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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/09/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
La Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente relatore
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 415/2010 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'1 luglio 2025, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Filomena Strazzulli;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Campilongo;
CP_1
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'1 luglio 2025: “L'Avv. Campilongo si riporta al proprio atto introduttivo e chiede che venga dichiarata l'estinzione. Si dichiara procuratore Pt_ antistatario, e chiede la liquidazione in suo favore delle spese e competenze in capo all'appellante
[...
”.
FATTO
Con atto di opposizione all'esecuzione depositato in cancelleria il 15 gennaio 2008, CP_1 ha proposto opposizione all'esecuzione avverso l'avviso di ri-fissazione incanto notificato in data 13 dicembre 2007 e relativo alla vendita dell'immobile di sua proprietà sito in Scalea (CS) alla Loc. Lettieri.
Si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1 Con sentenza n. 14/2010 del 12 gennaio 2010, depositata in cancelleria in pari data, il Tribunale di
Paola – Sezione distaccata di Scalea (i) ha dichiarato la nullità dell'esecuzione n. 18302/34/01, con tutte le conseguenze di legge, intrapresa da nei confronti di;
(ii) ha Controparte_2 CP_1 ordinato la cancellazione dell'ipoteca iscritta in data 24 gennaio 2005, ai nn. 3756/1437 del R.G. e del R.P., sull'immobile di proprietà della ricorrente, sito in Scalea alla loc. Piano Lettieri, Fgl. 10, part. 205, per l'importo di € 79.947,90, con esonero da ogni responsabilità; (iii) ha condannato l'ente convenuto al rimborso delle spese processuali in favore dell'attrice opponente;
(iv) ha posto le spese di C.T.U., nella misura liquidata in corso di causa, a carico di entrambe le parti.
Avverso suddetta sentenza ha interposto appello con atto di citazione del 15 Parte_1 marzo 2010.
Si è costituita in giudizio resistendo all'appello perché infondato in fatto e in diritto, CP_1 chiedendone il rigetto.
All'esito della prima udienza del 13 luglio 2010 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23 settembre 2014.
Celebrata l'udienza del 23 settembre 2014, la causa è stata rinviata al 22 settembre 2015 stante l'assenza del relatore. Indi, rinviata al 24 maggio 2016.
All'udienza del 24 maggio 2016 nessuno è comparso e la Corte rinviava all'udienza del 14 giugno
2016 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
All'udienza del 14 giugno 2016 è stata ordinata la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 309
c.p.c. stante la mancata comparizione delle parti.
Con ricorso presentato, telematicamente, il 6 febbraio 2025, l'Avv. Campilongo nell'interesse di ha chiesto l'estinzione del processo, essendo stata la causa cancellata dal ruolo in data 14 CP_1 giugno 2016 senza essere mai stata riassunta.
Con decreto di data 20 marzo 2025, il presidente della prima sezione civile, ritenuto che sulla richiesta occorre provvedere con sentenza nel contraddittorio delle parti, ha fissato l'udienza dell'1 luglio
2025, onerando parte istante di notificare l'istanza col pedissequo decreto alla controparte entro il 30 aprile
2025.
L'udienza dell'1 luglio 2025 è stata poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. che il difensore della sig.ra ha provveduto a depositare. Indi, la causa è stata CP_1 trattenuta a sentenza con termine di 30 giorni a parte ricorrente per il deposito della prova della notifica del ricorso col pedissequo decreto di fissazione udienza di discussione dell'istanza di estinzione.
In data 31 luglio 2025, la ricorrente ha provveduto a depositare la documentazione comprovante l'avvenuta notificazione in data 25 marzo 2025 del ricorso col pedissequo decreto di fissazione udienza di discussione dell'istanza di estinzione.
DIRITTO
L'eccezione di estinzione del processo, tempestivamente eccepita, è fondata e va, pertanto, accolta.
2 È noto che a norma dell'art. 307, comma 1, c.p.c. – nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 46, comma 14, della L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile ratione temporis al caso di specie – se, dopo la costituzione delle parti, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 181 e dell'art. 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di un anno, che decorre dalla data del provvedimento di cancellazione;
altrimenti il processo si estingue.
Nel caso di specie, il provvedimento di cancellazione è stato adottato all'udienza collegiale del 14 giugno 2016.
Il processo non è stato riassunto nel termine perentorio di un anno dalla data del provvedimento di cancellazione. Di conseguenza, il processo si è ormai estinto.
A norma dell'art. 310, ult. comma, c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara estinto il giudizio;
- nulla sulle spese del processo.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della prima sezione civile del 15 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Anna Maria Raschellà
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