Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/05/2025, n. 2105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2105 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3091-23
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 16 maggio 2023 davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chiama-
ta la causa iscritta al n. 3091/2023 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Rosalba
Tirrasi, in sostituzione dell'Avv. Esposito, per VA IT e l'avv. Salva-
tore Martorana Tusa, in sostituzione dell'Avv. Gastaldi, per CP_1
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. Tirrasi chiede la distrazione delle spese in favore dell'avv., Gen-
naro Esposito ex art. 93 c.p.c., dichiaratosi antistatario.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 14:13, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3091/2023 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
IT VA ( ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Gennaro Esposito ( per Email_1
procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
- opponente -
E
( ), in persona Controparte_2 P.IVA_1
del suo procuratore speciale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Alessandro Gastaldi ( per Email_2
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
❖❖❖
Il Tribunale,
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Sezione Terza Civile
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da IT VA e revoca il decreto ingiuntivo n. 437/2023 del Tribunale di Palermo depositato il 20
gennaio 2023;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da IT VA avverso il de-
creto ingiuntivo n. 437/2023 di questo Tribunale (depositato il 20 gen-
naio 2023 e notificato il successivo 25 gennaio 2023), cui si è ingiunto al predetto il pagamento, in favore di , della somma di € CP_1
23.275,59 a titolo di saldo del credito scaturente da un contratto di pre-
stito personale (n. 3154106) stipulato in data 18 gennaio 2013 con Uni-
credit S.p.A. (poi ceduto all'odierna opposta), oltre interessi legali sulla sorte capitale e spese del procedimento monitorio.
❖❖❖
Tanto premesso, preliminarmente, deve darsi atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. 28/2010,
stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dalla disposizione in argomento [cfr. produzione parte op-
posta].
Ancora preliminarmente deve ritenersi fondata l'eccezione sollevata da parte opponente di difetto legittimazione attiva di per man- CP_1
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canza di prova della presunta cessione del credito ingiunto.
Sul punto occorre premettere che “la parte che agisca affermandosi
successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di
un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui
all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo
la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il
resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.
n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU.,
n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n. 15414/2017).
Nella fattispecie, deve innanzitutto rilevarsi che l'opposta non ha forni-
to sufficiente prova in ordine alla (presunta) cessione del credito da parte di (creditore originario), limitandosi ad allegare, al fine di prova- CP_3
re la propria legittimazione attiva, il contratto di cessione privo degli alle-
gati contenenti l'elenco dei crediti ceduti.
Invero, la prova della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria va fornita, preferibilmente, mediante la produzione del contratto di cessione
(completo in tutte le sue parti, ivi compresi gli eventuali allegati) quale unico documento dal quale desumere con chiarezza l'oggetto del contratto stesso. Ne consegue che l'onere della prova non può ritenersi soddisfatto quando il contratto di cessione abbia un oggetto indeterminato.
Invero, non provano la titolarità del credito in capo alla cessionaria i contratti che non consentano di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione e, soprattutto, se il credito azionato fosse ricompreso nel
“blocco” dei crediti ceduti, pena la indeterminabilità dell'oggetto del con-
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tratto ai sensi dell'art. 1346 cod. civ.
Nella fattispecie, l'opposta, come rilevato, ha prodotto il contratto di cessione privo però degli allegati contenenti l'elenco dei crediti ceduti, non potendosi pertanto ritenere validamente provato che il credito dell'odierna opponente sia ricompreso nella detta cessione dal momento che il con-
tratto, così come depositato, non contiene tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito (che, al contrario, viene effettuata in maniera assolutamente generica: “il Cedente cede al Cessionario … i credi-
ti nello stato giuridico ed economico in cui detti Crediti si trovano alla Data
di Cessione. L'allegato 1 contiene l'elenco delle Esposizioni relative ai Cre-
diti identificati alla Data di Valutazione” [cfr. art. 2, contratto di cessione;
fascicolo monitorio] e la sua certa inclusione nella cessione (Cass. civ., III, Ord.
6/2/2024 n. 3405; Cass. civ., 20/7/2023, n. 21821).
Invero, l'onere probatorio gravante sull'opposta non può ancora dirsi assolto dalla produzione della comunicazione della detta cessione atteso che la notifica al debitore ceduto non costituisce elemento essenziale della fattispecie traslativa, ma svolge la più ridotta funzione di consentire al debitore di adempiere nei confronti dell'esatto creditore e di evitare così
l'insorgere tra le parti di un indebito soggettivo, secondo il dettato dell'art. 1264 cod. civ. La notifica della cessione di credito al debitore ceduto non incide, quindi, sul perfezionamento e sull'efficacia traslativa del contratto,
né sulla legittimazione del cessionario a pretendere il pagamento, rilevan-
do tale atto soltanto al fine di verificare l'efficacia liberatoria del pagamen-
to effettuato dal debitore ceduto al creditore cedente e di regolare il con-
flitto tra cessionari.
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Pertanto, facendo applicazione dell'ormai consolidato principio secondo cui trattandosi di un fatto costitutivo del diritto fatto valere in sede moni-
toria, sarebbe spettato all'opposta provare compiutamente, ai sensi dell'art. 2697 cc, la propria titolarità soggettiva (Cass., SS.UU., n.
2951/2016), appare evidente che l'opposta non ha assolto CP_1
all'onere probatorio sulla stessa gravante, posto che emerge dalla docu-
mentazione prodotta l'insufficienza probatoria dell'intervenuta cessione del credito in suo favore da parte della cedente (originaria titola- CP_3
re del credito de quo) e la consequenziale successione nella titolarità del rapporto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi ritenersi sus-
sistente il difetto di legittimazione attiva di dal momento CP_1
che è risultata indimostrata la titolarità del credito posto a fondamento del Decreto ingiuntivo opposto.
Da ciò consegue, quale inevitabile corollario, l'accoglimento dell'opposizione proposta da IT VA.
Il decreto ingiuntivo n. 437/2023 del Tribunale di Palermo, quindi, de-
ve essere ex art. 644 c.p.c. dichiarato inefficace e, per l'effetto, revocato.
❖❖❖
Accertato il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, le ulteriori do-
mande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbi-
te, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere as-
sorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (per tutte: Cass. Civ., II,
3/7/2013, n. 16630; Cass. Civ., III, 16/5/2006, n. 11356).
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Quanto alle spese di lite, tenuto conto delle ragioni in base alle quali si
è addivenuti alla decisione di rigetto e avuto riguardo al contrasto giuri-
sprudenziale esistente in materia, si reputano sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre l'integrale compensa-
zione delle spese di lite tra le parti (cfr. Cass. Civ., VI, Ord. n.
24489/2015).
❖❖❖
Così deciso in Palermo il 16 maggio 2025
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudi-
ce Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009,
n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ.
mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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