricorso per ingiunzione trova fondamento nelle buste paga prodotte, ossia in documenti di provenienza della stessa parte datoriale (cfr. fasc. di parte).
Il lavoratore ha, con il ricorso monitorio, lamentato, da un lato, il mancato pagamento di quanto dovuto a titolo di TFR (risultante dalla busta paga del mese di marzo 2024) nonché di retribuzione relativa al periodo da ottobre
2023 a marzo 2024 (negli importi indicati nei relativi prospetti paga) e,
10 dall'altro, il parziale pagamento della retribuzione relativa al periodo da giugno
2021 e sino al mese di settembre 2023 deducendo di aver ricevuto il pagamento della somma mensile di € 800,00 a fronte della maggior somma dovuta come indicata nelle buste paga e come da prospetti contenuti nel ricorso per ingiunzione (cfr. fasc. di parte).
A fronte della documentazione (buste paga) comprovante il credito la società opponente non ha provato il corretto adempimento dell'obbligo retributivo sulla stessa gravante.
L'opposizione proposta dalla società deve, dunque, essere rigettata.
Ciò detto, l'opposto nel chiedere il rigetto dell'opposizione ha altresì chiesto la rettifica della somma ingiunta da “€ 38.514,03” a “€ 39.640,00” dolendosi di ciò che il Tribunale aveva ingiunto alla il pagamento dell'importo di Parte_1
€ 38.514,03 e rilevando che egli nella richiesta di ingiunzione aveva chiesto il pagamento del superiore importo di € 39.640,00.
Ha evidenziato, in proposito, che l'importo di € 38.514,03 (indicato nel decreto ingiuntivo opposto) era stato dichiarato in ricorso monitorio solo per indicare che il procedimento per ingiunzione era esente dal versamento del contributo unificato essendo il suo reddito inferiore a quello di € 38.514,03, ossia a tre volte l'importo per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui all'art. 76 DPR 115/2002.
La doglianza – sulla quale la società opponente non ha svolto alcuna allegazione – è fondata trovando riscontro nel chiaro tenore delle conclusioni contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. 5) e nel contenuto della dichiarazione per l'esonero dal pagamento del contributo unificato resa nella parte conclusiva di detto ricorso (cfr. pag. 6).
Il decreto ingiuntivo opposto deve, quindi, essere revocato in ragione del rilevato errore materiale e la società opponente essere condannata al pagamento in favore dell'opposto dell'importo di € 39.640,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge.
La domanda del intesa, infine, ad ottenere la consegna delle buste CP_1 paga relative ai mesi da giugno 2021 a gennaio 2022 deve essere respinta
11 poiché correttamente il Tribunale ha statuito in merito al relativo difetto di prova scritta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. 3315/2024 R.G. e
3733/2024 R.G. cosi decide:
1) dichiara l'invalidità del licenziamento intimato con nota del 17.2.2024 e, per l'effetto, condanna la alla Parte_1 riassunzione di entro tre giorni ovvero, in mancanza, Controparte_1 al risarcimento del danno mediante il pagamento in suo favore di un'indennità corrispondente a n. 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 214/2024 proposta dalla
Parte_1
3) revoca il decreto ingiuntivo n. 214/2024 e condanna la
[...] al pagamento in favore di , a Parte_1 Controparte_1 titolo di differenze retributive e TFR, dell'importo di € 39.640,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
4) condanna la al pagamento delle Parte_1 spese di lite che liquida in complessive € 5.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 9 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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