Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/06/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. Maria Laura Morello Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. 1092/2023 avverso la sentenza n. 2900/23 emessa dal
Tribunale di Genova, in data 22.11.2023
tra rappresentato e difeso dall'Avv. Biagio Cartillone ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Milano, Milano, Via Besana n. 9 - APPELLANTE
Contro
, e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 rappresentate e difese dall'Avv. Antonino Bongiorno ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Chiavari, Via Rivarola 55 - APPELLATE
E contro e , rappresentate e difese dall'Avv. dell'Avv. Controparte_4 CP_5
Francesco Granara ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Sestri Levante, C.so
Colombo n. 1 int. 2 - APPELLATE
E contro
, , e Controparte_6 Controparte_7 CP_8 [...]
- APPELLATI CONTUMACI CP_9
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
c.c., in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo la proprietà dei terreni siti nel Comune di Moneglia costituiti da una superficie totale di circa 2300 mq, catastalmente censiti al foglio n 1 della mappa del territorio del Comune di Moneglia e costituiti dalle particelle n. 347,
348, 349,e 350 e di tutti i beni immobili e mobili che insistono sulle suddette aree già di proprietà della signora e pervenuti ai convenuti per successione ereditaria. In subordine Controparte_10 accertarsi e dichiararsi che l'attore ha, comunque, usucapito 1/3 della proprietà dei terreni indivisi sopra indicati per avere le convenute , e , Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1 nella loro qualità di eredi di figlia di dichiarato nella causa avanti il Persona_1 CP_10
Tribunale di non opporsi alla domanda di usucapione formulata dall'attore. In ulteriore subordine, dandosi atto che i convenuti appellati anno dato acquiescenza alla sentenza di primo grado CP_4 che ha rigettato la loro domanda riconvenzionale di usucapione, accertata l'insussistenza della convivenza tra l'appellante e la sig.ra per non aver controparte assolto l'onere di darne Parte_2 prova, dichiararsi l'usucapione del bene a favore dell'appellante nei limiti e nelle quote in cui l'adita Corte riterrà di giustizia. In estremo subordine Nel caso di mancato accoglimento della domanda di usucapione, in tutto o in parte, Accertare e dichiarare diritto dell'attore appellante ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la rimozione delle lastre di amianto nella misura di euro 2000, come da fattura prodotta in atti, con conseguente condanna dei convenuti, ad eccezione delle convenute , che non si sono opposti alla domanda di Controparte_3 Controparte_2 usucapione a favore dell'attore e alla sig.ra per difetto di legittimazione Controparte_1 passiva, al pagamento di detta somma, in solido o in via alternativa tra loro o per la loro rispettiva quota di eredità. In ogni caso Su tutte le domande di contenuto economico sopra riportate, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze di maturazione del diritto alla data di notificazione dell'atto di citazione e da questa data, con gli ulteriori interessi e la rivalutazione monetaria maturati e maturandi, fino al saldo, ai sensi dell'art
1283 cc e dell'art. 429 ultimo comma cpc. Spese di lite. Con vittoria delle competenze di lite di entrambi i gradi ma con la compensazione di dette spese nei confronti delle sole convenute appellate , e che non si sono opposti alla Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1 domanda di usucapione. Competenze di entrambi i gradi da distrarsi a favore del procuratore che dichiara di averli anticipati e non riscossi. In Via Istruttoria Ammettersi le prove così come dedotte nell'originario atto di citazione in appello con i testi ivi indicati e ritualmente riproposti in sede di appello con opposizione a quelli di controparte per i motivi già esposti essendo irrilevanti ed inammissibili perché generici e contenenti giudizi.”
PARTE APPELLATA , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...]
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adito respingere ogni domanda avanzata nei confronti di
, e in quanto totalmente infondata. Porre a carico Controparte_1 CP_3 Controparte_2 dell'appellante spese ed onorari del giudizio”.
PARTE APPELLATA e Controparte_4 CP_5
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma adita, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto da avverso la Sentenza del Tribunale di Genova ex art. 281 sexies c.p.c. n. 2900/2023 Parte_1
2 in data 22.11.2023 perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese dei compensi di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, così riassunto dal Tribunale:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
CP_6 Controparte_7 Controparte_9 Controparte_4 CP_5 CP_3
, esponendo tra l'altro: di avere
[...] Controparte_2 Controparte_1 CP_8
posseduto, in modo continuato, pacifico e manifesto, da oltre vent'anni, in particolare fin dal 1994, alcuni terreni siti nel Comune di Moneglia, per una superficie di circa 2300 mq, catastalmente censiti al foglio n 1 della mappa del territorio del Comune di Moneglia e costituiti dalle particelle
n. 347, 348, 349 e 350; di avere, in particolare, nel predetto periodo coltivato i fondi, potato gli alberi, concimato gli olivi con lo stallatico dei suoi ovini, raccolto le olive;
che i citati mappali erano ancora ad oggi intestati alla Sig.ra deceduta il 26 novembre 1917, Persona_2
in quanto i convenuti non avevano mai proceduto alle relative volturazioni. In punto di diritto,
l'attore deduceva di essere stato l'unico ed effettivo possessore dei terreni per cui è causa almeno negli ultimi vent'anni in maniera pacifica ed indisturbata, per cui ricorrevano tutti i presupposti previsti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto, in capo a sé, del diritto di proprietà dei beni in questione.
In via di subordine, il sig. chiedeva la condanna delle convenute corrispondergli Pt_1 CP_4
il compenso retributivo dovuto per la sua complessiva prestazione lavorativa secondo i parametri di cui al CCNL dei lavoratori domestici conviventi e, in via di ulteriore subordine, deduceva di avere diritto ad ottenere il pagamento, da parte di tutti i convenuti, dei lavori agricoli eseguiti nel corso degli anni, compresi gli esborsi sopportati per lo smaltimento delle numerose lastre di amianto presenti sui terreni.
Con comparsa di risposta depositata l'11.01.2022, si costituivano le Sigg.re e CP_4
le quali contestavano tutti gli assunti avversari ed instavano per la reiezione delle CP_5 domande attoree. In via pregiudiziale e preliminare eccepivano l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione, nonché la carenza di completezza del contraddittorio, non essendo stati citati i Sigg.ri e , anch'essi eredi dei CP_11 Per_3
danti causa proprietari dei terreni oggetto della domanda attorea. Nel merito, le convenute rilevavano: che tutti i terreni erano stati nel possesso della propria madre, sig.ra di Parte_2 cui l'attore era stato il convivente more uxorio dal 1999 al 26/11/2017, data del decesso della stessa sig.ra che, pertanto, l'asserito possesso invocato dal sig. (in realtà mero Pt_2 Pt_1 detentore qualificato dei beni) non si era protratto neppure per vent'anni; che parte attrice non
3 aveva svolto alcun lavoro subordinato in favore della propria madre. In via riconvenzionale, le convenute chiedevano che fosse accertato il proprio acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà dei terreni, tenuto conto del possesso esercitato dai nonni e dalla madre.
Con comparsa del 15.04.2022, si costituivano in giudizio le Sigg.re Controparte_2 ed . Quest'ultima deduceva di avere rinunciato all'eredità Controparte_3 Controparte_1
morendo dismessa da come da atto a rogito Notaio del 5/2/2021, e Parte_3 Per_4 conseguentemente, a seguito dell'intervenuta rinuncia, chiamate all'eredità erano solo le figlie del defunto, e , le quali a loro volta avrebbero accettato l'eredità con beneficio CP_2 CP_3 di inventario ai sensi dell'art. 484 e ss. c.c. In ragione di tanto, eccepiva Controparte_1
di essere carente di legittimazione passiva a fronte della domanda attorea, mentre e CP_2
dichiaravano di non avere motivo di opporsi alla domanda stessa. Controparte_3
Alla prima udienza di trattazione, veniva assegnato termine a parte attrice per instaurare il procedimento di mediazione nei confronti di tutti i soggetti convenuti. Con ordinanza del
14.06.2022, preso atto dell'intervenuto svolgimento del predetto procedimento, era dichiarata la contumacia dei convenuti non ancora costituitisi ed era disposta l'integrazione del contraddittorio CP_1 nei confronti dei Sigg.ri e . Dichiarata la contumacia anche dei Sigg.ri Per_3 CP_11
e concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., le parti formulavano le rispettive istanze istruttorie e il Giudice, con ordinanza del 30.02.2023, ritenute le stesse inammissibili, fissava
l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Con successivo provvedimento la causa era, infine, rinviata all'odierna udienza, per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c.” (cfr sentenza).
Veniva emessa la sentenza gravata n' 2900/2023 con la quale il Tribunale di Genova così pronunciava: “respinge le domande proposte dall'attore nei confronti di , Controparte_1 per carenza di legittimazione passiva di quest'ultima. Rigetta integralmente le domande formulate da per le ragioni esposte in parte motiva. Respinge, altresì, la domanda Parte_1
riconvenzionale formulata dalle convenute e Compensa Controparte_4 CP_5 integralmente tra le parti le spese di lite.”
Il Tribunale, preliminarmente, riteneva fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta da , in quanto aveva documentato la rinuncia all'eredità Controparte_1
del coniuge erede di deceduta nel 2017 ed intestataria dei Parte_3 Persona_2
terreni.
Nel merito, il Tribunale riteneva infondata la domanda di usucapione, evidenziando: “In primo luogo, deve sottolinearsi che risulta dimostrato il fatto che il Sig. avesse stabilito Pt_1
4 la propria residenza e convivesse con la madre delle convenute presso la di lei abitazione CP_4
sita in Moneglia Loc. San Lorenzo n. 4 sin dal 17.04.1999 (cfr., al riguardo, la prod. 4 della comparsa di costituzione e risposta), per cui, in assenza di prove a sostegno di una diversa ed ulteriore qualificazione della presenza del nel citato immobile, si ritiene che lo stesso Pt_1 fosse effettivamente il convivente more uxorio della sig.ra ” (cfr sentenza). Pt_2
La convivenza more uxorio con la compagna madre delle che si trovava al Parte_2 CP_4 possesso dei beni, escludeva che l'appellante nell'occuparsi degli stessi si fosse comportato uti dominus, essendo la sua condotta invece spiegabile proprio alla luce della convivenza.
Per addivenire ad un riconoscimento in capo all'appellante della qualità di possessore vi doveva invece essere prova dell'interversione nel possesso, che però era riscontrata unicamente “a seguito del decesso della Sig.ra senza tuttavia che in tale ipotesi sia configurabile il requisito Pt_2 temporale richiesto dall'art. 1158 c.c..” .
Il Tribunale riteneva infondata anche la domanda di riconoscimento del compenso per il lavoro di collaboratore domestico che il avrebbe svolto fino alla data di decesso della Sig.ra Pt_1 Pt_2
(26.11.2017). Non solo era emerso il rapporto di convivenza che sussisteva con la ma Pt_2 nessuna prova era stata offerta dal in relazione all'esistenza del rapporto di Pt_1
subordinazione, mentre dal contenuto della citazione, risultava che le attività di coltivazione fossero frutto di un'iniziativa del . Inoltre, trattandosi di rapporto economico di valore Pt_1 superiore ad € 2,58, era mancata la prova scritta, così come le ragioni astrattamente idonee a giustificarne l'assenza.
Il Tribunale rigettava anche l'ulteriore domanda di risarcimento delle spese sostenute per la cura dei terreni, in mancanza di alcuna documentazione idonea a giustificare pretese risarcitorie, tanto meno relative ad un ipotetico danno subito.
Il Tribunale, infine, rigettava anche la domanda riconvenzionale delle convenute quali CP_4
successori nel possesso ultraventennale della madre in relazione ai terreni di cui è Parte_2
causa, in quanto non era stata raggiunta la prova rigorosa del preteso possesso, essendo i capitoli di prova formulati genericamente in relazione alle attività di gestione/manutenzione svolte sui terreni.
Con atto di citazione 5.12.2023 proponeva appello, chiedendo la riforma Parte_1
della sentenza gravata per i seguenti motivi: - vizio di ultrapetizione, avendo la sentenza omesso di considerare che alcuni tra i convenuti non si erano opposti alla domanda di usucapione proposta dall'attore, odierno appellante;
- errore in fatto ed in diritto per aver ritenuto provata la convivenza
5 more uxorio sebbene le convenute non avessero fornito alcun elemento probatorio a sostegno dell'assunto; - errore in fatto ed in diritto per non aver pronunciato sulla richiesta condanna al pagamento della somma di € 2.000,00 portata dalla fattura in atti relativa alle spese sostenute, nel mese di agosto 2021, per l'asporto di lastre di amianto dai terreni.
Chiedeva l'ammissione delle prove e la riforma della sentenza gravata con l'accoglimento della domanda riconvenzionale o delle subordinate ed il favore delle spese dei due gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta 16.3.2024 si costituivano e CP_4 CP_5
le quali chiedevano il rigetto dell'appello perché infondato e la conferma della sentenza
[...]
ed il favore delle spese del grado.
Con comparsa di costituzione e risposta 13.3.2024 si costituivano , Controparte_1
e La prima ribadiva la carenza di legittimazione confermata dalla CP_2 Controparte_3 sentenza gravata. Le seconde confermavano di aver accettato l'eredità paterna con beneficio di inventario, di non conoscere e di non aver mai posseduto i beni oggetto della domanda dell'attore e di non aver quindi alcun motivo per opporsi alla domanda stessa, salvo comunque il fatto che i beni stessi non sarebbero stati di loro proprietà in quanto neppure indicati nell'inventario dell'eredità paterna. Chiedevano il rigetto dell'appello perché infondato e la conferma della sentenza ed il favore delle spese del grado.
La Corte, con ordinanza 10.4.24, rilevava la necessità della rinnovazione della notifica a disponendone la rinnovazione e, verificato l'adempimento, con successiva CP_8
ordinanza 25.9.24, dichiarava la contumacia di , Controparte_6 Controparte_7 CP_8
e .
[...] Controparte_9
La Corte, con provvedimento di concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche, fissava l'udienza del 21.01.2025, tenuta in forma cartolare, alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
Il primo motivo, in cui l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla posizione difensiva assunta dalle convenute e che, costituendosi in Controparte_6 Controparte_7 Controparte_9
giudizio, per la loro quota ereditaria, hanno esplicitamente dichiarato di non opporsi alla domanda di usucapione proposta dall'attore, è infondato.
La domanda di usucapione afferisce all'intero terreno, ed è preclusa una pronuncia di usucapione pro quota. Del resto, anche la mera non opposizione non giustificherebbe la totale assenza di prova in ordine ai requisiti idonei all'accoglimento della domanda.
6 Anche il secondo motivo, sulla lamentata violazione dell'onere della prova sulla qualificazione di convivente more uxorio con la madre delle appellate è infondato. CP_4
Le appellate fin dalla comparsa di costituzione e risposta 11.1.22, hanno eccepito CP_4 specificamente che fosse “stato il compagno e convivente della madre delle Parte_1
esponenti dal 1999 alla morte della madre avvenuta in data 26.11.2017 come da Parte_2 dichiarazione di successione che si produce sub 3”, aggiungendo che “trattandosi dell'anno 1999, la residenza dell'attore veniva mutata indicandolo come collaboratore domestico, tuttavia egli è sempre stato solo il compagno della defunta ”. Parte_2
A fronte di tale allegazione non sussiste una specifica contestazione operata nel giudizio di primo grado. Nulla è stato affermato in contrasto al fatto della contestata convivenza more uxorio sostenuta dalle Anzi, il si è limitato ad aggiungere al punto “4. L'attore, per mero CP_4 Pt_1
scrupolo difensivo, comunque eccepisce che in subordine, potrebbe configurarsi nella fattispecie in fatto descritta dalle convenute una situazione in fatto di compossesso tra l'attore e la CP_4 sig.ra madre delle convenute e loro dante causa.”, accettando anche la Parte_2 CP_4
prospettazione del compossesso con la madre delle e chiedendo, in caso di accoglimento CP_4
della domanda riconvenzionale di usucapione dalle stesse proposta, di essere riconosciuto compossessore e comproprietario per usucapione.
Quanto alla circostanza che l'appellante rivestisse la qualifica di collaboratore domestico della defunta, essa è stata esclusa dal Tribunale, senza che la statuizione in tal senso venisse impugnata dall'odierno appellante.
Inoltre, anche se sottoscritta dal difensore e non dalla parte, nella lettera del 6.8.2021 dell'avv.
Granara, per conto delle Zanchi, è contenuta la qualifica di convivente in capo al . Pt_1
Ne deriva la conferma della statuizione di primo grado secondo la quale il rapporto di fatto dell'appellante con il terreno, coincidente con l'inizio della convivenza abitativa, non può essere qualificato come possesso uti dominus.
Nessuna prova, neppure a livello di indizio, è stata formulata dall'appellante sulla circostanza che il rapporto di fatto con il terreno posto “in prossimità della casa di Moneglia ove ha abitato il sig.
dal 1994 al 2021, già di proprietà della madre delle convenute”, fosse iniziato prima ed Pt_1
indipendentemente dalla relazione abitativa nella casa della madre delle appellate. Al capitolo 1) della memoria n' 2, 183 VI c cpc, 10.2.2023, è così formulato: 1) Vero che il sig. Parte_1
fin dal 1994 ha abitato stabilmente fino al mese di agosto 2021 nella casa di proprietà di Pt_2
sita in località san Lorenzo. In questa abitazione ha trasferito la sua residenza anagrafica fin
[...]
7 dal 1999 – omissis-”. Il termine a quo coincide proprio con la convivenza con la madre delle appellate.
Solo successivamente al 26.11.2017, data della morte della con lettera 23.7.2021 il Pt_2 Pt_1 ha enunciato il possesso dei terreni nei confronti degli eredi dell'originaria intestataria, ivi comprese le In tal caso, però, è evidente la mancanza del requisito temporale. CP_4
È infondato anche il motivo in ordine all'asserita omessa pronuncia della condanna al pagamento della somma di 2.000,00 per la rimozione dal terreno di alcune lastre di amianto, portata dalla fattura n. 393-FE del 31/08/2021 della CP_12
In particolare, in relazione al motivo di appello sul mancato riconoscimento della somma di €
2.000,00 per lo smaltimento di lastre di amianto, cap. n' 6 memoria n' 2 183 VI c cpc, il capitolo risulta anche inammissibile per quanto si dirà di seguito.
Si tratta di una spesa che l'appellante avrebbe sostenuto in data 31/08/2021, a distanza di quattro anni dalla morte della Le appellate far data dalla lettera del 6.8.2021 dell'avv. Pt_2 CP_4
Granara, avevano messo l'appellante a conoscenza della loro contestazione al possesso uti dominus del terreno, che ritenevano dallo stesso detenuto in quanto convivente della madre. Né risulta che abbia ricevuto incarico di provvedere dalle appellate.
Ne consegue che la libera iniziativa del di sostenere la spesa non si configura quale danno Pt_1
risarcibile in capo allo stesso.
Per completezza si rileva che deve essere confermato il provvedimento di rigetto delle istanze istruttorie per i motivi affermati dal Tribunale. Poiché l'appellante si è limitato e riproporre la richiesta di ammissione senza però censurare, motivando, solo genericamente, la decisione sul punto, le istanze istruttorie, semplicemente riproposte, non possono essere ammesse (Cass.
21.11.1984 n' 5957-Cass. 9779/93- Cass. III Sez. n. 18742/16).
In relazione al capitolo di prova n' 16 della memoria n' 2, 183 VI c cpc, 10.2.2023: “Vero che il sig. nel 2021 ha fatto rimuovere dal terreno n.se lastre di amianto, già esistenti Parte_1 in loco fin dal suo possesso iniziato a metà degli anni 90, dando incarico all'impresa
per questo asporto dell'amianto ha sopportato un costo di euro 2000 come CP_12 da fattura n. 393-FE del 31/08/2021 che si mostra al teste per la conferma.”, esso risulta inammissibile in quanto irrilevante perché, oltre che il motivo espresso preliminarmente dalla
Corte, è diretto a provare la circostanza che lo stesso , in autonomia, avrebbe dato incarico Pt_1
alla ditta di procedere alla rimozione.
Al rigetto dei motivi d'appello consegue la conferma la sentenza gravata.
8 Le spese di lite seguono la soccombenza nel grado, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di ciascuna delle parti appellate costituite, che vengono liquidate nel dispositivo sulla base del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno defensionale richiesto
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater secondo periodo del DPR 30.05.2002 n.115, introdotto dall'art.1 comma 17 della Legge 24.12.12 n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, e pertanto dichiara che l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. R.G. 1092/2023 avverso la sentenza n. 2900/23 emessa dal Tribunale di Genova, in data 22.11.2023 così decide:
RESPINGE l'appello, con conferma integrale della sentenza impugnata;
CONDANNA parte appellante alla refusione delle spese del grado in favore di ciascuna delle parti appellate costituite che liquida, per ciascuna di esse, in € 1.923,00 oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14,
CPA ed IVA come per legge.
DA' ATTO, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 30.05.2002 n.115, della sussistenza in capo all'appellante, dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato, attesa la totale infondatezza del gravame;
Genova, 6 giugno 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Marcello Bruno
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