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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/06/2025, n. 2119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2119 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 6511/2023, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione a seguito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. NAVACH MARCO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. IU- CP_1 C.F._2
DICE FRANCESCO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
Alla scadenza del termine sopra citato le parti hanno concluso come
1 in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega Parte_1
d'aver contratto matrimonio in Monopoli in data 20/04/2002 con
, parte resistente, unione dalla quale non sono CP_1
nati figli.
Lamenta che la convivenza con la moglie è divenuta intollerabile,
a causa del comportamento della stessa, e chiede, previa emana- zione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la separazione personale dei coniugi, adde- bitandola alla resistente.
“LA COSTITUZIONE DELLA DEL RESISTENTE” – Quest'ultima, dal canto suo, deduce che l'unione matrimoniale si è deteriorata a causa del comportamento assunto dalla controparte e chiede che la separa- zione, alla quale non si oppone, sia addebitata al marito, con vittoria di spese.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i co- niugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nel loro interesse ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa in decisione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e per- tanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudi- ziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (os- sia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti
2 tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecu- zione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti contenute ne- gli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presidenziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecu- zione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c., ha lasciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della ricorrente e del resistente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio fa- miliare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“SULLE RICHIESTE DI ADDEBITO” – Tale domanda è stata formulata da ciascuna parte nei confronti dell'altra e, sul punto, deve osser- varsi che l'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal ma- trimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la
3 consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali.
Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento og- getto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situa- zione di intollerabilità.
Tenuto conto di quanto innanzi, e ritornando all'esame della fat- tispecie, deve ritenersi che nel presente giudizio non sono emersi elementi sufficienti ad addebitare la separazione ad uno dei coniugi, così come richiesto da entrambi, le cui deduzioni in ordine al com- portamento dell'altro coniuge contrario ai doveri coniugali sono ri- maste sfornite di prova.
“SULLA RICHIESTA DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO” – In ordine a tale aspetto, si richiama Cassazione civile, sez. I, ordinanza 17 marzo
2025, n. 7321, secondo cui “In tema di separazione personale tra coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno ciò che rileva è
l'accertamento del tenore di vita condotto dalle parti quando vive- vano insieme, da rapportare alle condizioni reddituali e patrimo- niali esistenti al momento della separazione. Ai fini del compimento di entrambi gli accertamenti (le condizioni economico-patrimoniali durante la convivenza e quelle attuali di entrambi i coniugi) non è sufficiente guardare solo al reddito emergente dalla documenta- zione fiscale prodotta, ma si deve tenere conto anche degli altri ele- menti di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito, suscettibili di incidere sulle condi- zioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolar- mente agiato e lussuoso. (Nel caso di specie, la Corte di merito,
4 dall'esame delle dichiarazioni reddituali del ricorrente in atti, ha potuto rilevare che, durante la convivenza matrimoniale, le entrate familiari erano tutte provenienti dai redditi del P. che disponeva di un considerevole patrimonio frutto di un'attività di intermediazione immobiliare esercitata da parecchi anni fonte di guadagni signifi- cativi in un mercato locale di nicchia che notoriamente non aveva subito flessioni di particolare rilievo)”.
Ciò posto, ritiene il collegio che, all'esito dell'attività espletata nel corso del giudizio successivamente all'emanazione dei provve- dimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., non vi siano elementi che permettano una diversa regolamentazione di dette disposizioni.
Difatti, deve considerarsi che il matrimonio è durato oltre vent'anni, l'unico percettore di reddito adeguato a soddisfare le esi- genze di vita è il marito, mentre la moglie, seppur proprietaria di immobili, compreso quello in cui vive, gode solo di una modesta pensione d'invalidità (€ 300,00/mese) e, quindi, non è nelle condi- zioni di reperire una stabile occupazione lavorativa.
Quanto alle spese di lite, da considerare che la resistente non si è opposta alla domanda di separazione, le domande di addebito sono state entrambe rigettate e quella di assegno è stata accolta in parte, per cui ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione per intero delle spese processuali tra le parti, ai sensi dell'articolo 92 comma 2° c.p.c..
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua
5 naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 18/05/2023 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nato in [...] in data [...], e
[...]
, nata in MONOPOLI (BA) in [...] CP_1
13/12/1960 (matrimonio celebrato in MONOPOLI in data
20/04/2002, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di MONOPOLI al n. 20, parte II, serie A, anno
2002);
2. CONFERMA i dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex ar- ticolo 473 bis.22 c.p.c. dati con ordinanza in data 7.2.2024, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 03/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 6511/2023, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione a seguito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. NAVACH MARCO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. IU- CP_1 C.F._2
DICE FRANCESCO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
Alla scadenza del termine sopra citato le parti hanno concluso come
1 in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega Parte_1
d'aver contratto matrimonio in Monopoli in data 20/04/2002 con
, parte resistente, unione dalla quale non sono CP_1
nati figli.
Lamenta che la convivenza con la moglie è divenuta intollerabile,
a causa del comportamento della stessa, e chiede, previa emana- zione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la separazione personale dei coniugi, adde- bitandola alla resistente.
“LA COSTITUZIONE DELLA DEL RESISTENTE” – Quest'ultima, dal canto suo, deduce che l'unione matrimoniale si è deteriorata a causa del comportamento assunto dalla controparte e chiede che la separa- zione, alla quale non si oppone, sia addebitata al marito, con vittoria di spese.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i co- niugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nel loro interesse ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa in decisione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e per- tanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudi- ziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (os- sia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti
2 tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecu- zione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti contenute ne- gli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presidenziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecu- zione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c., ha lasciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della ricorrente e del resistente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio fa- miliare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“SULLE RICHIESTE DI ADDEBITO” – Tale domanda è stata formulata da ciascuna parte nei confronti dell'altra e, sul punto, deve osser- varsi che l'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal ma- trimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la
3 consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali.
Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento og- getto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situa- zione di intollerabilità.
Tenuto conto di quanto innanzi, e ritornando all'esame della fat- tispecie, deve ritenersi che nel presente giudizio non sono emersi elementi sufficienti ad addebitare la separazione ad uno dei coniugi, così come richiesto da entrambi, le cui deduzioni in ordine al com- portamento dell'altro coniuge contrario ai doveri coniugali sono ri- maste sfornite di prova.
“SULLA RICHIESTA DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO” – In ordine a tale aspetto, si richiama Cassazione civile, sez. I, ordinanza 17 marzo
2025, n. 7321, secondo cui “In tema di separazione personale tra coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno ciò che rileva è
l'accertamento del tenore di vita condotto dalle parti quando vive- vano insieme, da rapportare alle condizioni reddituali e patrimo- niali esistenti al momento della separazione. Ai fini del compimento di entrambi gli accertamenti (le condizioni economico-patrimoniali durante la convivenza e quelle attuali di entrambi i coniugi) non è sufficiente guardare solo al reddito emergente dalla documenta- zione fiscale prodotta, ma si deve tenere conto anche degli altri ele- menti di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito, suscettibili di incidere sulle condi- zioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolar- mente agiato e lussuoso. (Nel caso di specie, la Corte di merito,
4 dall'esame delle dichiarazioni reddituali del ricorrente in atti, ha potuto rilevare che, durante la convivenza matrimoniale, le entrate familiari erano tutte provenienti dai redditi del P. che disponeva di un considerevole patrimonio frutto di un'attività di intermediazione immobiliare esercitata da parecchi anni fonte di guadagni signifi- cativi in un mercato locale di nicchia che notoriamente non aveva subito flessioni di particolare rilievo)”.
Ciò posto, ritiene il collegio che, all'esito dell'attività espletata nel corso del giudizio successivamente all'emanazione dei provve- dimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., non vi siano elementi che permettano una diversa regolamentazione di dette disposizioni.
Difatti, deve considerarsi che il matrimonio è durato oltre vent'anni, l'unico percettore di reddito adeguato a soddisfare le esi- genze di vita è il marito, mentre la moglie, seppur proprietaria di immobili, compreso quello in cui vive, gode solo di una modesta pensione d'invalidità (€ 300,00/mese) e, quindi, non è nelle condi- zioni di reperire una stabile occupazione lavorativa.
Quanto alle spese di lite, da considerare che la resistente non si è opposta alla domanda di separazione, le domande di addebito sono state entrambe rigettate e quella di assegno è stata accolta in parte, per cui ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione per intero delle spese processuali tra le parti, ai sensi dell'articolo 92 comma 2° c.p.c..
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua
5 naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 18/05/2023 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nato in [...] in data [...], e
[...]
, nata in MONOPOLI (BA) in [...] CP_1
13/12/1960 (matrimonio celebrato in MONOPOLI in data
20/04/2002, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di MONOPOLI al n. 20, parte II, serie A, anno
2002);
2. CONFERMA i dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex ar- ticolo 473 bis.22 c.p.c. dati con ordinanza in data 7.2.2024, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 03/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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