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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/12/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
ES RD, dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza 17/12/2025, lette le note depositate dall'avv. IO FR nell'interesse di , ritenuta la Parte_1 causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2706/2025 R.G., promossa
DA
, (CF. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IO FR
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal dott. PULIZZI P.IVA_1
GIORGIO
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , con ricorso depositato in data 30.9.2025, conveniva in giudizio il Parte_1
, e le varie articolazioni territoriali, esponendo di essere stato Controparte_1 assunto a tempo indeterminato a far data dal 01.09.2011 e di aver svolto, prima dell'immissione a ruolo, servizio in diverse scuole statali in virtù di diversi contratti a tempo determinato. Il ricorrente deduceva che, con decreto di ricostruzione di carriera n. 173 del
2014, la P.A. convenuta gli aveva riconosciuto un'anzianità di servizio, ai fini giuridici ed economici, di 7 anni, 10 mesi e 26 giorni e ai soli fini economici 1 anno11 mesi 13 giorni.
Lamentando una non corretta ricostruzione della carriera in quanto contrastante con il principio di non discriminazione posto dalla clausola 4 par. 1 della direttiva 1999/70/CE, chiedeva dunque: “1. Accertare e dichiarare che l'odierno ricorrente ha subito, all'atto dell'immissione in ruolo, una discriminazione per violazione dei principi comunitari di sussidiarietà e di non discriminazione
(clausola 4della Direttiva1999/70/CE).
2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo prestato ai fini del riconoscimento ai fini giuridici, economici e di carriera, previa disapplicazione dell'art. 569 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nella parte in cui stabilisce che il servizio pre-ruolo è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi tre anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché di ogni altro atto amministrativo contrastante.
3. Accertare e dichiarare che l'odierno ricorrente, all'atto della conferma in ruolo, a causa del mancato riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo, è stata riconosciuta una errata anzianità di servizio e una errata collocazione nella rispettiva e connessa fascia stipendiale.
4. Per l'effetto condannare il al corretto riconoscimento Controparte_1 giuridico ed economico dell'anzianità di servizio sulla base del servizio scolastico pre-ruolo in misura intera effettuato e non riconosciuto al ricorrente, inquadrandolo nella legittima fascia di anzianità a far data dall'immissione in ruolo, con la corretta anzianità di servizio e al conseguente riconoscimento di tutti i successivi scatti di anzianità da tale data ad oggi, con annesso pagamento delle differenze retributive maturate tra quanto percepito rispetto alla fascia di anzianità e all'anzianità di servizio erroneamente attribuita e quella legittimamente spettantegli in ordine alla legittima fascia stipendiale di riferimento, ad ogni modo, nella misura disposta dal CTU che l'Ill.mo Giudicante vorrà nominare o nella somma da quest'ultimo disposta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
5. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.”
2. Le amministrazioni indicate in epigrafe, ritualmente evocate, si costituivano in giudizio eccependo, in via preliminare, la prescrizione del credito avente ad oggetto le differenze retributive rivendicate. Nel merito, contestavano variamente il ricorso di cui chiedevano il rigetto.
3. La causa è stata decisa sulla base delle conclusioni formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta.
4. La presente controversia viene alla decisione del Tribunale al fine di accertare il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera con riconoscimento per intero della pregressa anzianità di servizio maturata, sia ai fini giuridici che economici.
Per vagliare la fondatezza del ricorso – concernente la rideterminazione dell'anzianità pre-ruolo con contestuale correzione della ricostruzione di cui al rispettivo Decreto dirigenziale tacciato di illegittimità – è opportuno, in primo luogo, ricostruire il quadro normativo sussistente in materia. Nel caso di specie, viene in rilievo l'art. 569 a tenore del quale:“ 1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.
Nell'analisi della normativa rilevante ai fini del decidere non può prescindersi inoltre dal successivo art. 570 del medesimo corpo normativo, il quale prevede che: “1. Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
Orbene, a fronte del chiaro tenore letterale delle norme in commento, il thema decidendum sottoposto dal ricorrente a questo Tribunale consiste sostanzialmente nel verificare se tale disciplina – che non prevede un riconoscimento integrale dell'anzianità maturata in forza del servizio espletato a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo bensì soltanto in misura parziale – sia conforme o meno alla regola prevista dall'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE secondo cui è vietata ogni discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato con specifico riferimento, tra l'altro, ai criteri di calcolo dell'anzianità.
Sul punto, merita senz'altro di essere condiviso l'insegnamento della Corte di Cassazione con la sentenza n. 27456/2020, le cui argomentazione, in questa sede, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si riportano e si fanno proprie: “Questa Corte (Cass. n. 31150 del 28/11/2019), chiamata a pronunciarsi sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, ha evidenziato alcune peculiarità della disciplina dettata per il personale non docente della scuola.
Ha rilevato, in primo luogo, che al personale non docente della scuola non si applica la L. n. 124 del
1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale" ed, invece, si applica un abbattimento che opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, con l'effetto di penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
Ha osservato che la norma, se poteva dirsi non priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento (analizzato con la sentenza n. 22552/2016 e altre successive) che per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo, giustificandosi l'abbattimento oltre il primo triennio in relazione al criterio meritocratico (teso a consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e deì provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica), non ha trovato giustificazione in seguito, poichè, come è stato dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte, le immissioni in ruolo non sono avvenute con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute.
Si è anche evidenziato, quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, che non sussistono ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, non potendosi fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, perchè la giurisprudenza della Corte di
Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione Per_1 deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato... o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro".
Peraltro la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perchè tutti i
CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle
"funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL 1995), tenuto anche conto che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni.
Nella citata sentenza, quindi, questa Corte ha stabilito che, una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perchè la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia
8.11.2011, AD TA punti da 49 a 56);
In via conclusiva il motivo deve essere accolto perchè la sentenza impugnata non è conforme al principio di diritto già enunciato da questa Corte nei termini che seguono: "Il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato".
Alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, esclusa la sussistenza di ragioni oggettive, questo giudice – al fine di evitare ogni forma di discriminazione – è chiamato ad accertare in concreto se per effetto dell'applicazione dell'art. 569 del D.Lgs. n.
297/1994 si è verificata o meno una discriminazione per la ricorrente.
A tale scopo è necessario procedere alla comparazione fra due dati numerici: la sommatoria dei periodi di servizio non di ruolo annualmente ed effettivamente svolti sino alla data dell'assunzione e il conteggio dei periodi riconosciuti al momento dell'immissione in ruolo, come desumibili dal decreto dirigenziale di “ricostruzione della carriera” allegato al ricorso.
Ciò premesso, dal decreto di ricostruzione della carriera in atti risulta che il ricorrente ha prestato servizio pre-ruolo, presso scuole statali, per i periodi indicati e secondo le superiori coordinate, per complessivi 9 anni, 10 mesi e 9 giorni. Il , invece, ha riconosciuto CP_1 al ricorrente un'anzianità complessiva, ai fini giuridici ed economici, di soli anni 7 mesi 10 giorni 26 sicché va ritenuta sussistente la discriminazione di cui trattasi. Va dunque accertato il diritto della parte ricorrente ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato pre-ruolo con contratti di lavoro a tempo determinato, con un'anzianità effettiva di anni 9 mesi 10 giorni 9.
Acclarato il diritto della parte ricorrente ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato pre-ruolo, va inoltre affermato il diritto della stessa a percepire le differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera corretta nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale.
Sul punto, quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dal , si osserva che “il CP_1 diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass., Sez. Un. , 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n.
9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto" (cfr. Cassa 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; settembre 1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; 15893/2007 cit.; Cass. n.
16958/2009 cit.); (….) in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., ma poiché l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto” (cfr.
Cass. n. 2232/2020).
Alla luce delle superiori coordinate ermeneutiche, il va condannato a CP_1 provvedere in conformità, nonché a pagare alla parte ricorrente, per l'effetto, le differenze retributive ad essa spettanti in regione della succitata ricostruzione, con gli interessi legali dalla maturazione di ogni singola posta fino al saldo definitivo nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale (cinque anni a ritroso dalla notifica del ricorso introduttivo, non essendovi prova della ricezione della diffida in atti).
5. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
Quanto alle spese, in ragione del parziale accoglimento della domanda, essendo parimenti parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, le spese di lite vanno compensate in ragione della metà, mentre per la restante parte sono poste a carico di parte resistente e sono liquidate come in dispositivo. Esse sono determinate come in dispositivo tenuto conto: a) dei parametri indicati nella tabella n. 3
“Cause di lavoro” allegata al D.M. 10 marzo 2014 n. 55; b) delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale di cui all'art. 4, comma 5, del D.M. citato;
c) dei valori medi di cui alla sopra indicata tabella diminuiti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale del 50% in ragione della natura della controversia stante la semplicità dell'accertamento e l'assenza di udienze istruttorie
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- disapplicata la normativa interna legale e contrattuale per contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva del consiglio dell'unione europea 28 giugno 1999/70/CEE, dichiara che il ricorrente alla data dell'immissione in ruolo aveva maturato un servizio pre-ruolo di complessivi anni 9 mesi 10 giorni 9 integralmente valutabili a fini giuridici ed economici;
- condanna le amministrazioni convenute a procedere al riconoscimento in favore del ricorrente ai fini della ricostruzione della carriera, dell'anzianità di servizio maturata prima dell'immissione in ruolo della stessa, così come indicata in parte motiva nonché al collocamento nella fascia stipendiale corrispondente ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato;
- condanna le amministrazioni convenute a corrispondere alla parte ricorrente le differenze retributive pregresse, maturate nel quinquennio antecedente alla notifica del ricorso introduttivo, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna le amministrazioni convenute alla rifusione di metà delle spese di lite, che liquida in € 1.756,00 per compensi professionali, oltre eventuali esborsi per contributo unificato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
TR ES dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Marsala, il 18/12/2025
IL GIUDICE
ES RD
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. ES RD, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.