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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 29/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 658/2017 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
(P. IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Maria Carmela Sergio ed elettivamente domiciliata come in atti
opponente
CONTRO
(già (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo P.IVA_2
Margiotta ed elettivamente domiciliato come in atti
opposta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte opponente ha chiesto dichiararsi nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo n.
60/2017 reso dal Tribunale di Lagonegro in data 21 gennaio 2017 in favore di
[...]
per €.20.498,44, oltre interessi e spese, per somme derivanti da contratto di Controparte_2
somministrazione.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito l'inesistenza della prova del credito e la carenza di prova essendo la richiesta fondata esclusivamente su fatture.
Si costituiva in giudizio parte opposta che riteneva infondata l'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Concessa la provvisoria esecuzione e dichiarata l'inammissibilità del disconoscimento della firma apposta sul contratto, così come avanzato da parte opponente, concessi, altresì,
i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione stante l'assenza di istruttoria a compiersi. Successivamente, sulle conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare occorre osservare che è orientamento consolidato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per la emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (ex plurimis, Cass. 24/6/04, n. 11762).
Inoltre, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione nel quale parte opposta è da considerarsi a tutti gli effetti attore, è bene evidenziare che deve essere l'attore a dare la prova dell'esistenza del credito reclamato.
Orbene, risulta in capo alla Società opposta l'onere di provare la sussistenza del credito come richiesto col monitorio e tanto a partire dalla sussistenza di un valido vincolo contrattuale o titolo.
Nel caso di specie parte opposta ha documentato le proprie pretese creditorie con la produzione del dato contrattuale, delle fatture e delle scritture contabili tenute a norma di legge.
Il dato contrattuale, dal quale si evince la conclusione del contratto di somministrazione, è riferibile alla opponente anche in assenza di un valido disconoscimento che, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., n. 3620/2010; Cass.,
12719/1997), andava effettuato in maniera precisa e specifica come già sottolineato nell'ordinanza resa all'udienza del 7 maggio 2018.
Inoltre, la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (ex multis, Cass., 8 febbraio 2024, n. 3581; Cass., n. 13651/2006; Cass., n. 15832/2011; Cass.,
n. 6502/1998 ).
Sul punto giova ancora sottolineare che in tema di contratti di somministrazione di energia elettrica, la comunicazione dei consumi deve essere oggetto di specifica contestazione da parte dell'utente, il quale può far valere elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure comunicate dal distributore (ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal distributore). In assenza, dette misure debbono reputarsi sufficienti a fondare la corrispondenza al dato reale dei consumi esposti in fattura (Tribunale Milano sez. 11, 06/07/2021, n. 5934).
Nel caso di specie, a fronte dell'esistenza del dato contrattuale, delle fatture non formalmente contestate e delle risultanze delle scritture contabili, il credito azionato con il monitorio risulta provato.
L'opposizione, pertanto, va disattesa e il decreto ingiuntivo confermato.
Quanto alla domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta in corso di giudizio, occorre osservare che non se ne rinvengono i presupposti in quanto non può dirsi integrata una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (ex multis, Cass., n. 27623/2017).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., secondo il valore della domanda pari ad €.20.498,44 e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa
Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 658/2017, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 60/2017 Parte_1 reso dal Tribunale di Lagonegro in data 21 gennaio 2017 e, per l'effetto, lo dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna parte opponente in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Parte_1
in favore di parte opposta (già Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite che liquida in €.3.397,00 per compensi professionali ex D.M.
[...]
55/2014 e ss.mm.ii., oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute,
Così deciso in Lagonegro il 29 gennaio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 658/2017 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
(P. IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Maria Carmela Sergio ed elettivamente domiciliata come in atti
opponente
CONTRO
(già (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo P.IVA_2
Margiotta ed elettivamente domiciliato come in atti
opposta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte opponente ha chiesto dichiararsi nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo n.
60/2017 reso dal Tribunale di Lagonegro in data 21 gennaio 2017 in favore di
[...]
per €.20.498,44, oltre interessi e spese, per somme derivanti da contratto di Controparte_2
somministrazione.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito l'inesistenza della prova del credito e la carenza di prova essendo la richiesta fondata esclusivamente su fatture.
Si costituiva in giudizio parte opposta che riteneva infondata l'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Concessa la provvisoria esecuzione e dichiarata l'inammissibilità del disconoscimento della firma apposta sul contratto, così come avanzato da parte opponente, concessi, altresì,
i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione stante l'assenza di istruttoria a compiersi. Successivamente, sulle conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare occorre osservare che è orientamento consolidato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per la emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (ex plurimis, Cass. 24/6/04, n. 11762).
Inoltre, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione nel quale parte opposta è da considerarsi a tutti gli effetti attore, è bene evidenziare che deve essere l'attore a dare la prova dell'esistenza del credito reclamato.
Orbene, risulta in capo alla Società opposta l'onere di provare la sussistenza del credito come richiesto col monitorio e tanto a partire dalla sussistenza di un valido vincolo contrattuale o titolo.
Nel caso di specie parte opposta ha documentato le proprie pretese creditorie con la produzione del dato contrattuale, delle fatture e delle scritture contabili tenute a norma di legge.
Il dato contrattuale, dal quale si evince la conclusione del contratto di somministrazione, è riferibile alla opponente anche in assenza di un valido disconoscimento che, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., n. 3620/2010; Cass.,
12719/1997), andava effettuato in maniera precisa e specifica come già sottolineato nell'ordinanza resa all'udienza del 7 maggio 2018.
Inoltre, la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (ex multis, Cass., 8 febbraio 2024, n. 3581; Cass., n. 13651/2006; Cass., n. 15832/2011; Cass.,
n. 6502/1998 ).
Sul punto giova ancora sottolineare che in tema di contratti di somministrazione di energia elettrica, la comunicazione dei consumi deve essere oggetto di specifica contestazione da parte dell'utente, il quale può far valere elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure comunicate dal distributore (ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal distributore). In assenza, dette misure debbono reputarsi sufficienti a fondare la corrispondenza al dato reale dei consumi esposti in fattura (Tribunale Milano sez. 11, 06/07/2021, n. 5934).
Nel caso di specie, a fronte dell'esistenza del dato contrattuale, delle fatture non formalmente contestate e delle risultanze delle scritture contabili, il credito azionato con il monitorio risulta provato.
L'opposizione, pertanto, va disattesa e il decreto ingiuntivo confermato.
Quanto alla domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta in corso di giudizio, occorre osservare che non se ne rinvengono i presupposti in quanto non può dirsi integrata una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (ex multis, Cass., n. 27623/2017).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., secondo il valore della domanda pari ad €.20.498,44 e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa
Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 658/2017, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 60/2017 Parte_1 reso dal Tribunale di Lagonegro in data 21 gennaio 2017 e, per l'effetto, lo dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna parte opponente in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Parte_1
in favore di parte opposta (già Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite che liquida in €.3.397,00 per compensi professionali ex D.M.
[...]
55/2014 e ss.mm.ii., oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute,
Così deciso in Lagonegro il 29 gennaio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara