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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 21/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA
N. R.G. 8442/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. est.
Dott. Andrea Fiaschi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da:
C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SQUERI ELISABETTA, C.F. , C.F._2
elettivamente domiciliata in Chiavari (GE), Via Nino Bixio 34/3 presso il difensore avv. SQUERI ELISABETTA
e
, C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._3
dell'avv. SQUERI ELISABETTA, C.F. , C.F._2
elettivamente domiciliato in Chiavari (GE), Via Nino Bixio 34/3 presso il difensore avv. SQUERI ELISABETTA con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso depositato in data 18/11/2024, hanno adito il Tribunale di Parma premettendo: di aver contratto matrimonio in data 24/05/2003
(atto trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del comune di
TORNOLO (PR), al n. 1 Parte II Serie A anno 2003); dall'unione era nato
(21/02/2008); con decreto n. 6180/2021, pubblicato in data Per_1
18/06/2021, il Tribunale di Parma aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi. Tanto premesso, le parti hanno chiesto al
Tribunale di Parma di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, alle condizioni di cui al ricorso.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Rilevato altresì che le parti hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337 bis e ss. cod. civ. in relazione alla prole;
Ritenuto che, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole, nulla osti a recepire l'accordo delle parti;
Pag. 2 di 3
Ritenuto che
sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
C.F. , e , C.F.
[...] C.F._1 CP_1
, in data 24/05/2003, atto trascritto presso il registro C.F._3
degli atti di matrimonio del comune di TORNOLO (PR), al n. 1 Parte II
Serie A anno 2003, in conformità alle condizioni di cui al ricorso del
18/11/2024;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Angela Casalini Simone Medioli Devoto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA
N. R.G. 8442/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. est.
Dott. Andrea Fiaschi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da:
C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SQUERI ELISABETTA, C.F. , C.F._2
elettivamente domiciliata in Chiavari (GE), Via Nino Bixio 34/3 presso il difensore avv. SQUERI ELISABETTA
e
, C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._3
dell'avv. SQUERI ELISABETTA, C.F. , C.F._2
elettivamente domiciliato in Chiavari (GE), Via Nino Bixio 34/3 presso il difensore avv. SQUERI ELISABETTA con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso depositato in data 18/11/2024, hanno adito il Tribunale di Parma premettendo: di aver contratto matrimonio in data 24/05/2003
(atto trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del comune di
TORNOLO (PR), al n. 1 Parte II Serie A anno 2003); dall'unione era nato
(21/02/2008); con decreto n. 6180/2021, pubblicato in data Per_1
18/06/2021, il Tribunale di Parma aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi. Tanto premesso, le parti hanno chiesto al
Tribunale di Parma di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, alle condizioni di cui al ricorso.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Rilevato altresì che le parti hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337 bis e ss. cod. civ. in relazione alla prole;
Ritenuto che, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole, nulla osti a recepire l'accordo delle parti;
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Ritenuto che
sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
C.F. , e , C.F.
[...] C.F._1 CP_1
, in data 24/05/2003, atto trascritto presso il registro C.F._3
degli atti di matrimonio del comune di TORNOLO (PR), al n. 1 Parte II
Serie A anno 2003, in conformità alle condizioni di cui al ricorso del
18/11/2024;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Angela Casalini Simone Medioli Devoto
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