Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA sezione lavoro
Il giudice del Tribunale di LA, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 4.12.24, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al n. 3815/2020 del ruolo generale affari contenziosi;
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Teresa Parte_1
Ercolanese, presso la quale è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
in persona del l.r.p.t., CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.07.2020, parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere figlia maggiorenne inabile al lavoro del sig. , titolare di pensione e Persona_1 deceduto il 23.11.2018, esponeva : che in data 04.12.2018 aveva presentato domanda all' intesa ad ottenere la pensione ai superstiti;
che l' aveva rigettato la domanda CP_1 CP_1 ritendo l'insussistenza del requisito sanitario alla data di decesso del genitore;
che, presentato ricorso amministrativo, anche questo veniva rigettato.
1
All'esito dell'udienza del 24.11.2021, tenutasi con trattazione scritta, questo giudice rinvia ad altra udienza, onerando l'istante al deposito del ricorso notificato nei confronti dell CP_1
Alla udienza del 2.11.2022, tenuta dal il G.O.P in sostituzione della scrivente- assente dal servizio per maternità-,. assegnava alla parte ricorrente termine per rinotifica del ricorso all'uopo fissando l'udienza del 18.1.2023; parte istante provvedeva dunque a notificare nuovamente il ricorso (v. ricorso notificato depositato in data 4.1.2023 in allegato alle note di trattazione scritta).
Deve tuttavia sul punto rilevarsi che, invero, la prima notifica del ricorso risultava corretta e tempestiva, dunque valida, (v.si ricorso notificato depositato in data 3.12.2021 unitamente alle note di trattazione scritta), atteso che il ricorso risulta notificato nei termini di legge sia presso la sede legale dell , che presso quella territoriale di LA (oltre che presso la CP_2 sede provinciale di Napoli dell' ), con conseguente assorbimento, per superfluità, di CP_2 ogni valutazione in ordine alla correttezza della rinotifica effettuata dalla parte ricorrente a seguito dell'ordine di rinnovazione della notifica del Gop sopra richiamato (atteso che “…
l'atto che dispone la rinnovazione della notifica quando una rituale notifica vi sia già stata deve ritenersi nullo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., perché discostantesi dal relativo modello processuale, in quanto emesso al di fuori delle ipotesi consentite, e perché inidoneo a raggiungere il proprio scopo, consistente nella valida instaurazione del contraddittorio, essendo tale scopo già stato raggiunto per la ritualità delle notifica della quale è stata erroneamente disposta la rinnovazione.( Cass. civ. n. 16803/2004).
Pertanto, non essendosi costituito il convenuto ne va dichiarata la contumacia. CP_1
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4.12.2024, il difensore della parte ricorrente depositava note scritte, consultabili nel fascicolo telematico.
All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione, e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare deve essere dichiarata la proponibilità e procedibilità della domanda essendo stato ritualmente esaurito il procedimento amministrativo.
Sempre in via preliminare va rilevata la insussistenza della decadenza.
L'Istituto della decadenza è previsto dall'art. 47 comma 3 del d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639 come autenticamente interpretato dall'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991 n. 103 conv. nella l. 1 giugno 1991 n. 166 (ed entrato in vigore il 2 aprile 1991), riconosciuto legittimo dalla Corte
2 Costituzionale con sentenza n. 246 del 3 giugno 1992. In particolare l'art. 4 comma 1 del d.l.
19 settembre 1992 n. 384, convertito nella L. n. 438 del 18 novembre 1992, ha previsto, a pena di decadenza, i termini di tre anni e di un anno per la presentazione dell'azione giudiziaria rispettivamente in materia di trattamenti pensionistici e di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 L. 88/89.
Tali termini (rispettivamente di tre anni e un anno) decorrono dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla scadenza dei termini previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data della richiesta di presentazione.
In concreto il termine decorre:
1) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso (tempestivamente presentato);
2) dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo (purchè sia tempestivamente inoltrato);
3) dal 301° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, in caso di ritardato ricorso amministrativo.
Ai sensi dell'art. 46 L. 88/89, infatti, il procedimento amministrativo deve intendersi concluso una volta decorsi 300 giorni dalla data di presentazione della domanda (120 gg. per la formazione del silenzio rifiuto -ex art. 7 della legge 533/1973-, più 90 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo, più 90 giorni per la formazione del silenzio rigetto).
Nel caso di specie, in cui, trattandosi di prestazione pensionistica, si applica il termine decadenziale di tre anni, non si è verificata decadenza in quanto la domanda amministrativa relativa alla pensione di reversibilità risulta presentata in data 04.12.2018 e il ricorso giudiziale risulta depositato il 03.07.2020.
Nel merito il ricorso è infondato.
Parte ricorrente, premesso di possedere il requisito sanitario per ottenere la reversibilità sulla pensione di cui era titolare il genitore deceduto, chiede il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità.
La disciplina normativa di riferimento è data dall'art. 13 r.d.l. n. 636/39 (come modificato dall'art. 22 della legge 903/1965) a norma del quale, nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato che aveva già maturato i requisiti per la liquidazione della pensione, spetta una pensione (di reversibilità) –tra gli altri- ai figli maggiorenni totalmente inabili e a carico del genitore al momento del decesso.
3 Al fine di fruire della prestazione previdenziale in questione, pertanto, la disposizione normativa richiede, alla data del decesso, la (contestuale) sussistenza in capo al figlio maggiorenne di due requisiti: “la assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” (secondo la definizione di cui all'art. 8 della legge 222/1984, nel quale si richiama l'art. 22 della legge 903/1965) e la c.d. “vivenza a carico” del pensionato.
In estrema sintesi, ai fini della maturazione del diritto alla reversibilità della pensione è necessario verificare che al momento del decesso del pensionato il figlio maggiorenne superstite fosse inabile al lavoro, in condizioni di non autosufficienza economica ed altresì che il congiunto partecipasse in misura continuativa e prevalente al suo mantenimento.
Con riferimento al requisito della “vivenza a carico” la Corte di Cassazione ha affermato che:
In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità , ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore ed in tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore> (Cass. 11689/2005).
Dunque, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, ed il requisito della vivenza a carico, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr., ex plurimis, Cass., 14 febbraio
2013, n. 3678 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Ed ancora, è stato recentemente affermato che “ …l'art. 13 della legge nr. 218 del 1952, nel testo sostituito dall'art. 22 della legge nr. 903 del 1965, per effetto del rinvio operato al R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, stabilisce che, ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, «i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro [… ] si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa»;tale requisito, della cd. «vivenza a carico», è stato interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che il contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell'inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente (Cass. nr. 15440 del 2004; Cass. nr.
14346 del 2016) al sostentamento del discendente “(Cass. 22 ottobre 2020, n. 23058).
Il termine “sostentamento” implica sia la non autosufficienza economica dell'interessato, sia il mantenimento abituale da parte del lavoratore o pensionato deceduto.
4 Inoltre, agli effetti del requisito della prevalenza del contributo economico continuativo del genitore nel mantenimento del figlio inabile, ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla Delibera dell'istituto previdenziale n. 478 del 2000 ed al riferimento, ivi enunciato, ad indici stabiliti per legge nonché di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale (cfr. Cass. 3 luglio 2007, n. 14996).
Ciò detto, l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità incombe su chi tale diritto ha fatto valere in giudizio, a norma dell'art. 2697 cod. civ., mentre il giudice non può sopperire alle carenze probatorie imputabili alle parti, in quanto il suo potere di ammettere d'ufficio mezzi di prova a norma dell'art. 421 cod. proc. civ. è solo finalizzato ad integrare un quadro probatorio già tempestivamente delineato dalle parti (sulla circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, si rinvia a Cass.
Sez. U. 17 giugno 2004, n. 11353).
Ebbene, nel caso in esame, la parte ricorrente ha dedotto di essere in possesso del requisito sanitario (chiedendone, in particolare, l'accertamento mediante una CTU medico legale) ma, viceversa, nulla ha dedotto in ricorso in merito al possesso dell'ulteriore requisito della
“vivenza a carico” che, per quanto sopra detto è, al pari del requisito sanitario, un fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità.
In altre parole, il ricorso difetta di allegazione di uno dei requisiti essenziali per il riconoscimento della prestazione, id est il requisito della “vivenza a carico” e, di conseguenza, di prova in ordine allo stesso.
La ricorrente, in particolare, nell'atto introduttivo del ricorso non ha allegato, a monte, che al momento del decesso del padre ella era “a carico dello stesso”, né, conseguentemente, ha allegato gli elementi da cui poter desumere, secondo i principi espressi dalla Corte di
Cassazione, lo “status” di soggetto a carico del genitore al momento del decesso, non avendo dedotto di convivere con il genitore defunto, né di avere avuto una totale (o comunque rilevante) dipendenza economica da questi.
Sotto tale profilo nemmeno potrebbe soccorrere la produzione documentale in quanto, come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, i documenti allegati non possono supplire alle carenze di allegazione, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati al ricorso (Cass.
13825/2008; Cass. 2732/2008).
5 Si osserva che l'art. 414 c.p.c. (applicabile, ai sensi dell'art. 442 c.p.c, alle cause in materia di previdenza) nel delineare il contenuto del ricorso, onera parte attrice di una specifica attività assertiva, avente ad oggetto al n. 4, che qui rileva, “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda con le relative conclusioni”. L'allegazione specifica dei fatti integranti la fattispecie costitutiva del diritto azionato costituisce un onere a carico di chi invoca la tutela giudiziale dello stesso;
il mancato assolvimento di tale onere, allorquando l'attore non abbia con la dovuta analiticità dedotto gli elementi di fatto costituenti il substrato concretizzante la fattispecie astratta della norma di legge attributiva del diritto soggettivo azionato, impone al giudice di pervenire ad una pronuncia di rigetto del ricorso per infondatezza nel merito.
In definitiva, per i motivi esposti, deve pronunciarsi il rigetto del ricorso, nulla avendo dedotto la parte ricorrente in merito ad un elemento costitutivo del diritto azionato consistente, come detto, nel possesso del requisito della “vivenza a carico”. CP_ Nulla per le spese di lite, vista la contumacia dell' .
P. Q. M.
Il Tribunale di LA, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Filomena Naldi, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di lite.
Si comunichi.
LA, 18.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Filomena Naldi
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