Sentenza 28 aprile 2025
Commentario • 1
- 1. Violazione della prelazione: inefficacia, ma a che condizione?Ewelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 25 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/04/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile di Firenze
Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio nella seguente composizione: dott.ssa Linda Pattonelli Presidente
dott.ssa Laura Maione Giudice relatore dott.ssa Stefania Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 852/2023 tra le parti:
e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
CORRADO BRILLI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio ad
Arezzo, Viale Matteotti, n. 12, come da procura allegata telematicamente.
ATTORI
e rappresentata e difesa dall'avv. DANIELE LANDI ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Città di Castello (PG), Piazza
Venanzio Gabriotti, n. 7/a, come da procura allegata telematicamente;
rappresentati Parte_3 Parte_4 Parte_5
e difesi dall'avv. ANDREA TIEZZI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Arezzo, Largo I Maggio, n. 65, come da procura allegata telematicamente.
1
SOCIETÀ Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali.
CONCLUSIONI
Per gli attori come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il
13.1.2025:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata per le imprese, adversis reiectis, preso atto che la comunicazione inviata in data 30 agosto
2022 da parte di ai soci della Controparte_1 Controparte_3
riguardava la cessione di una quota corrispondente al 25%
[...] dell'intero capitale sociale della al prezzo di € 90.000,00, tenuto CP_2 conto che, in data 4 ottobre 2022 ha provveduto a cedere CP_1 CP_1
e vendere:
a. una quota di partecipazione della del valore nominale di € CP_2
4.116,84 per il complessivo prezzo di € 30.000,00 ad Parte_5
b. altra quota di partecipazione della del valore nominale di € CP_2
4.116,84 per il complessivo prezzo di € 30.000,00 a Parte_4
c. ulteriore quota di partecipazione della del valore nominale di € CP_2
4.116,84 per il complessivo prezzo di € 30.000,00 a Parte_3 accertare e dichiarare che ha violato il diritto di prelazione Controparte_1 vantato da parte dei soci in ragione dell'art. 5 dello statuto sociale della
conseguentemente, dichiarare l'inefficacia relativa e comunque la CP_2 inopponibilità a a e alla Parte_1 Parte_2 Controparte_4
, dei predetti atti di cessione e, conseguentemente, la liceità e
[...] legittimità del rifiuto da parte del Liquidatore alla iscrizione dei nomi dei nuovi
e se dicenti soci nel libro dei Soci. Accertare e dichiarare che dalla violazione del patto di prelazione, e quindi dell'obbligo assunto da Controparte_1 con l'atto costitutivo e lo statuto, è derivato per e per Parte_1 [...] un pregiudizio di natura patrimoniale e non patrimoniale come Pt_2 descritto in narrativa, la cui liquidazione dovrà avvenire da parte del Tribunale
2 in modo equitativo ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria, conseguentemente condannare al risarcimento del danno Controparte_1 in favore di e di nella misura che il Tribunale Parte_2 Parte_1 stimerà d'equità, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dal dì della violazione. Con ordine al sig. Conservatore del Registro delle Imprese, con esonero da ogni responsabilità, di annotazione della sentenza che definirà il presente giudizio nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di
Commercio, Industria ed Artigianato della provincia di Arezzo-Siena.
Vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”.
Per la convenuta come da memoria ex art. 183, co.6, Controparte_1
n.1) c.p.c:
“Voglia l'Ill.ma Autorità Giudiziaria adita, contrariis reiectis,
IN VIA PREGIUDIZIALE NEL RITO
- DICHIARARE l'inammissibilità e/o improcedibilità di tutte le domande proposte dagli attori previo accertamento e declaratoria del difetto di legittimazione attiva e della carenza di interesse ad agire degli attori medesimi per tutti i motivi meglio argomentati in atti;
Nella denegata ipotesi di rigetto delle dette eccezioni di rito e salvo gravame:
NEL MERITO
- RESPINGERE e rigettare integralmente tutte le richieste e tutte le domande svolte dagli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi meglio argomentati in atti.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre
RF 15%, IVA e CAP come per legge”.
Per i convenuti come da Parte_3 Parte_4 Parte_5 comparsa di risposta:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze contrariis reiectis per i motivi di cui in narrativa:
-In via preliminare e nel rito dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande degli attori;
-Nel merito rigettare integralmente le domande degli attori perché infondate in fatto ed in diritto;
3 in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 [...]
nella loro qualità di soci di (di seguito Pt_2 Controparte_2
“ ”), hanno convenuto in giudizio nonché CP_2 Controparte_1 Pt_4
al fine di far accertare la
[...] Parte_5 Parte_3 violazione del diritto di prelazione realizzata dalla prima con l'atto di vendita, stipulato in data 4.10.2022, della propria partecipazione in in favore CP_2 dei nipoti , e figli di con Pt_4 Pt_5 Parte_3 Parte_1 la conseguente richiesta di dichiarazione di inefficacia relativa e inopponibilità della cessione agli acquirenti.
Gli attori hanno premesso di essere titolari di una quota pari al
28,70% ciascuno del capitale sociale di , così come la medesima CP_2 quota era detenuta da prima della cessione (il restante Controparte_1
13,90% è invece detenuto da;
hanno riferito di aver ricevuto Persona_1 in data 30.8.2022 una raccomandata a firma della sorella del CP_1 seguente tenore: “invito ad esercitare diritto di opzione - La sottoscritta
[...]
quale socia della società a modifica di quanto CP_1 CP_2 dalla stessa comunicato con propria raccomandata del giorno 19 luglio 2022 di pari oggetto, informa di avere ricevuto un'offerta di acquisto delle quote della stessa possedute in piena proprietà della ridetta società CP_2 per nominali € 12.350,52 e pari al 25,00105% dell'intero capitale sociale della
Le condizioni dell'acquisto sono le seguenti: - pagamento della Controparte_2 somma di € 90.000,00 che sarà versata alla data dell'atto di vendita. La invito pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2469 c.c. e 5 dello statuto societario, ad esercitare il diritto di prelazione a lei spettante, entro e non oltre
30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente, tramite lettera racc. a/r a me intestata e indirizzata presso lo studio commerciale SS RA & associati, via Monte Falco n. 38, 52100 Arezzo”; hanno poi aggiunto di essere successivamente venuti a sapere che la sorella ha ceduto, con atto del
4.10.2022 registrato all'Agenzia delle Entrate il 5.10.2022, una quota di partecipazione della società dell'8,33% del valore nominale di € 4.116,84 per
4 il complessivo prezzo di € 30.000,00 ad un'altra quota di Parte_5 pari valore nominale e per lo stesso prezzo a e un'ulteriore Parte_4 quota sempre dello stesso valore e per lo stesso prezzo a Parte_3
Ad avviso degli attori tali cessioni di quote sarebbero state poste in essere in violazione del loro diritto di prelazione poiché la cedente avrebbe omesso di specificare la volontà di vendere la propria quota in modo frazionato e a più persone, lasciando intendere invece che le quote sarebbero state cedute tutte insieme a un unico acquirente per il prezzo di € 90.000,00
e che, dunque, non fosse possibile l'acquisto di quote minori a un prezzo inferiore. Inoltre, hanno contestato l'efficacia della denuntiatio, in quanto priva del nominativo del terzo o dei terzi potenziali acquirenti, stante la finalità della clausola di prelazione volta a salvaguardare l'assetto fiduciario preesistente;
gli attori, infatti, hanno riferito che, se avessero conosciuto l'identità dei futuri acquirenti, avrebbero cercato di impedire il loro ingresso nella società, in quanto soggetti che si sono posti in contrasto con gli interessi dell'ente, occupando senza titolo l'immobile di proprietà della società, sito ad Arezzo, Località San Polo n. 63.
Per quanto attiene al pregiudizio sofferto, gli attori hanno affermato che, se non fosse stato violato il diritto di prelazione, essi avrebbero potuto acquistare tutte o parte delle quote oggetto di cessione, impedendo così a tutti o a taluni degli acquirenti l'ingresso in società, nonché rafforzare, ampliandola, la già sussistente maggioranza nell'assemblea dei soci o, quanto meno, avrebbero potuto acquisire un peso sociale maggiore;
avrebbero potuto, altresì, far immediatamente approvare dall'assemblea una delibera tesa a disporre lo sfruttamento economico (vendita, cessione, locazione) dei beni occupati illegittimamente proprio dai tre acquirenti;
infine, avrebbero avuto l'opportunità di una maggiore valorizzazione del diritto di credito del socio verso la società in sede di liquidazione;
la quantificazione del danno, patrimoniale e non, è rimessa dagli attori alla valutazione equitativa del Tribunale.
Costituendosi in giudizio ha eccepito Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione
5 ad agire degli attori, sul presupposto che la violazione del diritto di prelazione statutario non determina né la nullità né l'inefficacia assoluta della cessione, bensì solo l'inefficacia relativa della medesima nei confronti della società, che dunque è l'unica a poterla far valere tramite l'organo amministrativo. Ha eccepito, altresì, il difetto di interesse ad agire degli stessi, in quanto gli attori non hanno affermato che avrebbero sicuramente esercitato il diritto di prelazione, esprimendosi piuttosto in termini di eventualità e possibilità. In aggiunta, l'opposizione all'ingresso in società dei tre acquirenti sembra, almeno da parte di motivata, non Parte_1 tanto dalla violazione del diritto di prelazione, quanto dalle proprie vicende personali con i figli cessionari.
Nel merito la convenuta ha contestato la natura di proposta contrattuale della denuntiatio, che si configura invece quale semplice invito a offrire alla luce delle disposizioni statutarie, con la conseguenza che non è necessaria la presenza di tutti i requisiti di una proposta contrattuale, essendo sufficiente la sussistenza di quelli funzionali a permettere ai soci di manifestare il proprio interesse all'acquisto. Nella fattispecie la comunicazione ai soci del 30.8.2022 aveva tutti i requisiti indispensabili perché essi potessero esprimere tale interesse, ovvero l'oggetto della vendita, il prezzo della medesima e i tempi di pagamento, ma, ciò nonostante, gli attori sono rimasti inerti. La convenuta ha aggiunto, inoltre, che non sussiste alcun obbligo legislativo né statutario di indicare il nome del potenziale acquirente nell'invito all'esercizio della prelazione;
ha negato di aver venduto frazioni inferiori della propria quota, non rilevando la ripartizione interna effettuata dagli acquirenti in sede di cessione ai fini della violazione della prelazione e non costituendo l'atto di cessione una pluralità di contratti distinti, bensì un contratto complesso con causa unica. Ancora, ha rilevato che i cessionari hanno formulato una proposta irrevocabile inviata il 12.3.2023 con la quale hanno offerto agli attori la vendita delle medesime quote allo stesso prezzo e in modo unitario;
tuttavia gli stessi non risultano aver accettato.
6 Infine, ha rilevato l'inesistenza dei danni asseriti dagli attori e non provati e, in subordine, data l'inerzia ingiustificata degli stessi in merito all'esercizio del diritto di prelazione, ha eccepito che nulla è dovuto agli stessi ai sensi dell'art. 1227, comma I e II, c.c.; ha osservato poi che il presunto danno derivante dall'occupazione dell'immobile di proprietà della società da parte degli acquirenti non ha nulla a che vedere con l'asserita violazione della prelazione, bensì attiene ai rapporti tra la società e i singoli occupanti.
Si sono costituiti in giudizio anche , e Pt_3 Pt_4 Parte_5
i quali hanno ribadito, in via preliminare, sia la carenza di legittimazione attiva degli attori in merito all'azione volta a far valere l'inefficacia della cessione, sia il loro difetto di interesse ad agire. A tal proposito, hanno evidenziato che la mancanza di interesse all'acquisto delle quote societarie trova conferma nel fatto che gli attori non hanno aderito alla proposta di vendita delle quote allo stesso prezzo di acquisto comunicata loro dai cessionari in data 12.3.2023.
Nel merito hanno affermato la regolarità della cessione effettuata, posto che l'art. 5 dello statuto societario impone soltanto l'obbligo di informare gli altri soci in caso di cessione e non introduce una clausola di gradimento, non potendo essere interpretata in tal senso la clausola di prelazione, trattandosi di due diverse fattispecie disciplinate dall'art 2355 bis comma 1 e 2 c.c.; infine, hanno ribadito l'irrilevanza nel presente giudizio delle cause pendenti tra e i tre convenuti aventi a oggetto l'utilizzo CP_2 dell'immobile sociale.
*** *** ***
1. L'eccezione di difetto di legittimazione attiva è infondata e non può essere accolta. La Corte di legittimità, infatti, ha più volte affermato che “la violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta
l'inopponibilità, nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, della cessione della partecipazione sociale, nonché l'obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto” (Cass. 24559/2015; Cass.
12370/2014; Cass. 12797/2012). In caso di violazione della clausola statutaria di prelazione, dunque, l'inefficacia del trasferimento della quota
7 sociale può essere fatta valere in giudizio non soltanto dalla società, ma anche dai soci pretermessi.
E, invero, la legittimazione attiva dei soci pretermessi costituisce principio consolidato;
dubbi si ponevano in passato rispetto alla legittimazione attiva della società -questione non oggetto di questo giudizio-
a seconda che la clausola di prelazione fosse prevista in un patto parasociale oppure nello statuto. In questo senso, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il fatto che i soci non si limitino a regolare il loro diritto di prelazione in un patto parasociale, ma scelgano di inserirlo all'interno dello statuto è indice della volontà degli stessi di elevare il loro interesse individuale a mantenere omogenea la compagine sociale a interesse
“organizzativo” della società, con conseguente opponibilità della clausola a società e terzi e quindi inefficacia relativa del trasferimento operato in violazione della clausola (tra le altre Cass. 12370/2014 già citata).
Da tale ricostruzione emerge chiaramente la legittimazione dei soci a far valere l'inefficacia della cessione delle quote in violazione del loro diritto di prelazione in entrambi i casi ovvero sia che la clausola sia contenuta nello statuto sia in un patto parasociale.
2. Quanto al profilo dell'interesse concreto degli attori sotteso alla presente azione, si osserva in linea generale che la cessione a terzi di quote sociali in violazione della clausola statutaria di prelazione non comporta automaticamente -nel senso che non determina ipso iure la perdita di efficacia ma deve essere fatta valere dal socio pretermesso- l'inefficacia del negozio traslativo: il socio pretermesso non può limitarsi a lamentare la semplice violazione della clausola ma deve allegare e provare l'effettivo interesse leso dal mancato rispetto della prelazione con l'eventuale conseguente diritto al risarcimento del danno.
Difatti, come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, il socio che lamenti la violazione del proprio diritto di prelazione non può limitarsi a dimostrare in giudizio l'esistenza della relativa clausola statutaria, ma deve anche allegare e provare che dalla violazione è derivata una lesione del suo interesse a rendersi acquirente delle azioni trasferite a terzi, non
8 potendosi individuare un interesse del socio al mero rispetto del procedimento di cessione (Cass. 7003/2015). Ancora, l'interesse del socio pretermesso deve concretizzarsi nella manifestazione di un interesse patrimoniale all'acquisto della quota, che la violazione della clausola di prelazione ha impedito (Cass. 12797/2012 citata), presupposto necessario anche ai fini del ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c. per la determinazione del danno lamentato.
Ebbene, quanto sopra basta per affermare l'infondatezza dell'argomento sostenuto da parte attrice (cfr. memoria ex art. 183, comma
VI, n.1 c.p.c.) secondo cui “l'esercizio della prelazione non implica affatto che prima durante o dopo (e tanto meno con l'atto di citazione) si debba dichiarare la volontà di acquisto”, sul presupposto che, a differenza della prelazione agraria, l'unica tutela del socio leso nel diritto di prelazione consisterebbe nell'inefficacia dell'atto di cessione nei propri confronti e nel risarcimento del danno, non essendo possibile inficiare il trasferimento al terzo acquirente tramite l'esercizio del diritto di riscatto.
Si deve, infatti, evidenziare che gli attori non hanno manifestato alcuna volontà di rendersi acquirenti delle quote trasferite né prima del giudizio, né all'interno dell'atto introduttivo e neppure in corso di causa, limitandosi a ribadire il loro potenziale interesse a esercitare il diritto di prelazione relativamente alle singole quote cedute e non alla quota complessiva.
In particolare, poi, la domanda degli attori non pare accoglibile sia che si guardi alla eventuale lesione derivante dalla violazione della clausola di prelazione -e quindi in rapporto alla eventuale irregolarità della denuntiatio per mancata indicazione del nominativo degli acquirenti- sia che si esamini il profilo correlato alla lesione per la mancata opportunità concessa ai soci in ordine all'acquisto frazionato delle quote. Infatti, sotto il primo aspetto, neppure è stato allegato in atti il concreto interesse degli attori eventualmente leso dalla irregolarità della denuntiatio in rapporto all'offerta di vendita dell'intero pacchetto di quote sociali oggetto dell'offerta prospettata da Sotto il secondo aspetto, invece, gli Controparte_1
9 attori si sono limitati ad affermare in modo assai generico la possibilità di operare un acquisto frazionato delle quote -sì come in effetti dipoi effettuato dai convenuti non potendosi nel caso di specie parlare di cessione unica nei confronti dei tre nipoti- senza tuttavia specificare in quale modo e in che misura gli stessi sarebbero stati disponibili a un acquisto frazionato delle quote sociali, ad esempio rendendosi cessionari di un 8,33% uno e della restante parte l'altro socio, ovvero solo di minori quote. E' vero, infatti, che la denuntiatio, sì come formulata, pareva prospettare una singola cessione per un determinato prezzo complessivo e che in questo contesto non si può escludere che, se la stessa fosse stata formulata con indicazione dei nomi o delle frazioni di quote, il pretermesso non avrebbe compiuto valutazioni diverse in quel momento;
tuttavia, come evidenziato, la prospettazione degli attori non è sufficientemente specifica nell'affermare quale sarebbe stata la loro scelta e quali quote gli stessi sarebbero stati disponibili ad acquistare.
Ancora, con riferimento all'argomento degli attori relativo all'interesse a rafforzare la propria influenza sulle determinazioni sociali, occorre rilevare che l'assunto potrebbe anche avere un pregio ai fini che qui interessano, ma, come già evidenziato, essendo la difesa degli attori carente in punto di esatta individuazione delle quote di effettivo interesse all'acquisto, è impedito al
Collegio operare un effettivo riscontro in ordine alla sussistenza di un effettivo interesse in tal senso.
Passando all'esame dell'argomento degli attori relativo alla mancata opportunità di far immediatamente approvare dall'assemblea lo sfruttamento economico dell'immobile sociale situato ad Arezzo -dapprima assegnato alla ex moglie di in quanto genitore convivente con i tre figli Parte_1 odierni convenuti, i quali continuano ad occuparlo nonostante la sentenza di revoca dell'assegnazione della casa familiare- si osserva che tale vicenda è irrilevante nel presente giudizio, in quanto riguarda il rapporto tra gli occupanti e la società, la quale risulta aver già agito dinanzi al giudice competente per ottenere il rilascio dell'immobile. Tuttavia, anche a volerla ritenere rilevante, non si comprende come la vendita della partecipazione possa aver impedito di approvare la vendita, la cessione o la locazione del
10 suddetto immobile, che dipende semmai da altri fattori, quali l'esito del giudizio volto al suo rilascio e l'eventuale messa all'ordine del giorno della relativa deliberazione;
infatti, una simile decisione ben poteva essere approvata precedentemente al trasferimento delle quote, ma non risulta che ciò sia stato fatto;
e, oltretutto, a ben vedere, si tratta di incombenza che avrebbe richiesto quantomeno un'iniziativa dell'amministratore e, semmai, una mera approvazione assembleare.
Infine, gli attori hanno lamentato la perdita dell'opportunità di una maggiore valorizzazione del loro diritto di credito in quanto soci verso la società in sede di liquidazione, ma non si vede come ciò possa essere stato causato dall'offerta in vendita della propria quota da parte della sorella, che se fosse stata acquistata dai titolari del diritto di prelazione avrebbe consentito proprio tale maggiore valorizzazione: quindi, semmai è stata la scelta degli attori di non esercitare la prelazione a determinare tale voce di danno. E, in ogni caso, si tratta di una mera aspettativa la cui eventuale frustrazione non può dare luogo a un danno risarcibile.
La mancata adesione degli attori alla proposta dei cessionari, successivamente all'instaurazione del giudizio, di vendita delle quote allo stesso prezzo di acquisto consente di affermare che l'aspetto fiduciario, posto alla base delle doglianze di parte attrice, non è verosimilmente rilevante, visto che anche dopo aver conosciuto l'identità degli acquirenti, “persone che si sono poste consapevolmente in aperto contrasto con l'interesse sociale e con
i soci preesistenti”, gli attori non hanno colto l'occasione di escluderli dalla compagine sociale acquistando le loro quote e non hanno neppure formulato una controproposta per una porzione inferiore delle quote.
Gli attori nella seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. hanno introdotto per la prima volta all'interno del processo il tema relativo all'assegnazione e alla cessione agevolata di beni ai soci prevista dalla legge di bilancio 2023. Tale allegazione deve ritenersi tardiva con conseguente estromissione dal thema decidendum, nella misura in cui la precisazione o la modifica delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte deve essere operata in sede di prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.,
11 essendo la seconda memoria finalizzata esclusivamente alla replica alle domande o eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, all'indicazione dei mezzi di prova e alle produzioni documentali. Tra l'altro, e senza entrare nel merito dell'istituto, non si può non notare come l'argomentazione sia stata svolta da parte attrice in modo poco chiaro, sostenendo che “La cessione a terzi delle quote e l'ingresso in società di persone terze, peraltro successivamente al 30 settembre 2023, rispetto ai soci originari, ha reso inapplicabile la disciplina fiscale indicata, anche qualora vi fosse stata una successiva cessione delle quote dai figli di (intervenuti in Parte_1 giudizio) agli odierni attori. In questo senso si spiega la mancanza assoluta di interesse degli odierni attori per le tardive proposte fatte solo oggi, con animo quasi canzonatorio, per una cessione delle proprie quote”. Tralasciando
l'errore contenuto nella data (30.9.2022 e non 2023), non si comprende il motivo per cui la cessione del 4.10.2022 avrebbe reso inapplicabile la disciplina fiscale di cui alla legge di bilancio 2023, né perché la proposta formale di vendita del 12.3.2023 sarebbe stata inutile a tal fine in quanto tardiva;
difatti gli attori erano comunque soci e la normativa richiamata sarebbe stata comunque applicabile anche se con minor vantaggio (e non è in questi termini -ovvero di minor vantaggio- che la questione è stata prospettata dagli attori).
L'insieme delle considerazioni svolte comporta il rigetto delle domande degli attori.
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 facendo applicazione dei parametri medi per tutte le fasi di giudizio -tranne per quella istruttoria liquidata al minimo in considerazione del suo essersi esaurita con le sole produzioni documentali, in relazione a cause di valore indeterminabile di media complessità, tenuto conto delle attività espletate e delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
12 1. rigetta le domande degli attori,
2. condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere ad CP_1 le spese di lite, liquidate in € 9.000,00 per compensi, oltre al
[...]
15% per rimborso forfetario sul compenso, oltre all'IVA e al CPA,
3. condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere a e Pt_6 Pt_3
in solido tra loro, le spese di lite, liquidate in € Parte_5
9.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario sul compenso, oltre all'IVA e al CPA.
Così deciso a Firenze nella Camera di Consiglio del 22.4.2025 su relazione della dott.ssa Laura Maione.
Il giudice estensore dott.ssa Laura Maione
Il Presidente
dott.ssa Linda Pattonelli
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