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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/09/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE n. 3420/2024 R.G. VERBALE DI CAUSA
Oggi 11 settembre 2025 alle ore 12.08 innanzi al Giudice, dott. Alberto Stocco, sono comparsi:
l'avv. Massari precisa le conclusioni come da atto introduttivo. L'avv. Massari deposita inoltre giurisprudenza di merito che ricollega la manifesta eccessività degli interessi di mora al superamento del tasso di interesse previsto nel d.lgs. 231/2002.
l'avv. Vanin in sostituzione dell'avv. Scarpa e dell'avv. Castellan, la quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Segue discussione orale della causa. Il Giudice, previa trattazione di altri procedimenti, si ritira, quindi, in camera di consiglio. All'esito, rilevato che nessuno è presente per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice
Alberto Stocco
pagina 1 di 7 n. 3420/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3420/2024 promossa da: (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Chiara Massari ATTRICE OPPONENTE (P.IVA con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Renata Castellan e dell'Avv. Sebastiano Angelo Scarpa CONVENUTA OPPOSTA CONCLUSIONI Le parti hanno precisato le conclusioni come da odierna udienza. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il fideiussore ha proposto Parte_1 opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1741/2023 emesso dal Tribunale di Padova in data 12 luglio 2023 in favore di
[...] per l'importo di euro 16.043,11, oltre a CP_1 interessi e spese, quale saldo negativo del contratto di finanziamento n. 0010273040056180 stipulato in data 11.06.2018 tra e Parte_1 Controparte_2 A sostegno della propria opposizione Parte_1 ha dedotto:
- di rivestire la qualifica di consumatrice e, per tale motivo, di poter sollevare contestazioni avverso il decreto ingiuntivo n. 1741/2023 attraverso lo strumento della opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., visto l'orientamento della Corte di cassazione a Sezioni Unite (n. 9479/2023);
pagina 2 di 7 - la nullità della clausola contrattuale relativa al TAEG per violazione della disciplina consumeristica, in quanto difforme rispetto al tasso pattuito;
- l'abusività della clausola del contratto di finanziamento relativa agli interessi moratori. L'opponente, quindi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «In via preliminare: disporre la sospensione della esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
In via principale:
- accertata e dichiarata la nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione del TAEG nel contratto di finanziamento finalizzato sottoscritto dalla Signora con Pt_1 CP_2 per aver applicato un TAEG maggiore di CP_2 quello pattuito per effetto della omessa contabilizzazione di costi occulti riferiti alla polizza assicurativa collegata al finanziamento, sostituire il tasso applicato con quello del tasso nominale minimo BOT annuali (o di altri titoli similari indicati dal MEF) emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, secondo le indicazioni dell'art.125 bis comma 7 TUB;
- accertato e dichiarato che gli interessi moratori indicati in contratto sono vessatori e che pertanto la relativa clausola di pattuizione dei detti interessi è abusiva e quindi nulla, dichiararsi nulla essere dovuto all'ingiungente a titolo di interessi moratori/penale. In subordine, nel caso in cui la detta clausola fosse ritenuta valida ed efficace, ridursi secondo equità l'ammontare degli interessi moratori addebitati all'attrice opponente, in considerazione della loro manifesta eccessività. In ogni caso per l'effetto revocare, annullare, dichiarare nullo o comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto. In via istruttoria: A fronte delle eccezioni sollevate in narrativa del presente atto si chiede che il Giudice voglia disporre CTU al fine di accertare l'effettivo debito dell'ingiunta, previo accertamento del TAEG effettivo applicato da prima e da poi;
CP_2 CP_1 ricalcolo del costo del credito applicando il TAEG equivalente al tasso nominale minimo dei BOT, (o di altri titoli similari indicati dal MEF) emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, secondo le indicazioni dell'art.125 bis comma 7 TUB;
azzeramento degli interessi moratori. In ogni caso si chiede che il Giudice Voglia ordinare a l'esibizione ex art.210 c.p.c. del CP_1 pagina 3 di 7 piano di ammortamento del finanziamento con il dettaglio del calcolo della quota richiesta per capitale e interessi e spese, anche ai fini di verificare il contenimento dei tassi applicati entro i limiti della soglia di usura. Spese e competenze di causa interamente rifuse».
2. Costituitasi in giudizio, ha Controparte_1 contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto con integrale conferma del decreto ingiuntivo.
3. Con ordinanza del 20 dicembre 2024 il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata dall'opponente. La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione.
•
4. L'opposizione è infondata e va respinta.
5. Il credito azionato in via monitoria è relativo al contratto di finanziamento n. 0010273040056180 stipulato in data 11.06.2018 tra e Parte_1 (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio). Controparte_2 In relazione a tale contratto è maturato un saldo debitore di € 16.043,11, di cui € 4.561,19 a titolo d'interessi di mora, come risulta dall'estratto conto conforme alle scritture contabili allegato dalla convenuta opposta (cfr. doc. 9 fascicolo monitorio). Successivamente, ha ceduto pro Controparte_2 soluto tale credito alla odierna convenuta opposta, come risulta dal contratto e dall'avviso di cessione allegati dalla convenuta (cfr. docc. 4 e 5 fascicolo monitorio). La cessione del credito e la sua titolarità in capo a risultano dunque CP_1 provate in via documentale.
6. L'opponente ha eccepito la nullità della clausola del contratto di finanziamento relativa al TAEG, nonché l'abusività della clausola contrattuale relativa agli interessi moratori.
7. In primo luogo, va osservato che con la speciale opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. proposta dal consumatore può esclusivamente farsi valere l'abusività delle clausole contrattuali ai sensi degli artt. 33 e ss. del codice del consumo, essendo già sceso il giudicato su ogni altra questione relativa al credito azionato in via monitoria (cfr. sentenza SU n. 9479/2023 ove si precisa che il consumatore «può proporre opposizione a decreto ingiuntivo e così far valere (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole
pagina 4 di 7 contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione»). Pertanto, le contestazioni sollevate dall'attrice relative alla nullità della clausola relativa al TAEG devono ritenersi inammissibili, atteso che tale doglianza non è volta a far valere l'abusività di una clausola contrattuale ai sensi dell'art. 33 cod. cons., quanto piuttosto a censurare una condotta illegittima dell'istituto di credito, che avrebbe applicato un TAEG maggiore rispetto a quello indicato in contratto. In caso di TAEG difforme da quello pattuito, il commina sì la nullità della relativa clausola, Pt_2 ma in ragione della violazione della normativa sulla trasparenza contrattuale e non perché abusiva ai sensi dell'art. 33 cod. cons. Tale contestazione, pertanto, deve ritenersi inammissibile. 8. L'odierna attrice, affermando di rivestire la qualifica di consumatrice, ha poi eccepito la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi moratori per violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo. Tale eccezione risulta infondata. Infatti, tale contestazione risulta del tutto generica e priva del necessario supporto argomentativo e probatorio, non essendo concretamente indicati negli atti di causa i motivi per i quali la misura degli interessi moratori dovrebbe ritenersi
“manifestamente eccessiva” ai sensi dell'art. 33 lett. f) cod. cons. né illustrata, in termini sufficientemente specifici, la ragione per cui la clausola contestata comporterebbe un significativo squilibrio tra le prestazioni a carico delle parti, così come richiesto dall'art. 33, comma 1, del Codice del Consumo. Soltanto in sede di discussione orale – e dunque tardivamente – l'opponente ha affermato che l'abusività discenderebbe dall'essere il tasso di interesse di mora superiore a quello degli interessi moratori previsto dal d.lgs. 231/2002; si tratta, tuttavia, di deduzione non persuasiva nella parte in cui fa discendere in modo automatico la manifesta eccessività del tasso di interesse dal superamento del tasso previsto dal predetto decreto legislativo, che tuttavia riguarda una materia che nulla ha a che vedere con la tutela consumeristica, essendo stata introdotta a ben altri fini – ossia la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – e tra soggetti per definizione non consumatori, senza considerare che la valutazione di abusività di una pagina 5 di 7 clausola contrattuale ai sensi dell'art. 33 cod. cons. richiede una complessa ponderazione di elementi, tanto oggettivi quanto soggettivi, che non può essere semplicisticamente ricondotta al superamento di un parametro percentuale stabilito dalla legge, tenuto peraltro conto che lo squilibrio tra diritti e obblighi ai sensi dell'art. 33, comma 1, cod. cons. deve essere «significativo» e che la misura degli interessi moratori ai sensi dell'art. 33 lett. f) cod. cons., per essere considerata abusiva, deve essere «manifestamente» eccessiva. 8.1. In assenza di una specifica allegazione e prova circa il significativo squilibrio tra le prestazioni contrattuali derivante dalla clausola contestata, difetta il presupposto stesso per valutare la sua eventuale vessatorietà ai sensi degli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo. Ne consegue che non può neppure porsi la questione della trattativa individuale della clausola, prevista dall'art. 34 Cod. cons., posto che tale profilo rileva solo in presenza di una presunta o accertata vessatorietà, al fine di escluderne gli effetti.
8.2. Ad abundantiam va osservato che il tasso d'interesse moratorio – pari al 12% annuo - non risulta superiore al tasso soglia usura relativo al secondo trimestre del 2018 per la categoria «prestiti personali».
9. In definitiva, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo va integralmente confermato.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di . Tali spese vengono Parte_1 liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e secondo i parametri minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA integralmente il decreto ingiuntivo n. 1741/2023 emesso dal Tribunale di Padova in favore di
[...]
CP_1
2. CONDANNA al rimborso delle spese di Parte_1 lite, che si liquidano in euro 4.227,00 per compensi, oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge. Così deciso in Padova, in data 11 settembre 2025 pagina 6 di 7 Il Giudice Alberto Stocco
pagina 7 di 7
Oggi 11 settembre 2025 alle ore 12.08 innanzi al Giudice, dott. Alberto Stocco, sono comparsi:
l'avv. Massari precisa le conclusioni come da atto introduttivo. L'avv. Massari deposita inoltre giurisprudenza di merito che ricollega la manifesta eccessività degli interessi di mora al superamento del tasso di interesse previsto nel d.lgs. 231/2002.
l'avv. Vanin in sostituzione dell'avv. Scarpa e dell'avv. Castellan, la quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Segue discussione orale della causa. Il Giudice, previa trattazione di altri procedimenti, si ritira, quindi, in camera di consiglio. All'esito, rilevato che nessuno è presente per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice
Alberto Stocco
pagina 1 di 7 n. 3420/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3420/2024 promossa da: (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Chiara Massari ATTRICE OPPONENTE (P.IVA con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Renata Castellan e dell'Avv. Sebastiano Angelo Scarpa CONVENUTA OPPOSTA CONCLUSIONI Le parti hanno precisato le conclusioni come da odierna udienza. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il fideiussore ha proposto Parte_1 opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1741/2023 emesso dal Tribunale di Padova in data 12 luglio 2023 in favore di
[...] per l'importo di euro 16.043,11, oltre a CP_1 interessi e spese, quale saldo negativo del contratto di finanziamento n. 0010273040056180 stipulato in data 11.06.2018 tra e Parte_1 Controparte_2 A sostegno della propria opposizione Parte_1 ha dedotto:
- di rivestire la qualifica di consumatrice e, per tale motivo, di poter sollevare contestazioni avverso il decreto ingiuntivo n. 1741/2023 attraverso lo strumento della opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., visto l'orientamento della Corte di cassazione a Sezioni Unite (n. 9479/2023);
pagina 2 di 7 - la nullità della clausola contrattuale relativa al TAEG per violazione della disciplina consumeristica, in quanto difforme rispetto al tasso pattuito;
- l'abusività della clausola del contratto di finanziamento relativa agli interessi moratori. L'opponente, quindi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «In via preliminare: disporre la sospensione della esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
In via principale:
- accertata e dichiarata la nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione del TAEG nel contratto di finanziamento finalizzato sottoscritto dalla Signora con Pt_1 CP_2 per aver applicato un TAEG maggiore di CP_2 quello pattuito per effetto della omessa contabilizzazione di costi occulti riferiti alla polizza assicurativa collegata al finanziamento, sostituire il tasso applicato con quello del tasso nominale minimo BOT annuali (o di altri titoli similari indicati dal MEF) emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, secondo le indicazioni dell'art.125 bis comma 7 TUB;
- accertato e dichiarato che gli interessi moratori indicati in contratto sono vessatori e che pertanto la relativa clausola di pattuizione dei detti interessi è abusiva e quindi nulla, dichiararsi nulla essere dovuto all'ingiungente a titolo di interessi moratori/penale. In subordine, nel caso in cui la detta clausola fosse ritenuta valida ed efficace, ridursi secondo equità l'ammontare degli interessi moratori addebitati all'attrice opponente, in considerazione della loro manifesta eccessività. In ogni caso per l'effetto revocare, annullare, dichiarare nullo o comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto. In via istruttoria: A fronte delle eccezioni sollevate in narrativa del presente atto si chiede che il Giudice voglia disporre CTU al fine di accertare l'effettivo debito dell'ingiunta, previo accertamento del TAEG effettivo applicato da prima e da poi;
CP_2 CP_1 ricalcolo del costo del credito applicando il TAEG equivalente al tasso nominale minimo dei BOT, (o di altri titoli similari indicati dal MEF) emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, secondo le indicazioni dell'art.125 bis comma 7 TUB;
azzeramento degli interessi moratori. In ogni caso si chiede che il Giudice Voglia ordinare a l'esibizione ex art.210 c.p.c. del CP_1 pagina 3 di 7 piano di ammortamento del finanziamento con il dettaglio del calcolo della quota richiesta per capitale e interessi e spese, anche ai fini di verificare il contenimento dei tassi applicati entro i limiti della soglia di usura. Spese e competenze di causa interamente rifuse».
2. Costituitasi in giudizio, ha Controparte_1 contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto con integrale conferma del decreto ingiuntivo.
3. Con ordinanza del 20 dicembre 2024 il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata dall'opponente. La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione.
•
4. L'opposizione è infondata e va respinta.
5. Il credito azionato in via monitoria è relativo al contratto di finanziamento n. 0010273040056180 stipulato in data 11.06.2018 tra e Parte_1 (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio). Controparte_2 In relazione a tale contratto è maturato un saldo debitore di € 16.043,11, di cui € 4.561,19 a titolo d'interessi di mora, come risulta dall'estratto conto conforme alle scritture contabili allegato dalla convenuta opposta (cfr. doc. 9 fascicolo monitorio). Successivamente, ha ceduto pro Controparte_2 soluto tale credito alla odierna convenuta opposta, come risulta dal contratto e dall'avviso di cessione allegati dalla convenuta (cfr. docc. 4 e 5 fascicolo monitorio). La cessione del credito e la sua titolarità in capo a risultano dunque CP_1 provate in via documentale.
6. L'opponente ha eccepito la nullità della clausola del contratto di finanziamento relativa al TAEG, nonché l'abusività della clausola contrattuale relativa agli interessi moratori.
7. In primo luogo, va osservato che con la speciale opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. proposta dal consumatore può esclusivamente farsi valere l'abusività delle clausole contrattuali ai sensi degli artt. 33 e ss. del codice del consumo, essendo già sceso il giudicato su ogni altra questione relativa al credito azionato in via monitoria (cfr. sentenza SU n. 9479/2023 ove si precisa che il consumatore «può proporre opposizione a decreto ingiuntivo e così far valere (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole
pagina 4 di 7 contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione»). Pertanto, le contestazioni sollevate dall'attrice relative alla nullità della clausola relativa al TAEG devono ritenersi inammissibili, atteso che tale doglianza non è volta a far valere l'abusività di una clausola contrattuale ai sensi dell'art. 33 cod. cons., quanto piuttosto a censurare una condotta illegittima dell'istituto di credito, che avrebbe applicato un TAEG maggiore rispetto a quello indicato in contratto. In caso di TAEG difforme da quello pattuito, il commina sì la nullità della relativa clausola, Pt_2 ma in ragione della violazione della normativa sulla trasparenza contrattuale e non perché abusiva ai sensi dell'art. 33 cod. cons. Tale contestazione, pertanto, deve ritenersi inammissibile. 8. L'odierna attrice, affermando di rivestire la qualifica di consumatrice, ha poi eccepito la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi moratori per violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo. Tale eccezione risulta infondata. Infatti, tale contestazione risulta del tutto generica e priva del necessario supporto argomentativo e probatorio, non essendo concretamente indicati negli atti di causa i motivi per i quali la misura degli interessi moratori dovrebbe ritenersi
“manifestamente eccessiva” ai sensi dell'art. 33 lett. f) cod. cons. né illustrata, in termini sufficientemente specifici, la ragione per cui la clausola contestata comporterebbe un significativo squilibrio tra le prestazioni a carico delle parti, così come richiesto dall'art. 33, comma 1, del Codice del Consumo. Soltanto in sede di discussione orale – e dunque tardivamente – l'opponente ha affermato che l'abusività discenderebbe dall'essere il tasso di interesse di mora superiore a quello degli interessi moratori previsto dal d.lgs. 231/2002; si tratta, tuttavia, di deduzione non persuasiva nella parte in cui fa discendere in modo automatico la manifesta eccessività del tasso di interesse dal superamento del tasso previsto dal predetto decreto legislativo, che tuttavia riguarda una materia che nulla ha a che vedere con la tutela consumeristica, essendo stata introdotta a ben altri fini – ossia la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – e tra soggetti per definizione non consumatori, senza considerare che la valutazione di abusività di una pagina 5 di 7 clausola contrattuale ai sensi dell'art. 33 cod. cons. richiede una complessa ponderazione di elementi, tanto oggettivi quanto soggettivi, che non può essere semplicisticamente ricondotta al superamento di un parametro percentuale stabilito dalla legge, tenuto peraltro conto che lo squilibrio tra diritti e obblighi ai sensi dell'art. 33, comma 1, cod. cons. deve essere «significativo» e che la misura degli interessi moratori ai sensi dell'art. 33 lett. f) cod. cons., per essere considerata abusiva, deve essere «manifestamente» eccessiva. 8.1. In assenza di una specifica allegazione e prova circa il significativo squilibrio tra le prestazioni contrattuali derivante dalla clausola contestata, difetta il presupposto stesso per valutare la sua eventuale vessatorietà ai sensi degli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo. Ne consegue che non può neppure porsi la questione della trattativa individuale della clausola, prevista dall'art. 34 Cod. cons., posto che tale profilo rileva solo in presenza di una presunta o accertata vessatorietà, al fine di escluderne gli effetti.
8.2. Ad abundantiam va osservato che il tasso d'interesse moratorio – pari al 12% annuo - non risulta superiore al tasso soglia usura relativo al secondo trimestre del 2018 per la categoria «prestiti personali».
9. In definitiva, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo va integralmente confermato.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di . Tali spese vengono Parte_1 liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e secondo i parametri minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA integralmente il decreto ingiuntivo n. 1741/2023 emesso dal Tribunale di Padova in favore di
[...]
CP_1
2. CONDANNA al rimborso delle spese di Parte_1 lite, che si liquidano in euro 4.227,00 per compensi, oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge. Così deciso in Padova, in data 11 settembre 2025 pagina 6 di 7 Il Giudice Alberto Stocco
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