Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/03/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. GIOVANNI SGAMBATI PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23/2023 RG, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 1467/2022, pubblicata il
25.11.2022, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Parte_1
Battagliese del foro di Napoli e dall'avv. Alessandro Nencioni del foro di
Pisa;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Rita Controparte_1
Notarpasquale e dall'avv. Valentina Bertini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Empoli, via Luigi Russo, n. 29;
APPELLATA
All'udienza del 4.6.2024 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
1
sentenza n. 2373/2022 del Tribunale Ordinario di Pisa disponendosi,
all'occorrenza: - il rinnovo della c.t.u grafologica tesa alla “verifica dell'l'eventuale
carattere apocrifo della scrittura e sottoscrizione del testamento redatto da PE
in data 23.09.03” tenendosi conto di quanto contestato dall'appellante con
[...]
la c.t.p. e tenendosi conto del contratto di affitto stipulato il Controparte_2
13.05.2003 da con la sig.ra solo cinque mesi del Persona_1 Parte_2
decesso della riconoscendosene l'impossibilità alla produzione in tempo PE
utile per la c.t.u., per tutto quanto esplicato nella parte motiva che precede. - in ogni
caso disporre l'espletamento dell'integrazione di c.t.u concernente il complesso in
Montopoli così come ammessa, disposta e richiesta dal G.I. per altro, Per_2
senza contestazione delle parti, anche con riferimento alle quote di partecipazione
alla successione alternativamente presupposta in funzione dell'esito della c.t.u. di
carattere grafologico sul testamento ed alla predisposizione di possibili quote in cui
ripartire il complesso, il tutto con riserva per la ipotesi di accertata indegnità; -
quale che sia la quota di successione riconoscersi all' ex art. 540 c.p.c. Parte_1
il diritto di abitazione nell'immobile che ha costituito, in vita di
[...]
, l'abitazione coniugale, corrispondendone l'equivalente in caso di CP_3
vendita del complesso;
- nel caso di riconosciuta apocrificità della scheda fatta valere
dall'attuale appellata quale testamento olografo di , si chiede sin Persona_1
d'ora di riconoscere e dichiarare l'indegnità, e quindi l'incapacità a succedere di
ai sensi del n. 6 dell'art. 463 c.c., dandosi luogo alla successione Controparte_1
legittima dell'intero complesso in Montopoli con conseguente accrescimento della
quota di competenza del coniuge all'epoca superstite ed Controparte_3
attribuzione alla per rappresentazione del premorto marito Parte_1
Il tutto con i provvedimenti e le declaratorie del caso inerenti e CP_3
conseguenziali e con rivalsa di spese ed onorari del doppio grado con attribuzione,
c.p.a., e quant'altro di diritto>>.
2 Per TA DE: < respinte tutte le domande avversarie: - ai sensi
dell'art. 348 bis c.p.c., dichiarare l'inammissibilità dell'odierno appello o comunque
dichiarare l'inammissibilità per violazione dell'art. 345 c.p.c.; -in ipotesi di ritenuta
ammissibilità rigettare tutte le domande formulate dall'attrice e confermare la
sentenza N. 1467/22 emessa dal Tribunale di Pisa in data 22.11.2022 e quindi
Dichiarare che la signora è l'unica erede universale della signora Controparte_1
ed immettere la stessa nel possesso di tutti i beni ereditari relativi Persona_1
alla successione della di lei madre ivi compresa la restituzione Persona_1
dell'immobile sito in Montopoli Val D'Arno, località Marti, Via di Mazzana nn.
28-30, attualmente nel possesso della signora , identificato Parte_1
al Catasto Fabbricati nel foglio di mappa n. 29 particella 15 sub 4, categoria A/5,
classe 1, vani 2 e in parte al catasto terreni per la particella n°15 sub.3, porzione
rurale di fabbricato promiscuo, senza rendita catastale, nel foglio di mappa n. 29
particella 16 , categoria A/2, classe 4, vani 11 e parte al catasto terreni al foglio di
mappa n. 29 particella n°132, della superficie catastale di mq.
8.130 con reddito
dominicale €.16,80 e reddito agrario €.16,80>>.
I FATTI DI CAUSA
Il presente giudizio deriva dalla riunione di due diversi processi:
1) la causa n. 3333/2009 introdotta (prima del rinvenimento del testamento olografo di da nei Persona_1 Controparte_1
confronti del padre per chiedere che fossero divisi i Controparte_3
beni comuni pervenuti ai due coeredi in esito all'apertura della successione
ab intestato di (madre di e moglie di Persona_1 Controparte_1
) e, segnatamente, del complesso immobiliare in Controparte_3
Montopoli. In tale causa si era costituito aderendo alla Controparte_3
domanda di scioglimento della comunione ereditaria, ma contestando i criteri di divisione dell'immobile in Montopoli prospettati dalla figlia.
Espletata una consulenza tecnica d'ufficio sull'immobile in Montopoli,
all'udienza dell'1.12.2010 il processo era dichiarato interrotto per il
3 sopravvenuto decesso di che, circa un mese prima, si Controparte_3
era sposato con . Con ricorso depositato il 12.4.2011 Parte_1
procedeva, quindi, alla riassunzione della causa e, preso Controparte_1
atto del testamento col quale il padre lasciava tutte le sue sostanze alla seconda moglie escludendo la figlia dalla Parte_1
successione, chiedeva la reintegrazione della legittima con assegnazione a sé stessa di beni corrispondenti al 66% della sua quota ed all' Parte_1
del restante 33%. In esito alla riassunzione, si costituiva Parte_1
riconoscendo che era stata lesa la quota di legittima di
[...]
e concludendo per la divisione dell'immobile (anche Controparte_1
mediante vendita perché non comodamente divisibile) e il riconoscimento del suo diritto di abitazione nella casa coniugale ex art. 540 cod. civ..
All'udienza del 6.7.2012, dato atto che pendeva un giudizio di petizione ereditaria intrapreso da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
, il primo giudice rimetteva le parti dinanzi al Presidente per le
[...]
valutazioni di competenza in merito alla riunione dei due giudizi;
2) il secondo processo è costituito dalla causa n. 2372/2012 RG avente ad oggetto l'azione di petizione ereditaria promossa da Controparte_1
nei confronti di con la quale la , dato atto Parte_1 P_
di aver rivenuto il testamento olografo della madre, con il quale PE
disponeva che <lascio a mia figlia la mia casa che era di mio
[...] P_
padre per mia e sua volontà. Tutto quello che è e era dei deve andare solo a PE
lei …>>, chiedeva di essere riconosciuta unica erede della stessa e di essere immessa nel possesso del complesso immobiliare di Montopoli che,
quand'era in vita, apparteneva esclusivamente a Si Persona_1
costituiva che disconosceva l'olografo Parte_1
apparentemente redatto da e ribadiva il proprio diritto di Persona_1
abitare nella casa coniugale ex art. 540 cod. proc. civ., rammentando che essa aveva diritto alla quota di legittima che sarebbe spettata al marito.
4 Quindi concludeva chiedendo che fosse respinta la domanda proposta ex art. 533 cod. civ. dalla e che: <nell'ipotesi in cui la sig.ra P_ P_
risultasse essere erede universale della sig.ra , riconoscere
[...] Persona_1
la quota di legittima spettante alla sig.ra quale erede del Parte_1
defunto e tenere conto della riserva a favore del coniuge ex Controparte_3
art. 540 c.c.>>. , a sua volta, eccepiva il difetto di Controparte_1
legittimazione della in quanto priva della qualità di erede della Parte_1
defunta la tardività del disconoscimento e, in ipotesi, Persona_1
proponeva istanza di verificazione.
Riuniti i due giudizio ed espletata anche una consulenza grafologica,
il Tribunale di Pisa:
- accertava, sulla scorta della consulenza d'ufficio della dott. Per_3
l'autenticità dell'olografo di e la qualità di sua unica erede Persona_1
in capo a;
Controparte_1
- osservava che non era erede di Controparte_3 PE
(per averlo essa escluso dal testamento) e che l'immobile sito in
[...]
località Marti di Montopoli Valdarno non era mai appartenuto né era mai entrato nel patrimonio di per cui non era Controparte_3
configurabile alcun diritto di abitazione in favore della seconda moglie
; Parte_1
- riteneva che , seppur in ipotesi legittimata, Parte_1
non aveva proposto alcuna azione di riduzione del testamento olografo di
<posto che nel proprio atto introduttivo si è limitata a chiedere Persona_1
il riconoscimento della quota di legittima a lei spettante quale erede del defunto
e a “tenere di conto della riserva a favore del coniuge ex art. Controparte_3
540 c.c.”: la domanda, nella sua formulazione letterale, anche per come supportata
dalle deduzioni difensive nella parte motiva dell'atto, è volta a scongiurare lesioni
della propria quota di legittima – quale erede del defunto marito, legittimaria del
– non già a contrastare la pretermissione del marito da parte della P_
5 . Di conseguenza: <la disposizione testamentaria, valida ed efficace PE
erga omnes, ha cristallizzato i suoi effetti in favore della odierna attrice, la quale è
da dichiararsi erede universale della madre … L'attrice è pertanto titolare
dell'intero immobile lasciatole dalla madre, la cui proprietà pro quota non è mai
transitata nella sfera giuridico – patrimoniale di ; Controparte_3
- poste tali premesse, così statuiva: <1) accoglie la domanda di petizione
ereditaria introdotta dalla parte attrice e per l'effetto dichiara Controparte_1
erede universale di , deceduta in Montopoli in Val d'Arno in data Persona_1
19.11.2003; 2) per l'effetto condanna alla restituzione Parte_1
dell'immobile sito in Montopoli Val d'Arno, località Marti, Via Mazzana nn. 28 –
30, attualmente nel possesso della medesima convenuta, identificato al Catasto
Fabbricati nel foglio 29 particella 15, sub 4, categoria A/5, classe 1, vani 2 e in parte
al catasto terreni per la particella 15, sub.3, porzione rurale di fabbricato promiscuo,
senza rendita catastale, nel foglio di mappa n. 29 particella 16 , categoria A/2, classe
4, vani 11 e parte al catasto terreni al foglio di mappa n. 29 particella n°132; 3)
dichiara assorbite le ulteriori domande introdotte dalla parte attrice;
4) rigetta la
domanda di accertamento del diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c. svolta
dalla convenuta;
5) condanna alla refusione in favore di Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 21.387,00 per compensi, € Controparte_1
1.510,00 per spese, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge;
6)
pone definitivamente a carico della convenuta le spese della Parte_1
consulenza tecnica grafologica liquidate come da separato decreto>>.
Con citazione notificata il 28.12.2022 Parte_1
proponeva appello per i seguenti motivi:
1) col primo censurava la sentenza impugnata per aver ritenuto autentico il testamento di , apparso in giudizio dopo nove Persona_1
anni dalla sua presunta redazione e dopo pochi mesi dalla morte di
, attese le fondate contestazioni di carattere tecnico Controparte_3
all'intero elaborato peritale della c.t.u.
considerato che
la Per_3 PE
6 aveva una calligrafia elementare e facilmente imitabile e che non era credibile che dell'intenzione di redigere il testamento la de cuius non avesse fatto parola con l'unica figlia. Richiamava le conclusioni dei propri consulenti di parte che valevano quali allegazioni difensive di natura tecnica (e che dovevano essere esaminate dal giudice), relative al
“procedimento” ed alle metodologie seguite dal c.t.u. e al contenuto dell'elaborato peritale, di cui chiedeva la rinnovazione per le erronee conclusioni cui era pervenuto;
2) col secondo motivo censurava la sentenza impugnata perché il primo giudice aveva erroneamente ritenuto che essa non Parte_1
avesse validamente introdotto una domanda di riduzione, facendo rilevare che i principi enunciati dalla Suprema Corte con le sentenze n. 20830/2016
e 1357/2017 non erano pertinenti al caso di specie, ove non si trattava di procedere ad alcuna ricostruzione del patrimonio, ma di provvedere ad un semplice calcolo di quote. Evidenziava che la stessa , nel ricorso P_
per riassunzione in esito all'interruzione del giudizio n. 3333/2009 (che aveva assunto il n. 2773/2012 a seguito dell'azione di riduzione formulata dalla ricorrente) aveva quantificato nella misura del 33% la percentuale di partecipazione ereditaria di essa ed in quella del 66% la propria Parte_1
quota di partecipazione, accresciuta della sola legittima sul relictum paterno.
Mentre il primo giudice, contraddicendosi, aveva pur dato atto che essa aveva chiesto la quota di legittima a lei spettante quale erede Parte_1
di , omettendo di considerare che ciò era stato fatto Controparte_3
proprio con l'intento di contrastare la pretermissione del de cuius dal testamento della ex moglie, essendo a tanto legittimata in sua rappresentazione. Argomentava che tale corretta interpretazione della domanda giudiziale di riduzione era ravvisabile anche nelle ordinanze istruttorie emesse da precedente giudice istruttore volte ad integrare la consulenza tecnica d'ufficio in tale senso e sottolineava che P_
7 , all'udienza del 1.6.2017, aveva personalmente dichiarato di P_
essere pronta a liquidare in denaro la quota di spettanza dell' . Parte_1
Chiedeva, pertanto, che si procedesse all'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio concernente il complesso immobiliare in Montopoli;
3) col terzo motivo riproponeva la domanda di riconoscimento del diritto di abitazione della casa coniugale ex art. 540 cod. proc. civ.. Allegava
che con un blitz aveva asportato dalla casa coniugale tutti Controparte_1
i mobili, arredi, quaderni, scritture e documenti, lasciandovi solo quelli di proprietà dell' e del padre, per cui gli arredi e le suppellettili Parte_1
esistenti erano unicamente quelli acquisiti nel corso della convivenza col marito premorto;
4) col quarto motivo allegava l'indegnità di a Controparte_1
succedere alla madre in ragione dell'apocrifia del testamento della PE
5) col quinto motivo impugnava il capo sulle spese, facendo rilevare che la mancata conciliazione della lite era dipesa da un atteggiamento ostativo di motivato dal fatto che essa non aveva Controparte_1
perdonato al padre di avere intrapreso, dopo tre anni dalla morte della moglie, una relazione sentimentale.
Concludeva chiedendo, previo rinnovo della c.t.u. grafologica e l'integrazione della c.t.u. patrimoniale sul complesso in Montopoli che tenesse conto anche della sua quota di legittima, che le fosse riconosciuto il diritto di abitazione sulla casa coniugale ex art. 540 cod. civ. e che fosse dichiarata l'indegnità di a succedere alla madre Controparte_1 PE
[...]
Si costituiva eccependo l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ex art. 342 cod. proc. civ. per difetto di specificità dei motivi.
Faceva, poi, rilevare che la , costituendosi all'udienza del Parte_1
12.12.2012, aveva richiesto il rigetto delle domande attoree e, in ipotesi, il riconoscimento della sua quota di legittima quale erede del defunto
8 oltre al riconoscimento del proprio diritto di Controparte_3
abitazione, per cui erano da reputarsi nuove ed inammissibili ex art. 345
cod. proc. civ.: a) la domanda di verifica dell'eventuale carattere apocrifo del testamento, considerato altresì che alcuna contestazione era stata sollevata dalla in merito alla c.t.u. grafologica neppure in esito Parte_1
al suo deposito;
b) la domanda di formazione di quote per riduzione e divisione, perché mai chiesta in primo grado, ove peraltro, in esito alla riassunzione del giudizio interrotto per il decesso di , Controparte_3
la si era tardivamente costituita solo all'udienza del 12.12.2012 Parte_1
senza il rispetto dei termini di cui all'art. 167 cod. proc. civ.; c) la domanda con la quale l'appellante chiedeva che fosse accertata l'indegnità di essa a succedere alla madre Eccepiva Controparte_1 Persona_1
inoltre l'inammissibilità dell'esibizione del contratto di affitto (quale scrittura di raffronto per valutare l'autenticità del testamento olografo)
perché prodotta per la prima volta in appello, sebbene l' fosse Parte_1
pienamente a conoscenza del rapporto di affitto. Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello anche con riguardo alla regolamentazione delle spese del primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 4.6.2024,
svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod.
proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vi è da disattendere l'eccezione di inammissibilità
dell'appello sollevata dalla , avendo l'appellante, alla luce dei P_
principi stabiliti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del
2017; v. altresì Cass., ord. n. 13535 del 2018) adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto
9 di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ancora in via preliminare vi è da rilevare l'inammissibilità ex art. 345
cod. proc. civ. della domanda con la quale l' ha chiesto che fosse Parte_1
dichiarata l'indegnità di a succedere alla propria madre Controparte_1
perché proposta per la prima volta in appello. Persona_1
Sempre in via preliminare vi è da rilevare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'eccezione di nullità del testamento olografo di sollevata nell'interesse di con Persona_1 Parte_1
la comparsa conclusionale, sotto il profilo che non sarebbe stato consentito alla testatrice di diseredare il marito quale erede legittimario. Al riguardo si osserva che la massima richiamata (Cass. 1458/1967) non è affatto pertinente al caso di specie, perché riguardava un testamento che conteneva unicamente la volontà del testatore di escludere un erede legittimario
“senza altre disposizioni”. Nel caso di specie, invece, la oltre a non PE
menzionare alcuna volontà di diseredare il marito (che, a dire della parte appellata, aveva beneficiato di titoli mobiliari caduti nella successione di
, si è limitata a manifestare la volontà che il complesso Persona_1
immobiliare in Montopoli, appartenuto ai suoi genitori, fosse trasmesso alla figlia . Controparte_1
Del resto, come meglio sarà esaminato in seguito, l'eventuale nullità
delle disposizioni testamentarie che ledono le prerogative riservate all'erede legittimario non è predicabile nel caso di specie, posto che non risulta che abbia validamente esperito l'azione di Parte_1
riduzione e non vi è prova della lesione della quota di legittima spettante a
(v. Cass. 7178/2018). Controparte_3
Si esamina ora il primo motivo di appello. Esso è infondato.
10 Reputa questa Corte che non sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, essendo quella svolta in primo grado esaustiva e convincente.
Le modalità e la tempistica del ritrovamento del testamento olografo non rilevano ai fini della sua autenticità, che è rimasta acclarata in esito agli accertamenti condotti dalla consulente di primo grado che si sottraggono alle censure sollevate dall'appellante, peraltro tardivamente, posto che l' , nel corso del giudizio di primo grado né aveva nominato un Parte_1
proprio consulente di parte, né aveva mosso contestazioni alla c.t.u. alla prima udienza dopo il deposito dell'elaborato peritale.
In particolare, deve negarsi che la grafia di fosse Persona_1
“facilmente imitabile”, esprimendo essa un tratto irripetibile e distintivo della personalità della de cuius, presentando tratti di innegabile personalizzazione, pur trattandosi di calligrafia di persona con basso livello di scolarità.
Ancora, va escluso che le scritture di comparazione acquisite dalla c.t.u. non siano confacenti allo scopo (firma sulla tessera elettorale del 1992,
sul libretto di lavoro del 1997 e sulla carta d'identità del 1998, sulla patente
Per_ di guida del 1970 e sul patronato el 2002, nonché firme su atto notarile del 1988 e sulla scheda INPS del 2000, oltre ai quaderni di scuola elementare), costituendo esse un corredo significativo da porre a confronto con la scheda testamentaria, considerato che è deceduta Persona_1
nel 2003.
Notevoli e significative le corrispondenze tra le scritture, che non possono reputarsi affatto contraddette dalla scrittura di comparazione
(contratto di affitto) prodotto solo in grado di appello dall' , Parte_1
trattandosi di esibizione documentale tardiva ed inammissibile ex art. 345
cod. proc. civ., non essendo stato adeguatamente dimostrato che la stessa non era in grado di esibire già in primo grado e nel corso delle operazioni
11 peritali tale documento. Documento dal quale, peraltro, non si rileva affatto la non autenticità dell'olografo e che, come tale, non giustifica la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Ancora va escluso che le indagini peritali siano prive di adeguato metodo scientifico, avendo la c.t.u. dott. utilizzato la Per_3
strumentazione ottica utile allo scopo (lampada di Wood e microscopio a scansione elettronica) e di aver ispezionato il testamento a luce radente,
senza rinvenire alcun solco cieco o ripasso, per cui deve negarsi che le valutazioni espresse dal dettagliato ed approfondito elaborato peritale siano basate solo su “impressioni personali” prive di scientificità.
Reputa pertanto questa Corte che le valutazioni espresse dalla consulente d'ufficio nominata in primo grado siano convincenti e condivisibili per cui sul punto l'appello va respinto.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, con il quale ha allegato di aver validamente proposto in primo Parte_1
grado, quale erede di ed in sua rappresentazione, la Controparte_3
domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie con le quali PE
pretermetteva col proprio testamento olografo il marito
[...] CP_3
lasciando tutti i propri beni alla figlia e segnatamente la
[...] P_
casa in Montopoli.
In disparte ogni considerazione in merito al fatto che la domanda di riduzione risulta avanzata dall' in via del tutto generica e tale Parte_1
da ingenerare persino il dubbio che, richiamando la “riduzione”, essa non abbia, in realtà, inteso far riferimento alla riduzione delle disposizioni testamentarie di il quale aveva pretermesso la figlia Controparte_3
nel proprio testamento olografo (riduzione rispetto alla quale stessa P_
la , nel processo riunito n. 3333/2009, si era dichiarata Parte_1
sostanzialmente acquiescente), resta il fatto che detta domanda di riduzione, quand'anche proposta rispetto alle disposizioni del testamento
12 olografo di successivamente rinvenuto e posto a Persona_1
fondamento del separato giudizio di petizione di eredità promosso dalla
(n. 2373/2012 RG), non può essere accolta. P_
Infatti, la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie con la quale stabiliva: <lascio a mia figlia la mia casa che Persona_1 P_
era di mio padre per mia e sua volontà. Tutto quello che è e era dei deve PE
andare solo a lei …>> non può reputarsi validamente proposta dall' nel giudizio di primo grado ed è comunque infondata. Parte_1
Questo per due ordini di ragioni:
- in primo luogo, perché tale domanda è stata introdotta dalla per la prima volta nell'ambito del processo n. 2373/2012 RG Parte_1
(ossia nel giudizio di petizione dell'eredità promosso ex art. 533 cod. civ.
dalla nei suoi confronti), ove la , ritualmente citata P_ Parte_1
per l'udienza del 12.11.2012, si è tardivamente costituita in giudizio con comparsa depositata all'udienza presidenziale del 12.12.2012 (fissata nel procedimento di riunione dei processi), in tal modo incorrendo nelle decadenze stabilite dagli artt. 166 e 167 cod. proc. civ. ai fini della proposizione della domanda riconvenzionale.
- in secondo luogo, perché, anche volendo ritenere che la domanda sia stata ritualmente proposta in giudizio (ma così non è), l' , Parte_1
asserendo di agire in rappresentazione di neppure ha Controparte_3
contestato quanto allegato dalla nella citazione ex art. 533 cod. P_
civ. circa il fatto che il complesso immobiliare di Montopoli era di proprietà
esclusiva di per averlo ereditato dai propri genitori e che Persona_1
dell'asse ereditario della madre facevano parte anche i beni mobili che arredavano la casa ed alcuni valori mobiliari sulla Cassa di Risparmio di
San Miniato che erano stati interamente incamerati dal padre. Né
l' ha reso alcuna dichiarazione, positiva o negativa, in merito Parte_1
all'eventuale ricezione in vita da parte di di donazioni Controparte_3
13 e provato gli elementi necessari a dimostrare la lesione della legittima,
neppure allegando l'inesistenza di beni mobili o di somme denaro che,
sebbene ricadenti nella successione di , erano stati acquisiti Persona_1
direttamente da (quali ad es. i valori mobiliari Controparte_3
detenuti presso la Cassa di Risparmio di San Miniato e da lui interamente introitati), in tal modo omettendo di allegare e di provare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o meno avvenuta ed in quale misura la lesione della quota di riserva e, quindi, anche l'inesistenza nel patrimonio di
, di altri beni oltre a quelli oggetto dell'azione di riduzione, Persona_1
giacché, in conformità al principio di cui all'art. 2697 cod. civ. anche i fatti negativi, quando costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere in giudizio, debbono essere provati come i fatti positivi (v. Cass.
18199/2020; Cass. 11432/1992; Cass. 3661/1975).
Pertanto, il secondo motivo di appello va respinto.
Parimenti infondato è il terzo motivo di appello, con il quale ha fatto valere il proprio diritto di abitazione sulla Parte_1
casa coniugale, costituita dal complesso immobiliare che, in vita, era di proprietà esclusiva di Persona_1
Esclusa la valida proposizione dell'azione di riduzione e confermata l'autenticità del testamento olografo di resta da rilevare Persona_1
che l'immobile non è mai transitato nel patrimonio di , Controparte_3
neppure pro quota. Di conseguenza non è configurabile alcun diritto ex art. 540 cod. civ. di abitazione dell' che è estranea alla successione Parte_1
della e l'immobile in questione non rientra nella successione di PE
che non è mai stato proprietario né comproprietario. Controparte_3
Va, infine, respinto il quarto motivo di appello concernente la regolamentazione delle spese del primo grado. Il comportamento processuale della non risulta ostativo ad una possibile soluzione P_
transattiva della lite (peraltro offerta dalla parte appellata anche all'udienza
14 dell'1.6.2017) e comunque tale condotta, tenuto conto dell'integrale soccombenza della parte appellante , non integra alcuno dei Parte_1
presupposti delineati dall'art. 92 cod. proc. civ. per la compensazione totale o parziale delle spese di lite.
Ne consegue che l'appello va integralmente respinto, assorbite le ulteriori questioni di inammissibilità ex art. 345 cod. proc. civ. sollevate dalla parte appellata . P_
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in favore della parte appellata in base al valore della causa
(indeterminabile di complessità media) ed alle vigenti tariffe forensi,
esclusa la fase istruttoria perché non tenuta.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di , con atto notificato in data 28.12.2022, Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 1467/2022, pubblicata il
25.11.2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta,
così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado in favore di che liquida in € 8.000,00, oltre spese generali al 15%, Controparte_1
Cpa e Iva;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
15 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13,
comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 26.2.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
Il Presidente
Giovanni Sgambati
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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