TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 04/11/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2528/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA AT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2528/2022 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 30.10.2025, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Foligno, alla Via FO MB n. 19, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Esibizione e
AT RD ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Foligno, Via dei Franceschi n.
31, presso l'Avv. Esibizione;
- RICORRENTE –
e
(C.F. , nato ad [...] il [...] e residente in [...]CP_1 C.F._2
Via San Salvatore Piccolo 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Luana Zocchi e dall'Avv. Alessandro
AN ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno, Via Chiavellati n. 15-17, presso il difensore;
- RESISTENTE–
pagina 1 di 4 in qualità di curatore speciale delle minori , nata a [...] il Controparte_2 Persona_1
09.07.2018 e , nata a [...] il [...] entrambe residenti in [...]
FO MB n. 19;
- CURATORE SPECIALE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 14.12.2022, ha adito il Tribunale di Spoleto chiedendo la Parte_1 separazione giudiziale dal marito, CP_3
In particolare, la ricorrente ha rappresentato che:
- le Parti hanno contratto matrimonio civile in Foligno in data 4.05.2019, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 19, parte I, anno 2019;
- dal matrimonio sono nate due figlie: , in data 9.07.2018 e , in data 22.04.2021; Per_1 Per_2
- la convivenza matrimoniale è divenuta ormai intollerabile stante la protratta ed insanabile incompatibilità tra i coniugi, anche a causa di agiti violenti del;
Per_1
- a carico del era pendente un procedimento penale (RGNR 869/2022) davanti al Tribunale Per_1 di Spoleto oltre ad un procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni dell'Umbria a tutela delle minori.
Ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare la separazione personale delle Parti;
affidare le minori in via esclusiva alla madre;
prevedere un contributo paterno al mantenimento delle figlie di euro 500,00 mensili, con pagamento diretto al datore di lavoro, oltre al 50% delle spese straordinarie e assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
si è costituito in data 10.02.2023 associandosi alla domanda di separazione CP_3 avanzata dalla ricorrente ma chiedendo l'affido condiviso delle minori, e con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale;
determinare in euro 150,00 mensili il contributo al mantenimento per ciascuna minore, oltre rivalutazione Istat e spese straordinarie al 50%.
pagina 2 di 4 In data 14.03.2024 si è costituto il curatore speciale delle minori nella persona dell'Avv. CP_2 già nominata dal Tribunale per i Minorenni dell'Umbria.
[...]
Emessi i provvedimenti presidenziali in data 15.05.2023, la causa è stata rimessa davanti al Giudice
Istruttore.
Quindi, è stato nominato il curatore speciale delle minori e incaricati i Servizi Sociali e i Servizi
Specialistici, già interessati dal Tribunale per i Minorenni, di trasmettere una relazione di aggiornamento sul nucleo.
L'attività istruttoria è proseguita con gli interventi dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici incaricati, sino all'udienza del 30.10.2025, davanti al Presidente, quando i difensori delle parti hanno concordemente chiesto una pronuncia parziale sullo status.
Ritenuta la causa matura sul punto, è stata rimessa al Collegio per la decisione in punto di status.
Considerato in diritto
Nulla osta all'accoglimento della domanda di separazione che il Tribunale ritiene fondata.
La natura delle doglianze esposte dalle parti e le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato la crisi del rapporto coniugale e l'interruzione della convivenza tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del rapporto.
Tutti gli elementi sopra indicati consentono di ricavare in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo divenuta impossibile la prosecuzione della convivenza, di fatto già cessata, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 comma 1 c.c.
Conseguentemente, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
La causa dovrà invece proseguire per ciò che concerne la decisione sulle altre domande, come da separata ordinanza di rimessione sul ruolo.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando unicamente sulla domanda di separazione, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che hanno Parte_1 CP_3 contratto matrimonio con rito civile in Foligno in data 7.05.2019 (atto n. 19, parte I, anno
2019); pagina 3 di 4 - Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foligno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
- Rimette la decisione sulle spese di giudizio alla sentenza definitiva;
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore;
Spoleto 31.10.2025
Il Presidente est.
LA AT
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA AT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2528/2022 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 30.10.2025, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Foligno, alla Via FO MB n. 19, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Esibizione e
AT RD ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Foligno, Via dei Franceschi n.
31, presso l'Avv. Esibizione;
- RICORRENTE –
e
(C.F. , nato ad [...] il [...] e residente in [...]CP_1 C.F._2
Via San Salvatore Piccolo 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Luana Zocchi e dall'Avv. Alessandro
AN ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno, Via Chiavellati n. 15-17, presso il difensore;
- RESISTENTE–
pagina 1 di 4 in qualità di curatore speciale delle minori , nata a [...] il Controparte_2 Persona_1
09.07.2018 e , nata a [...] il [...] entrambe residenti in [...]
FO MB n. 19;
- CURATORE SPECIALE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 14.12.2022, ha adito il Tribunale di Spoleto chiedendo la Parte_1 separazione giudiziale dal marito, CP_3
In particolare, la ricorrente ha rappresentato che:
- le Parti hanno contratto matrimonio civile in Foligno in data 4.05.2019, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 19, parte I, anno 2019;
- dal matrimonio sono nate due figlie: , in data 9.07.2018 e , in data 22.04.2021; Per_1 Per_2
- la convivenza matrimoniale è divenuta ormai intollerabile stante la protratta ed insanabile incompatibilità tra i coniugi, anche a causa di agiti violenti del;
Per_1
- a carico del era pendente un procedimento penale (RGNR 869/2022) davanti al Tribunale Per_1 di Spoleto oltre ad un procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni dell'Umbria a tutela delle minori.
Ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare la separazione personale delle Parti;
affidare le minori in via esclusiva alla madre;
prevedere un contributo paterno al mantenimento delle figlie di euro 500,00 mensili, con pagamento diretto al datore di lavoro, oltre al 50% delle spese straordinarie e assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
si è costituito in data 10.02.2023 associandosi alla domanda di separazione CP_3 avanzata dalla ricorrente ma chiedendo l'affido condiviso delle minori, e con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale;
determinare in euro 150,00 mensili il contributo al mantenimento per ciascuna minore, oltre rivalutazione Istat e spese straordinarie al 50%.
pagina 2 di 4 In data 14.03.2024 si è costituto il curatore speciale delle minori nella persona dell'Avv. CP_2 già nominata dal Tribunale per i Minorenni dell'Umbria.
[...]
Emessi i provvedimenti presidenziali in data 15.05.2023, la causa è stata rimessa davanti al Giudice
Istruttore.
Quindi, è stato nominato il curatore speciale delle minori e incaricati i Servizi Sociali e i Servizi
Specialistici, già interessati dal Tribunale per i Minorenni, di trasmettere una relazione di aggiornamento sul nucleo.
L'attività istruttoria è proseguita con gli interventi dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici incaricati, sino all'udienza del 30.10.2025, davanti al Presidente, quando i difensori delle parti hanno concordemente chiesto una pronuncia parziale sullo status.
Ritenuta la causa matura sul punto, è stata rimessa al Collegio per la decisione in punto di status.
Considerato in diritto
Nulla osta all'accoglimento della domanda di separazione che il Tribunale ritiene fondata.
La natura delle doglianze esposte dalle parti e le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato la crisi del rapporto coniugale e l'interruzione della convivenza tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del rapporto.
Tutti gli elementi sopra indicati consentono di ricavare in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo divenuta impossibile la prosecuzione della convivenza, di fatto già cessata, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 comma 1 c.c.
Conseguentemente, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
La causa dovrà invece proseguire per ciò che concerne la decisione sulle altre domande, come da separata ordinanza di rimessione sul ruolo.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando unicamente sulla domanda di separazione, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che hanno Parte_1 CP_3 contratto matrimonio con rito civile in Foligno in data 7.05.2019 (atto n. 19, parte I, anno
2019); pagina 3 di 4 - Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foligno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
- Rimette la decisione sulle spese di giudizio alla sentenza definitiva;
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore;
Spoleto 31.10.2025
Il Presidente est.
LA AT
pagina 4 di 4