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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 127/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. MAURO CONTIN Parte_1 P.IVA_1
attore opponente
contro
C.F. ), con l'avv. FRANCESCO SAVIO CP_1 P.IVA_2
convenuto opposto
Oggetto: Vendita di cose mobili.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
In via preliminare.-
Accertarsi e dichiararsi l'illegittimità/improponibilità dei decreti ingiuntivi opposti:
a. n. 2281/2021 del 04/11/2021 emesso all'esito del procedimento monitorio portante n.
6111/2021 R.G.
b. n. 2112/2021 del 14/10/2021 emesso all'esito del procedimento monitorio portante n.
5506/2021 R.G.
1 per abusivo frazionamento del credito commerciale asseritamente vantato dall'opposta.-
Nel merito.-
1. Voglia il Tribunale adito accogliere l'opposizione formulata per le ragioni tutte esposte in atti e per l'effetto revocare/annullare i decreti ingiuntivi
a. n. 2281/2021 del 04/11/2021 emesso all'esito del procedimento monitorio portante n.
6111/2021 R.G.;
b. n. 2112/2021 del 14/10/2021 emesso all'esito del procedimento monitorio portante n.
5506/2021 R.G.;
conseguentemente, condannare l'opposta a restituire all'odierna opponente CP_1
l'importo di euro 31.535,56, oltre a rivalutazione monetaria ed Parte_1 interessi legali dalla debenza a saldo, da quest'ultima corrisposto in conformità alle intimazioni contenute negli atti di precetto rispettivamente del 09/11/2021 e 11/11/2021;
2. in ogni caso, accertarsi e dichiararsi i danni patrimoniali, subiti e subendi, da Parte_1
in ragione delle causali dedotte in giudizio, quantificati nella somma di euro
[...]
27.223,40, maggioranda per rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla debenza al saldo;
conseguentemente, condannare l'opposta al pagamento del predetto importo dichiarandone la compensazione sino a concorrenza con il credito monitoriamente azionato da CP_1
In ogni caso.-
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre a spese generali, IVA e CPA.-
In via istruttoria.-
Si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova articolati in atti ed esclusi con ordinanza istruttoria del 10/02/2023.-
Si insiste, altresì, per l'ammissione della Consulenza Tecnica d'Ufficio sugli stampi riparati attualmente depositati presso la società di Oderzo (TV), volta a: i) descrivere la Parte_2
tipologia ed entità dei danni subiti dagli stampi utilizzati da assumendo a CP_1
riferimento la documentazione fotografica prodotta (cfr doc. 5 di parte opponente); ii)
2 descrivere gli interventi riparativo-sostitutivi necessari per il ripristino degli stampi stessi, tenuto conto di quanto risultante dalla relazione tecnica a firma di Hekla S.r.l. prodotta dall'opponente sub sub doc. 7; iii) accertare l'imputabilità dei danni presenti sugli stampi all'omessa manutenzione ordinaria/straordinaria degli stessi;
iv) accertare la congruità dei costi sopportati da per la riparazione degli stampi, siccome documentate in Parte_1
giudizio (cfr. doc. 10 di parte opponente); v) stabilire se una corretta esecuzione di manutenzione delle attività svolta dall'opposta avrebbe impedito/ridotto, in tutto od in parte,
l'esborso sostenuto da per il rispristino dello stampo danneggiato portante Parte_1
n° S1200830 (cfr docc. 10 e 33 di parte opponente).-
Per parte convenuta
Nel merito:
in rito, rigettarsi l'opposizione de quo per essere inammissibile ed improponibile attesa l'evidente anomalia ed irritualità dell'unica opposizione contro i due ben diversi ed autonomi decreti ingiuntivi in oggetto e confermarsi i decreti ingiuntivi opposti, spese rifuse;
nel merito, rigettarsi comunque l'opposizione de quo per essere del tutto priva di fondamento, in primo luogo per l'evidente carenza di contestazioni nel merito con riferimento alle forniture non pagate oggetto degli stessi, in secondo luogo per essere del tutto infondata la pretesa dell'opponente di considerare 'identiche per oggetto e titolo' le -al contrario- ben diverse richieste di pagamento monitoriamente avanzate, in terzo luogo per essere indiscutibilmente legittimo e corretto il percorso di recupero giudiziale del proprio credito seguito dall'ingiungente, in quarto luogo per essere del tutto autonomi i due diversi contratti 'di fornitura' e 'di comodato' sottoscritti dalle parti in lite e, infine, per essere state introdotte in modo palesemente irrituale e quindi inammissibile le domande che parte opponente qualifica come 'riconvenzionali'.
Si chiede quindi la conferma dei decreti ingiuntivi opposti e la totale refusione delle spese di lite patite da parte opposta, così come verranno quantificate in nota spese.
3 Da ultimo, giusto quanto puntualmente dedotto ed eccepito nella Memoria Riassuntiva datata
09.02.2024, si rileva la palese falsità di quanto dichiarato dal testimone Testimone_1 all'udienza testi del 14 luglio 2023, alla luce della documentazione acquisita agli atti, e si chiede, comunque, che venga ribadito e confermato il totale rigetto delle istanze istruttorie di parte opponente.
MOTIVAZIONE
Fatto
opera nel settore della produzione di cancelli e serramenti e, dal Parte_1
2017 al 2021, si è rivolta a per la fornitura di pezzi necessari per le proprie CP_1
lavorazioni, richiedendo ad che, a tal fine, venissero utilizzati stampi di proprietà CP_1
di concessi in comodato alla convenuta opposta. Pt_1 Parte_1
Svolgimento del processo
Con i decreti ingiuntivi n. 2112/21 del 14.10.2021 e n. 2281/21 del 4.11.2021, questo
Tribunale ha ingiunto a di pagare a la complessiva Parte_1 CP_1 somma di € 28.443,41, oltre ad interessi e spese, corrispondente all'importo di tre fatture rimaste impagate per le forniture di materiale eseguite.
con atto di citazione notificato il 27.12.2021, ha proposto Parte_1
opposizione avverso entrambi i decreti ingiuntivi chiedendo che essi venissero revocati e che venissero accertati i danni patiti per l'inesatto adempimento della convenuta all'obbligo di custodia e conservazione in buono stato degli stampi ceduti in comodato, al fine di compensare il credito risarcitorio con il debito portato dalle fatture azionate monitoriamente.
costituitasi in causa, ha chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_1
Nel corso del giudizio si è dato atto dell'avvenuto tentativo di mediazione ex D.L.vo n. 28/10.
La causa è stata istruita con prova per interrogatorio e testimoni.
All'udienza del 9.9.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni. In seguito, nei termini assegnati, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
4 In seguito, atteso il cambio del giudice assegnatario, la causa è stata rimessa in istruttoria.
All'udienza del 16.1.2025, sempre a mezzo scambio di note, le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni, rinunciando alla concessione di nuovo termine per il deposito degli scritti conclusionali.
Ragioni della decisione
1. Parte opponente lamenta, in primo luogo, che la controparte abbia presentato due ricorsi per decreto ingiuntivo, invece di uno, pur a fronte di un credito derivante da un unitario rapporto di fornitura che il creditore avrebbe abusivamente frazionato. Osserva in particolare
[...]
che il primo ricorso monitorio sarebbe stato sottoscritto il 30.9.2021, solo Parte_1
dieci giorni prima della scadenza della fattura n. 151/21, posta a fondamento del secondo ricorso. All'indebito frazionamento del credito conseguirebbe, secondo l'attrice,
l'improponibilità della domanda.
Il motivo d'opposizione non è fondato.
Può parlarsi di frazionamento del credito solo ove il creditore agisca per una parte del suo complessivo credito nonostante egli sia, già in quel frangente, nelle condizioni di agire per l'interezza del suo credito con un'unica iniziativa. Ciò non accade ove, come nel presente caso, nel momento della prima azione, il creditore abbia agito per l'intero ammontare dei crediti fino a quella data maturati, agendo in un secondo momento per un credito che, pur derivante da un unico rapporto di durata, non era, al tempo del primo ricorso, ancora esigibile.
Se è vero, quindi, che il creditore deve astenersi dal moltiplicare le azioni aventi ad oggetto pretese creditorie derivanti da un medesimo rapporto, in assenza di un “interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata” (Cass. SSUU n. 6090/17, rv.
643111), deve comunque escludersi che la parte contrattuale insoddisfatta, per agire in conformità al principio di correttezza e buona fede, debba necessariamente attendere la conclusione del rapporto di durata prima di agire per la riscossione dei crediti maturati
5 nell'ambito e durante lo svolgersi di tale rapporto, onde far confluire in un'unica iniziativa tutti i crediti riferibili al detto rapporto. E' quindi lecito che il creditore agisca per ottenere il pagamento di tutti i crediti scaduti, senza attendere l'eventuale futura (benché imminente) scadenza di ulteriori crediti per forniture ascrivibili allo stesso rapporto negoziale.
La scelta di di proporre un'unica opposizione avverso i due decreti Parte_1
ingiuntivi ricevuti non è suscettibile di censura, non risultano alcuna norma processuale che impedisca una simile iniziativa.
2. Nel merito, le doglianze di non attengono ad un'inesatta Parte_1
esecuzione delle prestazioni cui si riferiscono le fatture azionate dalla controparte, né ad un'insoddisfacente qualità dei prodotti forniti da ma riguardano le modalità con le CP_1
quali la convenuta opposta avrebbe conservato e manutenuto gli stampi che l'attrice le aveva consegnato in comodato nel 2017, affinché venissero utilizzati per la realizzazione di quanto fornito all'attrice.
2.1 L'opponente sostiene che gli stampi le sarebbero stati restituiti, il 4.5.2021, in pessime condizioni e che ciò l'avrebbe costretta a sostenere spese per il ripristino della loro completa funzionalità per complessivi € 21.700,00.
Precisa che, secondo gli accordi a suo tempo raggiunti con quest'ultima avrebbe CP_1
dovuto custodire e conservare gli stampi in modo da riconsegnarli in piena efficienza, fatta salva l'usura derivante dall'utilizzo e che l'ordinaria manutenzione degli stampi avrebbe dovuto essere eseguita dalla comodataria, pur gravando il relativo onere economico sulla comodante.
2.2 L'opposta nega di avere omesso di svolgere la necessaria manutenzione sugli stampi, tanto da avere eseguito svariati interventi di riparazione, tutti pagati da Parte_1
Sarebbe poi illogico ritenere che gli stampi siano divenuti inservibili, atteso che
[...] nemmeno le ultime lavorazioni eseguite da per l'opponente con l'uso di tali CP_1
stampi, prima della loro riconsegna, sarebbero state contestate dalla committente. La vetustà degli stampi forniti dall'attrice – tale da non rendere neppure più sufficienti le riparazioni e gli
6 adattamenti posti in essere in precedenza - avrebbe, invece, costretto a CP_1
“riprendere” ogni pezzo con interventi manuali, tanto che, per alcuni pezzi, venne pattuito un sovrapprezzo, correlato a tali lavorazioni supplementari.
2.3 Parte attrice non ha provato il fondamento del suo preteso diritto al risarcimento di danni relativi allo stato degli stampi restituiti da In particolare, non ha dimostrato che la CP_1
convenuta opposta abbia mancato di farsi carico dell'onere di conservare in buono stato gli stampi e di eseguire i necessari interventi di manutenzione. Neppure ha provato che le condizioni degli stampi restituiti fossero incompatibili con il normale deterioramento dovuto all'usura, tenuto conto delle condizioni degli stampi nel momento in cui vennero consegnati ad CP_1
L'esito della prova testimoniale ha invece confermato la ricostruzione dei fatti proposta dalla convenuta. In particolare, tutti i testimoni hanno confermato che gli stampi sono stati sottoposti a diversi interventi di riparazione, modifica e rettifica (come da documenti da 1 a
10 di parte convenuta).
Con riguardo allo stampo oggetto della relazione tecnica dimessa sub doc. 7 dall'attrice, i testi Contro e (dipendenti o ex dipendenti di hanno dichiarato Tes_2 Testimone_3 che tutti i problemi ivi segnalati, eccetto quello della perdita d'acqua da una “cricca” (risolto Contro da con l'uso di una centralina a depressione), erano già presenti nello stampo consegnato da nel 2017. Il teste (dipendente di Parte_1 Testimone_1
) ha negato la circostanza. Parte_1
E' stato anche provato, essendo stato confermato da tutti i testimoni e dal doc. 11 di parte convenuta, quanto dedotto dall'opposta circa la presenza di sbavature nei pezzi prodotti nell'ultimo anno del rapporto ed il fatto che, rendendosi necessarie rettifiche manuali a ogni Contro pezzo per l'eliminazione di tali imperfezioni, pretese ed ottenne (anche all'esito di un confronto tecnico tra le aziende, come riferito dal teste ) un sovrapprezzo. Questa Tes_1
circostanza appare incompatibile con le difese di se il problema Parte_1
registrato fosse stato ascrivibile alla cattiva manutenzione degli stampi si può escludere che l'attrice avrebbe accettato di pagare un prezzo maggiorato alla controparte ove, come essa Contro oggi sostiene, fosse stata proprio la causa della cattiva resa dello stampo.
7 2.4 L'attrice, a fronte delle pretese dell'avversario, eccepisce un credito risarcitorio che gli deriverebbe, non dall'inesatta esecuzione delle prestazioni cui si riferiscono le domande azionate in sede monitoria, ma da un ipotizzato inadempimento della convenuta rispetto ad un obbligo accessorio (quello di conservazione in buono stampo degli stampi) correlato al più complesso rapporto contrattuale tra le parti. ha, come visto, dimostrato di essersi CP_1
attivata per garantire la manutenzione degli stampi e di non avere mai ricevuto contestazioni attinenti alla qualità dei pezzi prodotti per ragioni ad essa imputate da Parte_1
Contro
la quale avrebbe invece riconosciuto ad di dovere eseguire lavorazioni
[...] supplementari proprio per supplire all'inadeguatezza degli stampi ad essa non ascrivibile e di meritare per questo un prezzo maggiore di quello originariamente concordato.
La convenuta ha quindi provato di avere correttamente adempiuto agli obblighi contrattuali di cui si era fatta carico, mentre le contestazioni dell'attrice sono rimaste prive di riscontro e risultano invece smentite, sia da quanto riferito dai testi, sia dalle considerazioni logiche sopra esposte.
Contro Con riguardo allo stato dello stampo S1200830 al tempo della sua consegna ad come detto, la prova testimoniale non è univoca, avendo il teste confutato le dichiarazioni Tes_1 dei testi e Quest'ultimo è teste di maggiore attendibilità, rispetto agli Tes_2 Tes_3
altri due, non essendo (più) dipendente di una delle due parti in lite. In ogni modo è pacifico che stampo che era già usato al tempo della sua consegna alla convenuta e che esso venne utilizzato fino alla fine del rapporto, il quale non si è interrotto per l'impossibilità di ottenere pezzi di qualità accettabile con l'uso di quello stampo ma per i tempi di consegna delle Contro lavorazioni. Se lo stampo fosse divenuto inutilizzabile a causa della negligenza di nella sua conservazione in buono stato, come sostenuto dall'opponente, deve ritenersi che tale circostanza avrebbe determinato conseguenze diverse da quelle verificatesi e, in particolare, avrebbe indotto a contestare l'inadempienza in un momento Parte_1
precedente rispetto a quello della riconsegna dello stampo.
Nel complesso, si deve escludere che sia stata raggiunta la prova della sussistenza di un diritto di ad essere risarcita del danno lamentato, non essendo stato provato Parte_1
che le condizioni degli stampi restituiti nel 2021 fosse incompatibile con la normale usura.
8 Lo svolgimento di una CTU, sollecitata dall'attrice, non porterebbe ad esiti rilevanti, non essendo possibile accertare in quale momento si siano prodotti i vizi degli stampi denunciati dall'attrice opponente ed essendo gli stampi ormai da tempo utilizzati da un nuovo stampatore.
Conclusioni e spese
L'opposizione è infondata e i due decreti ingiuntivi opposti vanno confermati.
Segue alla soccombenza dell'attrice opponente la sua condanna alla rifusione delle spese di difesa in favore della convenuta opposta. Le spese vengono liquidate, come in dispositivo, in base al valore e alla complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, ogni diversa domanda disattesa:
1) rigetta l'opposizione proposta avverso i decreti ingiuntivi n. 2112/21 e n. 2281/21;
2) condanna a rifondere delle spese del giudizio di Parte_1 CP_1 opposizione, liquidate in € 5.750,00, di cui € 5.000,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 20 gennaio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. MAURO CONTIN Parte_1 P.IVA_1
attore opponente
contro
C.F. ), con l'avv. FRANCESCO SAVIO CP_1 P.IVA_2
convenuto opposto
Oggetto: Vendita di cose mobili.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
In via preliminare.-
Accertarsi e dichiararsi l'illegittimità/improponibilità dei decreti ingiuntivi opposti:
a. n. 2281/2021 del 04/11/2021 emesso all'esito del procedimento monitorio portante n.
6111/2021 R.G.
b. n. 2112/2021 del 14/10/2021 emesso all'esito del procedimento monitorio portante n.
5506/2021 R.G.
1 per abusivo frazionamento del credito commerciale asseritamente vantato dall'opposta.-
Nel merito.-
1. Voglia il Tribunale adito accogliere l'opposizione formulata per le ragioni tutte esposte in atti e per l'effetto revocare/annullare i decreti ingiuntivi
a. n. 2281/2021 del 04/11/2021 emesso all'esito del procedimento monitorio portante n.
6111/2021 R.G.;
b. n. 2112/2021 del 14/10/2021 emesso all'esito del procedimento monitorio portante n.
5506/2021 R.G.;
conseguentemente, condannare l'opposta a restituire all'odierna opponente CP_1
l'importo di euro 31.535,56, oltre a rivalutazione monetaria ed Parte_1 interessi legali dalla debenza a saldo, da quest'ultima corrisposto in conformità alle intimazioni contenute negli atti di precetto rispettivamente del 09/11/2021 e 11/11/2021;
2. in ogni caso, accertarsi e dichiararsi i danni patrimoniali, subiti e subendi, da Parte_1
in ragione delle causali dedotte in giudizio, quantificati nella somma di euro
[...]
27.223,40, maggioranda per rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla debenza al saldo;
conseguentemente, condannare l'opposta al pagamento del predetto importo dichiarandone la compensazione sino a concorrenza con il credito monitoriamente azionato da CP_1
In ogni caso.-
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre a spese generali, IVA e CPA.-
In via istruttoria.-
Si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova articolati in atti ed esclusi con ordinanza istruttoria del 10/02/2023.-
Si insiste, altresì, per l'ammissione della Consulenza Tecnica d'Ufficio sugli stampi riparati attualmente depositati presso la società di Oderzo (TV), volta a: i) descrivere la Parte_2
tipologia ed entità dei danni subiti dagli stampi utilizzati da assumendo a CP_1
riferimento la documentazione fotografica prodotta (cfr doc. 5 di parte opponente); ii)
2 descrivere gli interventi riparativo-sostitutivi necessari per il ripristino degli stampi stessi, tenuto conto di quanto risultante dalla relazione tecnica a firma di Hekla S.r.l. prodotta dall'opponente sub sub doc. 7; iii) accertare l'imputabilità dei danni presenti sugli stampi all'omessa manutenzione ordinaria/straordinaria degli stessi;
iv) accertare la congruità dei costi sopportati da per la riparazione degli stampi, siccome documentate in Parte_1
giudizio (cfr. doc. 10 di parte opponente); v) stabilire se una corretta esecuzione di manutenzione delle attività svolta dall'opposta avrebbe impedito/ridotto, in tutto od in parte,
l'esborso sostenuto da per il rispristino dello stampo danneggiato portante Parte_1
n° S1200830 (cfr docc. 10 e 33 di parte opponente).-
Per parte convenuta
Nel merito:
in rito, rigettarsi l'opposizione de quo per essere inammissibile ed improponibile attesa l'evidente anomalia ed irritualità dell'unica opposizione contro i due ben diversi ed autonomi decreti ingiuntivi in oggetto e confermarsi i decreti ingiuntivi opposti, spese rifuse;
nel merito, rigettarsi comunque l'opposizione de quo per essere del tutto priva di fondamento, in primo luogo per l'evidente carenza di contestazioni nel merito con riferimento alle forniture non pagate oggetto degli stessi, in secondo luogo per essere del tutto infondata la pretesa dell'opponente di considerare 'identiche per oggetto e titolo' le -al contrario- ben diverse richieste di pagamento monitoriamente avanzate, in terzo luogo per essere indiscutibilmente legittimo e corretto il percorso di recupero giudiziale del proprio credito seguito dall'ingiungente, in quarto luogo per essere del tutto autonomi i due diversi contratti 'di fornitura' e 'di comodato' sottoscritti dalle parti in lite e, infine, per essere state introdotte in modo palesemente irrituale e quindi inammissibile le domande che parte opponente qualifica come 'riconvenzionali'.
Si chiede quindi la conferma dei decreti ingiuntivi opposti e la totale refusione delle spese di lite patite da parte opposta, così come verranno quantificate in nota spese.
3 Da ultimo, giusto quanto puntualmente dedotto ed eccepito nella Memoria Riassuntiva datata
09.02.2024, si rileva la palese falsità di quanto dichiarato dal testimone Testimone_1 all'udienza testi del 14 luglio 2023, alla luce della documentazione acquisita agli atti, e si chiede, comunque, che venga ribadito e confermato il totale rigetto delle istanze istruttorie di parte opponente.
MOTIVAZIONE
Fatto
opera nel settore della produzione di cancelli e serramenti e, dal Parte_1
2017 al 2021, si è rivolta a per la fornitura di pezzi necessari per le proprie CP_1
lavorazioni, richiedendo ad che, a tal fine, venissero utilizzati stampi di proprietà CP_1
di concessi in comodato alla convenuta opposta. Pt_1 Parte_1
Svolgimento del processo
Con i decreti ingiuntivi n. 2112/21 del 14.10.2021 e n. 2281/21 del 4.11.2021, questo
Tribunale ha ingiunto a di pagare a la complessiva Parte_1 CP_1 somma di € 28.443,41, oltre ad interessi e spese, corrispondente all'importo di tre fatture rimaste impagate per le forniture di materiale eseguite.
con atto di citazione notificato il 27.12.2021, ha proposto Parte_1
opposizione avverso entrambi i decreti ingiuntivi chiedendo che essi venissero revocati e che venissero accertati i danni patiti per l'inesatto adempimento della convenuta all'obbligo di custodia e conservazione in buono stato degli stampi ceduti in comodato, al fine di compensare il credito risarcitorio con il debito portato dalle fatture azionate monitoriamente.
costituitasi in causa, ha chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_1
Nel corso del giudizio si è dato atto dell'avvenuto tentativo di mediazione ex D.L.vo n. 28/10.
La causa è stata istruita con prova per interrogatorio e testimoni.
All'udienza del 9.9.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni. In seguito, nei termini assegnati, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
4 In seguito, atteso il cambio del giudice assegnatario, la causa è stata rimessa in istruttoria.
All'udienza del 16.1.2025, sempre a mezzo scambio di note, le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni, rinunciando alla concessione di nuovo termine per il deposito degli scritti conclusionali.
Ragioni della decisione
1. Parte opponente lamenta, in primo luogo, che la controparte abbia presentato due ricorsi per decreto ingiuntivo, invece di uno, pur a fronte di un credito derivante da un unitario rapporto di fornitura che il creditore avrebbe abusivamente frazionato. Osserva in particolare
[...]
che il primo ricorso monitorio sarebbe stato sottoscritto il 30.9.2021, solo Parte_1
dieci giorni prima della scadenza della fattura n. 151/21, posta a fondamento del secondo ricorso. All'indebito frazionamento del credito conseguirebbe, secondo l'attrice,
l'improponibilità della domanda.
Il motivo d'opposizione non è fondato.
Può parlarsi di frazionamento del credito solo ove il creditore agisca per una parte del suo complessivo credito nonostante egli sia, già in quel frangente, nelle condizioni di agire per l'interezza del suo credito con un'unica iniziativa. Ciò non accade ove, come nel presente caso, nel momento della prima azione, il creditore abbia agito per l'intero ammontare dei crediti fino a quella data maturati, agendo in un secondo momento per un credito che, pur derivante da un unico rapporto di durata, non era, al tempo del primo ricorso, ancora esigibile.
Se è vero, quindi, che il creditore deve astenersi dal moltiplicare le azioni aventi ad oggetto pretese creditorie derivanti da un medesimo rapporto, in assenza di un “interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata” (Cass. SSUU n. 6090/17, rv.
643111), deve comunque escludersi che la parte contrattuale insoddisfatta, per agire in conformità al principio di correttezza e buona fede, debba necessariamente attendere la conclusione del rapporto di durata prima di agire per la riscossione dei crediti maturati
5 nell'ambito e durante lo svolgersi di tale rapporto, onde far confluire in un'unica iniziativa tutti i crediti riferibili al detto rapporto. E' quindi lecito che il creditore agisca per ottenere il pagamento di tutti i crediti scaduti, senza attendere l'eventuale futura (benché imminente) scadenza di ulteriori crediti per forniture ascrivibili allo stesso rapporto negoziale.
La scelta di di proporre un'unica opposizione avverso i due decreti Parte_1
ingiuntivi ricevuti non è suscettibile di censura, non risultano alcuna norma processuale che impedisca una simile iniziativa.
2. Nel merito, le doglianze di non attengono ad un'inesatta Parte_1
esecuzione delle prestazioni cui si riferiscono le fatture azionate dalla controparte, né ad un'insoddisfacente qualità dei prodotti forniti da ma riguardano le modalità con le CP_1
quali la convenuta opposta avrebbe conservato e manutenuto gli stampi che l'attrice le aveva consegnato in comodato nel 2017, affinché venissero utilizzati per la realizzazione di quanto fornito all'attrice.
2.1 L'opponente sostiene che gli stampi le sarebbero stati restituiti, il 4.5.2021, in pessime condizioni e che ciò l'avrebbe costretta a sostenere spese per il ripristino della loro completa funzionalità per complessivi € 21.700,00.
Precisa che, secondo gli accordi a suo tempo raggiunti con quest'ultima avrebbe CP_1
dovuto custodire e conservare gli stampi in modo da riconsegnarli in piena efficienza, fatta salva l'usura derivante dall'utilizzo e che l'ordinaria manutenzione degli stampi avrebbe dovuto essere eseguita dalla comodataria, pur gravando il relativo onere economico sulla comodante.
2.2 L'opposta nega di avere omesso di svolgere la necessaria manutenzione sugli stampi, tanto da avere eseguito svariati interventi di riparazione, tutti pagati da Parte_1
Sarebbe poi illogico ritenere che gli stampi siano divenuti inservibili, atteso che
[...] nemmeno le ultime lavorazioni eseguite da per l'opponente con l'uso di tali CP_1
stampi, prima della loro riconsegna, sarebbero state contestate dalla committente. La vetustà degli stampi forniti dall'attrice – tale da non rendere neppure più sufficienti le riparazioni e gli
6 adattamenti posti in essere in precedenza - avrebbe, invece, costretto a CP_1
“riprendere” ogni pezzo con interventi manuali, tanto che, per alcuni pezzi, venne pattuito un sovrapprezzo, correlato a tali lavorazioni supplementari.
2.3 Parte attrice non ha provato il fondamento del suo preteso diritto al risarcimento di danni relativi allo stato degli stampi restituiti da In particolare, non ha dimostrato che la CP_1
convenuta opposta abbia mancato di farsi carico dell'onere di conservare in buono stato gli stampi e di eseguire i necessari interventi di manutenzione. Neppure ha provato che le condizioni degli stampi restituiti fossero incompatibili con il normale deterioramento dovuto all'usura, tenuto conto delle condizioni degli stampi nel momento in cui vennero consegnati ad CP_1
L'esito della prova testimoniale ha invece confermato la ricostruzione dei fatti proposta dalla convenuta. In particolare, tutti i testimoni hanno confermato che gli stampi sono stati sottoposti a diversi interventi di riparazione, modifica e rettifica (come da documenti da 1 a
10 di parte convenuta).
Con riguardo allo stampo oggetto della relazione tecnica dimessa sub doc. 7 dall'attrice, i testi Contro e (dipendenti o ex dipendenti di hanno dichiarato Tes_2 Testimone_3 che tutti i problemi ivi segnalati, eccetto quello della perdita d'acqua da una “cricca” (risolto Contro da con l'uso di una centralina a depressione), erano già presenti nello stampo consegnato da nel 2017. Il teste (dipendente di Parte_1 Testimone_1
) ha negato la circostanza. Parte_1
E' stato anche provato, essendo stato confermato da tutti i testimoni e dal doc. 11 di parte convenuta, quanto dedotto dall'opposta circa la presenza di sbavature nei pezzi prodotti nell'ultimo anno del rapporto ed il fatto che, rendendosi necessarie rettifiche manuali a ogni Contro pezzo per l'eliminazione di tali imperfezioni, pretese ed ottenne (anche all'esito di un confronto tecnico tra le aziende, come riferito dal teste ) un sovrapprezzo. Questa Tes_1
circostanza appare incompatibile con le difese di se il problema Parte_1
registrato fosse stato ascrivibile alla cattiva manutenzione degli stampi si può escludere che l'attrice avrebbe accettato di pagare un prezzo maggiorato alla controparte ove, come essa Contro oggi sostiene, fosse stata proprio la causa della cattiva resa dello stampo.
7 2.4 L'attrice, a fronte delle pretese dell'avversario, eccepisce un credito risarcitorio che gli deriverebbe, non dall'inesatta esecuzione delle prestazioni cui si riferiscono le domande azionate in sede monitoria, ma da un ipotizzato inadempimento della convenuta rispetto ad un obbligo accessorio (quello di conservazione in buono stampo degli stampi) correlato al più complesso rapporto contrattuale tra le parti. ha, come visto, dimostrato di essersi CP_1
attivata per garantire la manutenzione degli stampi e di non avere mai ricevuto contestazioni attinenti alla qualità dei pezzi prodotti per ragioni ad essa imputate da Parte_1
Contro
la quale avrebbe invece riconosciuto ad di dovere eseguire lavorazioni
[...] supplementari proprio per supplire all'inadeguatezza degli stampi ad essa non ascrivibile e di meritare per questo un prezzo maggiore di quello originariamente concordato.
La convenuta ha quindi provato di avere correttamente adempiuto agli obblighi contrattuali di cui si era fatta carico, mentre le contestazioni dell'attrice sono rimaste prive di riscontro e risultano invece smentite, sia da quanto riferito dai testi, sia dalle considerazioni logiche sopra esposte.
Contro Con riguardo allo stato dello stampo S1200830 al tempo della sua consegna ad come detto, la prova testimoniale non è univoca, avendo il teste confutato le dichiarazioni Tes_1 dei testi e Quest'ultimo è teste di maggiore attendibilità, rispetto agli Tes_2 Tes_3
altri due, non essendo (più) dipendente di una delle due parti in lite. In ogni modo è pacifico che stampo che era già usato al tempo della sua consegna alla convenuta e che esso venne utilizzato fino alla fine del rapporto, il quale non si è interrotto per l'impossibilità di ottenere pezzi di qualità accettabile con l'uso di quello stampo ma per i tempi di consegna delle Contro lavorazioni. Se lo stampo fosse divenuto inutilizzabile a causa della negligenza di nella sua conservazione in buono stato, come sostenuto dall'opponente, deve ritenersi che tale circostanza avrebbe determinato conseguenze diverse da quelle verificatesi e, in particolare, avrebbe indotto a contestare l'inadempienza in un momento Parte_1
precedente rispetto a quello della riconsegna dello stampo.
Nel complesso, si deve escludere che sia stata raggiunta la prova della sussistenza di un diritto di ad essere risarcita del danno lamentato, non essendo stato provato Parte_1
che le condizioni degli stampi restituiti nel 2021 fosse incompatibile con la normale usura.
8 Lo svolgimento di una CTU, sollecitata dall'attrice, non porterebbe ad esiti rilevanti, non essendo possibile accertare in quale momento si siano prodotti i vizi degli stampi denunciati dall'attrice opponente ed essendo gli stampi ormai da tempo utilizzati da un nuovo stampatore.
Conclusioni e spese
L'opposizione è infondata e i due decreti ingiuntivi opposti vanno confermati.
Segue alla soccombenza dell'attrice opponente la sua condanna alla rifusione delle spese di difesa in favore della convenuta opposta. Le spese vengono liquidate, come in dispositivo, in base al valore e alla complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, ogni diversa domanda disattesa:
1) rigetta l'opposizione proposta avverso i decreti ingiuntivi n. 2112/21 e n. 2281/21;
2) condanna a rifondere delle spese del giudizio di Parte_1 CP_1 opposizione, liquidate in € 5.750,00, di cui € 5.000,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 20 gennaio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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