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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/04/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito allo scambio di note scritte la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1053/2024 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Maurizio Cacace che ne ha la rappresentanza e difesa per procura in atti,
opponente
e
(c.f. ), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Messina presso gli uffici dell'avvocatura dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Foti del ruolo professionale per procura in atti,
(c.f. n. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania presso lo studio dell'avv.
Paolo Lauretta che la rappresenta e difende per procura in atti,
opposti
oggetto: opposizione a intimazione di pagamento – contributi previdenziali.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 23 febbraio 2024 ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 29520249004226611000, notificatagli dall'
[...]
il 29 gennaio 2024 per 3.404,78 euro a titolo di contributi lavoratori domestici Controparte_2 dovuti all' per gli anni 2012-2016, portati dall'avviso di addebito n. CP_1
59520180001030851000.
Nella resistenza dei convenuti, sostituita l'udienza del 3 aprile 2025 dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Quanto al motivo formale l'opposizione deve ritenersi inammissibile. Si rammenta, invero, che all'opposizione all'avviso di mora dei contributi omessi e iscritti a ruolo si applicano termini perentori, potendo essa qualificarsi, a seconda delle deduzioni, quale opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, la cui inosservanza comporta l'inammissibilità della domanda, rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, a prescindere dalla tardiva costituzione del convenuto, inammissibilità che preclude ogni questione sulla irritualità della notifica della cartella di pagamento (cfr. Cass. n. 11338/2010, n. 27019/2008).
Nel caso di specie il vizio inerente appunto alla presunta mancata notifica dell'avviso di addebito avrebbe dovuto essere proposto con l'opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni dalla notifica dell'intimazione, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (richiamato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs.
n. 46/1999), termine che non è stato osservato.
Il motivo comunque è palesemente infondato e pretestuoso, avendo l' prodotto CP_1
documentazione (relata fronte-retro della cartolina), attestante la regolare notifica dello stesso in data 9 luglio 2018, mediante raccomandata AR consegnata a mani del destinatario.
Si precisa che la dimostrazione del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data può considerarsi assolta mediante la produzione dell'estratto della cartella e della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo dell'atto, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia dello stesso, qui comunque presente
(v. Cass. n. 20444/2019, n. 23902/2017). Ai sensi dell'art. 2712 c.c., le riproduzioni fotostatiche o fotografiche hanno la medesima efficacia probatoria degli originali e fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate (v. Cass. n. 9773/2009 e n. 8682/2009), sicchè per inficiarne il valore la parte non può limitarsi ad una generica contestazione, ma deve disconoscerne la conformità in modo specifico e serio.
Pertanto, laddove il resistente - come nella specie - produca in giudizio copia fotostatica dell'avviso di ricevimento (recante sul fronte il numero identificativo dell'avviso della raccomandata), e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (v. Cass. n. 23426/2020, n. 24323/2018).
I rilievi sollevati dall'istante in ordine agli atti prodotti dalla controparte sono generici.
2 3.- Ciò implica altresì la tardività del motivo di merito, inerente all'insussistenza dell'obbligazione contributiva, che avrebbe dovuto essere proposto entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1996.
La mancata impugnazione dello stesso ha determinato una decadenza sostanziale che ha reso definitivo il titolo e incontrovertibile la pretesa creditoria vantata dall'ente impositore, precludendo la possibilità di contestarne la sussistenza anche mediante un'azione di accertamento negativo (v. tra le tante Cass. n. 2835/2009, n. 17978/2008, v. Cass n.10711/01).
4.- In ordine all'eccezione di prescrizione, ammissibile nell'ambito di una opposizione all'esecuzione, si premette che, secondo il disposto di cui all'art. 3, comma 9, della legge n.
335/1995 e l'interpretazione datane dalla costante giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass.
n. 13831/2015), i contributi e i premi assicurativi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro si prescrivono in cinque anni a partire dal gennaio 1996, anche se maturati e scaduti in precedenza con la precisazione che per i contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge
(17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dagli enti previdenziali anteriormente al 31 dicembre 1995.
Nella specie deve applicarsi il nuovo regime.
E' poi ius receptum che la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 c.c. (v. S.U. Cass. n. 23397/2016; Cass. n.
1826/2020, n. 11760/2019). Invero, la cartella notificata e non impugnata entro quaranta giorni non può essere assimilata a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito ivi contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale in conformità a quanto previsto per l'actio iudicati.
Ebbene dagli atti emerge che la pec contenente l'intimazione di pagamento è stata ricevuta dal in data 29 gennaio 2024, dunque prima della scadenza del termine di prescrizione, Pt_1
decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito (9 luglio 2018).
Invero, esso sarebbe maturato il 9 luglio 2023, ma il suo decorso è stato sospeso dapprima per 129 giorni dall'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 il quale ha disposto, al comma 2, che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
3 È poi intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni (per complessivi 311) ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 183/2020, convertito dalla L.
n. 21/2021, che ha disposto, al comma 9, che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 7 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno
2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Quindi il termine veniva a scadere il 15 maggio 2024.
5.- Le spese processuali seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in 1.310 euro oltre accessori per ciascun convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna a rimborsare all' e all le spese del giudizio, Parte_1 CP_1 CP_2
liquidate per ciascuno in 1.310 euro, oltre spese generali e accessori di legge (iva e cpa se dovuti).
Messina, 4.4.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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